Tuesday 28 October 2014 19:03:12

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi pubblici: il termine di impugnazione dei giudizi negativi delle prove orali e pratiche

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

Se è vero che nei concorsi pubblici, in linea generale, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria, siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali e pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario prevedono una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio tra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare davanti al giudice amministrativo il giudizio negativo formulato dalla commissione di concorso. In tal caso il giudizio negativo costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine di impugnazione decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati o, comunque, dalla conoscenza legale del risultato negativo (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5507; 4 marzo 2008, n. 5507, 6 settembre 2012, n. 4726; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2572). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale*del 2013, proposto dalla Regione Calabria, in persona del Presidente in carica della giunta regionale e dal Consiglio Regionale della Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Infantino e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55; 

contro

Mancuso Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela De Tommasi e Angela Gaetano, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; 

nei confronti di

 

C.N.I.P.E.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Raniero Raggi, con domicilio eletto presso l’avvocato Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, n. 5;

Alessandro Gatto, Caterina Ambrogio, Antonino Pavone, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sofo, con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Nola in Roma, viale Cortina D'Ampezzo, n. 65;

Mariangela Scaramozzino, Celeste Musolino, Caterina Surace, Daniela Uslenghi, Angelo Larizza, Giuseppe Massimiliano Altomonte, Ilenia Giunta, Criaco Santoro Alessandro, Italo Taverniti, Adele Meduri, Anna Tolisano, Maria Ponente, Francesco Schiavone, non costituiti in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEDE STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 522/2013 del 31 agosto 2013, resa tra le parti, concernente procedura selettiva per l’assunzione di n. 33 operatori informatici, categoria B3;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Mancuso, della C.N.I.P.E.C. s.r.l., di Alessandro Gatto, Caterina Ambrogio ed Antonino Pavone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l’avvocato Rosario Infantino, anche su delega dell'avvocato Antonio Sofo, l’avvocato Alessandro Gigli su delega dell'avvocato Franco Gaetano Scoca, l’avvocato Angela De Tommasi e l’avvocato Angela Gaetano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto del presente giudizio è la procedura selettiva per titoli ed esami per la copertura di n. 33 posti di operatore informatico, categoria B3 –A, di cui 4 riservati in favore del personale dipendente, indetta dal Consiglio Regionale della Calabria con bando del 7 dicembre 2004 pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed, in particolare, la rinnovazione della procedura di gara a partire dalla prova pratica a seguito di annullamento giurisdizionale.

2.- La procedura selettiva di cui trattasi prevedeva, quali prove di esame, oltre alla prova scritta, l’esecuzione di una prova pratica tendente a completare il quadro conoscitivo del livello complessivo di preparazione del candidato, che sarebbe consistita sull’uso in un tempo predeterminato di un PC per l’imputazione e la stampa di uno o più files finalizzati alla verifica delle conoscenze di base dei candidati relative all’hardaware, al software di base ed al software applicativo più diffusi.

Ai fini del superamento della prova pratica era necessario riportare un punteggio minimo di 21/30.

L’organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame era stata affidata alla società di servizi C.N.I.P.E.C. s.r.l., risultata aggiudicataria nella relativa gara.

3- Svoltesi le prove di esame, la graduatoria di merito e l’atto di nomina dei vincitori - approvati e pubblicati con determinazioni del Segretario generale della Regione del 24 e 26 febbraio 2010 - nonché le operazioni concorsuali venivano impugnate da diversi candidati, che con separati ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede staccata di Reggio Calabria, lamentavano la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza sotto diversi profili.

4.- Il TAR, con la sentenza n. 286 del 23 febbraio 2011, previa riunione, in accoglimento dei gravami, annullava gli atti della procedura concorsuale a partire dallo svolgimento della prova pratica e disponeva, ai sensi dell’art. 34, lett. c) c.p.a., il rispetto da parte dell’amministrazione, nella fase di riedizione, dei seguenti principi: a) integrale predeterminazione dei criteri di valutazione; b) adozione di misure idonee ad assicurare l’assoluto anonimato dei concorrenti e ordinava che la commissione di concorso fosse affiancata da due o più funzionari della Polizia Postale, Compartimento di Reggio Calabria, con particolare riferimento alla predisposizione dei PC necessari all’espletamento della prova pratica, all’adozione dei criteri di valutazione di detta prova, all’espletamento della prova ed alla valutazione della stessa.

