Sunday 27 July 2014 21:10:38

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Appalti: l’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall’art. 38, comma 3, del testo unico, richiamato dall’art. 47 per le dichiarazioni sostitutive di un atto notorio, “non può essere imposto alle dichiarazioni di volontà di natura negoziale"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 8.7.2014

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo diretto a censurare la mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della fideiussione presentata dalla società che, in applicazione del § 5.3 del disciplinare di gara, aveva autodichiarato ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445 del 2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), il proprio nominativo, la qualifica da esso rivestita e di avere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In primo luogo, come osservato dal TAR, tale mancanza non era sanzionata da alcuna comminatoria espulsiva di lex specialis. Inoltre, come recentemente stabilito da questa Sezione, l’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall’art. 38, comma 3, del citato testo unico, richiamato dall’art. 47 per le dichiarazioni sostitutive di un atto notorio, si riferisce appunto a questa tipologia di documenti e pertanto “non può essere imposto alle dichiarazioni di volontà di natura negoziale” (sentenza 20 dicembre 2013, n. 6125). Occorre peraltro precisare che nel caso deciso dal precedente ora citato si discuteva sulla mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta economica dell’impresa concorrente. Il principio affermato in detta pronuncia è tuttavia applicabile anche al caso di specie, nel quale viene comunque in rilievo un atto di natura negoziale, comportante in ogni caso un’assunzione di responsabilità, anche per il falsus procurator, laddove privo di potere rappresentativo, in virtù dell’art. 1398 cod. civ. Deve poi evidenziarsi che la dichiarazione sostitutiva in contestazione ha natura di atto di giustificazione del potere rappresentativo ai sensi dell’art. 1393 cod. civ., strumentale all’acquisizione della necessaria certezza, in capo alla controparte pubblica, che la dichiarazione negoziale sia imputabile all’ente rappresentato. La certezza (comunque relativa) nel caso di specie può dirsi conseguita, visto che la dichiarazione è stata chiaramente resa ed espressa nelle forme di legge, cosicché vi è l’assunzione di responsabilità, anche penale, del soggetto dichiarante, sul quale la stazione appaltante deve poter confidare. L’art. 47, comma 1, d.p.r. n. 445 del 2000 prevede infatti che le qualità personali “che siano a diretta conoscenza dell'interessato”, tra le quali quella “di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche” (ai sensi dell’art. 46, lett. “u”), possono essere comprovate dall’interessato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, “mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo”. La norma opera quindi un rinvio integrale all’art. 38, il cui comma 3 prevede testualmente che “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica (…) sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”. Da quest’ultima disposizione si ricava quindi che la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva. In base a questa considerazione emerge come l’accertamento dell’identità del dichiarante può in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori. Pertanto, del tutto correttamente la stazione appaltante ha ritenuto che la mancanza potesse essere regolarizzata, senza pregiudicare in modo definitivo la Manutencoop attraverso la sua esclusione dalla gara. Quest’ultima si sarebbe atteggiata infatti come una sanzione sproporzionata rispetto all’interesse sostanziale perseguito mediante l’imposizione della cauzione provvisoria. L’assunto dell’odierna appellante incidentale condurrebbe infatti all’esclusione in ogni caso, e dunque anche nell’ipotesi di effettiva titolarità del potere rappresentativo. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale *del 2013, proposto dalla s.p.a. Impresa Manutencoop Facility Management, in proprio e quale capogruppo del RTI con Impresa Trentina Calore s.r.l., Impresa A.t.a. Engineering s.p.a., Impresa C.l.a. Soc. Coop, Impresa Sira Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Daniela Anselmi e Rossana Brandolin, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; 

contro

Istituto Trentino per l'edilizia abitativa - Itea s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Maria Bonazza e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Cosseria n. 5; 

nei confronti di

Pvb Solutions s.p.a., in proprio e quale capogruppo del RTI con Cristoforetti Servizi Energia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso D'Italia 97; 

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. DELLA PROVINCIA DI TRENTO, n. 274/2013, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva dell'appalto quadriennale, per gli anni 2012-2016, del servizio energia, riguardante gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, i centri di consumo situati negli immobili di proprietà di Itea s.p.a. o in sua gestione;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Trentino per l'edilizia abitativa s.p.a. e della Pvb Solutions s.p.a.;

