Sunday 10 November 2013 20:24:27

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Appalti pubblici: fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica, atteso che il principio della segretezza dell’offerta economica è presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e, in particolare, con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri con i quali quest’ultima viene valutata (v., da ultimo, in questo senso Cons. St., sez. V, 19.4.2013, n. 2214).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *** del 2013, proposto da:

Cooperativa Sociale Il Cammino Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Elisa Scotti, dall’Avv. Paolo Pittori e dall’Avv. Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24;

 

contro

 

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze – ACT, in persona del Direttore Generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Piero Farallo e dall’Avv. Susanna Ferri, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Piero Farallo in Roma, via Pomezia, n. 44;

 

nei confronti di

Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi - CEIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Magno, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Pietro Magno in Roma, via Archimede, n. 112; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 03365/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento della “Comunità di riabilitazione residenziale in Città della Pieve”.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Agenzia Capitolina Sulle Tossicodipendenze - ACT e del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi - CEIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Pittori, l’Avv. Farallo, l’Avv. Ferri e l’Avv. Magno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. L’Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze ha bandito una serie di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei Centri e delle Comunità che offrono servizi di accoglienza e riabilitazione per i tossicodipendenti, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 163/2006.

2. Tra queste vi è quella relativa alla “Comunità di riabilitazione residenziale in Città della Pieve”.

3. La gara, in una prima fase, si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria al r.t.i. CEIS – Integra, ma tale esito è stato contestato dalla Cooperativa il Cammino con ricorso innanzi al T.A.R. Lazio.

4. Nelle more di quel giudizio l’Agenzia capitolina annullava in autotutela il provvedimento di nomina della commissione di gara.

5. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 4339 del 15.5.2002, pronunciava sentenza che accertava la cessazione della materia del contendere.

6. Successivamente, ricostituita la Commissione di gara ed espletata nuovamente la procedura di gara, l’Agenzia ha aggiudicato la gara nuovamente al r.t.i. CEIS – Integra.

7. Tale aggiudicazione è stata nuovamente impugnata avanti al T.A.R. Lazio dalla Cooperativa Sociale il Cammino Onlus.

8. Si sono costituiti nel giudizio di prime cure Roma Capitale, l’Agenzia Capitolina e il r.t.i. CEIS – Integra, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

9. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 3365 del 3.4.2013, respingeva il ricorso, compensando tuttavia interamente, per la novità delle questioni trattate, le spese di lite.

10. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Cooperativa Sociale Il Cammino Onlus e, nel riproporre i nove motivi già articolati in prime cure e disattesi dal primo giudice, ha chiesto la riforma, previa sospensione, dell’impugnata sentenza, con conseguente accoglimento della domanda avente ad oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione della gara in favore del r.t.i. CEIS – Integra o, in via subordinata, dell’intera procedura, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato con essa dall’Amministrazione, e subentro dell’appellante o, in via subordinata, con risarcimento per equivalente da determinarsi in corso di causa.

11. Si sono costituite nel presente grado di giudizio Roma Capitale, l’Agenzia capitolina e il r.t.i. aggiudicatario, CEIS – Integra, opponendosi all’accoglimento dell’appello.

12. Con ordinanza n. 1701 del 10.5.2013 questo Consiglio respingeva l’istanza cautelare di sospensione dell’impugnata ordinanza.

13. Infine, all’udienza pubblica del 10.10.2013, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

14. L’appello non è fondato.

15. Con il primo motivo l’odierna appellante deduce l’error in iudicando e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la soglia di sbarramento sia legittima, nonché l’eccesso di potere per illogicità, l’irragionevolezza e la violazione dell’art. 83 del d. lgs. 163/2006.

15.1. In prime cure la Cooperativa, odierna appellante, ha censurato l’operato della stazione appaltante, nella parte in cui ha fissato una soglia minima di “sufficienza” dell’offerta, perché: a) la soglia si applica solo all’offerta tecnica, mentre nel caso in esame è stata applicata anche all’offerta economica; b) in ogni casi la soglia è stata erroneamente fissata nella misura di 60/100 e ciò ha comportato la non idoneità di un’offerta, quale quella della ricorrente, che pure ha riportato giudizi molto positivi (3 giudizi con “molto buono”, 7 con “buono”, 5 con “sufficiente”).

15.2. Il giudice di prime cure, sull’assunto che la procedura di gara in esame sarebbe qualificabile come affidamento di un appalto di “servizi sanitari e sociali” (all. II/B del codice), ha rigettato questo motivo di ricorso.

15.3. Il T.A.R. Lazio, nell’impugnata sentenza, ha ritenuto, quanto al primo profilo, che la procedura di gara non prevede una vera e propria offerta “economica” e, di conseguenza, la soglia di sbarramento è stata correttamente riferita tanto all’offerta tecnico-progettuale quanto al piano finanziario, perché l’offerta avrebbe potuto risultare non idonea sia sotto il profilo tecnico-progettuale sia sotto il profilo finanziario.

15.4. Quanto al secondo, invece, il T.A.R. ha disatteso anche tale ulteriore censura, sul rilievo che: a) la determinazione della soglia rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione; b) la circostanza che l’offerta abbia riportato anche alcuni giudizi positivi non vale ad escludere che la stessa sia complessivamente non idonea; c) la circostanza che la Cooperativa non abbia raggiunto un punteggio tale da superare la soglia di sbarramento non ha comunque avuto alcuna incidenza sull’esito della gara, perché, se pure essa avesse ricevuto un punteggio tale da superare la soglia dei 60 punti, non sarebbe comunque risultata aggiudicataria.

15.5. L’appellante contesta tali argomentazioni, osservando anzitutto che la facoltà, riconosciuta dal legislatore, di utilizzare una soglia di sbarramento, è stata mal utilizzata nel caso di specie sotto un duplice distinto profilo.

15.6. Secondo la Cooperativa la soglia si applica solo alla parte tecnica dell’offerta e non anche a quella economica, come invece ha inteso fare l’Agenzia appaltante.

15.7. Inoltre la fissazione di un limite troppo alto, ragguagliato al punteggio di 60/100, ha comportato nel caso di specie l’esclusione di un’offerta, quale quella della Cooperativa, che aveva riportato tutti giudizi positivi, sicché non si comprende la ragione per la quale debba essere ritenuta non idonea un’offerta che, singolarmente, ha riportato giudizi pari o superiori alla sufficienza, apparendo irragionevole, proprio per questo, la fissazione di una soglia sì elevata.

