Wednesday 20 November 2013 14:00:50

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Responsabilità contabile: la costituzione di parte civile nel processo penale della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti non preclude la possibilità di proporre e proseguire l'azione di responsabilità amministrativa del P.M. generale o regionale della Corte dei Conti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

La costituzione di parte civile nel processo penale della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti non preclude la possibilità di proporre e proseguire l'azione di responsabilità amministrativa da parte del P.M. generale o regionale della Corte dei Conti, trattandosi di azione pubblica irrinunciabile ed irretrattabile (cfr. Sez. II Centrale n. 394/2001).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Sent. N.***/2013

REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

 GIUDICI

     Ivan DE MUSSO                     Presidente

     Maria Teresa DOCIMO          Consigliere

     Enrico TORRI                        Consigliere relatore                            

   ha pronunciato

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SENTENZA

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   nel giudizio iscritto al n. 66288 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 25 gennaio 2007, nei confronti dei signori: dott. BACCARINI Pierluigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Angelini e Carlo Borromeo presso il cui studio in Roma, Via Nizza 45, è elettivamente domiciliato; dott. PUGLIESE Ercole, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo e Alvise Vergerio di Cesana, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, è elettivamente domiciliato; dott.ssa RICCI Marina, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Sepe e Alessandro Barretta presso cui studio in Roma, viale Regina Margherita n. 37 è elettivamente domiciliata; dott. CALO' Maurizio, domiciliato in Roma, Via Giambattista Vico 22, rappresentato e difeso da sé medesimo

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   Udìti - nella pubblica udienza del 17 ottobre 2013 - il Consigliere relatore dott. Enrico Torri; il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Lucio Alberti; l’avv. Maurizio Calò in rappresentanza e difesa di sé medesimo; l’avv. Carlo Borromeo per il dott. Pierluigi Baccarini; l’avv. Raffaele Izzo per il dott. Ercole Pugliese; l’avv. Alessandro Barretta per la dott.ssa Marina Ricci;

   Esaminati gli atti di causa;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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   1. Con l’atto in epigrafe la Procura regionale della Corte dei conti ha contestato al dott. BACCARINI Pierluigi (magistrato in servizio presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma fino al 21 dicembre 2004), al dott. PUGLIESE Ercole, al dott. CALÒ Maurizio e alla dott.ssa RICCI Marina  (professionisti che hanno svolto funzioni di curatore fallimentare o di coadiutori presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma) la responsabilità per un asserito danno arrecato all'erario per i motivi di seguito sinteticamente indicati; da un'indagine  ispettiva eseguita dal Ministero della Giustizia presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma nel 2003, emergevano diffuse e gravi anomalie ed illegittimità relative alla svolgimento dei procedimenti fallimentari; su incarico della Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, l'Ispettorato del Ministero della Giustizia eseguiva una seconda ispezione nel giugno 2004 e un supplemento nel luglio del 2004; sui  fatti  svolgevano   indagini anche le Procure dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma e presso il Tribunale di Perugia, quest'ultima competente per i procedimenti a carico dei magistrati romani; con provvedimento del 6 dicembre 2004, il G.i.p. presso il Tribunale di Perugia ordinava la misura cautelare della custodia in carcere di Pierluigi Baccarini, magistrato in servizio all'epoca dei fatti presso la suddetta Sezione Fallimentare, nonché di Ercole Pugliese e Luciano Quadrini, che avevano ricoperto incarichi dicuratore fallimentare o di coadiutore nell'ambito di varie procedure fallimentari; le imputazioni concernevano i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio; in data 19 novembre 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei medesimi; nel caso del Giudice Baccarini le imputazioni concernevano i delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e di corruzione in atti giudiziari continuata ed in concorso con altri ( artt. 110, 81 cpv, 319 e 319 ter c.p. ) per aver ricevuto ingenti somme di denaro ( da professionisti incaricati degli uffici di curatore fallimentare o di coadiutore nelle procedure fallimentari ) per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, consistenti nel farsi spesso assegnare la trattazione delle procedure concorsuali o gli incarichi di giudice delegato dei fallimenti, in sistematica violazione delle regole tabellari di assegnazione automatica vigenti nella Sezione, e nel favorire indebitamente singoli professionisti attribuendo loro, in violazione delle regole sulla rotazione degli incarichi professionali prevista dall'art. 23 delle disp. att. del codice di procedura civile, uffici di coadiutore, consulente tecnico etc. nelle procedure concorsuali più significative dal punto di vista economico; in taluni casi lo stesso giudice avrebbe danneggiato i creditori delle procedure concorsuali, sia pregiudicandone le relative aspettative, sia omettendo di dare adeguata pubblicità alla vendita di consistenti cespiti fallimentari ovvero consentendo aggiudicazioni a valori palesemente sottostimati, arrecando altresì con tali condotte notevoli ed ingiustificati vantaggi ai terzi acquirenti dei beni in oggetto; secondo gli esiti delle indagini dei magistrati di Perugia, il Giudice Baccarini spesso riceveva, quale corrispettivo degli atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, ingenti somme di denaro contante (diverse centinaia di migliaia di euro); in sostanza – siccome emerso dalle relazioni d'ispezione ministeriale e dalle indagini delle Procure di Roma e di Perugia – ritiene la Procura regionale possa dedursi che il dott. Pierluigi Baccarini, nel corso degli anni di servizio presso la Sezione fallimentare del Tribunale Civile di Roma, abbia asservito le sue funzioni a fini egoistici deviati dall'interesse della giustizia, violando ripetutamente i suoi doveri di imparzialità e di fedeltà; in particolare, secondo il Requirente il "danno da disservizio" sarebbe da ritenersi - in re ipsa - cioè insito nel carattere diffuso e sistematico degli illeciti; il  “danno all'immagine" a sua volta, si desumerebbe dal clamore suscitato dalla vicenda penale e dal risalto che ad essa è stato dato dalla stampa; gli illeciti in questione avrebbero non solo danneggiato i creditori delle procedure fallimentari, ma altresì arrecato un pregiudizio all'Erario per il loro carattere quasisistematico, per il turbamento arrecato al regolare svolgimento del servizio nella Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per il fatto stesso  dell'asservimento   di   funzioni pubbliche   a   interessi   privati,   e   per  l’utilizzazione di un'attività retribuita dallo Stato per finalità opposte all'interesse pubblico e alla corretta e imparziale amministrazione della giustizia; la quantificazione del danno erariale viene rimessa alla valutazione equitativa del Collegio giudicante; un primo elemento da utilizzare a tal fine sarebbe costituito dall'altissimo numero di assegnazioni di fascicoli nel corso degli anni in violazione dei criteri; esso denoterebbe la prevalenza dell'attività sviata dall'interesse pubblico, rispetto al complesso dell'attività di servizio svolta dal giudice Baccarini; altro elemento da considerare sarebbe costituito dai consistenti ritardi accumulati dal dott. Baccarini negli adempimenti d'ufficio; la vicenda ha poi determinato l'intervento degli ispettori ministeriali, l'instaurazione  di   procedimenti  disciplinari, il trasferimento di magistrati ad altra sede: un insieme di fatti con ripercussioni dannose per l'erario; pertanto, una prima componente del danno da disservizio va desunta dall'ammontare complessivo delle spese (per il personale di magistratura, amministrativo e di cancelleria e le altre spese correnti) occorse per il funzionamento dell'Ufficio giudiziario in questione; la Procura indica una quantificazione  del danno  da  disservizio nell'importo complessivo di € 500.000; gli stessi fatti hanno inoltre prodotto un danno all’immagine dell'Amministrazione della Giustizia e dello Stato (danno suscettibile di valutazione patrimoniale) per i riflessi negativi sul prestigio dell'Amministrazione della Giustizia e sulla fiducia verso di essa dei cittadini e degli operatori economici; un danno nel caso di specie particolarmente grave, in quanto le notizie di stampa hanno reso l'idea dell'asservimento della gestione delle procedure fallimentari ad interessi del tutto contrastanti con la giustizia e con la tutela dell'interesse dei creditori; la Procura regionale  ritiene che la componente di danno all'immagine possa nella fattispecie ritenersi equivalente a quello da disservizio; inoltre – secondo il Requirente - configura condotta dannosa per l'Erario, oltre quella del citato magistrato, anche quella dei curatori fallimentari e coadiutori, la cui attività illecita avrebbe concorso a produrre il danno da disservizio e quello all'immagine dell'amministrazione della giustizia; la funzione pubblica da loro esercitata comporta la sussistenza di  un  rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione  della   Corte dei conti; il curatore fallimentare e il coadiutore sono figure previste dalla legge fallimentare, le quali svolgono una pubblica funzione in unprocedimento giudiziale, qual è appunto la procedura fallimentare, con conseguente  assunzione di obblighi di obiettività e imparzialità nell'interesse della giustizia; quanto alla posizione di PUGLIESE Ercole, dalle indagini  penali sarebbero emersi comportamenti che lo caratterizzano come uno dei concorrenti del dott. Baccarini nei fatti illeciti a lui ascritti, essendo stato proprio lui il massimo beneficiario degli incarichi attribuiti dal dott. Baccarini e colui che avrebbe versato a quest’ultimo il profitto dell'attività illecita; anche nei confronti dei convenuti RICCI Marina e CALO’ Maurizio, rispettivamente curatrice e coadiutore nel fallimento Dragomar, l'indagine avrebbe messo in luce fatti delittuosi di notevole gravità tali da concorrere nella produzione del contestato danno erariale; in conclusione la Procura ha chiesto la condanna dei convenutia risarcire all'Erario una somma di danaro - da determinarsi in via equitativa da parte del Collegio giudicante, a norma dell'art. 1226 del c.c. - nei seguenti limiti; in misura non superiore a € 1.000.000: BACCARINI Pierluigi per l'intera somma e, in solido con lui, e fino ad una somma non superiore a € 500.000, PUGLIESE Ercole, RICCI Marina e CALÒ Maurizio limitatamente alla quota parte ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.