Visto l’appello incidentale della Pvb Solutions s.p.a.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi, Guido Francesco Romanelli e Pietro Adami;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Oggetto del presente giudizio è la procedura di affidamento in appalto per la durata di quattro anni del “servizio energia” indetta dall’Itea s.p.a. - Istituto trentino per l'edilizia abitativa, con bando di gara datato 24 novembre 2011. Il servizio consiste nella gestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli immobili di proprietà o gestiti dall’istituto, con connessa progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e tecnologica. La base d’asta era stata fissata nella misura di € 48.490.160,00, e come criterio di aggiudicazione era stato scelto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in 60 punti per l’offerta tecnica e 40 per il prezzo.

Conseguiva l’aggiudicazione il raggruppamento temporaneo con capogruppo mandataria la PVB Solutions s.p.a., immediatamente davanti il raggruppamento con a capo la Manutencoop Facility Management s.p.a.

2. Con il ricorso n. 337 del 2012, proposto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, quest’ultima impugnava gli atti della gara, dolendosi della mancata esclusione dell’offerta della controinteressata, che a suo dire era affetta da plurimi profili di anomalia, nonché per asserite difformità essenziali dei progetti di riqualificazione degli impianti offerti rispetto alle vincolanti previsioni del capitolato speciale ed illogicità nell’attribuzione dei punteggi. Il raggruppamento ricorrente formulava inoltre una censura di incompetenza del responsabile dell’esecuzione del contratto a svolgere il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Il raggruppamento controinteressato proponeva dal canto suo un ricorso incidentale, nel quale censurava la mancata esclusione di controparte sotto un duplice profilo: per avere presentato l’offerta, in violazione del principio di segretezza delle offerte, in un armadio di legno non sigillato, e dunque apribile senza lasciare traccia visibile, ed inoltre perché la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria non era accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore.

3. Disposta una verificazione “sulla congruità dell’offerta di PVB Solutions S.p.a. con riferimento alle voci di costo non riguardanti la fornitura di combustibili, di materiali e attrezzature nonché per le certificazioni e le diagnosi energetiche”, con la sentenza in epigrafe il Tribunale trentino ha (nell’ordine) respinto sia il ricorso incidentale che il ricorso principale.

4. Ha proposto appello la Manutencoop, nel quale essa ripropone le censure del ricorso originario, oltre a dedurre la nullità della verificazione, per lesione del contraddittorio.

Si sono costituiti in resistenza l’Itea e la PVB Solutions.

Quest’ultima ha proposto appello incidentale, contenente le censure già oggetto del proprio ricorso incidentale di primo grado.

All’udienza del 20 maggio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In adesione all’ormai consolidato orientamento dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (sentenze 25 febbraio 2014, n. 9, 30 gennaio 2014, n. 7 e 7 aprile 2011, n. 4), deve essere esaminato con priorità l’appello incidentale, nel quale la Pvb Solutions ripropone un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale attinente ad una “sub fase del segmento procedimentale destinato all’accertamento del titolo di ammissione alla gara dell’impresa e della sua offerta” (Ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9 citata, § 8.3.6.1), mentre le censure della Manutencoop concernono una fase di gara successiva, e cioè il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, oltre che carenze essenziali di quest’ultima o ipotizzati errori nella valutazione della stessa e conseguente attribuzione dei punteggi.

2. Entrambi i motivi di cui l’appello incidentale si compone sono infondati, cosicché il mezzo di impugnazione in questione deve essere respinto.

2.1. Con riguardo al primo motivo, il Collegio reputa che le modalità prescelte dalla Pvb Solutions per la presentazione dell’offerta siano rispettose del principio di segretezza, oltre che delle rilevanti previsioni contenute nella lex specialis.

Sul punto, va innanzitutto premesso, in fatto, che l’armadio a due ante era chiuso a chiave, con una striscia di nastro adesivo in corrispondenza della chiusura delle ante; deve poi sottolinearsi che la commissione di gara ha verbalizzato quali fossero le caratteristiche dell’armadio nella prima seduta, constatando che lo stesso si trovava “nel medesimo stato di fatto in cui si presentava al momento in cui è stata acquisita la documentazione fotografica allegata”.

Su questa base, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di segretezza delle offerte e di tassatività delle cause di esclusione, oltre che della normativa di gara.