Gli appelli avverso la suddetta sentenza del TAR n. 286 del 2011 venivano respinti dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 2325 del 20 aprile 2012.

5.- Rinnovazione della procedura.

In dichiarata esecuzione delle suddette decisioni, il Consiglio regionale disponeva la ripetizione della prova pratica del concorso che veniva predisposta in conformità ai principi e ai criteri fissati nella sentenza del TAR n. 286 del 2011 e si teneva nei giorni 19 e 20 luglio 2012.

5.1- Espletate le rinnovate prove pratiche ed ultimata la procedura di valutazione di tutte le prove d’esame, in data 21 luglio 2012, la commissione procedeva alla formazione della graduatoria definitiva, contenente: il punteggio conseguito nella prova scritta; il punteggio di valutazione dei titoli; il punteggio di valutazione della prova pratica; la somma dei punteggi.

La suddetta graduatoria, nella quale erano indicati in ordine alfabetico tutti i candidati con le relative valutazioni numeriche ottenute anche nella prova pratica e l’indicazione degli idonei, dei non idonei e degli esclusi, veniva pubblicata in data 23 luglio 2012 a cura del Segretario Generale del Consiglio regionale sul sito internet e all’albo pretorio dell’ente, come previsto dall’art. 7 del bando di concorso.

Con successiva determinazione n. 420 del 31 luglio 2012, veniva approvata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, che veniva pubblicata il successivo 1°agosto sul sito internet e all’albo pretorio.

La determinazione n. 420 del 31 luglio 2012, in cui erano riportati solamente i nomi dei 23 candidati risultati idonei e vincitori del concorso, veniva successivamente riformulata e integrata con i nominativi di 2 ulteriori vincitori in accoglimento di alcune istanze di riesame del punteggio da parte dei candidati.

La nuova determinazione n. 526 del 28 settembre 2012, pubblicata in pari data e con le stesse modalità sostituiva la precedente determinazione n. 420 del 31 luglio 2012, che veniva annullata.

6.- Giudizio di primo grado.

Mancuso Maria, vincitrice del concorso annullato in parte qua dalla sentenza TAR n. 286 del 2011, valutata “non idonea” alla prova pratica rinnovata, in cui riportava la votazione di 16,00 (punteggio rettificato, in sede di riesame, con attribuzione di 0.50 punti, comunque non sufficiente ad una collocazione in posizione utile ai sensi del bando), con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede distaccata di Reggio Calabria, notificato il 23 novembre 2012, chiedeva l’annullamento della procedura selettiva con riedizione della stessa nel rispetto dei principi e delle regole che presidiano le operazioni concorsuali.

Impugnava segnatamente i seguenti atti: a) la determinazione del segretario generale del consiglio regionale del 28 settembre 2012; b) i verbali della commissione di concorso ; c) il provvedimento denominato “informazioni per lo svolgimento della prova pratica”; d) tutti i provvedimenti o schede denominate “osservazioni della commissione”; e) tutti i verbali di valutazione della prova pratica, i verbali recanti i criteri di valutazione, i verbali recanti le informazioni ai candidati sulle modalità di svolgimento della prova, i verbali con i quali veniva attestato lo svolgimento della prova pratica e l’attribuzione del punteggio.

La candidata Mancuso, in sostanza deduceva l’inadeguatezza e la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione adottati, la mancanza di oggettività delle osservazioni della commissione; l’omessa attribuzione del punteggio relativo al tempo impiegato per lo svolgimento della prova; la mancanza di integrità della prova pratica; la mancata verbalizzazione della sua sessione di prova; la mancanza di collegialità del giudizio; la violazione della normativa sui pubblici concorsi nella predisposizione delle prove.

6.1- Si costituivano in giudizio la Regione Calabria e i controinteressati che eccepivano l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso introduttivo e nel merito ne deducevano l’infondatezza.

6.2- Con la sentenza n. 522 del 2013, il Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale ed aver disposto istruttoria al fine di acquisire tutti i verbali e le schede di valutazione di tutti i concorrenti e le notizie sui tempi e sulle modalità di comunicazione del calendario delle operazioni e delle attività anche preliminari della commissione di concorso, nonché i nominativi dei funzionari della Polizia Postale incaricati dell’assistenza alle prove concorsuali, respinte le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, accoglieva il ricorso di Mancuso Maria e annullava tutti gli atti impugnati e ordinava il rifacimento della prova pratica da parte di commissione di concorso in diversa composizione, disponeva l’adozione delle misure di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. e condannava la Regione Calabria e la C.N.I.P.E.C. s.r.l. al pagamento in solido tra loro delle spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 3.000,00.