   2. Con memoria difensiva depositata il 26 settembre 2008 il convenuto avv. CALÒ Maurizio controdeduceva diffusamente alle argomentazioni della Procura, rassegnando le seguenti conclusioni:  in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'atto di citazione introduttivo per avere la Procura contabile fatto riferimento, in molte parti della narrativa, per relationem, ad altri atti estranei alla medesima citazione che non è onere del convenuto procurarsi; in via subordinatamente  preliminare: sospendere il procedimento per la pregiudizialità dell'azione penale in corso; in via del tutto subordinata e nel merito:  accertata l'inesistenza del danno erariale per non essere i fatti descritti in citazione riferibili alconvenuto, rigettare tutte le domande formulate dal Procuratore perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque prive di riscontroprobatorio; in via gradatamente subordinata: ritenere responsabili, per il danno erariale di cui in citazione introduttiva, i soggetti che con i loro comportamenti hanno consentito l'ingiusto incardinamento del   procedimento penale a carico dell’odierno convenuto, dei quali si chiede venga disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c.; in  via  del  tutto subordinata ed  in denegata ipotesi: disporre la riduzione dell'addebito nella misura ritenuta equitativamente di giustizia e, comunque, non superiore ad un quinto dell'intera parcella conseguita per le prestazioni rese in favore del Fall. Dragomar  spa, liquidate in complessivi € 150.000,00; in ogni caso, con rifusione integrale di spese, diritti, onorari, maggiorazione forfetaria ed accessori di legge; si chiede inoltre l’ammissione di prova testimoniale o interrogatorio formale a seconda degli interventi ex art. 107 cpc che saranno autorizzati dal Collegio nei confronti dei soggetti e su capitoli indicati in memoria; nonché ordini di esibizione ex art. 213 cpc e richieste di acquisizione tramite rogatorie internazionali nei confronti dei soggetti e con riferimento a contenuti di cui nella stessa memoria difensiva; si chiedono infine CTU contabili e medico legale nei termini di cui in memoria.

   3. Con memoria difensiva depositata il 29 settembre 2008 il convenuto dott. PUGLIESE Ercole controdeduceva diffusamente alle argomentazioni della Procura, rassegnando le seguenti conclusioni: si chiede che questa Sezione giurisdizionale -  previo eventuale stralcio della posizione delconvenuto - disponga in via preliminare la sospensione del giudizio fino al giudicato delle sentenze penali, tenendo anche conto chel'Amministrazione (Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri) si è costituita parte civile nell'ambito dei procedimenti penali; ferma tale istanza, si chiede che il Collegio  respinga la  domanda attrice; in via subordinata si chiede che venga fatto amplissimo uso del potere riduttivo; con vittoria di spese e di onorari;

   4. Con memoria difensiva depositata il 30 settembre 2008 la convenuta dott.ssa RICCI Marina  controdeduceva diffusamente alle argomentazioni della Procura, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via pregiudiziale, ritenuto il difetto di giurisdizione nei confronti del Curatorefallimentare,  dichiarare,  occorrendo   previo   stralcio   della   posizione   processuale  della convenuta, improcedibile la domanda; 2) ancora in via pregiudiziale e subordinata, ritenuta la costituzione di parte civile del Fallimento Dragomar spa nel pendente procedimento penale, dichiarareinammissibile la domanda   contabile   al   fine   di   evitare   contrasti   di   giudicato  ed   indebite duplicazioni risarcitorie; 3) in rito, dichiarare lanullità ad ogni effetto di legge della domanda nei confronti della convenuta dott.ssa Ricci, siccome assolutamente generica e priva di valide allegazioni; 4) ancora in rito, sospendere il giudizio contabile ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del pendente procedimento penale; 5) nel merito, dichiarare infondata la domanda per assoluta carenza di presupposti e comunque non provata in ogni sua allegazione e per l'effetto respingerla; 6) ancora nel merito, in via gradata, ritenuta la totale assenza di profitto o vantaggio personale per la convenuta, ed in ogni caso ildifetto di contributo causale della stessa nei fatti per cui è processo, contenere al minimo e comunque ridurre l'importo della pretesa risarcitoria della Procura regionale in applicazione dei principi di personalità e parziarietà dell'obbligazione risarcitoria; con ogni conseguente provvedimento e favore delle spese del giudizio.