In primo luogo, quest’ultima, nel richiedere la sigillatura e la controfirma sui lembi di chiusura del piego (§ 7.3 del disciplinare), si riferisce evidentemente all’ipotesi tipica, di offerta presentata secondo tale modalità. Ma la stessa previsione non impedisce di ricorrere a forme alternative, in specie quando ragioni pratiche legate alla mole di documentazione da presentare lo impongano, come nel caso di specie, purché in grado di assicurare precauzioni equivalenti.

Ciò è fatto palese dal richiamo operato dalla citata clausola del disciplinare all’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, il quale prevede come causa di esclusione la “non integrità del plico contenente le offerte” o “altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”.

2.1.1. Come si evince dalla sua formulazione, la norma in esame demanda al giudice di apprezzare caso per caso se il principio di segretezza sia stato rispettato.

In questo solco si collocano gli approdi della giurisprudenza amministrativa più recenti, sino alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del 3 febbraio 2014, n. 8, nella quale si è affermata la regola per cui, laddove venga dedotta la violazione del principio suddetto, occorre fornire elementi concreti atti a suffragare l’ipotesi di un’alterazione della documentazione di cui l’offerta si compone.

Si segnala quindi che negli stessi termini si è recentemente espressa questa Sezione con la sentenza 13 maggio 2014, n. 2444.

2.1.2. Nel caso di specie, la Pvb non ha fornito alcun concreto e specifico elemento in grado di inferire che vi sia stata una alterazione del contenuto dell’offerta della Manutencoop. L’appellante incidentale si è per contro limitata a prospettare che le sopra descritte modalità di confezionamento dell’offerta non la avrebbero resa sicura da manomissioni non verificabili dalla commissione, che comunque in questa sede non si possono considerare sussistenti, in ragione dell’iniziale riscontro sulle condizioni dell’armadio contenente l’offerta di controparte, effettuato dalla commissione.

2.2. E’ infondato anche il secondo motivo, diretto a censurare la mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della fideiussione presentata dalla Pvb Solution, il quale, in applicazione del § 5.3 del disciplinare di gara, aveva autodichiarato ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445 del 2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), il proprio nominativo, la qualifica da esso rivestita e di avere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

2.2.1. In primo luogo, come osservato dal TAR, tale mancanza non era sanzionata da alcuna comminatoria espulsiva di lex specialis.

2.2.2. Inoltre, come recentemente stabilito da questa Sezione, l’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall’art. 38, comma 3, del citato testo unico, richiamato dall’art. 47 per le dichiarazioni sostitutive di un atto notorio, si riferisce appunto a questa tipologia di documenti e pertanto “non può essere imposto alle dichiarazioni di volontà di natura negoziale” (sentenza 20 dicembre 2013, n. 6125).

Occorre peraltro precisare che nel caso deciso dal precedente ora citato si discuteva sulla mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta economica dell’impresa concorrente. Il principio affermato in detta pronuncia è tuttavia applicabile anche al caso di specie, nel quale viene comunque in rilievo un atto di natura negoziale, comportante in ogni caso un’assunzione di responsabilità, anche per il falsus procurator, laddove privo di potere rappresentativo, in virtù dell’art. 1398 cod. civ.

Deve poi evidenziarsi che la dichiarazione sostitutiva in contestazione ha natura di atto di giustificazione del potere rappresentativo ai sensi dell’art. 1393 cod. civ., strumentale all’acquisizione della necessaria certezza, in capo alla controparte pubblica, che la dichiarazione negoziale sia imputabile all’ente rappresentato. La certezza (comunque relativa) nel caso di specie può dirsi conseguita, visto che la dichiarazione è stata chiaramente resa ed espressa nelle forme di legge, cosicché vi è l’assunzione di responsabilità, anche penale, del soggetto dichiarante, sul quale la stazione appaltante deve poter confidare.

L’art. 47, comma 1, d.p.r. n. 445 del 2000 prevede infatti che le qualità personali “che siano a diretta conoscenza dell'interessato”, tra le quali quella “di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche”(ai sensi dell’art. 46, lett. “u”), possono essere comprovate dall’interessato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, “mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo”. La norma opera quindi un rinvio integrale all’art. 38, il cui comma 3 prevede testualmente che “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica (…) sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.

