Tuesday 30 December 2014 12:04:58

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI – Quesito su modalità di erogazione dei compensi spettanti ai titolari di posizione organizzativa per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali

ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Con gli orientamenti applicativi RAL 1624 e RAL 1559, l’ARAN, sulla base della disciplina dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ha evidenziato che i compensi per lavoro straordinario elettorale possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa corrisposti “a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione. In sostanza viene escluso che, in questa ipotesi, tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti. In materia tuttavia, occorre considerare anche che l’art.15, comma 3, del D.L.n.8/1993, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha fissato, perentoriamente, allo scadere del quarto mese successivo al giorno delle elezioni il termine entro il quale l’ente deve presentare la richiesta delle spese elettorali, allegando, relativamente agli straordinari, la copia degli atti di liquidazione e i mandati di pagamento. In tale ambito regolativo, quale comportamento l’ente deve correttamente adottare in materia?

 

Testo del Provvedimento

COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI – Quesito su modalità di erogazione dei compensi spettanti ai titolari di posizione organizzativa per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali

Con gli orientamenti applicativi RAL 1624 e RAL 1559, l’ARAN, sulla base della disciplina dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ha evidenziato che i compensi per lavoro straordinario elettorale possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa  corrisposti “a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione. In sostanza viene escluso che, in questa ipotesi, tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti. In materia tuttavia, occorre considerare anche che l’art.15, comma 3, del D.L.n.8/1993, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha fissato, perentoriamente, allo scadere del quarto mese successivo al giorno delle elezioni il termine entro il quale l’ente deve presentare la richiesta delle spese elettorali, allegando, relativamente agli straordinari, la copia degli atti di liquidazione e i mandati di pagamento. In tale ambito regolativo, quale comportamento l’ente deve correttamente adottare in materia?

 In materia si ritiene che, stante il termine perentorio di quattro mesi dalle consultazioni elettorali imposto ai comuni dall’art.15 del D.L.n.8/1993 per la rendicontazione delle spese per il lavoro straordinario effettuato dai propri dipendenti e considerato che la suddetta rendicontazione, come evidenziato dalle circolari in materia del Ministero dell’Interno, deve riferirsi a spese effettivamente sostenute, il compenso per il lavoro straordinario possa essere comunque erogato ai titolari di posizioni organizzative entro il suddetto termine di quattro mesi  (in modo da consentire i relativi adempimenti), anche se in via anticipata rispetto al momento della  erogazione della retribuzione di risultato, come ipotizzato dalla disciplina contrattuale.

Diversamente ritenendo, infatti, stante il vincolo legale, si determinerebbe una situazione di sostanziale ed insuperabile impossibilità di rimborso agli enti delle spese per il lavoro straordinario dei titolari di posizione organizzativa, con conseguente impossibilità di pagare a questi ultimi i relativi compensi, nonostante la disciplina contrattuale abbia inteso specificamente riconoscere tale beneficio economico al personale di cui si tratta.

 

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