Wednesday 08 January 2014 16:14:53

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Autotutela: non grava sulla Pubblica Amministrazione alcun obbligo di provvedere sulla istanza presentata dai privati d’esercizio dell’autotutela

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

E' stato ribadito dal Consiglio di Stato il principio giurisprudenziale a tenore del quale la richiesta avanzata dai privati d’esercizio dell’autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, (che) non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere” (Cons. di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012, n.2774; Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767)." Per accedere alla sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2009, proposto dalla:

società Traniello Francesco & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Province, 2;

 

contro

Comune di Gaeta - Ufficio Gestione Demanio Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nella presente fase di giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 966/2008, resa tra le parti;

 

 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Gallinaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. In data 8 ottobre 1997 la società Traniello Francesco & C. s.a.s. - già titolare della concessione n. 58 del 1996, relativa all’occupazione di una zona demaniale marittima di circa mq. 1100 sita nella spiaggia dell’Ariana nel Comune di Gaeta - formulava alla Capitaneria di Porto del citato comune una richiesta di rinnovo della predetta concessione.

La richiesta, in ragione del mutato quadro normativo, veniva esaminata dal Comune di Gaeta, quale ente delegato dalla Regione Lazio.

Con la nota n. 45248 del 21 dicembre 2001, il dirigente dell’Ufficio gestione demanio turistico comunicava - in risposta alla diffida stragiudiziale presentata dalla società Traniello Francesco & C. s.a.s. in data 19 novembre 2001 - il rinnovo, per il periodo intercorrente fra il primo gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2001, della citata concessione n. 58 del 1996 alle medesime condizioni e misure riportate nel titolo originario “in quanto non vi (erano) nuove disposizioni di legge o di regolamento che (consentivano) una revisione delle situazioni di tutta la spiaggia dell’Ariana”.

2. Con il ricorso n. 299 del 2002, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la società Traniello Francesco & C. s.a.s. lamentava l’illegittimità del preannunciato rinnovo - peraltro ora per allora - della concessione demaniale per il periodo primo gennaio 1998 - 31 dicembre 2001, senza che fossero state tenute nel dovuto conto da parte del competente ufficio comunale le richieste di revisione alla citata convenzione, proposte con l’atto di diffida stragiudiziale del 19 novembre 2001.

3. Con la sentenza n. 966 del 2008 il Tar per il Lazio respingeva il citato ricorso, ritenendolo infondato.

4. La società Traniello Francesco & C. s.a.s. ha impugnato la predetta sentenza (ricorso n. 7625 del 2009) proponendo un’unica censura alla medesima e richiamando i motivi d’impugnazione contenuti nel ricorso di primo grado di cui ha espressamente chiesto il riesame.

5. All’udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. La società Traniello Francesco & C. s.a.s. ha rivolto verso l’impugnata sentenza del Tar per il Lazio la seguente censura: “erronea ed indebita declaratoria di infondatezza delle censure dei ricorsi. Erronea applicazione dei principi direttivi formulati dalla Regione Lazio in sede di sub delega dei compiti e funzioni amministrative sanciti dalla l. r. n. 14 del 1999 e, più in particolare, dei criteri direttivi stabiliti dalle delibere della G.R. n. 2816 del 1999 e n. 1705 del 2000. Erronea declaratoria di non precettività delle disposizioni regionali. Omessa disamina della documentazione prodotta. Erronea valutazione di elementi e circostanze fondamentali. Motivazione insufficiente”.

Secondo la società appellante, infatti, l’Amministrazione comunale, in sede di rinnovo della concessione, avrebbe dovuto mantenere in favore della società appellante non solo la superficie già in concessione ma avrebbe dovuto proprio a tal fine procedere anche alla rettifica del fronte mare da mt. 30 a mt. 40, così come richiesto dallo stessa appellante.

A giudizio di quest’ultima, infatti, il Comune di Gaeta, avrebbe dovuto, al momento del rinnovo della concessione, concedere la “razionalizzazione del fronte mare” richiesta dalla società appellante, “senza aumento della superficie” assentita di mq. 1100, in ragione di quanto previsto dall’atto di indirizzo del Presidente della commissione per l’esame del P.U.A. n. 6975/A del 2000.