Da quest’ultima disposizione si ricava quindi che la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva. In base a questa considerazione emerge come l’accertamento dell’identità del dichiarante può in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori.

2.2.3. Pertanto, del tutto correttamente la stazione appaltante ha ritenuto che la mancanza potesse essere regolarizzata, senza pregiudicare in modo definitivo la Manutencoop attraverso la sua esclusione dalla gara.

Quest’ultima si sarebbe atteggiata infatti come una sanzione sproporzionata rispetto all’interesse sostanziale perseguito mediante l’imposizione della cauzione provvisoria. L’assunto dell’odierna appellante incidentale condurrebbe infatti all’esclusione in ogni caso, e dunque anche nell’ipotesi di effettiva titolarità del potere rappresentativo.

3. Può dunque passarsi all’esame dell’appello principale.

In accoglimento del primo motivo d’appello, va innanzitutto dichiarata la nullità e dunque l’inutilizzabilità della verificazione disposta dal TRGA trentino, svolta dal prof. Mic. And., professore ordinario di economia aziendale, indicato dal Direttore del Dipartimento Economia e Management dell’Università di Trento, e diretta ad integrare “l’istruttoria svolta dalla Stazione appaltante sulla congruità dell’offerta di PVB Solutions S.p.a. con riferimento alle voci di costo non riguardanti la fornitura di combustibili, di materiali e attrezzature nonché per le certificazioni e le diagnosi energetiche” (così l’ordinanza collegiale istruttoria del giudice di primo grado).

Sul punto, a ragione la Manutencoop lamenta la lesione del contraddittorio, a causa del fatto che le conclusioni cui il verificatore è pervenuto si fondano su documenti contabili e di bilancio della Pvb Solutions, allegati alla relazione conclusiva, che, per ragioni di ‘tutela della riservatezza aziendale’ non esplicitate e comunque da ritenere insussistenti, non sono state allegate alla relazione conclusiva.

Erra al riguardo il giudice di primo grado nel affermare che le operazioni si sono svolte “nella sfera riservata di un imprenditore privato”.

In realtà i dati di bilancio e contabili non costituiscono oggetto di alcun segreto aziendale, tanto più laddove questi debbano costituire oggetto dapprima di approfondimento istruttorio in sede di verifica della congruità dell’offerta presentata in sede di procedura di affidamento di appalti pubblici, e quindi, in sede giurisdizionale.

La fondamentale carenza documentale in questione rende dunque impossibile verificare l’attendibilità delle conclusioni cui l’ausiliario è giunto.

4. Con il secondo motivo d’appello la Manutencoop censura sotto plurimi profili il giudizio di non anomalia dell’offerta della Pvb Solution.

A questo riguardo, il Collegio reputa in primo luogo che non vi siano ragioni per discostarsi dagli ormai consolidati approdi della giurisprudenza amministrativa in ordine al sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia delle offerte, compendiati nella sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato 29 novembre 2012, n. 36.

Secondo il dictum dell’organo di nomofilachia ora richiamato, la sindacabilità dei giudizi dell’amministrazione in ordine alla congruità delle offerte è consentito esclusivamente nei casi “di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento” (§ 6.2).

Sempre nel solco dell’indirizzo maggioritario, l’Adunanza plenaria ha poi ribadito che “la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo “parcellizzato” sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, e non delle sue singole componenti” (§ 6.2.1).

4.1. Pertanto, in applicazione di questo secondo principio, già richiamato dal TRGA, è infondata la censura con la quale la Manutencoop si duole del fatto che gli approfondimenti compiuti dall’Itea, attraverso richiesta di giustificazioni ex art. 88 d.lgs. n. 163 del 2006, non siano stati compiuti su tutte le voci di costo che componevano l’offerta, ed in particolare su tutte quelle che contenevano un ribasso superiore all’“ultima soglia” predeterminata dalla stazione appaltante (nell’allegato 11 al capitolato speciale d’appalto).

Giova sul punto ricordare che il precedente art. 87, comma 1, recita: “la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara”; presupponendo evidentemente che sia l’amministrazione, nell’ambito della discrezionalità ad essa spettante, a dovere stabilire, una volta individuata l’offerta migliore, quali siano gli aspetti di quest’ultima meritevoli di approfondimento ai fini di verificarne la sostenibilità economica.