6.2.1- Ad avviso del TAR, erano fondate e determinanti per l’accoglimento del gravame le censure dirette a far valere l’illegittimità dell’intera procedura, in particolare quelle catalogate nel primo dei due gruppi di motivi, con i quali era contestata la legittimità della fase precedente l’espletamento della prova, relativa alle modalità di predeterminazione dei criteri di valutazione e di predisposizione delle prove.

In particolare, sulla base di quanto risultante dai verbali e di quanto desumibile dalle carenze documentali, il TAR riteneva palese la violazione dell’art. 20, comma 3 del Regolamento delle selezioni pubbliche perché i modelli della prova pratica, nel numero di 90, di poco superiori rispetto agli 83 candidati partecipanti, sarebbero stati predisposti ben prima del giorno della prova (nell’arco di un mese circa) e sarebbero stati predisposti dalla C.N.I.P.E.C. s.r.l. e non dalla commissione di concorso; perché uno dei componenti della commissione di concorso, in luogo del componente deceduto, sarebbe stato proposto dalla C.N.I.P.E.C.; perché non sarebbe comprensibile il punteggio attribuito a ciascuno dei quattro parametri di valutazione della prova pratica ed in specie la modalità di attribuzione del punteggio di ben 7 punti per il parametro “osservazioni della commissione” introdotto nella seduta del 19 luglio 2012; perché non vi sarebbe corrispondenza tra i parametri indicati nella scheda “informazioni per lo svolgimento della prova pratica” data a ciascun candidato prima dell’espletamento della prova e i parametri utilizzati dalla commissione in sede di correzione degli elaborati.

Riteneva, quindi, sussistente la violazione dei criteri di imparzialità e trasparenza che governano le procedure concorsuali, nonché i criteri fissati con la sentenza TAR Calabria, n. 286 del 2011.

7.- Giudizio di appello.

La Regione Calabria e il Consiglio regionale hanno impugnato la suddetta sentenza del TAR n. 522 del 31 agosto 2013, di cui chiedono l’annullamento o la riforma per erroneità, alla stregua dei seguenti motivi:

a) error in iudicando, con riferimento alla omessa valutazione preliminare del difetto di interesse da parte della ricorrente che non avrebbe impugnato l’atto immediatamente ed effettivamente lesivo, ossia la graduatoria del 23 luglio 2012, con i risultati della prova pratica, in cui ella veniva indicata come non idonea e con riferimento alla tardività dell’azione, perché esperita oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo;

b) vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di primo grado sarebbe andato ben oltre le censure e le richieste mosse dalla ricorrente, valutando motivi mai prospettati e giungendo a soluzioni non richieste;

c) error in iudicando, in relazione alla circostanza che uno dei componenti della commissione di concorso, in luogo del componente deceduto, fosse stato proposto dalla C.N.I.P.E.C., trattandosi di potere riconosciuto dal contratto stipulato tra la Regione e la società di servizi;

d) erronea interpretazione dell’art. 20, comma 3 del Regolamento delle selezioni pubbliche in relazione alla predisposizione dei modelli della prova pratica; erronea valutazione di violazione di legge; eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione in relazione al momento di predisposizione delle prove, avvenuta nell’immediatezza della prova;

f) error in iudicando, in relazione alle asserite carenze di allegazione, insussistenti;

e) error in iudicando, in relazione alla determinazione dei criteri di valutazione della prova, che sarebbero stati perfettamente conformi ai principi dettati dal TAR con la sentenza n. 286 del 2011;

g) error in iudicando, in ordine alle censure mosse ai criteri di valutazione delle “osservazioni della Commissione” e sulla supposta mancata corrispondenza della griglia delle Osservazioni della commissione e sulla supposta mancata verificabilità ex post delle “osservazioni della commissione”, la cui correttezza e completezza risulterebbe agli atti, essendo state depositate tutte le schede dei candidati.

7.1- Si è costituita in giudizio la controinteressata Mancuso Maria che ha chiesto il rigetto dell’appello.