15.8. Sarebbe dunque evidente, ad avviso dell’appellante, la violazione della regola di “appropriatezza” della soglia e degli scarti tra i punteggi, regola che, oltre ad essere espressamente imposta dall’art. 83, comma 2, del d. lgs. 163/2006, costituisce trasposizione del generale principio di ragionevolezza.

16. Il motivo va respinto.

16.1. L’art. 10 del bando, come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, non prevede la presentazione di una mera offerta economica con ribasso d’asta, ma la presentazione di un piano finanziario, ben più complesso, destinato a corredare l’offerta tecnico-progettuale, e ciò nei limiti della somma messa a bando.

16.2. Non è perciò corretto sostenere, come fa l’appellante, che la soglia sia stata applicata all’offerta economica, riguardando essa, in realtà e propriamente, i due aspetti interconnessi del piano finanziario e dell’offerta tecnica.

16.3. Nemmeno appare eccessiva, per altro verso, la fissazione di una soglia pari al punteggio di 60/100 per conseguire l’idoneità, posto che la stazione appaltante ben può richiedere, stante la peculiarità del bene o del servizio richiesto, che l’offerente ottenga un punteggio complessivo minimo superiore alla mera sufficienza, non ravvisandosi in tale scelta, insindacabile se non per macroscopici errori o travisamenti fattuali, alcun indice di irragionevolezza o illogicità.

16.4. A nulla giova invocare, in senso contrario, la regola della appropriatezza, dato che nel caso di specie non risulta essere stato violato l’art. 83, comma 2, del d. lgs. 163/2006, il quale impone che vi sia un adeguato scarto, nel caso di specie ravvisabile, tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia (Cons. St., sez. VI, 15.11.2011, n. 6023).

17. Con il secondo motivo di ricorso, che si presenta assai complesso e articolato, la Cooperativa ha censurato l’error in iudicando e la carenza di motivazione della sentenza, nella parte in cui ritiene che i punteggi tecnici siano stati assegnati correttamente, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta, la contraddittorietà e la disparità di trattamento.

17.1. Si contesta, anzitutto, la valutazione e l’attribuzione del punteggio relativamente alle “Caratteristiche del soggetto proponente e capacità tecnico-professionali”.

17.2. La Commissione, oltre a rilevare una serie di incongruenze sui curricula di alcuni operatori, ha osservato che il dott. Regio, destinato ad assumere l’incarico di responsabile amministrativo, “non ha alcun titolo né esperienza nel settore amministrativo”.

18. La Cooperativa denuncia il macroscopico errore di valutazione nel quale sarebbe incorsa la Commissione giudicando negativamente il profilo professionale del dott. Regio che, al contrario di quanto essa ha asserito, vanterebbe una significativa esperienza professionale.

19. Il T.A.R. ha rilevato, al riguardo, che la Commissione ha potuto valutare unicamente quanto indicato neicurricula presentati in gara dalla Cooperativa stessa, giudicando inammissibile il tentativo, ad opera di questa, di integrare in sede giudiziale la documentazione amministrativa presentata in sede di gara.

20. L’appellante insiste, al contrario, nel sostenere che essa non ha affatto tentato di “integrare” i curriculadelle risorse umane, ma ha solo svolto delle precisazioni che peraltro, attenendo a profili marginali e non sostanziali, dimostrerebbero l’esistenza di un approccio particolarmente critico nei confronti della Cooperativa.

21. La censura non merita apprezzamento, in tale parte, perché correttamente e doverosamente il giudice capitolino ha ritenuto inammissibili i rilievi della Cooperativa che, comunque li si voglia denominare, introducono surrettiziamente dati e informazioni che, invece, avrebbero dovuto essere portati a conoscenza della Commissione, per le valutazioni di sua stretta competenza, nelle forme e nei tempi prestabiliti dalla lex specialis.

22. Del tutto inammissibili, prima ancor che infondate, sono le censure mosse all’operato della Commissione in ordine alla valutazione del personale dell’aggiudicataria, valutazione che si sostanzia nel rilievo che “sono presenti n. 26 operatori (di cui 4 risorse a carico del CEIS e 3 amministrativi)”.

23. L’appellante continua a sostenere, criticando sul punto le motivazioni espresse dal T.A.R., che giudicare sulla valutazione comparativa tra l’offerta da essa presentata (che prevede l’impiego di 13 operatori, di cui 9 psicologi, 3 educatori e 1 assistente sociale) e quella dell’aggiudicataria (che vedrebbe la presenza di un numero, a suo dire non meglio precisato, di operatori effettivi, di cui solo 3 laureati), è un’operazione che non involge affatto problemi tecnico-discrezionali.

23.1. Effettuando un “riconteggio” e la valutazione dei profili professionali, infatti, l’appellante perviene ad affermare che dei 26 operatori, in realtà, molti meno dovrebbero essere considerati tali (pp. 11-12 del ricorso in appello), rilevando come, ad esempio, cinque di essi non compaiano nel mansionario, mentre altre risorse sono addette a compiti di formazione, di gestione aziendale e sociale nonché di coordinamento, non avendo, salvo uno di essi, alcuna pregressa esperienza nel settore della tossicodipendenza.

23.2. Insomma, tirando le somme di questa comparazione curricolare, l’appellante sostiene che gli operatori con formazione postuniversitaria sono 9, mentre quelli del r.t.i. aggiudicatario appena 3, sicché esso, svolgendo il proprio motivo di censura, assume essere difficilmente comprensibile il motivo per il quale la Commissione abbia affermato che “le risorse umane impiegare sono ben formate con cv più che qualificato e con ottima esperienza specifica”, mentre per la sua proposta i curricula sarebbero soltanto “qualificati”e l’esperienza solo “molto buona”.

23.3. Si sarebbe al cospetto, in altri termini, di chiari sintomi di eccesso di potere, senz’altro sindacabili dal giudice amministrativo, ciò che peraltro, erroneamente, l’adito T.A.R. non avrebbe fatto.

24. Il motivo, anche per tal riguardo, non merita accoglimento.

24.1. Di nuovo e inammissibilmente, infatti, l’appellante tenta di reintrodurre dati e informazioni che avrebbe dovuto correttamente rappresentare in sede di gara, laddove, invece, la Commissione, proprio sulla base dei curricula presentati dall’odierna appellante, altro non ha potuto e dovuto fare che rilevare le incongruenze e gli errori, ai quali la Cooperativa tenta ora di porre rimedio, tardivamente quanto inutilmente, con le “precisazioni” contenute nella nota 1 del ricorso in appello (pp. 9-10).

