Saturday 30 April 2016 08:56:57
Normativa Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione della legge n.57/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2016
Entra in vigore il 14 maggio 2016 la legge 28 aprile 2016 n. 57 che delega il Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Con questa legge - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.99 del 29-4-2016 - che si compone di 9 articoli, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario; b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica; c) disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio; d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario; e) disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica; f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico; g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio; h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario; i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio; l) regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione; m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari; n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita'; o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale; p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita'; q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi; r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma; s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. Per saperne di più scarica la legge
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