In questa medesima prospettiva, inoltre, l’art. 88, comma 7, prevede che l’esclusione per anomalia possa essere disposta quando l’offerta risulti “nel suo complesso, inaffidabile”.

Non induce a conclusioni diverse il fatto, su cui la Manutencoop insiste particolarmente, che l’Itea abbia predeterminato in sede di normativa di gara (e precisamente nel capitolato speciale d’appalto) le soglie di anomalia, giacché queste sono il frutto di analisi dei prezzi che possono risentire di una non compiuta conoscenza da parte dell’amministrazione delle condizioni di mercato di beni o servizi, le quali possono in realtà compiutamente emergere solo una volta conosciute le offerte.

4.2. Deve poi rilevarsi che, come ben evidenziato dal giudice di primo grado, l’amministrazione resistente ha compiuto una approfondita istruttoria delle componenti dell’offerta della Pvb Solution, per le quali aveva richiesto specifiche giustificazioni e una successiva dettagliata richiesta di precisazioni (in particolare su: acquisto dell’energia e sugli interventi di riqualificazione tecnologica e funzionale), attraverso la richiesta di“copia autentica della documentazione comprovante l’effettiva presenza della favorevole situazione di fatto dichiarata dal concorrente PVB (i prezzi sui contratti di fornitura, gli sconti sull’acquisto di materiale, ecc. …)” (così la sentenza appellata, § 8c).

Di ciò si mostra consapevole la stessa Manutencoop, laddove afferma che la verifica di congruità è stata condotta sui “costi unitari di acquisto dei vettori energetici”, lamentando nondimeno il fatto che non siano state oggetto di analisi “l’attendibilità delle valutazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza e disattendendo completamente le prescrizioni imposte dall’Ente stesso” (pag. 28 dell’appello).

Sennonché, se per quest’ultima asserzione è sufficiente richiamare quanto detto sopra, per la prima occorre affermare che il giudizio di non anomalia risulta ampiamente motivato e ricostruibile in base alla documentazione prodotta in quella sede dalla controinteressata, consistente in particolare in contratti e fatture di acquisito, in base alla quale sono state effettuate le valutazioni finali.

4.3. Anche le doglianze riferite partitamente ad alcune componenti dell’offerta dell’aggiudicataria non risultano fondate, in base alle seguenti considerazioni:

a) la riduzione del 3% della previsione dei consumi energetici necessari rispetto alla stima posta a base di gara è stata motivata in modo non implausibile dalla Pvb nella propria offerta, in ragione delle conoscenze ad essa rivenienti dal fatto di essere gestore uscente;

b) il risparmio del 5% sul consumo degli impianti di teleriscaldamento è stato oggetto di analitica spiegazione in sede di giustificazioni ex art. 88 d.lgs. n. 163/2006, nell’ambito delle quali l’aggiudicataria ha dichiarato di sfruttare la componente oraria della vigente tariffa, attraverso una strategia di“preaccensione per il riscaldamento” e “preparazione notturna per l’acqua calda sanitaria”, senza che da ciò emerga l’asserita modifica degli orari di erogazione del servizio imposti dal regolamento per la progettazione, l’installazione, esercizio e manutenzione di impianti termici di cui al d.p.r. n. 412 del 1993;

c) il fatto che in sede di verifica dell’anomalia non siano stati considerati i costi di approvvigionamento di alcune fonti energetiche, e cioè l’energia elettrica per l’alimentazione delle pompe di calore e di acquisto della biomassa legnosa, non conduce certamente a ritenere immotivato o manifestamente inattendibile il giudizio di congruità espresso dall’Itea, vista la modesta incidenza di queste rispetto all’entità del servizio (inferiore all’1%) e la loro idoneità ad essere quindi figurativamente imputate ad altre voci di fornitura di energia, come la controinteressata ha dichiarato di avere fatto;

d) la doglianza concernente i costi indicati dalla Pvb Solutions per la manodopera muove da una artificiosa scomposizione dell’offerta per tipologia di servizi oggetto di appalto, mentre la normativa di gara si limitava ad imporre per questa un’indicazione globale;

e) la censura relativa all’errata imputazione del risparmio atteso dalla riqualificazione degli impianti non si indirizza in ultima analisi alla stima in sé, quale operata dalla controinteressata nella propria offerta, ma alla non corretta imputazione rispetto alle corrispondenti voci di costo per la fornitura di energia, senza che dalla stessa emerga, tanto meno con le caratteristiche di evidenza necessarie a ritenere viziato il giudizio dell’amministrazione, una alterazione dell’equilibrio tra costi e ricavi dell’offerta;

f) del pari, gli obiettivi in termini di risparmio che la Pvb si propone di realizzare non appare ictu oculiinsostenibile, tenuto anche conto che si tratta di stime previsionali.