24.2. Di fronte a tali lacune e a siffatte incongruenze, irrimediabili in tal modo sul piano processuale, vano è insistere da parte dell’appellante sulla presunta inferiorità numerica degli operatori della concorrente, effettuata sulla base di un proprio e unilaterale “riconteggio” che non tiene conto del giudizio complessivamente positivo sul personale del r.t.i. aggiudicatario, che si è visto riconoscere, del tutto correttamente, un’ottima esperienza specifica rispetto a quella “molto buona” della Cooperativa.

24.3. E ciò senza dire, appunto, che la differenza tra i due punteggi è tanto esigua che la censura, al di là della sua inammissibilità, è nel merito infondata perché lo scarto tra le due valutazioni è tanto esiguo da apparire ampiamente giustificato dalle incontestabili incongruenze e insufficiente riscontrate nei curriculapresentati in sede di gara dalla Cooperativa.

24.4. Il motivo, quindi, deve essere anche in parte qua respinto.

25. Nemmeno convince la censura svolta dall’appellante in ordine al maggior punteggio (6/6) conseguito dal r.t.i. aggiudicatario rispetto a quello da essa ottenuto (4/4) in riferimento al sottocriterio del contenimento del “turn over”.

25.1. Il T.A.R., ad avviso dell’appellante, avrebbe totalmente negletto il contenuto del motivo proposto in prime cure, che si incentrava sulla inintelligibilità delle ragioni per le quali la Commissione le aveva contestato, nell’assegnarle un punteggio deteriore rispetto a quello dell’avversaria, una scarsa operatività della sua qualificazione organizzativa del lavoro.

26. Così non è, tuttavia, e anche tale critica dev’essere, ad avviso del Collegio, disattesa.

26.1. Valga al riguardo osservare che il giudice di prime cure, con motivazione del tutto immune da censura, perché logica e congruamente argomentata, ha osservato che il maggior punteggio attribuito al r.t.i. aggiudicatario, in base ad una comparazione tra i giudizi formulati dalla Commissione, si giustifica per la previsione, da parte del r.t.i. medesimo, di contratti a tempo indeterminato per 18 mesi, i quali costituiscono, come ha rilevato il primo giudice, un miglior strumento per contenere il turn over.

26.2. A fronte di tale rilievo, incontestabile e fondato sul confronto tra i due giudizi, l’appellante si è limitata a far valere, in una scarna nota dell’atto di appello (nt. 4 a p. 13 del ricorso), diversi elementi che non scalfiscono la correttezza di tale constatazione, quale emerge da un chiaro raffronto tra i due giudizi, sicché l’appellante, in tal modo, intende far valere un proprio unilaterale criterio di valutazione o, meglio, far prevalere alcuni elementi rispetto ad altri, invero decisivi e non contestati in punto di fatto, che la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha invece del tutto ragionevolmente preferito.

27. Miglior sorte non spetta nemmeno alla censura, dal primo giudice ritenuta generica, con la quale l’odierna appellante ha lamentato l’errore e l’illogicità della valutazione compiuta dalla Commissione in ordine alla sua offerta progettuale quanto al sottocriterio della “appropriatezza degli obiettivi in relazione allo specifico target”.

27.1. Erra l’appellante nel censurare come contraddittoria la motivazione espressa dal T.A.R. Lazio sul punto, dato che al contrario il primo giudice ha condiviso la valutazione espressa dalla Commissione, allorché essa, pur giudicando “buona la definizione degli obiettivi, che vengono indicati in maniera descrittiva”, ha però rilevato che “non risulta pienamente efficace la declinazione operativa degli stessi”.

27.2. A questa valutazione, condivisa dal T.A.R., l’appellante ha effettivamente inteso contrapporre e sovrapporre la propria, del tutto generica e apodittica, secondo cui essa non si sarebbe tanto preoccupata di declinare schematicamente gli obiettivi, quanto di rispondere con esattezza alla domanda posta e, cioè, indicare l’appropriatezza degli obiettivi in relazione allo specifico target.

27.3. Non è dato invero nemmeno a questo Collegio cogliere senso e contenuto di simile censura che, per la sua genericità, risulta inficiata da una radicale petitio principii, che certo non vale a superare il giudizio di non completa efficacia operativa degli obiettivi da parte della Commissione, a ciò non bastando certo, come sostiene invano l’appellante, la mera e tautologica enucleazione degli obiettivi specifici riguardanti gli individui.

28. Anche la censura che l’appellante muove al giudizio della Commissione sull’offerta progettuale dell’appellante, in relazione al sottocriterio del “modello di servizio proposto, contenente i principi e i modelli teorici di riferimento, definizione delle azioni/prestazioni”, non può essere accolta.

28.1. La Commissione, al riguardo, ha osservato, con valutazione condivisa dal primo giudice, che la “giornata tipo” prevista dalla Cooperativa prevede un “eccessivo numero di ore di tempo libero a disposizione e/o dedicate al riposo pomeridiano, rispetto al tempo dedicato ai pasti o alle attività” e ha ritenuto, altresì, di difficile attuazione “la ripresa del lavoro nei campi dalle 17,15 alle 19,30, considerando le poche ore di luce nei mesi invernali”, sicché essa ha attribuito solo 8 punti al progetto presentato dalla odierna appellante.

28.2. Il T.A.R. ha inoltre sottolineato, in ciò pure condividendo la valutazione della Commissione, che nel progetto della Cooperativa era stata evidenziata un’ulteriore criticità, costituita dal fatto che non si menziona il numero di utenti da ospitare, mentre nel progetto del r.t.i. aggiudicatario è espressamente previsto l’obiettivo di raggiungere il numero di 60 utenti.

28.3. La Cooperativa censura il giudizio della Commissione e le motivazioni del T.A.R., osservando, da un lato, che al progetto è stato allegato il solo calendario estivo e non quello invernale, che prevede un’inversione delle attività pomeridiane, e che non è dato comprendere sulla base di quali criteri la Commissione abbia ritenuto eccessivo il numero di ore di tempo libero contemplate nell’offerta dell’appellante.

28.4. Inoltre, essa ancor rileva, il T.A.R. avrebbe trascurato che era lo stesso capitolato a fissare in 60 il numero minimo di utenti, sicché la circostanza che il progetto del r.t.i. aggiudicatario prevedesse il mero raggiungimento di tale obiettivo minimo non poteva essere premiata con l’attribuzione di 12 punti, dovendo invece ritenersi il silenzio della Cooperativa al riguardo come automatica accettazione di tale obiettivo minimo.