   4. In esito a precedente pubblica udienza del 20 ottobre 2008, con ordinanza letta in udienza, questa Sezione giurisdizionale – dopo aver premesso “che alla odierna udienza il P.M. ha chiesto termine per depositare gli atti del processo penale tuttora pendente e per integrare la domanda attorea nei confronti dei convenuti, in relazione alle memorie difensive prodotte dalle parti costituite in giudizio;  che le parti costituite si sono trovate d'accordo con la richiesta formulata dal P.M.;” ha disposto “ Il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, dando al P.M. il termine di 90 gg. per depositare gli atti processuali afferenti al giudizio penale pendente nei confronti dei convenuti e per integrare la domanda attorea.”.

   5. In data 26 novembre 2008 la Procura regionale ha pertanto depositato atto integrativo della citazione, nel quale  -  nel rinviare quanto alla posizione del dott. Baccarini, all’atto di citazione -  si precisavano le contestazioni rivolte agli altri convenuti dott. Pugliese, avv. Calò, dott.ssa Ricci, insistendosi nelle richieste già formulate, con riserva di deposito della documentazione verbale degli atti dei processi pendenti dinanzi ai Tribunali di Roma e di Perugia.

   6. Con memoria di costituzione e difesa depositata il 27 ottobre 2009, il dott. BACCARINI Pierluigi controdeduceva ampiamente in fatto e in diritto alle contestazioni della Procura, rassegnando le seguenti conclusioni: - si chiede la sospensione del presente giudizio, ovvero il rinvio a una data successiva al marzo 2010, in attesa della definizione del giudizio penale a Perugia, almeno nel primo grado; in subordine, si chiede che l'atto di citazione sia dichiarato invalido perché generico; in ulteriore subordine si chiede il rigetto di tutte le richieste, con vittoria delle spese; in via istruttoria, si chiede l'espunzione degli atti di indagine compiuti dalla Procura e dal Tribunale di Roma, per incompetenza e perché non utilizzabili; in via istruttoria, in subordine alla richiesta di rigetto, si chiede l'acquisizione degli atti di indagine compiuti dalla Procura di Perugia; si chiede l'acquisizione, presso il Tribunale di Roma, del procedimento penale nei confronti di Angelo Zandomeneghi; si chiede di sentire come testi il presidente Giovanni Briasco, già presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, nonché il dott. Marco Scanni, ct del PM nel processo di Roma contro Zandomeneghi.

   7. Con memoria difensiva e contestuale istanza di nullità  ex art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1.7.2009, n. 78, pervenuta il 27 ottobre 2009, il dott. PUGLIESE Ercole precisava ulteriormente le proprie difese, rassegnando le seguenti conclusioni: previa ove occorra la sospensione del processo in attesa della definizione dei processi penali tuttora in corso, dichiarare inammissibile la domanda attorea o, in subordine, respingerla perché infondata ed in ogni caso non provata; in via ulteriormente subordinata fare amplissimo uso del potere riduttivo; in ogni caso - per quanto concerne la parte della domanda relativa al risarcimento del danno all’immagine - dichiarare, ad ogni effetto, ai  sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1.7.2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3.8.2009, n. 102, e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del d.l. 3.08.2009, n. 103, la nullità in parte quadegli atti istruttori e processuali posti in essere dalla Procura in relazione al presente giudizio, con vittoria di spese e di onorari.

   8. Con memoria integrativa pervenuta il 27 ottobre 2009, la dott.ssa RICCI Marina richiamava le conclusioni di cui alla precedente difesa e depositava copia del rendiconto del curatore del Fallimento Dragomar approvato il 17.12.2008 dal giudice delegato del Tribunale di Roma Sezione fallimentare; chiedeva inoltre la declaratoria di nullità del procedimento, con riferimento al danno all’immagine contestato dalla Procura regionale.

   9. Con memoria integrativa pervenuta il 27 ottobre 2009, il convenuto avv. CALO’ Maurizio deduceva ulteriori argomenti e produceva altri documenti a difesa, insistendo per le conclusioni già rassegnate.

   10. Con memoria di replica depositata il 6 novembre 2009, sulle istanze di nullità proposte (nell’ambito del presente giudizio n. 66288 ) da PUGLIESE e RICCI, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 - la Procura regionale argomentava in ordine alla non retroattività della suddetta disposizione con riferimento all’azione per il risarcimento del danno all’immagine, chiedendo in conclusione il rigetto delle istanze di nullità avanzate dai convenuti PUGLIESE e RICCI.

   11. Con ordinanza n. 2/2010 depositata l’11.1.2010, in esito all’udienza del 16.11.2009, questa Sezione giurisdizionale: a) in via preliminare accoglieva le istanze di nullità proposte dai convenuti PUGLIESE Ercole e RICCI Marina ai sensi dell’art.17 comma 30-ter del D.L. 1.7.2009 n. 78, comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141 e, per l’effetto, dichiarava la nullità in parte qua degli atti istruttori e processuali di cui all’instaurato giudizio di merito n. 66288, con esclusivo riferimento cioè a quella parte dell’azione della Procura regionale relativa al preteso risarcimento del danno all’immagine; parziale declaratoria di nullità recante effetto nei confronti di tutte le parti interessate al giudizio; b) ordinava altresì, ai sensi degli artt. 26 del r.d. n.1038 del 1933 e 295 del codice di procedura civile, la sospensione del giudizio iscritto al n.66288 del registro di Segreteria, fino all’esito definitivo dei giudizi penali pendenti presso i Tribunali di Roma e Perugia.

   12.   Con istanza pervenuta il 28.3.2013, la Procura regionale – rappresentato di aver acquisito la documentazione richiesta con l’ordinanza n. 2/2010 e previo deposito delle sentenze del Tribunale di Roma n.18850/12 del 6.11.2012, del Tribunale di Perugia n. 10/521 dell’11.10.2010 e della Corte di Appello di Perugia n. 83/2010 del 4.5.2012 – ha chiesto la fissazione dell’udienza di prosecuzione del presente  giudizio di responsabilità, ribadendo integralmente la precedente richiesta di condanna nei confronti dei convenuti.

