Saturday 02 March 2013 09:32:09
Normativa Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Agenzia delle Entrate
L’articolo 13-ter del decreto legge n. 83/2012 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 – ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. Una nuova sanzione pecuniaria a carico del committente - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - e' stata prevista nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Con questa nuova circolare(che si aggiunge alla circ. n. 40/E del 2012 già emanata dall'Agenzia) vengono forniti ulteriori chiarimenti tra i quali: esclusione dal loro campo di applicazione delle tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio: a) gli appalti di fornitura dei beni; b) il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c.; c) il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 e seg. c.c.; d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. Il rinnovo del contratto viene considerato deve requivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. Esclusione dall'ambito di applicazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA e il “condominio”. In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
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