29. Il ragionamento dell’appellante è infondato e non condivisibile.

29.1. L’appellante insiste nell’assumere che il tempo libero previsto dal suo progetto, pari a 45 minuti, sarebbe congruo, comprendendo lo spostamento ai casali, l’igiene della persona e il riordino della stanza da letto, ma non prova sulla base di quali elementi scientifici la sua valutazione dovrebbe prevalere sulla valutazione della Commissione, che non appare manifestamente illogica, proprio perché, come assume l’appellante stessa, non si conoscono evidenze scientifiche o studi che suggeriscono di contrarre o di eliminare il tempo libero come condizione per la buona riuscita dei trattamenti residenziali, ma parimenti non si conoscono evidenze scientifiche o studi che, parimenti, raccomandino di prolungarlo per tre quarti d’ora.

29.2. È evidente che la Commissione ha espresso un giudizio complessivo sulla durata del tempo libero in rapporto al calendario presentato, peraltro solo estivo, ed imputet sibi la Cooperativa se tale calendario, non richiesto espressamente dal capitolato, sia incompleto, non essendo stati presentato quello della stagione invernale, o presenti elementi di incongruità.

29.3. Non basta certo il “fatto notorio”, invocato dall’appellante in riferimento agli orari delle stagioni invernali, per sopperire alle incongruenze e alle carenze del calendario, che la Cooperativa ha volontariamente allegato alla sua offerta con una scelta che, rilevatasi foriera di conseguenze negative, non può certo tornare in danno del r.t.i. aggiudicatario per il sol fatto che esso non abbia presentato alcun calendario.

29.5. La Commissione ha infatti valutato l’offerta progettuale del r.t.i. aggiudicatario sulla base del progetto da questo presentato, non essendo richiesto dal Capitolato di gara di allegare alcun calendario della giornata tipo.

29.6. Quanto poi al raggiungimento del numero di 60 utenti, se è vero che esso costituisce un obiettivo minimo, appare certo degno di miglior valutazione il fatto che il progetto del r.t.i. aggiudicatario l’abbia almeno contemplato rispetto al fatto che il progetto della Cooperativa ne abbia taciuto completamente, poiché il silenzio di un progetto sul punto deve, certo, implicare almeno l’accettazione del requisito minimo, pena l’esclusione dalla gara, come sostiene l’appellante, ma ben può essere valutato dalla Commissione sul piano della completezza e dell’accuratezza del progetto stesso.

30. Va respinta anche la censura mossa dall’appellante in ordine al punteggio attribuitole dalla Commissione per quanto concerne il sottocriterio del “Piano di sviluppo aziendale”.

30.1. La Commissione ha infatti mosso alla Cooperativa un addebito di “eccessiva teoricità”, sottolineando, nella seduta del 13.9.2012, che “non sono chiare alcune azioni di intervento” e che, stante la forte sottolineatura della valorizzazione dei prodotti con metodo biologico, non si evincono con chiarezza “le iniziative e le tappe atte a concretizzarlo, che permettano all’Azienda agricola di crescere dal punto di vista tecnico ed agronomico, con un aumento del PLV (Produzione Lorda Vendibile) e con una integrazione economica e ambientale col territorio”.

30.1. A questi puntuali rilievi della Commissione l’appellante non ha saputo opporre condivisibili argomenti che mettano in rilievo l’erroneità e/o l’illogicità del giudizio tecnico della Commissione, essendosi limitato, nel ricorso di prime cure (p. 13), ad opporre l’argomento, formalistico ed inconferente, che l’Avviso Pubblico prevedeva che il Piano aziendale doveva essere privo di qualsiasi riferimento di carattere economico e ripetendo dati, generici e incompleti, che non giovano a scalfire la corretta valutazione espressa dalla Commissione.

30.2. A fronte di tali rilievi, sufficienti di per sé soli a sorreggere il giudizio espresso dalla Commissione in ordine al cennato sottocriterio, appare del tutto marginale e, quindi, irrilevante la questione della ottenibilità dei fondi della Misura 1.2.1. del PSR Umbria, atteso che, come riconosce la stessa appellante, essa era “solo una delle voci e non elemento cardine del programma della cooperativa appellante” (p. 21 del ricorso in appello).

30.3. Deve essere respinta la censura mossa dall’appellante alla valutazione espressa della Commissione in ordine al suo progetto anche con riferimento al sottocriterio delle “attività sperimentali in grado di fornire valore aggiunto, finalizzato a migliorare la qualità del servizio”.

30.4. La Commissione, negli allegati 7 e 8 al verbale della seduta del 15 settembre 2012, ha espresso, nei confronti del r.t.i. aggiudicatario, il seguente giudizio: “buona la proposta di attività sperimentali in grado di fornire valore aggiunto, che vede l’inserimento di utenti nella Cooperativa Integra, in qualità di operatori agrari, con contratti a tempo determinato”, con conseguente attribuzione di 2 punti; nei confronti dell’odierna appellante ha espresso il seguente giudizio: “le attività sperimentali proposte offrono un minimo valore aggiunto, in quanto sembrano più riallacciarsi ad un processo di routine che di novità”, con conseguente attribuzione di un sol punto.

30.5. Il T.A.R. ha condiviso la valutazione della Commissione, rilevando, al riguardo, che la Commissione ha valorizzato, nel progetto del r.t.i. aggiudicatario, la circostanza che esso preveda l’inserimento, a partire dal terzo anno, l’inserimento di utenti, in qualità di operatori agrari, ai quali sarà proposto un contratto a tempo determinato, mentre il progetto della Cooperativa, odierna appellante, si limita a prevedere, genericamente, che “gli utenti maggiormente interessati potranno accedere a tirocini formativi nella fase avanzata del programma, per i quali percepiranno le indennità previste dalla normativa di riferimento; infine le persone in fase di svincolo o di reinserimento potranno, compatibilmente con la capacità dell’azienda di assumere personale, essere chiamate a svolgere attività lavorative occasionali, stagionali o permanenti”.

30.6. Assume l’appellante che la valutazione della Commissione, condivisa dal primo giudice, sarebbe erronea sotto un duplice profilo: in termini assoluti, perché essa, quale gestrice uscente del servizio, si vede ingiustamente penalizzata per la ritenuta “continuità” con la precedente organizzazione; in termini relativi, di comparazione, perché in realtà i due progetti avrebbero un contenuto sostanzialmente eguale e egualmente avrebbero dovuto essere apprezzati, in termini di punteggio, dalla Commissione.