6.1. Il motivo è infondato.

Osserva, infatti, il Collegio che, al momento dell’adozione dell’atto dirigenziale n. 45248 del 21 dicembre 2001, il dirigente dell’Ufficio gestione demanio turistico del Comune di Gaeta non poteva autonomamente procedere alla richiesta di razionalizzazione del fronte mare, avanzata dalla società appellante, tramite l’atto di diffida stragiudiziale del 19 novembre 2001, in ragione del fatto che non risultava - come rilevato non solo dal succitato atto impugnato ma anche dall’atto di indirizzo del 10 ottobre 2000 a firma del Presidente della commissione per l’esame del P.U.A. - ancora stipulato l’accordo di programma volto all’approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili (P.U.A.) per il Comune di Gaeta.

In assenza di tale atto a valenza generale, dunque, l’Amministrazione competente non era in possesso dei criteri e delle linee guida necessari per procedere in maniera legittima alla razionalizzazione delle concessioni relative alla spiaggia de qua: in altri termini, in assenza dell’approvazione del P.U.A., il rifiuto da parte del Comune di Gaeta di procedere ad una rettifica del fronte mare nel senso richiesto dalla società appellante risultava giustificato dall'esigenza che l'attività di concreta gestione delle aree demaniali avesse luogo nell'ambito di un contesto preventivamente definito e programmato.

Da quando esposto emerge la correttezza dell’operato dell’Amministrazione appellata che, tramite l’atto impugnato, ha rilevato che “non vi sono nuove disposizioni di legge o di regolamento che consentano una revisione delle situazioni di tutta la spiaggia dell’Ariana”, con la conseguenza che non poteva essere presa in considerazione la rettifica del fronte mare richiesta dalla società appellante.

7. Come in precedenza rilevato la società appellante ha anche richiesto il riesame dei seguenti motivi, contenuti nel ricorso n. 299 del 2002, proposto dinanzi al Tar per il Lazio:

a) violazione degli artt. 2 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Omessa conclusione di rilascio e rinnovo della concessione demaniale marittima. Violazione dell' art. 97 della Cost. e dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa;

b) violazione dell'art. 36 del Codice della navigazione, nonché degli artt. 1 e 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge n. 494 del 1993 e della l. r. n. 14 del 1999 e, segnatamente, dei criteri direttivi di cui alle delibere della G. R. n. 221816 del 1999 e n. 1705 del 2000 relativamente alla mancata concessione demaniale marittima ed al suo effettivo materiale rilascio. Omessa disamina dell'istruttoria della pratica precedentemente svolta dall'Autorità marittima.

La società istante ha chiesto, inoltre, l’annullamento della nota del 19 febbraio 2002, tramite la quale il dirigente dell’Ufficio gestione demanio turistico del Comune di Gaeta - in risposta alla richiesta di riesame avanzata dalla medesima società istante - confermava il contenuto dell’atto dirigenziale n. 45248 del 2001, lamentandone l’illegittimità in ragione dei seguenti motivi:

c) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Omessa disamina delle argomentazioni formulate;

d) omesso esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale in ordine alla richiesta formulata dalla società Traniello (istanza del 7 gennaio 2002).

La medesima società ha chiesto, altresì, l'annullamento della nota n. 45248 del 21 dicembre 2001, a firma del dirigente dell’Ufficio gestione demanio turistico del Comune di Gaeta, lamentandone l’illegittimità in ragione ai seguenti motivi:

e) violazione dei principi direttivi formulati dalla Regione Lazio in sede di sub delega ai sensi della l.r. n. 14 del 1999. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed arbitrarietà;

f) violazione del verbale della conferenza di servizi, tenuta presso la Capitaneria di Porto di Gaeta in data 5 giugno 1992. Eccesso di potere sotto altro profilo. Disparità di trattamento;

g) violazione dei principi informatori sanciti dalla regione Lazio in sede di conferimento della sub

delega, nonché dell' art. 97 e dei principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

8 Con il motivo sub a) la società appellante ha lamentato l’illegittimità del mancato rinnovo della concessione demaniale per il periodo primo gennaio 1998 - 31 dicembre 2001, in ragione del fatto che l’Amministrazione competente, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, avrebbe dovuto concludere con un “provvedimento espresso” il procedimento avviato dalla società appellante tramite l’istanza di rinnovo della concessione n. 58 del 1996 avanzata in data 8 ottobre 1997.

