Sunday 02 November 2014 12:23:31
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2014
Nel giudizio in esame il TAR accoglieva il ricorso proposto da un condominio contro l’ordinanza sindacale con cui gli aveva intimato di provvedere ad horas ad effettuare lavori manutentivi per porre rimedio ai danni ed alle lesioni conseguenti ad infiltrazioni di acqua presenti nello stabile. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sentenza del giudice di prime cure rilevando che con il provvedimento in contestazione il Comune di Napoli ha inteso fronteggiare un supposto pericolo per l’incolumità pubblico che la stessa amministrazione può verosimilmente rimuovere esercitando le facoltà ad essa spettanti, o meglio ancora adempiendo ai doveri su di essa gravanti, in quanto proprietaria della sovrastante porzione immobiliare. A questo specifico riguardo, aggiunge il Collegio è del pari condivisibile il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui gli obblighi di manutenzione straordinaria di beni il cui godimento sia stato concesso in locazione, nel caso di specie alla A.s.l. n. 1 di Napoli, fanno comunque capo al proprietario locatore (art. 1576, comma 1, cod. civ.). Emerge dunque, conclude il Consiglio di Stato, sotto il profilo in considerazione, l’assenza dei necessari presupposti di legittimità dell’ordinanza, ed in particolare i requisiti di necessità ed urgenza cui si riferisce l’art. 54, comma 4, t.u.e.l., i quali sono costantemente intesi nel senso che il provvedimento extra ordinem si deve necessariamente fondare su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati ed indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale * del 2014, proposto dal Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Giacomo Pizza, con domicilio eletto presso Nicola Laurenti in Roma, via Denza 50/A;
contro
Condominio di viale Fornelli n.13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 4592/2014, resa tra le parti, concernente un ordinanza contingibile di intimazione all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza di un fabbricato condominiale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Lacrenti, su delega dell'avvocato Pizza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il condominio sito in Napoli, viale Fornelli n. 13, impugnava davanti al TAR Campania – sede di Napoli l’ordinanza sindacale del 21 novembre 2013 (prot. 550), con cui gli aveva intimato di provvedere ad horasad effettuare lavori manutentivi per porre rimedio ai danni ed alle lesioni conseguenti ad infiltrazioni di acqua presenti nello stabile.
2. Il TAR adito accoglieva le censure con cui il condominio aveva dedotto:
- l’illogicità e l’ingiustizia manifeste dell’ordine, avendo accertato che quale causa delle infiltrazioni la<<non idonea manutenzione della ex scuola sovrastante le predette abitazioni e alla inadeguata irregimentazione delle acque meteoriche provenienti dal terrazzo dell’edificio scolastico>>;
- l’assenza di adeguata istruttoria e congrua motivazione, in forza dei quali l’ordinanza contingibile impugnata avrebbe dovuto fondarsi sul previo riscontro delle cause delle infiltrazioni, dei responsabili e degli <<interventi di natura tecnica necessari ad assicurare la messa in sicurezza dello stabile>>, che nel caso di specie avrebbe dovuto condurre a ritenere responsabile del pericolo la stessa amministrazione comunale, quale proprietaria della sovrastante ex scuola, in stato di abbandono, e dunque tenuta ad effettuare la necessaria manutenzione straordinaria della struttura, sebbene concessa in locazione all’ASL1 di Napoli;
- da ultimo, l’elusione del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2929/2007, di condanna del Comune resistente <<alla esecuzione delle opere di manutenzione necessarie per la eliminazione delle infiltrazioni riscontrate nell’appartamento di uno dei condomini (Anastasio Giuseppina)>>.
3. Il Comune di Napoli ha proposto appello.
4. Il Condominio ricorrente non si è costituito in resistenza.
DIRITTO
1. Con le due censure articolate nel proprio appello il Comune di Napoli si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia dato rilievo ai profili concernenti la responsabilità per le infiltrazioni di acqua presente nel condominio odierno appellato, obliterando che scopo tipico delle ordinanze extra ordinem, nel caso di specie perseguito dall’amministrazione, è quello di rimuovere situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, a prescindere dal soggetto al quale queste siano giuridicamente imputabili.
2. L’assunto dell’amministrazione appellante è tuttavia smentito dalla lettura della motivazione della pronuncia qui in contestazione.
Il TAR ha infatti evidenziato che <<gli interventi intimati dalla amministrazione comunale al condominio di viale Fornelli, oltre che non coerenti con il principio generale in materia di responsabilità da fatto illecito in materia di rovina di edifici, secondo il quale spetta al soggetto autore del danno rimuoverne le cause e gli effetti (art. 2053 c.c.), potrebbero rivelarsi inutili, non essendo diretti a rimuovere le cause delle attuali infiltrazioni nelle abitazioni del condominio>>.
3. Sebbene espresso in termini di mera possibilità, questa notazione è fondamentale, perché fornisce la conferma della sussistenza vizi di irrazionalità e carenza di presupposti che inficiano l’ordinanza impugnata, come ritenuti dal giudice di primo grado.
Ed infatti, con il provvedimento in contestazione il Comune di Napoli ha inteso fronteggiare un supposto pericolo per l’incolumità pubblico che la stessa amministrazione può verosimilmente rimuovere esercitando le facoltà ad essa spettanti, o meglio ancora ed adempiendo ai doveri su di essa gravanti, in quanto proprietaria della sovrastante porzione immobiliare.
A questo specifico riguardo, è del pari condivisibile il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui gli obblighi di manutenzione straordinaria di beni il cui godimento sia stato concesso in locazione, nel caso di specie alla A.s.l. n. 1 di Napoli, fanno comunque capo al proprietario locatore (art. 1576, comma 1, cod. civ.).
4. Emerge dunque, sotto il profilo in considerazione, l’assenza dei necessari presupposti di legittimità dell’ordinanza, ed in particolare i requisiti di necessità ed urgenza cui si riferisce l’art. 54, comma 4, t.u.e.l., i quali sono costantemente intesi nel senso che il provvedimento extra ordinem si deve necessariamente fondare su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati ed indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).
5. L’appello deve quindi essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione del condominio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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