31. L’argomento è destituito di fondamento per entrambi i profili.

31.1. Quanto al primo, infatti, appare evidente che la Commissione non ha affatto penalizzato la Cooperativa, in quanto la valutazione circa la natura “routinaria” degli elementi non si riferisce alla continuità con la precedente gestione, ma alla scarsa carica di innovamento che le attività sperimentali comportano rispetto alla qualità del servizio proposto, non certo di quello in atto.

31.2. Il “valore aggiunto” viene valutato rispetto a quanto esposto nel progetto per le attività sperimentali, non certo rispetto al servizio in atto, al quale nessun cenno fa, ovviamente e correttamente, il giudizio della Commissione.

31.2. Anche sul piano relativo, comparando i progetti, è infondato il tentativo dell’appellante di affermarne la sostanziale omogeneità, che invece tale non è, se sol si consideri che essa prospetta come una mera eventualità, peraltro nei limiti della compatibilità con la capacità dell’azienda di assumere personale, l’assunzione degli utenti, mentre il progetto del r.t.i. aggiudicatario contempla tale assunzione come una parte prevista e certa del progetto, a partire dal terzo anno.

31.3. Il giudizio della Commissione sui due progetti entrambi severamente valutati, che peraltro hanno ricevuto un solo punto di differenza l’uno dall’altro (il primo 2 e il secondo 1) su ben cinque assegnabili, appare quindi immune da censura.

32. Quanto infine alla censura rivolta alla valutazione del Piano Finanziario sul piano della sua sostenibilità/congruità, effettuata dalla Commissione nella seduta del 21.9.2012, deve qui rilevarsi che l’odierna appellante ha ottenuto, sul piano della congruità e della sostenibilità, un punteggio superiore (7 punti) rispetto a quello conseguito dal r.t.i. aggiudicatario (5 punti), come ha già osservato il giudice di prime cure, sicché la censura si rivela inammissibile per la sua irrilevanza, dato che la Cooperativa, né nel ricorso di prime cure né in quello d’appello, ha dedotto se e in che misura il presunto errore della Commissione abbia potuto pregiudicarla in termini di punteggio, superando lo scarto di 11 punti che complessivamente la separa dall’aggiudicataria.

32.1. La censura quindi, alla luce delle superiori motivazioni in ordine alla correttezza delle valutazioni espresse in relazione agli altri sottocriteri, non supera la prova di resistenza.

32.2. Essa, peraltro, è infondata nel merito, in quanto la Commissione ha correttamente valutato entrambi i progetti finanziari, ritenendo preferibile quello della Cooperativa appellante sulla base di un giudizio comparativo che, nell’apprezzare più favorevolmente la minore incidenza dei costi amministrativi nel progetto della Cooperativa, è immune da censura, apparendo del tutto generica e nebulosa, al contrario, la doglianza dell’appellante, che intende inammissibilmente sovrapporre, in sede giudiziale, la propria valutazione a quella della Commissione, non è dato sapere con quali conseguenze sul piano sostanziale, sulla base di affermati ed unilaterali costi “reali” posti in comparazione (pp. 24-25 del ricorso in appello).

33. Consegue da quanto esposto, pertanto, che il secondo articolato motivo d’appello debba essere, per tutti i suoi molteplici profili, respinto.

34. L’appellante, dopo avere svolto, con il secondo disaminato motivo, le proprie censure in ordine alla valutazione dei progetti per quanto attiene ai già esaminati sottocriteri, indugia, nell’atto di gravame, sulla natura dell’appalto in questione e soprattutto, prima di dare ingresso al terzo motivo, pone una premessa in ordine alla necessaria affidabilità congruità economico-finanziaria delle offerte nell’ambito delle commesse pubbliche.

35. Le ampie e argomentate osservazioni dell’appellante (pp. 27-31 del ricorso), pur apprezzabili sul piano teorico e condivisibili quanto all’esigenza di applicare i principi generali fondamentali dell’art. 27 del d. lgs. 163/2006 a tutte le commesse pubbliche, non inficiano la correttezza dell’inquadramento giuridico che la sentenza impugnata dà dell’appalto in questione, riconducibile nello schema dei “Servizi sanitari e sociali” di ui all’allegato II/B del Codice degli appalti.

35.1. Si può convenire con l’appellante quando afferma che anche tali principi debbano trovare applicazione a tutti gli appalti, non escluso quello di cui è causa, al fine di garantire la qualità delle prestazioni e la sostenibilità, l’affidabilità e la serietà delle offerte presentate dalle concorrenti, ma non si può condividere la conclusione che ne trae, nel caso di specie, e cioè che la mancata applicazione di tali principi, nel caso di specie, abbia condotto il T.A.R. ad una soluzione iniqua, sul piano del buon andamento dell’amministrazione, e contraria ai principi europei e costituzionali.

35.2. L’assunto dell’appellante, secondo la quale le prestazioni gratuite del r.t.i. aggiudicatario, associate alla mancata previsione di incrementi di costi nel corso di nove anni e ad iniziative imprenditoriali inattuabili, delineerebbero un’offerta insostenibile, inaffidabile e ingiustificata sul piano economico-finanziario.

35.3. Come si dirà nell’analisi dei motivi che seguiranno, infatti, un tale assunto è del tutto infondato, perché proprio la corretta applicazione dei principi surriferiti, ad opera della stazione appaltante e poi del T.A.R., ha condotto a ritenere l’offerta del r.t.i. sostenibile, sul piano finanziario, alla luce di una complessiva e non erronea valutazione di tutti gli elementi che lo compongono.

35.4. Ne discende, quindi, la completa irrilevanza, nel caso di specie, e comunque la manifesta delle questioni di compatibilità del quadro normativo di settore, prospettate dall’appellante nella memoria del 24.9.2013 in vista dell’udienza pubblica, rispetto ai parametri del diritto europeo o dell’art. 97 Cost., questioni che, quindi, ritiene il Collegio di dover disattendere.

36. Con il terzo motivo (pp. 30-36 del ricorso in appello), ciò premesso in via generale, la Cooperativa censura l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver ritenuto che le offerte incongrue non debbano essere escluse e per aver omesso di considerare il I motivo del ricorso R.G. 3081/2012 e, quindi, quanto statuito nella sentenza n. 4339/2012 del T.A.R. Lazio.

36.1. Mediante tale ricorso l’odierna appellante aveva censurato la mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, in quanto incongrua e non remunerativa, poiché dall’esame del piano finanziario presentato dal CEIS risultava che il costo di due unità del personale (dott.sse Milani e Chialant), pari a complessivi € 87.5000,00 l’anno (e, cioè, al 19% del costo totale del personale), non fosse stato computato, avendo dichiarato la CEIS che tale voce di spesa sarebbe stata a suo carico.