8.1. Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che dagli atti di causa, ed in particolare dall’atto dirigenziale n. 45248 del 2001, emerge che l’Amministrazione competente ha rinnovato la concessione n. 58 del 1996 “ora per allora” per il periodo intercorrente fra il primo gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2001.

L’Amministrazione competente, dunque, tramite un provvedimento dagli effetti retroattivi, ha concluso il procedimento avviato dalla società appellante con la richiesta di rinnovo dell’8 ottobre 1997, rispettando il dettato dell’art. 2 della legge 241 del 1990.

9. Con il motivo sub b) la società appellante ha lamentato l’illegittimità del mancato rinnovo della concessione demaniale per il periodo primo gennaio 1998 - 31 dicembre 2001, in ragione del fatto che l’Amministrazione competente non avrebbe tenuto conto dell’istruttoria condotta dell’Autorità marittima e non avrebbe, inoltre, provveduto alla “materiale consegna” della stessa concessione rinnovata.

9.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva in primo luogo che l’Amministrazione nella fattispecie di cui è causa non aveva alcun obbligo di avvalersi dell’attività svolta dalla Capitaneria di Porto di Gaeta e che anche nell’ipotesi in cui avesse deciso di avvalersi, nella fase istruttoria del procedimento, dell'apporto di un’altra Amministrazione tecnicamente qualificata nella materia, resterebbe ferma, ogni sua autonoma e definitiva valutazione in ordine agli elementi acquisiti.

Tale circostanza risulta, peraltro, confermata dalla giurisprudenza che sebbene riferita ad una fattispecie non del tutto analoga, ritiene che “è pacifico il principio che l'organo di Amministrazione attiva nella fase istruttoria del procedimento possa munirsi ai fini del decidere - a sua discrezione ed indipendentemente da espressa previsione normativa - di valutazioni, sotto il profilo tecnico o giuridico, provenienti da altri organi con specifica qualificazione; questi sono quindi chiamati ad esprimere il proprio avviso sull'oggetto del provvedere, che ha natura di parere facoltativo perché non obbligatoriamente previsto da norma di legge o di regolamento e che non vincola l'organo al quale è rilasciato” (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754).

Per ciò che concerne, invece, la circostanza secondo la quale l’Amministrazione appellata non avrebbe provveduto alla “materiale consegna” della concessione rinnovata, il Collegio osserva che dagli atti di causa risulta che il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale era stato depositato “presso l’Ufficio gestione del demanio turistico del Comune di Gaeta”, dove, in appositi orari di apertura al pubblico, il medesimo avrebbe potuto essere ritirato dal rappresentante della società o da un suo delegato.

La medesima società, peraltro, risultava informata della predetta circostanza tramite l’invio della raccomandata contenente l’atto dirigenziale n. 45248 del 2001, con la conseguenza che la mancata consegna del provvedimento di rinnovo della concessione non può avere alcun rilievo ai fini della presente controversia.

10. Con il motivo sub c), la società appellante ha lamentato l’illegittimità della nota dirigenziale del 19 febbraio 2002 per difetto assoluto di motivazione.

10.1. Il motivo è infondato.

Osserva, infatti, il Collegio che la nota del 19 febbraio 2002 risulta motivata per relationem con riferimento alla nota dirigenziale n. 45248 del 2001.

Ne deriva, contrariamente a quanto affermato dalla società appellante, relativamente al mancato esame da parte dell’amministrazione comunale di quanto dalla medesima società dedotto, che le ulteriori argomentazioni proposte dalla società appellante, con la nota del 7 gennaio 2002, non sono state ritenute sufficienti dall’Amministrazione per evidenziare la sussistenza di nuovi elementi su cui fondare una diversa valutazione della fattispecie di cui è causa.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha riconfermato le decisioni precedentemente assunte con l’atto dirigenziale n.45248 del 2001.

11. Con il motivo sub d), la società ha lamentato l’illegittimità della nota dirigenziale del 19 febbraio 2002 in quanto l’Amministrazione competente, in seguito alla richiesta avanzata dalla medesima società, in data 7 gennaio 2002, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri di autotutela, annullando l’atto dirigenziale n. 45248 del 2001.

11.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che il potere di autotutela amministrativa mediante annullamento degli atti rappresenta, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, una facoltà attribuita all’Amministrazione in presenza di provvedimenti ritenuti illegittimi, che si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse.

Per quanto si è sin qui esposto e per quanto si dirà in seguito alla lettere e), f) e g), contrariamente a quanto affermato dall’appellante, la nota n. 45248 del 2001 non presenta vizi d’illegittimità.

