Sunday 12 March 2017 10:38:40

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Processo amministrativo d'appello: è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 3.3.2017 ha efferato che "Nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni; è invece inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili. ( cfr. ad es. IV Sez. n. 1906/2016)". Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 03/03/2017

N. 01005/2017REG.PROV.COLL.

N. 04952/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4952 del 2016, proposto da: 
*

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

*

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00278/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00275/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00277/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00273/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00274/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00276/2016, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese dei giudizi relativi all'ottemperanza decreti corte di appello di genova emessi su procedimenti n. 438/2012 - 507/2012 -1145/2011 - 599/2012 - 237/2012 - 442/2012 corresponsione somme equa riparazione (legge pinto)

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati S. Di Meo, Avv.to dello Stato V. Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Considerato che con un unico atto di appello la parte appellante ha impugnato molteplici sentenze di primo grado;

Considerato che pertanto l’appello è inammissibile;

Considerato infatti che nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni; è invece inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili. ( cfr. ad es. IV Sez. n. 1906/2016);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna *  al pagamento in favore del Ministero della Giustizia di euro 1000,00 oltre spese generali IVA e CPA per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
Antonino Anastasi    
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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