36.2. La Commissione di gara, chiamata a verificare la sostenibilità di tale piano finanziario e, quindi, l’affidabilità del progetto stesso, aveva ritenuto che la messa a disposizione di risorse umane, non computate nel piano finanziario, potesse “avvenire nell’ambito di economie di scala conseguite per l’effetto dell’organizzazione del soggetto proponente” (verbale n. 9 del 21.9.2012).

36.3. L’appellante lamenta che la Commissione, con tale nebuloso riferimento a non meglio precisate “economie di scala”, avrebbe sostanzialmente eluso quanto la sentenza n. 4339/2012 aveva statuito circa l’obbligo preciso di prendere in esame, con la dovuta attenzione, il I motivo di ricorso già proposto dalla Cooperativa, esaminando in maniera puntuale i rilievi ivi formulati.

36.4. La Cooperativa ne deduce, conseguentemente, la violazione dell’art. 88 e dei principi generali in materia di imparzialità, efficienza ed economicità (art. 97 Cost.), essendosi l’Amministrazione sostituita all’offerente nel giustificare un’offerta teoricamente anomala e, comunque, non adeguatamente documentata sul piano della sua sostenibilità economica.

36.5. Il T.A.R. Lazio ha rigettato tale motivo di censura, rilevando anzitutto, sul piano dell’inquadramento sistematico della gara, riconducibile al genus degli appalti di “Servizi sanitari e sociali” indicati nell’allegato II/B del d. lgs. 163/2006, per il quale l’art. 20 del medesimo d. lgs. 163/2006 prevede l’esclusiva applicazione degli artt. 65, 68 e 225 e di quelli espressamente richiamati dal bando, che non vi sarebbe alcuno spazio per la verifica dell’anomalia, invocata dall’odierna appellante, stante l’inapplicabilità degli artt. 86, 87 e 88 del d. lgs. 163/2006.

36.7. In particolare la sentenza impugnata ha sottolineato che la lex specialis, non prevedendo la presentazione di un’offerta economica con ribasso rispetto alla base d’asta, bensì la presentazione di un piano finanziario predisposto tenendo conto del rimborso spese previsto dall’art. 4 del bando ed una valutazione del piano finanziario da parte dell’apposita Commissione in base ai sottocriteri previsti dall’art. 8 del bando, non consentirebbe alcuno spazio alla valutazione dell’anomalia dell’offerta.

36.8. Il giudice di prime cure ha infine, in punto di fatto, ritenuto giustificata la presunta anomalia dell’offerta, facendo proprie le motivazioni espresse dalla Commissione nel citato verbale n. 9 del 21.9.2012.

37. L’appellante censura tali statuizioni, ritenendo come esse si fondino su un argomento formalistico, che non tiene conto del valore sostanziale da riconoscersi all’affidabilità dell’offerta, in ossequio ai principi di cui all’art. 97 Cost., e che comunque sarebbe errato, anche sul piano formale, facendo il bando espresso richiamo all’art. 84 del d. lgs. 163/2006, con conseguente applicabilità delle regole che disciplinano il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

37.1. Sarebbe inoltre vano e ininfluente il richiamo al predetto verbale n. 9 del 21.9.2012, dato che le motivazioni in esso addotte dalla Commissione sarebbero soltanto un’indebita sostituzione della Commissione al r.t.i. aggiudicatario nel giustificare un’offerta ictu oculi incongrua, ma non già una motivazione idonea a far emergere specifici elementi di sostenibilità delle prestazioni gratuite in affermato stridente contrasto con i principi rivenienti dall’art. 97 Cost.

38. La censura deve essere disattesa.

38.1. Bene ha ritenuto il primo giudice che il procedimento di verifica dell’anomalia non possa trovare applicazione in un appalto, come quello in oggetto, relativo ai servizi sanitari e sociali.

38.2. Non si tratta di un argomento formalistico, come sostiene l’appellante, ma di una precisa scelta legislativa, intesa ad escludere tale procedimento in tutte le ipotesi nelle quali, come quella di cui è controversia, non si sia al cospetto di un ribasso sulla base d’asta, ma di un’offerta che, presentando il prezzo posto a base d’asta senza possibilità di sconto, si fonda essenzialmente sulla coerenza e sulla sostenibilità del piano finanziario, poiché le concorrenti non praticano uno sconto, ma espongono le modalità con le quali ripartiscono il prezzo offerto tra tutti i costi delle voci previste.

38.3. Né giova invocare l’applicazione dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006, poiché tale disposizione è stata richiamata dal bando non certo per introdurre il procedimento di verifica dell’anomalia, escluso nel caso di specie, ma solo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, previsto dall’art. 86 e ss. del d. lgs. 163/2006.

38.4. Ma, anche volendo in astratto ammettere, in accordo con la lettura “sostanzialistica” propugnata dall’appellante, che il procedimento di verifica dell’anomalia debba trovare ingresso, nel caso di specie, in applicazione analogica dei generali principi dettati per le commesse pubbliche, come invoca l’appellante, o per l’ineludibile applicazione di tale procedimento quale conseguenza della previsione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la conclusione non muta, in concreto, perché, per costante orientamento di questo Consiglio, nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia è necessaria, anche qualora non sussistano i presupposti che ne comportano l’obbligatorietà, solo quando gli elementi dell’offerta e l’entità del ribasso complessivo non trovino adeguata giustificazione negli atti e presentino evidenti o comunque seri dubbi di anomalia, in attuazione dei principi generali di efficacia, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell’azione amministrativa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 10.5.2013, n. 2533).

38.5. Esclusa l’ipotesi del ribasso, nel caso di specie non ipotizzabile, la Commissione non ha ravvisato, nell’offerta, elementi tali che consentissero di ritenere anomala o non sostenibile l’offerta del r.t.i. aggiudicatario.

38.6. Né tale valutazione resta insindacabile e sfornita di tutela, come afferma l’appellante, poiché la Commissione ha motivato, seppur sinteticamente, il suo giudizio circa la “tenuta” economica del piano finanziario presentato dal r.t.i. aggiudicatario.

39. Quanto, infatti, al tanto contestato riferimento alle “economie di scala”, di cui al verbale n. 9 del 21.9.2012, vale qui osservare che la notazione della Commissione non mira certo ad introdurre, surrettiziamente e indebitamente, una giustificazione dell’anomalia, che sarebbe stato onere dell’offerente dimostrare in un ipotetico procedimento di verifica, ma proprio ad esprimere il motivato convincimento della Commissione circa la sostenibilità dell’offerta in base ad una ragione che, a ben riflettere, non può nemmeno essere tacciata di genericità o di insufficienza, come pretenderebbe l’appellante.

