Thursday 14 March 2013 14:26:08

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Piacenza, ribaltata la sentenza del TAR, ritorna il Sindaco Sandra Ponzini. Il Consiglio di Stato sancisce che l’art. 73, decimo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretato nel senso che qualora la coalizione collegata al candidato sindaco eletto non raggiunga il 60 per cento dei voti debba comunque esserle attribuito il 60 per cento dei seggi, arrotondando il risultato all’unità superiore quando il calcolo relativo non dia un numero intero

Consiglio di Stato

Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, Parma, il sig. Marco Colosimo nella duplice qualità di cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Piacenza e di candidato nella lista Piacenza Viva, unitamente al sig. Matteo Monfasani in qualità di elettore, impugnavano l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Piacenza a seguito delle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 6 e 7 maggio 2012 e 20 e 21 maggio 2012 per il turno di ballottaggio, unitamente ad ogni altro atto presupposto e connesso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere nonché violazione dell’art. 73, comma 10 del d. lgs. n. 267 del 2000, assumendo che l’arrotondamento del numero di seggi da assegnare alle liste collegate al candidato sindaco eletto sig. Dosi, dovesse essere effettuato per difetto. Conseguentemente, secondo i ricorrenti, il seggio in questione andava attribuito alla lista Piacenza viva, collegata al candidato sindaco Andrea Paparo e, dunque, doveva risultare eletto consigliere il candidato Marco Colosimo, risultato maggior suffragato della lista con 114 preferenze. Con sentenza n. 266 in data 10 luglio 2012, il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Parma, accoglieva il ricorso sulla base di quanto affermato da questo Consiglio di Stato con la sentenza della Quinta Sezione 21 maggio 2012, n. 2928, per l’effetto annullando gli atti impugnati limitatamente alla nomina della signora Sandra Ponzini in luogo del signor Marco Colosimo. Avverso la predetta sentenza la signora Sandra Ponzini ha proposto ricorso che e' stato accolto dal Consiglio di Stato. Si legge nella parte motiva che il Collegio non ignora il contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla stessa Quinta Sezione del Consiglio di Stato in ordine all’interpretazione dell’art. 73, decimo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale: “qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”. Si discute infatti se qualora il calcolo del 60 per cento dei seggi porti ad un numero non intero, come nel caso di specie, il necessario arrotondamento debba avvenire per difetto, e quindi all’unità inferiore, come ritenuto da C. di S., V, 21 maggio 2012, n. 2928, richiamata dal primo giudice, ovvero per eccesso, e quindi all’unità superiore, come affermato da C. di S., V, 1 marzo 2012, n. 1197, e 18 aprile 2012, n. 2260. Il Collegio condivide l’orientamento espresso dalle ultime due sentenze citate. Invero, appare decisivo il fatto che la norma della cui applicazione si discute usa la congiunzione “almeno” per indicare la percentuale minima dei seggi spettanti alla coalizione vincente. La norma infatti stabilisce che qualora la coalizione non abbia ottenuto “almeno” il 60 per cento dei seggi questa percentuale le deve essere comunque attribuita. La volontà del legislatore è quindi chiara nell’attribuire alla coalizione collegata al candidato sindaco eletto non meno del 60 per cento dei consiglieri spettanti al comune, per evidenti motivi di governabilità, che il legislatore ha ritenuto prevalenti. Di conseguenza, l’arrotondamento per difetto, preteso dall’odierno appellato, si pone in contraddizione con la volontà espressa dal legislatore. Deve essere poi sottolineato come le argomentazioni appena esposte, fondate sull’esegesi del testo, prevalgano sulle apprezzabili considerazioni logiche svolte nel precedente cui si è uniformato il primo giudice. Afferma, in conclusione, il Collegio che l’art. 73, decimo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretato nel senso che qualora la coalizione collegata al candidato sindaco eletto non raggiunga il 60 per cento dei voti debba comunque esserle attribuito il 60 per cento dei seggi, arrotondando il risultato all’unità superiore quando il calcolo relativo non dia un numero intero.

 

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