Thursday 21 May 2015 10:09:02
Normativa Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in G.U. n. 115 del 20.5.2015
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.5.2015 il decreto del 24.2.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". In particolare, il decreto che si compone di due articoli stabilisce che i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istitut autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all'alienazione di unita' immobiliari per esigenze connesse ad una piu' razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente. Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtu' di provvedimenti regionali. Il Comma 2 dell'articolo 1 del decreto precisa che i programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l'alienazione di tali immobili e' funzionale alle finalita' complessive del programma. Per gli immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche le condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le modalita' di cui all'art. 2, comma 2. Inoltre in virtù del comma 3, dovra' essere favorita, altresi', la dismissione di quegli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall'ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione competente. Il Comma 4 del citato articolo 1 stabilisce infine che "Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi, approvati a far tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, restano nella disponibilita' degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'attuazione: di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi. I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. 5. L'attuazione dei programmi di alienazione e' tempestivamente comunicata alle competenti regioni anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' della mutua cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e degli accertamenti conseguenti". A sua volta l'articolo 2 del decreto disciplina i criteri di alienazione. Per continuare la lettura del decreto cliccare su "Accedi al Provvedimeto".
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