7.2- La società C.N.I.P.E.C. s.r.l. si è costituita in giudizio, facendo proprie le difese della Regione Calabria e chiedendo in via principale l’accoglimento dell’appello e, in via subordinata, l’appello incidentale da essa proposto per la riforma del sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della C.N.I.P.E.C..

7.3- Con intervento ad adiuvandum, si sono costituiti in giudizio i candidati Gatto Alessandro, Pavone Antonino e Ambrogio Caterina, associandosi alle difese svolte dalla regione Calabria e dal Consiglio regionale della Calabria.

Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 27 maggio 2014, il giudizio è stato assunto in decisione.

8.- L’appello è fondato e va accolto sulle censure di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle eccezioni di difetto di interesse e tardività dell’azione.

8.1- La Regione Calabria e alcuni dei controinteressati, nel procedimento di primo grado, rilevavano la carenza di interesse all’azione promossa dalla ricorrente Mancuso Maria, oltre che l’evidente tardività del ricorso.

Essi evidenziavano che la ricorrente non aveva impugnato l’unico atto immediatamente ed effettivamente lesivo per la propria posizione, ossia la graduatoria pubblicata il 23 luglio 2012, recante le valutazioni delle prove, in cui la ricorrente era indicata come “non idonea”, non avendo riportato il punteggio di 21/30 alla prova pratica.

La ricorrente aveva impugnato, infatti, la graduatoria definitiva di merito dei 23 vincitori, di cui alla determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 526 del 28 settembre 2012, all’interno della quale essa ricorrente non era compresa, atteso che detta graduatoria comprendeva solamente i candidati idonei e vincitori.

Rilevavano che il ricorso, anche in relazione all’impugnazione della graduatoria dei vincitori era da intendersi tardivo e inammissibile per carenza di interesse, non avendo la ricorrente impugnato la prima determinazione di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, ovvero la determinazione n. 420 del 31 luglio 2012, sicché l’eventuale annullamento della determinazione n. 526 del 28 settembre 2012 avrebbe fatto rivivere la precedente determinazione n. 420 del 31 luglio 2012, nella quale, comunque essa ricorrente non era compresa, perché relativa solamente ai vincitori.

8.2- La controinterssata oppone che l’interesse azionato, essendo rivolto all’integrale annullamento della procedura concorsuale rinnovata, è stata proposto contro l’atto conclusivo, ovvero la graduatoria definitiva di merito pubblicata il 28 settembre 2012 e che, comunque, essendo il ricorso di primo grado, volto all’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale rinnovata, nessuno escluso, non sarebbe nemmeno ipotizzabile la carenza di interesse eccepita dalle parti resistenti in primo grado e riproposta in appello.

La contro interessata conclude per il rigetto dell’eccezione con conferma della decisione di primo grado che sul punto osservava “che la determina del 28 settembre 2012, nella veste di un atto formalmente unico, contiene in realtà due provvedimenti contestuali, ciascuno dei quali autonomo e distinto, quanto agli effetti: da un lato infatti dispone l’annullamento totale della precedente determinazione n. 420 del 31 luglio 2012, dall’altro approva la nuova graduatoria generale di merito e prevede la nomina dei n. 25 vincitori”,giungendo alla conclusione che “il ricorso proposto avverso la determinazione del 28 settembre 2012 è diretto, dunque, solo contro l’approvazione della nuova graduatoria, che costituisce l’oggetto dell’interesse processuale della ricorrente, non avendo ella alcun interesse ad impugnare la determinazione relativa all’annullamento della precedente graduatoria, in cui non risultava tra i vincitori”.

8.3- Il percorso motivazionale del TAR non è condivisibile ed evidenzia la omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità e tardività del ricorso in relazione al provvedimento effettivamente lesivo per la ricorrente e conclusivo della procedura concorsuale, ovvero la graduatoria pubblicata il 23 luglio 2012, recante, tra l’altro, i risultati della prova pratica, in cui la candidata Mancuso veniva indicata come “non idonea”.

La pubblicazione di tale graduatoria era prevista come obbligatoria dall’art. 7 del bando di concorso che sanciva che “l’esito delle prove d’esame sarà reso noto ai candidati mediante affissione di un avviso pubblico all’Albo del Consiglio regionale della Calabria. Il predetto avviso sarà anche pubblicato nel…sito Internet” .