   13. Con seconda memoria integrativa depositata il 26.9.2013, il convenuto avv. CALO’ Maurizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, si insiste affinché il presente giudizio venga sospeso con riguardo a Maurizio Calò, non sussistendo il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza che il 6 novembre 2012 ha applicato la prescrizione (in luogo dell'assoluzione), peraltro a due soli dei tre capi dell'originaria imputazione, mentre il processo prosegue a carico di Maurizio Calò con prossima udienza al 05.12.2013; in via subordinata, si deduce che nessuna delle prove su cui si fondano le accuse della Procura della Repubblica di Roma è risultata fondata in esito a valutazioni critiche;  in particolare le seguenti prove dell'accusa: 1) originario rapporto dell'ispezione ministeriale condotta dall'Ispettore Giovanni Schiavon presso la Sezione Fallimentare di Roma a decorrere dal 10.09.2002; 2) verbale di interrogatorio reso da Emilio Paolella in sede istruttoria in data 14.12.2004 (supportato in parte anche da quello reso in data 21.12.2002 dal Direttore Generale Rag. Bruno Melchiorri, poi deceduto in data 31.05.2005); 3) verbale di interrogatorio reso dall'Avv. Salvatore Troianiello in sede istruttoria in data 15.12.2004 ed in parte ribadito nell'udienza dibattimentale del 29.05.2006 (ma poi corretto nell'udienza dibattimentale del 04.04.2013); 4) consulenze contabili del Dr. Marzio Baiocco e dei Prof. Alfonso di Carlo e Roberto Serrentino; 5) consulenza tecnica dell'Ing. Urban; 6) consulenza tecnica dell'Arch. Trisciuzzi; il procedimento penale di Roma è stato rinviato per la vicenda della vendita dell'azienda alla Boskalis, dopo l'applicazione della prescrizione ai capi d'imputazione relativi alla Liscia  di Vacca s.r.l. (la prossima udienza è fissata al 05.12.2013 ); si ribadisce quanto in comparsa di costituzione depositata presso questa Sezione giurisdizionale in data 26.09.2008.

   14. Con ulteriore memoria difensiva pervenuta il 27.9.2013 il convenuto dott. PUGLIESE Ercole ha dedotto quanto segue; la mancata contestazione da parte della Procura dei fatti dedotti dalla difesa avverso l'apparato accusatorio contro il dott. Pugliese, determina che tali fatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovranno essere posti a fondamento della decisione del Collegio; si rappresenta inoltre la genericità della domanda, cui non ha sopperito l'integrazione della citazione; la Procura ricorre alla determinazione in via equitativa dell' asserito pregiudizio erariale, non ammissibile in quanto l’applicazione dell'art. 1226 c.c. non può sostituire la prova dell'esistenza del danno; la Procura ha chiesto una condanna solidale di tutti al pagamento di € 1.000.000,00 con la sola specificazione della concorrenza fino alla metà del predetto importo come limite della condanna per i dottori Pugliese, Ricci e Calò, ma tale richiesta è generica e quindi inammissibile, in quanto vige il principio della personalità e della parziarietà della responsabilità amministrativa sancito dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994; le conclusioni rassegnate dalla Procura nell'istanza di fissazione dell'udienza non tengono conto della intervenuta declaratoria di inammissibilità della domanda e dei relativi atti processuali concernenti il danno all'immagine e pertanto la domanda deve ritenersi ridotta della metà, essendo stato calcolato il danno all'immagine in misura pari al danno da disservizio; i processi penali si sono conclusi con gli esiti seguenti: il giudizio di Perugia per il dott. Pugliese, con sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 83 del 4 maggio 2012, passata in giudicato, la quale ha statuito l'assoluzione dello stesso perché il fatto non sussiste; il giudizio di Roma si è concluso, per il dott. Pugliese, con la sentenza n. 18850/2012 resa dal Tribunale che ha accertato l'estinzione dei reati per effetto della prescrizione; con riguardo alla responsabilità contabile contestata al dott. Pugliese in conseguenza del reato ipotizzato in detto processo penale (concorso in favoreggiamento nel reato di bancarotta fraudolenta contestato agli amministratori della Dragomar S.p.A.), il mancato accertamento in sede penale di tale imputazione ha effetti anche sull'ipotesi accusatoria in sede amministrativa, in quanto non sono emersi dal processo elementi che suffraghino l'impianto accusatorio a carico del dott. Pugliese;  si rassegnano pertanto le seguenti conclusioni: "Piaccia alla Corte adita, dichiarare inammissibile la domanda attorea o, in subordine, respingerla perché infondata ed in ogni caso non provata; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, in considerazione delle circostanze sopra espresse e della particolare posizione del convenuto, di fare amplissimo uso del potere riduttivo. Con vittoria di spese e di onorari".

      15. Con ulteriore memoria difensiva pervenuta il 27.9.2013 la convenuta dott.ssa RICCI Marina ha dedotto quanto segue; A) Irrilevanza ed inutilizzabilità ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa della Sentenza del Tribunale penale di Roma n. 18850/2012; B) Improcedibilità dell'eventuale domanda erariale diretta al risarcimento del c.d. danno all'immagine ( legge n. 20/1994 n., art. 1, comma 1-sexies);  C) Nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., e comunque infondatezza nel merito, della domanda erariale relativa al c.d. danno da disservizio in riferimento all'attività svolta dalla ex-curatrice fallimentare dott.ssa Marina Ricci, vista: 1) l’approvazione del rendiconto della gestione fallimentare ex art. 116 L.F. del curatore dott.ssa Ricci all'udienza del 17/12/2008; 2 ) il rendiconto della gestione fallimentare ex art. 116 L.F. depositato dal successivo curatore prof. Michele Tamponi; 3 ) le conclusioni della C.T.U. espletata nella pendente causa civile di risarcimento promossa dal Fallimento Dragomar davanti al Tribunale di Orvieto; 4 ) le conclusioni della perizia tecnica di parte (CALO') redatta dal prof. dr. Stefano Gargiullo; 5 ) la deposizione resa da uno dei convenuti del presente giudizio di responsabilità (avv. prof. Maurizio CALO') in sede di interrogatorio di garanzia il 21/12/2004 nel processo penale celebrato a Roma sui medesimi fatti di causa;  6 ) I documenti ad ulteriore comprova della sussistenza dei crediti del gruppo JETHWANI nei confronti di Dragomar spa, oggetto della menzionata compensazione di cui ai capi B) e C) dell'imputazione penale su cui è basata la domanda erariale; in conclusione si ritiene che questa Corte abbia già elementi sufficienti per respingere la domanda della Procura; tuttavia, in denegata ipotesi contraria, si formula nell'interesse della dott.sa RICCI istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione del pregiudiziale processo civile pendente davanti al Tribunale di Orvieto, avente ad oggetto gli stessi fatti per cui si procede in sede contabile; in conclusione, richiamate le eccezioni formulate nelle precedenti memorie, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, previa occorrendo disposizione da parte di questa Corte: dell'integrazione della domanda relativamente al profilo del c.d. danno da disservizio ex art. 164, comma 5, c.p.c.; della sospensione preliminare ex art. 295 c.p.c. del giudizio di responsabilità sino all'esito del giudizio civile di risarcimento pendente davanti al Tribunale civile di Orvieto.

