Sunday 16 June 2013 08:05:30

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

La disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente locale non producono interessi né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato

Consiglio di Stato

In base all'insegnamento più volte ribadito dalla giurisprudenza in ordine all'applicazione dell'articolo 85, quarto comma, del d.lgs. 77/1995, i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'Ente (cfr. Sez. IV n. 4125/2000; Sez. V n. 5788 /2001; n.2455/2003). È vero, infatti, che nell'indicare quale oggetto della competenza dell'organo straordinario di liquidazione i “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato” (art 85, quarto comma, d.lgs. 25.2.1995 n. 77) ed i “debiti di bilancio e fuori il bilancio di cui all'articolo 37” verificatisi entro lo stesso termine (art. 87, terzo comma, d. lgs. cit.), la norma ha inteso far entrare nell'ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato. Tuttavia, per quanto ampio, l'ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità. Così, la richiamata disposizione normativa deve essere riferita “ai debiti di bilancio e fuori bilancio anteriori all’anzidetto termine di approvazione del bilancio riequilibrato, a quelli derivanti dalle procedure esecutive estinte e dipendenti da transazioni compiute dal commissario liquidatore, dai quali rimangono esclusi i debiti il cui titolo sia ancora in fase di formazione perché privi della certezza che la legge richiede” (Sez. IV, 25.07. 2000, n. 4125). Il debito nei confronti dell'Istituto appellato, quindi, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo la data della dichiarazione di dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, doveva essere liquidato nelle forme ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice per essere assunto nella massa passiva del dissesto e liquidato con la speciale procedura di cui agli articoli 77 e seguenti del d.lgs. n. 77 del 1995. Per la stessa ragione, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione appellante, non sussisteva alcuna preclusione all'azione esecutiva. Il divieto di azioni esecutive fino all'approvazione del rendiconto della gestione della Commissione liquidatrice infatti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del d.lgs. 77 del 1995, riguarda “i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”, ai quali come precisato non poteva essere ricondotto il debito oggetto alla presente controversia.. Ne, al riguardo, può assumere rilievo l'invocato art. 5 del d.l. n. 80/2004, con cui vengono dettate ulteriori disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario. La sopravvenuta normativa infatti, a prescindere dalla sua effettiva portata, ha carattere innovativo e, come tale, è preordinata a disciplinare fattispecie ad essa successive senza effetto retroattivo, definendo i poteri e l'ambito di operatività dell'organo straordinario di liquidazione degli enti dichiarati dissestati dopo la sua entrata in vigore. In altri termini, il legislatore non ha attribuito alcun valore retroattivo alla novella, introducendo viceversa nuove disposizioni nella subiecta materia inidonee ad incidere direttamente sulle fattispecie pregresse e, tanto meno, ad inficiare gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, a cui il primo giudice si è correttamente uniformato con la gravata sentenza. A ciò aggiungasi che, come più volte precisato dalla giurisprudenza anche della Sezione, la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce in ogni caso una situazione che non preclude l'emanazione della pronuncia giurisdizionale di esecuzione di un giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, né preclude che sui debiti peculiari dell'ente locale maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'articolo 1224 codice civile, a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile. Pertanto, la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente locale non producono interessi né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato ( Cons. St. Sez. V, 28 maggio 2009, n. 3261; 19 settembre 2007, n. 4878 ; 17 maggio 2005, n.2469; 7 luglio 2008 n. 3372; Cass. Civ. Sez. I 22.01.2010, n. 1097).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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