5. Nel terzo motivo dell’appello principale, la Manutencoop lamenta la violazione da parte della commissione di previsioni obbligatorie del capitolato speciale relativamente all’offerta tecnica di “progetti tecnici tipo vincolanti” di riqualificazione tecnologica energetica degli impianti, di cui al § 22.3. del capitolato speciale d’appalto, e § 3.3.2.2, lett. f), dell’allegato 9.

Ad avviso della Manutencoop, la corretta osservanza di dette previsioni avrebbe dovuto condurre all’esclusione della PVB Solutions o comunque ad una differente attribuzioni di punteggi, inferiore a quest’ultima e superiore ad essa appellante, tale da farla collocare al primo posto della graduatoria.

6. Il motivo non è fondato.

Occorre premettere che l’elemento dell’offerta tecnica in questione consentiva alle imprese concorrenti “di proporre varianti, soluzioni e materiali diversi rispetto alle indicazioni fornite, sempre ricercando il miglior rapporto costo-benifici per l’impianto in termini di investimento iniziale, gestione dell’impianto, manutenzione e risparmio energetico” (§ 22.3 del capitolato speciale).

Nel medesimo capitolato, seguono poi ulteriori e più specifichi criteri progettuali in relazione alle caratteristiche dei progetti offerti, nonché la precisazione che si tratta di fornitura da remunerare a corpo, in base a specifici computi metrici da presentare in sede di offerta tecnica, alle cui voci sono applicati i ribassi proposti nell’offerta economica (§ 22.3.1.).

In base a quanto ora osservato, si evince l’ampio margine valutativo spettante alla commissione di gara nell’apprezzamento del merito tecnico dei progetti di riqualificazione.

Pertanto, la doglianza con cui la Manutencoop deduce una disomogeneità nell’attribuzione del punteggio tra la propria offerta e quella della controinteressata, laddove si limita ad affermare il maggior pregio dei bollitori in acciaio inox da essa proposti, risulta generica e comunque non in grado di fare emergere, alla luce della molteplicità dei criteri valutativi sopra detti, una evidente contraddittorietà nell’operato della commissione di gara.

6.1. Non fondata è anche la censura diretta a stigmatizzare il fatto che la Pvb Solutions abbia inserito numerosi prezzi per lavori e forniture relativi ai progetti in questione, non compresi nell’elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante e, malgrado la previsione del § 22.3.3. del capitolato speciale d’appalto, secondo cui “l’uso non giustificato di nuovi prezzi sarà elemento di valutazione negativa”, l’offerta della controinteressata non sia stata penalizzata in termini di attribuzione del punteggio.

Tale doglianza è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., non essendo state formulate specifiche critiche al pertinente capo della sentenza di primo grado, nel quale il TRGA ha statuito che “numerosi dei nuovi prezzi proposti da PVB è correlata alla presentazione di apparecchi con l’indicazione specifica di marca e modello o per l’utilizzo di strumentazioni (ad esempio per il sistema di telecontrollo) non previste nel prezziario di riferimento; in altre occasioni (per esempio, per gli allacciamenti idraulici e per le coibentazioni delle centrali termiche) l’indicazione di un nuovo prezzo è conseguita all’indicazione di lavorazioni a corpo; in definitiva, ogni nuovo prezzo ha trovato una specifica giustificazione e, comunque, non ha intaccato la qualità complessiva dell’offerta”.

Il giudice di primo grado ha quindi chiaramente espresso il proprio convincimento che l’uso di prezzi non compresi nell’elenco posto a base di gara era giustificato, nei termini imposti dal capitolato d’appalto posto a gara. Per contro, la Manutencoop si è limitata ad affermare che da questo passo della sentenza appellata“emerge l’erroneità delle citate conclusioni” (pag. 51 dell’appello principale), soggiungendo che in questo modo la Pvb Solutions avrebbe vanificato l’utilità dei prezziari utilizzati negli appalti pubblici, senza tuttavia censurare in modo specifico il contrario avviso del TRGA sull’avvenuto rispetto del capitolato speciale.