   16. Con ulteriore memoria pervenuta il 27.9.2013 la difesa del convenuto dott. Baccarini Pierluigi ha dedotto quanto segue; il processo penale di Perugia nei confronti del magistrato dott. Baccarini e del dottore commercialista Ercole Pugliese è stato definito con le sentenze del Tribunale di Perugia del 16 aprile n.2010 n. 521 e della Corte di Appello di Perugia con sentenza del 7 febbraio 2012 n. 83; dette sentenze hanno definito la vicenda penale del dott. Baccarini, assolto "perché il fatto non sussiste"; 1) permanenza della non completa definizione di processi penali: non è invece ancora pervenuto ad esito il processo penale avanti al Tribunale di Roma riguardante gli altri convenuti in quanto, per tale altra vicenda, si è avuta solamente una sentenza parziale, che ha dichiarato estinte per prescrizione alcune ipotesi di reato, mentre per altre il giudizio di primo grado è pendente; pertanto, limitatamente alla suddetta vicenda penale tuttora pendente, si reputano sussistere ancora le ragioni tutte che hanno portato a decidere la precedente sospensione del giudizio; in subordine, dato che il giudizio avanti al Tribunale di Roma consta essere in stadio avanzato e prossimo alla definizione, si fa istanza di un congruo rinvio per consentire almeno l'emanazione della sentenza penale di primo grado; 2) intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste: con la richiamata sentenza n. 83 del 7 febbraio 2012 della Corte di Appello di Perugia il dott. Baccarini è stato assolto da tutte le contestazioni penali, e segnatamente da quelle per corruzione in atti giudiziali, "perché il fatto non sussiste", e sono state assolte con la stessa formula, le persone coimputate; la sentenza ha inoltre confermato la declaratoria di prescrizione, già statuita con sentenza dal Tribunale di Perugia, limitatamente a due ipotesi di abuso di ufficio, ritenendo carente allo stato degli atti la prova evidente di non colpevolezza; la suddetta formula assolutoria riguarda le ipotesi di presunti illeciti del dott. BACCARINI finalizzati a ottenere vantaggi economici; gli atti processuali penali hanno evidenziato che l'accusa penale era fondata su elementi errati e privi di fondamento; 3) indeterminatezza delle ipotesi di responsabilità; in esito al giudizio penale risultano confutate le tesi esposte negli accertamenti ispettivi ministeriali; dalla lettura della sentenza di appello e dagli atti del dibattimento penale di Perugia, risultano smentite le affermazioni contenute nelle relazioni degli ispettori ministeriali, risultate erronee e non corrette con riguardo a elementi di fatto decisivi, ovvero fondate su elementi del tutto parziali e su accertamenti incompleti; l'atto di citazione appare carente nella specificazione delle condotte illecite del dott. BACCARINI e pertanto si reitera la eccezione di invalidità per  genericità dell’atto di citazione e della successiva integrazione; si reitera altresì l’istanza di espunzione degli atti del "Processo Romano" e, ove si ritenga non procedere in tal senso, se ne chiede ( attesa la loro incidenza sulla "questione Dragomar" ), l’acquisizione nella loro interezza, con conseguente richiesta di sospensione del presente giudizio; 4) ispezioni ministeriali; si producono ulteriori atti del processo di Perugia e si chiede eventuale un breve rinvio per ulteriormente integrare le acquisizioni; si rinvia per il resto, a quanto dedotto nella comparsa di costituzione; 5) in conclusione, si chiede la sospensione del presente giudizio, ovvero il rinvio in attesa della definizione delle residue vicende penali pendenti avanti al Tribunale di Roma, almeno nel primo grado; in subordine, si chiede che l'atto di citazione sia dichiarato invalido perché generico; in ulteriore subordine si chiede il rigetto di tutte le richieste della Procura; con vittoria delle spese.

   17.  Nell’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti hanno precisato e conclusivamente ribadito le rispettive conclusioni in atti.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

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   1. – In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti del curatore fallimentare, dedotta dalla difesa della convenuta Marina Ricci, dovendosi richiamare al riguardo la concorde giurisprudenza contabile e del giudice della giurisdizione secondo cui – ad integrare un rapporto di servizio con soggetti estranei all’amministrazione danneggiata, su cui si radica la giurisdizione del giudice contabile – è sufficiente l’esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli ed agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni; nell’ambito del rapporto di servizio si colloca dunque anche la figura del curatore fallimentare, a cui l’ordinamento ( art. 30 legge fallimentare: rd n.267/1942 ) attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale, conferendogli un ruolo essenziale nell’amministrazione del patrimonio fallimentare; l’ampiezza dei poteri attribuitigli lo rende il cardine della gestione sì da consentire la definizione di cooperatore della Giustizia quale organo ausiliare del Giudice; se a tale soggetto fa difetto l’appartenenza organica alla struttura pubblica, ricorre certamente per l’investito la qualità di compartecipe fattivo dell’attività pubblica (v. Cassazione Civile SS.UU. 5 aprile 1993, n. 4060) e quindi un vero e proprio inserimento funzionale, ancorché temporaneo, nell’apparato gestionale dell’amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con il conseguente assoggettamento alla responsabilità patrimoniale ed alla correlata competenza giurisdizionale della Corte dei conti (Cassazione Civile SS.UU. n. 3358/1994; n. 15599/2009 ).

   2. -  Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità dell’azione contabile,  dedotta dalla difesa della convenuta dott.ssa Ricci Marina, per intervenuta costituzione di parte civile in sede penale dell’ente asseritamente danneggiato; noto essendo che la costituzione di parte civile nel processo penale della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti non preclude la possibilità di proporre e proseguire l'azione di responsabilità amministrativa da parte del P.M. generale o regionale della Corte dei Conti, trattandosi di azione pubblica irrinunciabile ed irretrattabile ( cfr. Sez. II Centrale n. 394/2001 ).        

   3. – Vanno poi disattese le eccezione di nullità o di inammissibilità della domanda per genericità e mancanza di allegazioni, dedotte dalle difese della dott.ssa Ricci e del dott. Pugliese, stante comunque la produzione da parte della Procura di documentazione relativa agli atti di indagine amministrativa e penale a carico dei medesimi; così come va respinta l’eccezione preliminare del convenuto dott. Calò di inammissibilità e nullità della citazione per avere la Procura fatto in essa riferimento ad atti estranei alla citazione: rientrando nelle facoltà del Requirente richiamare atti e documenti formati in altri procedimenti o processi, ferma restando la valutazione critica dei medesimi da parte di questa Corte ai fini della loro sufficienza probatoria nel presente giudizio.

   4. – Successivamente all’istanza della Procura regionale del 28.3.2013 di prosecuzione del presente giudizio con contestuale deposito delle sentenze del Tribunale di Roma n.18850/12 del 6.11.2012, del Tribunale di Perugia n. 10/521 dell’11.10.2010 e della Corte di Appello di Perugia n. 83/2010 del 4.5.2012, le difese dei convenuti Calò, Baccarini e Ricci hanno ulteriormente chiesto la sospensione del giudizio contabile fino al passaggio in giudicato delle sentenze penali o civili relative ai residui procedimenti ancora in corso su vicende oggetto anche del presente giudizio.

