Friday 22 August 2014 13:23:49

Normativa  Giustizia e Affari Interni

Sovraffollamento carcerario: in vigore la legge per il risarcimento del danno

nota della Dott.ssa Laura Ferrero e dell'Avv. Daniela Muntoni alla legge n. 117/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.8.2014

In data 21.08.2014 è entrata in vigore la legge dell’11 agosto 2014, n.117, di conversione del decreto-legge del 26 giugno 2014, n. 92 (in G.U. n.192 del 20-8-2014 ) che prevede rimedi risarcitori per i detenuti che hanno subito un trattamento inumano, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.La legge segue la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 così detta “causa Torreggiani e altri” contro lo Stato Italiano. Nel caso di specie i detenuti ristretti nel carcere di Busto Arsizio e di Piacenza, nel periodo che va dall’anno 2006 al 2013, lamentavano, oltre a problemi di varia natura (ridotta distribuzione di acqua calda, finestre strette, ecc.), la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle, avendo tutti diviso celle di 9 mq con altre due persone e, pertanto, potendo avere a disposizione uno spazio personale di soli 3 mq, ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle.La Corte pur rilevando che le misure privative della libertà comportano per il detenuto di per sé alcuni inconvenienti, rammenta tuttavia che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione.Al contrario, la persona incarcerata potrebbe avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto l’articolo 3 pone, infatti, a carico delle autorità un obbligo positivo consistente nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto “in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana” e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto eccedente l’inevitabile livello di sofferenza e assicurando comunque la salute e il benessere del detenuto.Ora, la Corte ritiene che quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della non conformità di una data situazione a quanto sancito dall’articolo 3. Infatti la Corte, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, ha giudicato che tale elemento, da solo, costituisce violazione della norme predetta. Invero tra gli elementi considerati sintomatici della violazione dell’art. 3 della Convenzione, figura anche la l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l’insufficiente aerazione, limitazioni di accesso alla luce e all’aria naturale, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.La Corte nella sua giurisprudenza ritiene, in particolare, che i detenuti beneficiano di un adeguato spazio vitale solo se le dimensioni delle celle collettive sono almeno di quattro metri quadrati per ciascuno. Su questa base sono stati accolti i ricorsi dei detenuti e lo Stato Italiano è stato condannato al risarcimento del danno patito dai predetti.La nuova normativa in commento alla luce di quanto esposto apporta, innanzitutto, modifiche alla legge 26.07.1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), inserendo nel corpo del testo l’art. 35 ter rubricato “rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”. Viene stabilito, in particolare, che quando al detenuto derivi un pregiudizio all’esercizio dei propri diritti e ciò a causa dell’inosservanza della legge o del regolamento da parte dell’amministrazione penitenziaria (vedi art. 69, comma 6, lett. B, L.354/75) al medesimo, ristretto per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione europea, spetta a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari nella durata di un giorno per ogni dieci di detenzione avvenuta in condizioni non conformi. Invero quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale predetta, il detenuto ha diritto – per il periodo residuo – alla liquidazione di euro 8,00 per ciascuna giornata detentiva trascorsa in condizioni incompatibili col rispetto della dignità umana.Il risarcimento di 8 Euro al giorno spetta altresì a coloro che:- abbiano subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare;- la detenzione sia stata inferiore a quindici giorni;- abbiano terminato di espiare la pena detentiva.Il rimedio risarcitorio deve essere proposto al magistrato di sorveglianza se la pena è ancora da espiare; al contrario per coloro che si trovano in stato di custodia cautelare in carcere, non computabile nella determinazione della pena da espiare, ovvero per coloro che hanno terminato di espirare la pena detentiva, è competente il Tribunale in composizione monocratica del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza l’ex-detenuto. In quest’ultimo caso l'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere ed il Tribunale decide con decreto che non è soggetto a reclamo.La legge in commento introduce, altresì, dei cambiamenti in ordine alla custodia cautelare e prevede un innalzamento dell’età per poter usufruire dei benefici stabiliti dall’ordinamento minorile in materia di provvedimenti restrittivi.Per quanto attiene alla custodia cautelare in carcere, la medesima non potrà essere disposta se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni: potranno essere applicati solo gli arresti domiciliari. La norma tuttavia non è applicabile se si tratta di delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) ovvero nel caso in cui il soggetto non abbia un luogo idoneo dove scontare gli arresti domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto del carcere preventivo e degli arresti domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Inoltre, salvo che non ricorrano esigenze processuali o di sicurezza, l'imputato scarcerato per gli arresti domiciliari potrà raggiungere l’abitazione senza accompagnamento delle forze dell'ordine. Naturalmente la violazione degli arresti domiciliari comporta l’esecuzione della pena in carcere ferma restando la normativa da applicare per l’allontanamento dal domicilio.In merito all’innalzamento dell’età, la legge estende, inoltre, a coloro che non hanno ancora compiuto 25 anni (anziché 21 come attualmente previsto) le norme di favore dettate dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi salvo che il soggetto non sia ritenuto dal giudice socialmente pericoloso.Viene introdotta, infine, una deroga al regime ordinario che consentirà al CSM, in via eccezionale, qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% di posti, di destinare alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina (solo per quelli nominati con decreto del Ministero della Giustizia del 20/02/2014); viene disposto, inoltre, un aumento delle unità di polizia penitenziaria ed il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non potrà essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni. Il costo totale delle somme che graveranno sulle casse dello Stato da oggi fino al 2016 è pari al rilevante importo di 20,3 milioni di euro.Da ultimo si segnalano i dati diramati dal Ministero della Giustizia delle capienze effettive dei detenuti presenti al 31 luglio 2014 (110,14%); dal confronto con quelli pubblicati al 31 dicembre 2013 (131,07%) si registra una costante diminuzione della popolazione detenuta dovuta ad altri recenti interventi normativi. In particolare dalla comparazione tra regioni si rileva che a luglio il più alto tasso di sovraffollamento si registra in Puglia (140,07%), seguita dal Molise (135,40%), Veneto (129,84%), Abruzzo (127,67) e Lombardia (127,45%). Le regioni dove, al contrario, sono presenti il minor numero di detenuti sono il Trentino Alto Adige (59,13%), la Valle d’Aosta (81,11%) e la Sardegna (78,96%).Per scaricare la legge cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

Ultime Notizie

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top