39.1. Il riferimento alle “economie di scala”, per quanto sintetico, non è infatti peregrino, perché allude alla circostanza che le posizioni dei due dipendenti rimangano a carico del r.t.i. aggiudicatario, giudicata dalla Commissione non incongrua né anomala, evidentemente sul presupposto che l’aggiunta di due operatori, peraltro in carico alla CEIS e già facenti parte dei suoi costi di gestione, non desta motivo di ritenere l’offerta antieconomica o non remunerativa, nel lungo periodo, per la possibilità di “ammortizzarne il costo”, nel lungo periodo, ad opera dell’organizzazione del soggetto proponente.

39.2. Perché tale valutazione tecnico-economica, che non riguarda affatto – come vuole la Cooperativa – la presunta gratuità di tali prestazioni, non dovrebbe essere attendibile, solo per l’incidenza percentuale di questa voce di costo, l’appellante non spiega, limitandosi ad una apodittica doglianza di violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), senza peraltro dire che il suo piano finanziario, come si è già osservato, ha addirittura ottenuto un punteggio superiore a quello del r.t.i. aggiudicatario.

39.3. L’affermata insostenibilità del piano finanziario del r.t.i. aggiudicatario si fonda sull’assunto, indimostrato, che il CEIS offrirà il servizio in perdita (p. 31 del ricorso in appello), rimanendo le due unità di personale (dott.sse Milani e Chialant) a suo carico, mentre la stazione appaltante ha ritenuto che tale scelta non è indice di inaffidabilità perché più che compensata dall’economia di scala seguita dal r.t.i. nel lungo periodo.

39.4. In che modo tale scelta si riverberi sull’efficienza del servizio offerto, pregiudicandone la serietà, l’appellante è ben lungi dall’aver dimostrato, essendosi limitato ad apodittiche enunciazioni di principio, che non sono in grado di scalfire minimamente il motivato, per quanto sintetico, convincimento tecnico della Commissione.

39.5. Il motivo, quindi, deve essere respinto, seppur con le precisazioni dianzi esposte.

40. Con il quarto motivo la Cooperativa appellante deduce l’error in iudicando e la carenza di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione della sentenza n. 4339/2012 del T.A.R. Lazio per omesso esame del motivi del ricorso n. 3081/2012.

40.1. La Cooperativa in sintesi lamenta, con tale motivo, che il “piano di sviluppo aziendale integrato” e il “piano finanziario”, presentati dal r.t.i. aggiudicatario, sarebbero totalmente inaffidabili e che la Commissione di gara, per tentare di por rimedio a tale radicale inaffidabilità, è intervenuta sull’offerta stessa, modificandola.

40.2. In ordine al piano finanziario, che la lex specialis imponeva di predisporre a ciascun ricorrente tenendo conto dei costi che prevedeva di sostenere nel corso di nove anni, si censura il fatto che il piano finanziario del r.t.i. aggiudicatario non contemplasse alcun aumento, negli anni, del costo unitario delle varie voci che lo compongono.

40.3. L’invarianza dei costi striderebbe, secondo l’appellante, con il dato insuperabile che il costo della manodopera, nel corso degli anni, tende ad incrementarsi per alcuni elementi economici (maggiore anzianità) e giuridici (rinnovo del c.c.l.n.) che impediscono di credere realistico e, perciò, affidabile simile piano.

40.4. In ordine al piano di sviluppo aziendale integrato del r.t.i. CEIS, ancora, l’appellante censura che esso non rispetterebbe i requisiti dell’Avviso di gara e del Capitolato tecnico e, in particolare, che:

- sarebbe errata la premessa fattuale stessa del piano, poiché la tenuta non è abbandonata, come invece vi si legge;

- il piano dell’aggiudicatario prevede che ben 35 ettari resteranno inutilizzati;

- l’invaso previsto per l’irrigazione sarebbe inadeguato rispetto alla quantità e qualità delle colture previste;

- le “strategie commerciali” e gli “sbocchi di mercato” non sarebbero attendibili e in particolare, per quanto attiene alla rete dei Gruppi Organizzati di Domanda e Offerta (G.O.D.O.) in Umbria, in quanto non sono stati mai contattati dal r.t.i. aggiudicatario ed hanno sottoscritto accordi commerciali con l’appellante;

- il progetto relativo all’impianto di un vitigno contrasta con le norme che ciò hanno vietato fino al 31.12.2015;

- la piattaforma di compostaggio non è realizzabile perché in contrasto con i vincoli gravanti sul fondo e le norme di pianificazione territoriale che riguardano l’area SIC.

40.5. Nel verbale n. 6 del 5.9.2012 la Commissione giudicatrice ha ritenuto, al contrario, che il progetto fosse nel complesso adeguato.

40.6. Dando riscontro ai “punti segnalati nel Ricorso presentato al TAR”, infatti, la Commissione ha affermato la sufficienza dell’invaso di raccolta e la marginalità, nell’economia del progetto, dell’“Inizio investimento sperimentale a vite sperimentale per ulteriori 250 m2”, sostenendo che le quote dei diritti di reimpianto sono “liberamente acquisibili” perché “sperimentali”.

40.7. L’appellante rileva, tuttavia, che questa affermazione contrasterebbe con l’offerta dell’aggiudicataria, poiché la finalità dell’impianto delle viti è commerciale, come emerge dal piano finanziario, nel quale viene prevista una entrata dalla vendita dell’uva di ben € 16,50 euro/anno.

40.8. In merito alla irrealizzabilità della piattaforma di compostaggio, per contrasto con la disciplina urbanistica, la Commissione non spiega le ragioni per le quali i rilievi svolti dalla Cooperativa non coglierebbero nel segno, ma si limiterebbe ad affermare che, per la realizzazione dell’impianto in questione vi sarebbero soltanto degli oneri consistenti nella Valutazione di incidenza ad opera degli enti preposti.

40.9. Nessuna valutazione, tuttavia, nemmeno sommaria, sarebbe stata svolta dalla Commissione per verificare se l’intervento sarebbe astrattamente idoneo ad un giudizio favorevole di compatibilità.

40.10. A tale profilo di illegittimità, deduce ancora l’appellante, la Commissione sommerebbe un ulteriore ed autonomo aspetto: laddove si afferma che, in caso di valutazione di Incidenza negativa, l’area compostpotrebbe essere localizzata in altra parte della Tenuta, la Commissione introdurrebbe, così, una seconda “modifica d’ufficio” (e ipotetica) alla proposta contrattuale dell’aggiudicatario.