Dette richieste vanno disattese, alla luce della copiosa documentazione prodotta dalle stesse difese dei convenuti che rendono definibile allo stato degli atti il presente giudizio, anche considerando la strategia processuale della Procura regionale che, con la proposizione dell’istanza di prosecuzione del giudizio, ha implicitamente inteso avvalersi dei soli esiti penali fin qui raggiunti.  

   5. – Considerato che la Procura regionale nell’istanza di prosecuzione del giudizio pervenuta il 28.3.2013, ha ribadito la precedente richiesta di condanna di cui in citazione nei confronti dei convenuti, ovvero: “ pagamento in solido a favore delle casse del Ministero della Giustizia della sommanon superiore a € 1.000.000: il dott. Baccarini Pierluigi per l'intera somma e, in solido con lui, e fino ad una somma non superiore a € 500.000, Pugliese Ercole, Ricci Marina e Calò Maurizio limitatamente alle porzioni ritenute di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.”, comprensive per il 50% di detti importi della componente del c.d. danno all’immagine – deve essere accolta l’eccezione della difesa della convenuta Ricci di improcedibilità in parte qua della domanda della Procura regionale, vista la pregressa declaratoria di nullità in parte qua degli atti istruttori e processuali di cui al presente giudizio con riferimento a quella parte dell’azione della Procura regionale relativa al preteso risarcimento del danno all’immagine e con effetto nei confronti di tutte le parti interessate al giudizio, siccome statuito con la richiamata ordinanza n. 2/2012 di questa Sezione ( sub punto 11. della parte in fatto ).

   6. -  Nel merito, occorre in primo luogo procedere alla valutazione degli effetti delle sentenze del Tribunale di Roma n.18850/12 del 6.11.2012, del Tribunale di Perugia n. 10/521 dell’11.10.2010 e della Corte di Appello di Perugia n. 83/2010 del 4.5.2012.

   6.1 - In particolare, dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 83/2010 del 4.5.2012, con riferimento ai capi di imputazione sub A ( Baccarini ) e sub B  ( Pugliese ) –  quelli in via generale al centro dell’ipotesi accusatoria della Procura regionale, sub specie di un pregiudizio all’erario quale danno da disservizio riveniente da asseriti diffusi e sistematici illeciti nell’ambito di numerose procedure fallimentari, con ipotizzato asservimento di funzioni pubbliche ad interessi privati – si evincono i seguenti elementi; le ipotesi corruttive del giudice dott. Baccarini da parte del dott. Pugliese non hanno trovato univoco riscontro in sede dibattimentale, né una prova indiretta di corruzione può essere tratta da una condotta di particolare favoritismo tenuta dal magistrato nei confronti del professionista; in particolare, l’asserito affidamento di numerosi e remunerativi incarichi fallimentari al Pugliese non può costituire indice di un rapporto corruttivo tra i due, mancando una esatta rilevazione numerica e qualitativa degli stessi ed una precisa comparazione dei dati, tale da condurre ad una valutazione di anomalia nelle relative condotte; con conseguente pronuncia assolutoria nei loro confronti ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cpp, ovvero perché “manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, o che l'imputato lo ha commesso” ( cfr. pag. 47 sent. cit ).

Ne consegue che detta decisione non produce ex sé alcun effetto vincolante nel presente giudizio ex art. 652 cpp, avendo il giudice penale in sede motivazionale precisato non l’insussistenza del fatto, ma solo che è stata riconosciuta insufficiente o contraddittoria la prova della sua sussistenza, ancorchè nel dispositivo venga comunque adottata la formula “ il fatto non sussiste”.

Rileva tuttavia il Collegio che, nel caso di specie, le prove che la Procura regionale adduce a fondamento della pretesa erariale si fondano esclusivamente su atti ispettivi e imputazioni oggetto di richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Perugia che concernono profili ampiamente delibati nel corso del dibattimento penale, all’esito del quale il giudice di appello di Perugia ha motivatamente escluso non solo che vi sia prova di passaggi di denaro tra il Pugliese e il Baccarini ( in esito a pregnanti attività di indagine con accertamenti bancari e prolungate operazioni di osservazione e pedinamento del Pugliese, anche all’estero ), ma anche che vi sia stata una esatta rilevazione numerica e qualitativa degli incarichi al Pugliese ed una precisa comparazione dei dati, siccome peraltro ampiamente dedotto dalla difesa del dott. Baccarini in sede penale ed in questa sede contabile.

In sostanza,  il  “danno da disservizio”  che la Procura regionale postula “ sarebbe da ritenersi in re ipsa, ovvero insito nel carattere diffuso e sistematico degli illeciti”,  non  ha trovato - per i profili investigati di cui ai capi di imputazione sub A ( Baccarini ) e sub B  ( Pugliese )  che precedono - alcun riscontro processuale,  non  essendo  emersa prova basata  su elementi certi  tali  da consentire una precisa comparazione dei dati, di una condotta di particolare favoritismo tenuta dal giudice dott. Baccarini nei confronti del dott. Pugliese.

In sostanza, difettando la prova dell’ipotizzato asservimento di funzioni pubbliche ad interessi privati da parte del dott. Baccarini nei termini di cui alla prospettazione datane dal Requirente nell’atto di citazione, ne discende l’impossibilità logico-giuridica di configurare un danno per un disservizio procurato alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, danno che presupponendo un illecito esercizio di pubbliche funzioni, è rimasto nella specie anch’esso indimostrato.  

   6.2 - Quanto alle ipotesi di cui al capo di imputazione sub E ( Baccarini ) relativo al reato di abuso d’ufficio (dichiarato estinto per prescrizione dal tribunale di Perugia) in relazione al Fallimento “ Immobiliare Parco Ducale “, “sono state individuate plurime violazioni di legge ascrivibili al giudice delegato dott. Baccarini di cui è risultata evidente l’intenzionalità e lo scopo di favorire – a detrimento del ceto creditorio – interessi economici privati” ( cfr. sent. Trib. Perugia pag. 122 e 123); in particolare “ ( Parco Ducale ) le plurime violazioni di legge hanno vistosamente favorito gli acquirenti dell’immobile di Sassuolo di proprietà della fallita, consentendo loro di acquistare ad un prezzo estremamente favorevole e senza alcuna concorrenza da parte di altri aspiranti, a motivo delle anomale scelte effettuate dagli organi della procedura, che hanno così garantito l’effettuazione della vendita non solo a trattativa privata, ma anche senza alcuna seria pubblicità, blindando in tal modo la procedura di vendita a vantaggio della società unica offerente” ( cfr. sent. Trib. Perugia pag. 123); ed ancora, al Baccarini “ è riconducibile la decisione di procedere alla vendita del complesso immobiliare sito in Sassuolo (MO) senza procedura di incanto … Il giudice delegato, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 108 legge Fallimentare nella sua formulazione vigente all’epoca, con provvedimento del 14.12.2001 aveva infatti disposto la vendita senza incanto dell’immobile, senza che vi fosse stata al riguardo conforme istanza di qualcuno degli interessati e soprattutto senza aver previamente acquisito il parere del comitato dei creditori (oltrechè in mancanza dell’assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione). Il giudice delegato ha inoltre provveduto all’aggiudicazione e al trasferimento del bene immobile benchè gli risultasse ( da … comunicazione datagli dal curatore ) l’avvenuto parziale inadempimento delle forme di pubblicità, che per essere state da lui stesso disposte nell’ordinanza di vendita ( e mai revocate ) erano divenute forme legali di pubblicità che in concreto dovevano essere poi rigidamente rispettate” ( cfr. sent Corte di App. Perugia pag. 50 e 51).