Ne deriva, quindi, che nel caso di specie non vi era alcun obbligo per l’Amministrazione competente di esercitare il potere di autotutela ad essa attribuito, annullando l’atto dirigenziale n. 45248 del 2001, anche in considerazione del fatto che la richiesta avanzata dai privati d’esercizio dell’autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, (che) non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere” (Cons. di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012, n.2774; Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767).

12. Con il motivo sub e), la società appellante ha lamentato l’illegittimità dell’atto dirigenziale n. 45248 del 21 dicembre 2001 nella parte in cui avrebbe disatteso quanto prescritto dal Presidente della commissione per l’esame del PUA, tramite la nota n. 6973/A del 10 ottobre 2000.

12.1. Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che la censura verte su questioni già esaminate al precedente numero 6.1.: alle considerazioni in esso contenute, pertanto, si rinvia per confutare quanto asserito nel motivo in esame.

13. Con il motivo sub f), la società appellante ha lamentato l’illegittimità dell’atto dirigenziale n. 45248 del 21 dicembre 2001 nella parte in cui avrebbe disatteso il criterio previsto dal verbale della conferenza di servizi, tenuta presso la Capitaneria di Porto di Gaeta in data 5 giugno 1992, che aveva stabilito “di autorizzare i proprietari frontisti […] ad occupare il 50% del fronte (se tale porzione raggiunge almeno i 20 metri), fino ad una misura massima di 40 metri, con l’obbligo di predisporre per l’uso pubblico un’area adiacente delle stesse dimensioni”.

13.1. Il motivo è infondato.

Osserva, infatti, il Collegio che il verbale relativo alla conferenza di servizi del 5 giugno 1992 riguarda, come emerge dal testo del verbale medesimo, “una pianificazione provvisoria per una migliore utilizzazione degli arenili ricadenti nel territorio del Comune di Gaeta” valevole “per la sola stagione estiva 1992”.

Il criterio ivi previsto, quindi, non poteva vincolare l’attività amministrativa successiva alla predetta stagione estiva, con la conseguenza che l’atto dirigenziale n. 45248 del 2001 non può ritenersi illegittimo per aver disatteso il contenuto del citato verbale.

14. Con il motivo sub g), la società appellante ha lamentato l’illegittimità dell’atto dirigenziale n. 45248 del 21 dicembre 2001 per violazione dell' art. 97 e dei principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Secondo la società, infatti, la motivazione di cui all’atto dirigenziale n. 45248 del 2001 - basata sulla considerazione che l’accoglimento della richiesta avanzata dalla medesima società avrebbe potuto comportare la modifica di altre concessioni ovvero controversie che avrebbero visto la soccombenza dell’Amministrazione comunale - non risulterebbe veritiera.

14.1. Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che la motivazione addotta dall’Amministrazione competente, secondo cui l’accoglimento di quanto richiesto dalla società appellante avrebbe provocato “una controversia sicuramente perdente per l’Amministrazione comunale”, si configura come un rilievo aggiuntivo volto semplicemente a rafforzare l’effettiva motivazione del provvedimento medesimo - ovvero l’impossibilità di procedere a rettifiche del fronte mare in assenza dell’approvazione del P.U.A. per il Comune di Gaeta - che, come in precedenza rilevato al numero 6.1., risulta una motivazione legittima e condivisibile.

Ne discende, quindi, che il rilievo relativo all’eventuale insorgenza di controversie “sicuramente perdenti per l’Amministrazione comunale” risulta legittimo e comunque di per sè non autonomamente lesivo degli interessi vantati dalla società appellante.

A quanto rilevato va, peraltro, aggiunto che secondo una consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, “nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la conformità a legge anche di una sola di esse” (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2894).

Orbene, nel caso di specie, essendo, come in precedenza detto, legittima la motivazione relativa all’assenza di approvazione del P.U.A. e risultando la medesima sufficiente a sorreggere l’atto impugnato, l’eventuale illegittimità della motivazione oggetto della presente censura non comporterebbe, in ogni caso, l’illegittimità dell’atto dirigenziale n. 45248 del 2001.

15. Per quanto sin qui esposto l’appello risulta infondato e va, pertanto, respinto.

16. Il Collegio ritiene che nulla sia dovuto per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 7625 del 2009), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top