La ricorrente, quindi, era a conoscenza sin dal 23 luglio 2012 dell’esito della procedura concorsuale e del giudizio di non idoneità riportato alla prova pratica, sicché da tale data decorrevano i termini per l’impugnazione della procedura concorsuale, del cui esito e delle cui modalità di svolgimento di doleva.

Tale conoscenza è indiscutibile, atteso che in data 24 luglio 2012, la Mancuso presentava istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale, richiamando in motivazione l’esito della prova pratica attestata dalla graduatoria pubblicata il 23 luglio u.s..

Era, dunque, dal 23 luglio 2012, data di pubblicazione della prova pratica, che la ricorrente Mancuso Maria apprendeva della propria esclusione dal concorso per il mancato superamento della prova pratica, sicché da tale data decorreva il termine per l’impugnativa.

8.4- Assume, invero, la Mancuso che la procedura concorsuale si sarebbe conclusa non già con la graduatoria del 23 luglio 2012, ma con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, avvenuta in data 28 settembre 2012, essendo stata annullata in autotutela la prima graduatoria dei vincitori del 1°agosto 2012.

8.5.- L’assunto dell’appellata non può essere condiviso.

Se è vero, infatti, che nei concorsi pubblici, in linea generale, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria, siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali e pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario prevedono una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio tra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare davanti al giudice amministrativo il giudizio negativo formulato dalla commissione di concorso.

In tal caso il giudizio negativo costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine di impugnazione decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati o, comunque, dalla conoscenza legale del risultato negativo (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5507; 4 marzo 2008, n. 5507, 6 settembre 2012, n. 4726; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2572).

8.6 - Nel caso in esame, il bando di concorso – come già detto - prevedeva una forma di pubblicità obbligatoria dell’esito della prova pratica, come di ciascuna delle altre prove e dopo le valutazioni di tutte le prove d’esame, la formazione della graduatoria definitiva nella quale erano da evidenziare: il punteggio conseguito nella prova scritta; il punteggio di valutazione dei titoli; il punteggio di valutazione della prova pratica e la somma dei punteggi.

Risulta dal verbale della commissione n. 999 – 05 del 21 luglio 2012, che compiute tutte le suddette operazioni di valutazione delle 71 prove d’esame e, ultimata la decodifica dei candidati alla presenza di tutti i componenti della commissione, venne chiuso il procedimento e venne incaricato il Segretario generale per la pubblicazione della graduatoria.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria in ordine alfabetico comprensiva di tutti i candidati idonei, non idonei e non valutati, veniva pubblicata il giorno 23 luglio 2012.

Ne consegue che tale atto andava impugnato nei termini, sicché il ricorso notificato in data 23 novembre 2012, quand’anche debba intendersi esteso a tutti gli atti della procedura concorsuale, comprensivi della graduatoria del 23 luglio 2012 e dell’esito negativo della prova pratica, è manifestamente tardivo, scadendo il termine di 60 giorni, il 6 novembre 2012, giusta la sospensione dei termini feriali.

8.7- Il ricorso sarebbe ugualmente tardivo, ove si ritenesse di far decorrere il termine di impugnazione dalla pubblicazione del 1°agosto 2012 - invero, relativa solamente ai 23 idonei e vincitori del concorso -, aderendo alla tesi della Mancuso che assume che il proprio interesse era volto alla rinnovazione del procedimento perché affetto da vizi e non alla rettifica del proprio punteggio.

8.8- Quanto alla circostanza evidenziata dal TAR, che comunque alla data della pubblicazione della nuova graduatoria di merito, avvenuta il 28 settembre 2012, erano ancora aperti i termini per l’impugnazione della prima graduatoria, non assume rilievo, non avendo comunque la Mancuso impugnato espressamente la prima graduatoria, con conseguente evidente difetto di interesse alla caducazione della seconda graduatoria che farebbe solo rivivere la prima graduatoria nella quale la concorrente Mancuso non era compresa.

9.- In conclusione, per le su esposte ragioni, il ricorso di primo grado di Mancuso Maria deve ritenersi inammissibile sia per tardività che per carenza di interesse, sicché l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.

Ne consegue l’assorbimento dell’appello incidentale proposto dalla C.N.I.P.E.C. s.r.l. in via subordinata.

Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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