   Osserva al riguardo il Collegio che, anche in questo caso, non è emerso in sede penale alcun passaggio di denaro o di diverse utilità provenienti da soggetti in esse interessati in favore del dott. Baccarini Pierluigi (cfr. sent. Tribunale di Perugia, pag. 123); si rileva tuttavia che, con istanza del 14.12.2001, il curatore avv. Fasano chiedeva al Giudice delegato dott. Baccarini che venisse autorizzata la vendita dell’immobile; che su detta istanza il dott. Baccarini provvedeva in pari data, disponendo la vendita dell’immobile senza incanto, al prezzo indicato nella perizia di stima del geometra Rodolfo Orsini di Modena; la sentenza della Corte di Appello di Perugia ha escluso la sussistenza di qualsiasi prova di un accordo illecito tra il curatore avv. Fasano e il Giudice dott. Baccarini sul rilievo che le decisioni sulle modalità di vendita del complesso immobiliare in oggetto non afferivano alla sfera di responsabilità del curatore, salvo quella - peraltro oggetto di corretta informazione datane dal Fasano al giudice delegato - sulla irrituale pubblicità effettuata dal curatore una sola volta ( anziché le due previste dall’ordinanza di vendita ) sul quotidiano Porta Portese; al dott. Baccarini è invece univocamente riconducibile la decisione di procedere alla vendita senza procedura di incanto in violazione dell’art. 108, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 ( nel testo allora vigente, precedente le modifiche apportate dal d. lgs. n. 5 del 2006 ) secondo cui “ La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.”; dalla documentazione versata in atti  (cfr. all. 34 ultima difesa del dott. Baccarini) non emerge invero che siano state rispettate dette prescrizioni, mancando anzitutto la “proposta del curatore”, nonché ogni motivazione in merito alle ragioni di maggior vantaggio rivenienti dalla vendita senza incanto; queste violazioni di legge – insieme alla valutazione dell’immobile, cui invero in sede nuova perizia di stima, con relazione del 6.2.2001 il geom. Rodolfo Orsini attribuiva un valore di £ 5.000.000.000 ( lo stesso per cui veniva poi autorizzata la vendita senza incanto da parte del dott. Baccarini ), sensibilmente inferiore allo stesso costo di acquisto del bene in base a quanto iscritto in bilancio ( £ 7.331.639.049 ), nonchè al valore di £ 15.632.000.000 attribuito allo stesso immobile dall’arch. Amedeo Di Giacobbe nell’anno 1998 ( perito nominato dal G.D. nell’ambito della procedura di concordato preventivo SO.GE.SCO. )  ( cfr. sentenza del Tribunale di Perugia, pag. 74 e ss. ) - costituiscono elementi gravi precisi e concordanti che depongono per una condotta quantomeno gravemente colposa posta in essere dal suddetto magistrato volta a favorire, in danno degli interessi dei creditori, interessi economici privati; configurandosi pertanto un (direttamente correlato) danno patrimoniale conseguente allo sviamento di pubbliche risorse dalle finalità normativamente previste nell’ambito della procedura fallimentare; in sostanza, la rilevata patente ed ingiustificata violazione da parte del dott. Baccarini di plurime previsioni normative poste a presidio di un pubblico interesse di rilievo finanziario, concreta un danno erariale certo nella sua esistenza, che può essere quantificato in via equitativa partendo dalla differenza tra il valore di £ 7.331.639.049 per cui il bene risulta iscritto in contabilità ( cfr. pag. 74 sentenza del Tribunale di Perugia ), ed il valore di £ 5.000.000.000 per cui veniva poi autorizzata la vendita senza incanto da parte del dott. Baccarini; in relazione a detto importo, pari a £ 2.331.639.049 ( Euro 1.204.191,07), diretta e dannosa conseguenza fenomenica della condotta illegittima del dott. Baccarini e del correlato illecito utilizzo di potestà pubbliche per fini diversi da quelli istituzionali, reputa il Collegio di dover ascrivere al convenuto un importo pari ad Euro 200.000,00, quale danno corrispondente al disservizio recato all’Amministrazione della Giustizia in termini di mancato conseguimento delle utilità normalmente ritraibili da un corretto svolgimento della procedura fallimentare (sotto i concomitanti profili dell’utilità collettiva mancata e del disutile costo del servizio così svolto), ed alle ulteriori conseguenze, anch’esse economicamente apprezzabili, connesse alle lunghe e defatiganti indagini ispettive resesi necessarie per l’accertamento dei fatti.    

   6.3 - Quanto alle ipotesi di cui al capo di imputazione in parte sub A ( Baccarini ) relativo al reato di abuso d’ufficio in relazione al Fallimento “Dragomar” (dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale di Perugia), trovasi nella sentenza di primo grado che “ ad essere favoriti dall’attività contra legem  del magistrato [ dott. Baccarini ] sono stati lo stesso titolare della società fallita e i soggetti a lui direttamente collegati, essendosi consentito che il fallimento venisse pilotato e diretto  verso una conduzione soft, così da assicurare – tra l’altro – il buon esito dell’operazione “ Liscia di Vacca “, architettata a chiari fini distrattivi poco prima della presentazione dell’istanza di autofallimento “( cfr. sent Trib. Perugia pag. 123); e, sempre in relazione al  Fallimento “Dragomar”, nella sentenza di appello della Corte di Perugia ( confermativa della pronuncia di prescrizione del reato di abuso d’ufficio a carico del dott. Baccarini ) si legge : “ Quel che rileva in senso accusatorio al riguardo è la considerazione quanto meno dell’assegnazione della procedura prefallimentare al giudice Baccarini appena pochi giorni dopo la chiusura della procedura prefallimentare assegnata alla dott.ssa Tronci Raffaella. E’ in primo luogo significativo che il sollecito pagamento di creditori che avevano presentato la precedente istanza di fallimento fosse stato fatto dagli organi della società fallenda al deliberato fine di ottenere la chiusura di questa prima procedura prefallimentare affidata alla dott.ssa Tronci Raffaella per poter poi subito dopo presentare istanza di fallimento in proprio e così procurarne l’assegnazione al giudice Baccarini, con cui tra l’altro preventivamente concordare la nomina relativamente ai vari incarichi della procedura fallimentare. L’assegnazione del procedimento al dott. Baccarini risultava fatta in violazione dei criteri di distribuzione automatica e soprattutto della prassi costantemente seguita nell’ufficio fallimentare di Roma …  Era infine emerso, senza neppur sostanziali contestazioni, che effettivamente il giudice Baccarini, dopo la sua designazione a giudice delegato, aveva trattato con professionisti della società fallenda le future nomine della procedura. Rimane dunque un forte sospetto – seppure con margini di dubbio – di intenzionali atti di abuso d’ufficio compiuti dal giudice Baccarini per favorire il soggetto fallendo e di conseguenza pregiudicare i possibili contrastanti interessi dei creditori concorsuali…” ( cfr. sent Corte di App. Perugia pag. 51 e 52 ).