Ancora sul punto, la Manutencoop ribadisce che “le marche e i modelli proposti da PVB e dalle odierne appellanti, per i componenti principali sono le medesime” e di essere conseguentemente stata penalizzata in sede di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica (pag. 52 e ss. dell’appello principale). Sotto questo profilo, tuttavia, la doglianza è generica, risolvendosi in una mera affermazione.

6.2. Nel motivo in esame, l’appellante principale reitera quindi la doglianza relativa al fatto che l’aggiudicataria non ha esposto la procedura di calcolo del dimensionamento della potenzialità dei generatori di calore offerti in sostituzione nell’ambito dei progetti di riqualificazione energetica in questione, in spregio a quanto invece previsto dal citato § 22.3.1. del capitolato speciale.

Nondimeno, posto che la Pvb Solutions - la quale ha comunque allegato una tabella riepilogativa con i risultati dei calcoli - non ha ottenuto il massimo punteggio teorico per l’elemento dell’offerta tecnica in questione, l’assunto secondo cui la stessa avrebbe dovuto ottenere 0 punti si sostanzia in una non ammissibile pretesa che in sede giurisdizionale si effettui una valutazione sostitutiva di quella rimessa alla competenza dell’amministrazione, circa la valutazione delle offerte.

6.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo all’ulteriore doglianza, con cui la Manutencoop deduce che controparte non ha redatto alcuna scheda tecnica, pur richiesta dal sopra citato § 3.3.2.2 dell’allegato n. 9 al capitolato speciale.

7. Con il quarto ed ultimo motivo la Manutencoop deduce l’incompetenza a svolgere la verifica di anomalia dell’offerta del responsabile dell’esecuzione del contratto, nella persona dell’ing. Giulio Giacomelli, figura prevista dall’Itea in aggiunta al responsabile unico del procedimento, che secondo l’appellante principale avrebbe dovuto provvedervi.

Anche questo motivo è infondato.

Come già evidenziato dal giudice di primo grado, la competenza del medesimo responsabile dell’esecuzione del contratto deriva dall’art. 9 del disciplinare di gara (a pag. 47).

Questa clausola di lex specialis non è tuttavia mai stata oggetto di impugnazione.

Nell’intestazione del ricorso di primo grado, figurano come provvedimenti impugnati quelli di aggiudicazione provvisoria e definitiva, nonché la relazione conclusiva di verifica dell’anomalia del predetto responsabile e di tutti i verbali di gara. Segue poi la menzione secondo cui viene parimenti impugnato “ogni atto presupposto e preparatorio, conseguente e comunque connesso”. Nondimeno, quest’ultima costituisce una mera clausola di stile che non vale ad assolvere l’onere di specificare il provvedimento impugnato, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., a colui che agisce in giudizio mediante azione di impugnazione ex art. 29 del medesimo codice del processo.

A questo riguardo, occorre peraltro precisare che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è orientata nel senso che l’individuazione degli atti impugnati debba essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe del ricorso ma, con un condivisibile criterio che rifugge da eccessi formalistici, in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo dell’impugnazione ed in particolare dal contenuto delle censure in esso dedotte (Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 101).

La volontà di impugnare la suddetta clausola del disciplinare, tuttavia, nel caso di specie non è evincibile dal tenore dell’ultimo motivo del ricorso davanti al TRGA trentino. In esso, infatti, la Manutencoop si è limitata ad illustrare il contrasto tra l’atto di esercizio della competenza stabilita dal disciplinare, vale a dire la sopra citata relazione conclusiva di verifica dell’anomalia, con i principi espressi in materia di relativo sub-procedimento dalla sopra citata sentenza dell’Adunanza plenaria 29 novembre 2012, n. 36, senza prospettare posizione un contrasto tra questi ultimi e la ridetta clausola del disciplinare di gara, e dunque senza formulare censure avverso l’atto attributivo della contestata competenza.

8. Pertanto, anche l’appello principale deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, che fa capo all’appellante principale. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale n. 6044 del 2013 e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Condanna l’appellante principale Impresa Manutencoop Facility Management s.p.a. a rimborsare alle parti appellate le spese di causa, liquidate per ciascuna parte in € 14.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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