40.11. Infine desterebbe perplessità il rilievo conclusivo della Commissione, ad avviso della quale, a fronte di specifiche considerazioni concernenti le strategie commerciali prospettate dal r.t.i. aggiudicatario, la Commissione si trincererebbe dietro ad una incomprensibile ed imperscrutabile esigenza di “futura” verifica delle strategie stesse “al momento dell’effettiva gestione”.

40.12. L’appellante ribadisce che mancherebbe la motivazione in merito alla mancata previsione, nel piano finanziario, dei fisiologici aumenti nei costi delle varie voci che lo compongono.

40.13. Lamenta la Cooperativa che il T.A.R. Lazio avrebbe disatteso le censure con generiche ed apodittiche argomentazioni.

41. Il giudice di prime cure ha ritenuto la censura relativa all’invarianza dei costi del personale palesemente infondata, rilevando che la lex specialis non richiede di calcolare i costi di gestione relativi agli esercizi successivi al primo tenendo conto dei maggiori costi derivanti dagli incrementi retributivi connessi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionale e dall’inflazione.

41.1. Secondo l’appellante, però, tale argomento non considererebbe che l’aumento dei costi in una gestione novennale costituisce un dato di esperienza comune e non una mera eventualità, omettendo così di verificare la reale sostenibilità del progetto sul piano economico-finanziario.

42. Il T.A.R ha poi disatteso tutte le ulteriori censure formulate dall’originario ricorrente, osservando che: 1) è irrilevante l’utilizzo solo parziale dei terreni della tenuta che, di per sé, non dimostrerebbe la non congruità del piano; 2) è irrilevante che le strategie commerciali e gli sbocchi commerciali indicate dall’aggiudicataria siano inattendibili perché la lex specialis non richiede la preventiva sottoscrizione di accordi commerciali con i potenziali acquirenti dei prodotti della tenuta; 3) è irrilevante l’impossibilità di realizzare il prospettato ampliamento del vitigno che assumerebbe rilievo assolutamente marginale a fronte del complesso delle attività agricole previste dal piano di sviluppo; 4) nemmeno rilevante sarebbe l’impossibilità di localizzare la piattaforma di compostaggio nell’area, in quanto rientrante in area SIC, poiché il progetto dell’aggiudicataria prevedeva la possibilità di collocare la piattaforma in parola nell’ambito della più ampia tenta, nel sito più consono ai vigenti strumenti urbanistici.

43. Il motivo di censura deve essere disatteso.

43.1. Il T.A.R. non ha affermato, anzitutto, che i costi del personale non possano variare nel corso degli anni, ma che ciò costituisce una eventualità, che la lex specialis non richiede, comunque, di prendere in considerazione nella presentazione del piano finanziario, in quanto il capitolato ha richiesto alle concorrenti solo di tenere conto del vigente contratto collettivo nazionale e delle attuali retribuzioni.

43.2. La sostenibilità di tale piano, del resto, non appare inficiata dalla sola considerazione che i costi del personale, secondo l’id quod plerumque accidit, varino in aumento nel corso degli anni per effetto del rinnovo della contrattazione collettiva e dell’inflazione, mentre il piano finanziario del r.t.i. aggiudicatario ciò non prevede.

43.3. Anche l’offerta della Cooperativa appellante non ha previsto alcun aumento per i primi cinque anni, mentre ha previsto un lieve aumento complessivo di circa 10.000 euro per i successivi quattro anni, che appare irrilevante rispetto al complesso della spesa preventivata per ciascun anno.

43.4. Correttamente il T.A.R. Lazio, pertanto, ha respinto la censura.

44. Per quanto concerne i motivi di critica rivolti alla valutazione del piano aziendale, inoltre, ritiene il Collegio che anch’essi non siano condivisibili.

44.1. Quanto al presunto stato di abbandono della tenuta, rappresentato nel piano di sviluppo aziendale integrato del r.t.i. aggiudicatario, quest’ultimo descrive una situazione che corrisponde a realtà, al di là di sottili disquisizioni terminologiche sul concetto di “abbandono”, ove si consideri che la stessa appellante, nel suo piano, ha rappresentato una situazione della tenuta fortemente compromessa, non lontana da quella descritta dal r.t.i. aggiudicatario, sicché non si ravvisa alcun errore o travisamento dei fatti né nel giudizio della Commissione né nelle motivazioni del primo giudice.

44.2. Anche l’utilizzo solo parziale dei terreni, come ha ritenuto il primo giudice, non è in sé indice di una scarsa congruità del piano.

44.3. Non coglie nel segno nemmeno la critica rivolta alla valutazione della presunta insufficienza dell’invaso, atteso che la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto la sufficienza dell’invaso descritto nel piano di sviluppo aziendale integrato del r.t.i. aggiudicatario, mentre l’appellante intende sostituire a tale valutazione la propria, senza peraltro chiarire, al di là della sua fondatezza, in che misura essa avrebbe potuto incidere sulla complessiva valutazione della Commissione.

44.4. Destituita di fondamento è anche la censura relativa agli accordi commerciali con la rete G.O.D.O. (Gruppi Organizzati di Domanda e Offerta), che sono stati sottoscritti con l’odierna appellante appunto perché essa era la gestrice uscente del servizio e che non può, per ciò solo, pretendere di inibire alla nuova legittima aggiudicataria di sottoscriverne nuovi accordi.

44.5. Il giudice di prime cure, d’altro canto, ha ben evidenziato che la previa sottoscrizione di tali accordi non fosse previsto dalla lex specialis, in quanto essa è al contrario, sul piano logico ancor prima che cronologico, quasi naturale conseguenza dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, come dimostra proprio il caso dell’odierna appellante, gestrice uscente.

44.6. Del tutto marginale è poi, come ha ritenuto correttamente il T.A.R., la censura relativa all’impianto del vitigno, censura che, peraltro, sembra trascurare il dato che nello stesso piano presentato dall’odierno appellante figura già l’esistenza di un vitigno nella tenuta e che tale piano preveda un ampliamento del vitigno.

44.7. Per quanto concerne la collocazione dell’impianto di compostaggio, infine, il primo giudice correttamente ha ritenuto immune da censura la valutazione della Commissione in ordine alla possibilità di collocare la piattaforma in parola nel sito più adatto secondo gli strumenti urbanistici, considerata la sua grande ampiezza (oltre quaranta ettari d

 

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