   Rileva al riguardo il Collegio che, da una parte, la sentenza del Tribunale di Perugia n.10/52 dell’11.10.2010 ha affermato che “ a fronte della accertate anomalie delle procedure …tuttavia non è emerso alcun passaggio di denaro o di diverse utilità …in favore del dott. Pierluigi Baccarini”; dall’altro che, per le considerazioni di cui al punto che segue e a cui si rimanda, non è emersa prova di una attività distrattiva volta alla sottrazione dalla massa fallimentare di un cespite di proprietà della Liscia di Vacca srl, partecipata interamente dalla Dragomar stessa, né ha avuto conferma l’asserzione della Procura sul riconoscimento di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori; circostanze che insieme conducono ad una valutazione di infondatezza della pretesa attorea di un danno da disservizio da porre a carico del Baccarini per la fattispecie in esame. 

   6.4 - Quanto alle ipotesi di cui ai capi di imputazione, di cui alla sentenza n. 18850/12 del Tribunale di Roma in relazione al Fallimento Dragomar, sub C ( Ricci, Calò e Pugliese ) per i reati di concorso in favoreggiamento reale ( artt. 110 e 379 cp ) nel reato di bancarotta fraudolenta ( 216 L.F. ), e sub D ( Ricci e Calò ) per i reati di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ( art. 319 cp ) e corruzione in atti giudiziari ( art. 319-ter cp ), dalle difese dei convenuti sono emersi i seguenti elementi dirimenti ai fini che qui occupano:

    - approvazione ex art. 116 L.F. del rendiconto della gestione fallimentare del curatore dott.ssa Ricci;

    - rendiconto della gestione fallimentare ex art. 116 L.F. depositato dal successivo curatore prof. Michele Tamponi (ud. approvazione 3/10/2013 );

   - conclusioni della C.T.U. espletata nella pendente causa civile di risarcimento promossa dal Fallimento DRAGOMAR davanti al Tribunale di Orvieto da cui risulta congruo il prezzo della cessione della partecipazione LISCIA DI VACCA da parte della DRAGOMAR SPA in bonis alla VKB CO. S.A. Lussemburgo del gruppo JETHWANI, nonché effettivamente sussistenti le partite creditorie e debitorie oggetto della compensazione seguita alla cessione medesima, atti questi - cessione e compensazione - alla base dei capi B), C), D), dell'imputazione penale richiamata dalla Procura ( cfr. all. 4 difesa Ricci, nonché successivi documenti depositati dalla suddetta difesa).

   Al riguardo questo Collegio rileva in primo luogo che l’avvenuta approvazione in data 17.12.2008 ( ex art. 116 L.F. ultimo comma, prima parte ) del rendiconto della curatrice del Fallimento Dragomar spa dott.ssa Ricci ( all. 2 difesa Ricci ) per il periodo della sua attività ( dalla dichiarazione di fallimento del 28.1.2002 alla data delle dimissioni del 22.12.2004 ), denota – ancorché in una fase non contenziosa – l’assenza di contestazioni o di osservazioni da parte dei creditori sul consuntivo dell’attività svolta dal curatore.

   Si osserva inoltre che, dalle conclusioni della citata CTU espletata nel procedimento civile, sono emersi i seguenti elementi: - “il valore della partecipazione Liscia di Vacca srl detenuta dalla Dragomar spa risulta … coincidente con quanto risultante dall’atto di compravendita della partecipazione medesima” ( cfr. pag. 16 CTU); - quanto alla verifica dell’operazione di compensazione tra i debiti e i crediti ceduti e dell’incidenza del prezzo della stessa sul prezzo della partecipazione “ i CTU hanno potuto verificare che il saldo al momento della compensazione …trova giustificazione sia contabile che documentale   … cosicchè si può affermare che la supposta presenza di crediti inesistenti e/o fittizi non è supportata da elementi di prova, neppure di tipo presuntivo, come invece sostenuto dai CTP del PM ” e che “ per quanto attiene la possibile incidenza dell’operazione di compensazione sul prezzo della partecipazione … l’operazione in sé non comporta alcun riflesso sul valore della stessa”; circostanze queste ultime confermate e precisate in sede di CTP redatta dal prof. Gargiullo del  24.9.2013.

   Da quanto precede consegue la infondatezza di un preteso danno erariale postulato dalla Procura regionale a carico di Ricci, Calò e Pugliese in relazione alla procedura fallimentare Dragomar, non essendo provata una attività distrattiva volta alla sottrazione dalla massa fallimentare di un cespite di proprietà della Liscia di Vacca srl, partecipata interamente dalla Dragomar stessa, vista la acclarata congruità del prezzo di cessione della partecipazione Liscia di Vacca srl detenuta dalla Dragomar srl, nonché la corrispondenza tra le partite di debito iscritte nella società Liscia di Vacca srl e quelle di credito iscritte nella società Dragomar ( cfr. pagg. 16 - 23 CTU civile cit. ).

   Quanto poi alla contestazione della Procura ( cfr. pag. 21 cit ) secondo cui Ricci e Calò quali “ organi del fallimento rinunciavano … all’azione revocatoriastipulando un accordo transattivo, in base a false rappresentazioni circa passività inesistenti, come meglio specificato nell’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di Ricci e Calò “, basti rilevare che le difese dei convenuti Ricci e Calò hanno prodotto ampia documentazione ( all. 7-11 difesa Ricci; allegati vari difesa Calò ) da cui emerge la sostanziale infondatezza dell’asserzione della Procura sul riconoscimento di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo ex adverso ivi ampiamente documentata la sussistenza di cospicui crediti del Gruppo Jethwani nei confronti di Dragomar spa.

   6.5 - Quanto alle ipotesi di cui al capo di imputazione sub E ( Calò et al. ) di cui alla sentenza n. 18850/12 del Tribunale di Roma sempre in relazione al Fallimento Dragomar per i reati di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ( art. 319 cp ) e corruzione in atti giudiziari ( art. 319-ter cp ) nel reato di bancarotta fraudolenta ( 216 L.F. ), fattispecie richiamata dalla Procura regionale a pag. 26 dell’atto di citazione -  pur non essendo presente in atti una sentenza penale (siccome r

 

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