Sunday 09 June 2013 08:56:34

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

L'emanazione di un provvedimento espresso (sia positivo che negativo) dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto della P.A. determina la cessazione materia del contendere

Consiglio di Stato

Costituisce approdo consolidato in giurisprudenza quello secondo cui (si veda ancora di recente Cons. Stato Sez. IV, 22-01-2013, n. 355) ”l'emanazione di un provvedimento espresso (sia positivo che negativo) dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto della P.A., non può non avere effetti estintivi sulla materia del contendere, in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini all'uopo previsti; nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, per motivi evidentemente diversi dalla mera tardività, il privato deve proporre contro di esso una nuova impugnazione. E’ stato poi correttamente rimarcato, in passato, che (Cons. Stato Sez. V, 17-09-2010, n. 6978) l'interesse all'impugnazione del silenzio della P.A., perdurante malgrado la sussistenza dell'obbligo di provvedere, e cioè di portare al termine il procedimento amministrativo, non viene meno per il solo fatto che sia stato emesso un atto meramente istruttorio o comunque interno; esso trova invece un limite nell'adozione di un atto che, sebbene endoprocedimentale, provochi un arresto del procedimento. In tale caso, è l'atto endoprocedimentale a dover essere impugnato secondo gli ordinari rimedi, avendo esso un effetto preclusivo lesivo dell'interesse al successivo sviluppo del procedimento E’ quindi indubbio che l'interesse all'impugnazione del silenzio non viene meno per il solo fatto che sia stato emesso un atto meramente istruttorio o comunque interno (Cons. St. Sez.VI 1.3.2010 n. 1168, Sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2241; Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1123). E’ del pari certo che non basta un qualsiasi atto ad interrompere l'inerzia e tanto meno un atto avente mero contenuto endoprocedimentale, e non già provvedimentale. A diverse conclusioni, invece, si deve giungere laddove ci si trovi al cospetto di un atto che, sebbene endoprocedimentale, provochi un arresto del procedimento. Ciò in quanto scopo del ricorso avverso il silenzio - rifiuto, è quello di ottenere un provvedimento esplicito dell'amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato la definizione della propria pretesa. (così, Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6892).....L’oggetto del giudizio sul silenzio è quello (ed unicamente quello) di fare cessare l’inerzia dell’amministrazione, ed allorchè essa cessa il giudizio diventa improcedibile: le tematiche relative alle “cause” dell’inerzia protrattasi e poi cessata, la tempistica procedimentale asseritamente illegittima assunta, etc, riverberano in sede di giudizio risarcitorio, ma non possono condurre ad una statuizione “accertativa autonoma” in sede di giudizio sul silenzio, pur quando lo stesso come nel caso di specie, sia cessato (ex multis: Cons. Stato Sez. V, 15-12-2005, n. 7125 “essendo stato più volte affermato che il decorso del termine stabilito dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto non comporta la perdita della potestà di decidere dell'Amministrazione se ne deve concludere che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse un eventuale ricorso contro l'inerzia dell'Amministrazione qualora il provvedimento esplicito venga adottato successivamente. Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui avendo l'appellante proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto, formatosi, su una sua istanza per il rilascio di concessione edilizia, la P.A. -seppure oltre il termine di 60 giorni- si sia esplicitamente pronunciata sull'istanza in questione con provvedimento di diniego esplicito e motivato.”).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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