Tuesday 12 August 2014 18:42:06

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Certificato di prevenzione incendi: a fronte del rilascio dell'autorizzazione commerciale, il Comune può in via cautelare intervenire sull'efficacia dell'autorizzazione al venir meno di uno dei presupposti del rilascio del certificato di prevenzione incendi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. II ter del 12.8.2014

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) costituisce l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei VV.FF., previo esame della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia. In particolare ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 139 del 2006 tale certificato attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, individuate nelle specifiche categorie, in relazione alla detenzione o all’impiego di prodotti infiammabili che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni. Il Comando in caso di mancanza di uno dei requisiti previsti non rilascia il certificato e ne dà comunicazione all’interessato, al Sindaco, al Prefetto e alle altre Autorità competenti. Orbene l’Amministrazione comunale è investita del potere di sorveglianza sulla regolarità della attività commerciali svolte sul territorio comunale debitamente autorizzate, nel rispetto delle norme di sicurezza, tra cui quelle in materia di prevenzioni incendi (Del C.C. n. 681 dell’11.2.1972). In particolare ai sensi dell’art. 2 della predetta delibera ai fini del rilascio di licenza comunale e per lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, di deposito merci, di esposizioni e simili è prevista la necessità del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei VV.FF. Pertanto la predetta certificazione rileva non come dato meramente formale, ma produce effetti giuridici e assume rilevanza per la sicurezza del locale nel quale si svolge l’attività. Alla luce di ciò va richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui il Comune, sebbene non possa accertare i presupposti per il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, è tenuto comunque ad accertarne quantomeno il possesso in mancanza del quale è obbligata a non rilasciare l'autorizzazione a svolgere l'attività commerciale. Da ciò consegue che, a fronte del rilascio dell'autorizzazione commerciale, deve essere riconosciuta alla stessa Amministrazione la possibilità, in via cautelare, di intervenire sull'efficacia del predetto provvedimento autorizzatorio al venir meno di uno dei presupposti del rilascio, attesi i sopravvenuti motivi di interesse pubblico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 3 febbraio 2010, n.1447). Quanto poi alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e del giusto procedimento (quarto mezzo) il richiamo effettuato nell’atto impugnato al Rapporto amministrativo del Comando IV Gruppo P.M.( prot. RHDDA/797 del 5.1.2012) rimanda alla tecnica motivazionale ammessa dal richiamato art. 3, specie allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori e determinazioni conosciute, come nel caso in esame, laddove la determinazione impugnata richiama anche la nota prot. CD 8087 del 25.1.2012 di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, con la quale la società ricorrente è stata di fatto edotta del procedimento cui ha dato luogo il rapporto della P.M. e inoltre richiama la circostanza dell’assenza di informazioni partecipate al Comune da parte dell’interessata sull’esito delle valutazioni riguardo il progetto per l’adeguamento eventualmente compiute dai VV.FF. Del resto, va rilevato che alla luce della normativa in materia di prevenzione incendi il provvedimento impugnato ha natura vincolata tenuto conto della ratio stessa della disciplina che consiste nella necessità di salvaguardare l’incolumità delle persone che accedono ai locali dove si svolge l’attività commerciale e delle cose ivi custodite. A ciò occorre aggiungere che le finalità su cui si basa la normativa richiamata sono tali da imporre all’Amministrazione di provvedere con urgenza all’adozione dei provvedimenti idonei alla salvaguardia dei beni tutelati senza alcuna dilazione, prescindendo anche dalla comunicazione di avvio del procedimento. Del resto dagli atti depositati risulta che l’Amministrazione ha più volte concesso proroghe alla ricorrente ai fini dell’adeguamento, non ancora perfezionato al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. Infatti il provvedimento di cessazione dell’attività commerciale è conseguenza necessaria della violazione dell’art. 24 del Reg. P.U. poiché la società ricorrente è sprovvista del Certificato Prevenzione Incendi e dalla documentazione in atti non risulta fornita la prova all’Amministrazione della effettuazione degli adempimenti richiesti ai fini dell’adeguamento. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento'c

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG * del 2013, proposto dalla Società PLASTIC ITALIA MOQUETTES Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Gotti Porcinari e Cristina Gotti Porcinari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Grazia Deledda n.114/13; 

contro

 

- ROMA CAPITALE - MUNICIPIO IV, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in via Tempio di Giove, 21;

- il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento previa sospensiva,

a - della determinazione dirigenziale n. 2318 del 16.10.2012 dell’UOA-Area Servizio alle imprese –adempimenti tributari – Ufficio Commercio del Municipio IV Roma Montesacro del Comune di Roma, notificata il 31.10.2012 con cui è stata disposta la cessazione entro tre giorni dell’attività di commercio all’ingrosso svolta nei locali di via dei Prati Fiscali n.403;

b - del Rapporto Amministrativo del Comando IV Gruppo P.M. prot. RHDDA/797 del 5.1.2012;

c - della nota prot. CD 8087 del 25.1.2012 di avvio del procedimento di sospensione dell’attività;

d - della determinazione prot. n. 2499 dell’8.11.2012 con cui è stato disposto il differimento di un mese della scadenza della determina sub a);

e – della determinazione prot. n. 2851 del 7.12.2012 con cui è stato disposto il differimento di soli ulteriori 20 giorni della scadenza della determina indicata sub a);

f – se e dove occorre degli art. 24 e 24 bis del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione della G.M. Provvisoria n. 4047 dell’8.11.1946 e succ. mod.

g - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale .

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale - Municipio IV e del Ministero dell'Interno;

Vista l’ordinanza n. 499 del 2013 con cui è stata accolta la suindicata domanda cautelare, ai fini del riesame;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La società PLASTIC ITALIA MOQUETTES srl - con attività di commercio all’ingrosso di materiale di complemento per l’arredamento, moquettes, parquet ecc – riferisce di esercitare da anni l’attività nell’immobile composto da un solo piano fuori terra sito in Roma, via dei Prati Fiscali n. 403, con area di deposito di mq 1241 e area di esposizione e vendita di mq 291, dotata di tutti gli strumenti idonei di prevenzione incendi all’epoca vigenti.

Dopo l’entrata in vigore del d.m. 27.7.2010 e del dPR 1.8.2011, n.151 in materia di prevenzione degli incendi, il Comando IV Gruppo della PM di Roma Capitale ha effettuato dei rilievi di cui al rapporto in data 5.1.2012 prot. RHDDA/797 e a seguito di ciò il IV Municipio –Ufficio Commercio con nota prot. CD 8087 del 25.1.2012 ha comunicato alla società l’avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

Con istanza inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma in data 15.3.2012, prot n. 15399, la società ha chiesto ai sensi dell’art. 3 del dpr n. 151 del 2011 la valutazione del progetto relativo all’esecuzione di lavori per l’adeguamento antincendio per l’immobile in questione. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, a seguito di segnalazione del Comando di P.M., ha effettuato un sopralluogo sull’immobile in data 11.6.2012 (verbale n.73 dell’11.6.2012) ed ha riscontrato una serie di carenze di opere e strumenti prescritti dalla normativa specifica, disponendo per l’ottemperanza il termine di 15 giorni, mentre ha concesso per la presentazione della SCIA e del relativo progetto di adeguamento dei locali - ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 3 del d.pr n. 151 del 2011 - il termine più lungo di 180 giorni, fino all’8.12.2012, con l’indicazione delle prescrizioni da seguire nelle more della regolarizzazione e dell’adeguamento, con possibilità di proroga in caso di circostanze complesse.

Con istanza in data 25.6.2012 la società ha chiesto al Comando Provinciale dei VV.FF. una proroga del termine di giorni 15 per l’esecuzione degli interventi, restando in attesa per la presentazione della SCIA nel termine di 180 giorni, dell’esame del progetto già presentato in data 15.3.2012, prot. n. 15399.

In data 18.7.2012 la società SAIRE Antincendio sas ha fornito gli estintori e i carrelli indicatori prescritti dai VV.FF. nel predetto verbale, come risulta da fattura allegata.

Con nota prot. 43132 del 27.7.2012 il Comando Prov. VV.FF. ha comunicato alla ricorrente il proprio parere (ex art. 3 dPR n. 151/2011) ritenendo l’attività esercitata quale attività di esposizione e vendita (art.69 All.I dPR n. 151/2011) e non attività di cui al n. 70, come prospettato nel progetto presentato dalla società, con necessità di presentazione di nuovo progetto nel rispetto della normativa di riferimento di cui al d.m. 27.7.2010.

In seguito la società ha posto in essere alcune prescrizioni comunicate dal Comando Provinciale dei VV.FF, ma non essendo stato possibile completare alcuni lavori attivati mediante SCIA (perché interdetti dal Municipio IV) e non essendo stato esaminato il nuovo progetto dallo stesso Comando VV.FF. ha chiesto una proroga fino al 31.10.2012 per l’esecuzione dei lavori di adeguamento prescritti con il verbale dell’11.6.2012.

Nel frattempo il Municipio IV –Ufficio Commercio con determina n. 2318 del 16.10.2012 ha ordinato alla società di cessare l’attività entro tre giorni dalla notifica, sull’asserito errato presupposto della mancata comunicazione dell’esito dell’esame da parte dei VV.FF. del progetto presentato in data 15.3.2012. Con istanza in data 5.11.2012, prot. n. 102347 presentata al Municipio IV la società ha chiesto una proroga fino al 31.1.2013, ma l’Ufficio Commercio con determina n.2499 dell’8.11.2012 ha concesso un termine di soli 30 giorni decorrenti dalla notifica in data 9.11.2012.

La società ha quindi presentato in data 12.11.2012 al Comando VV.FF. una nuova istanza ex art. 3 del dpr. n. 151 del 2011 di valutazione del nuovo progetto di adeguamento antincendi e in attesa dell’approvazione del progetto e nell’imminenza della scadenza del termine di 30 gg., concesso dall’Ufficio Commercio con istanza in data 4.12.2012, prot. 111809 ricevuta dal IV Municipio, ha chiesto una ulteriore proroga alla disposta chiusura, in quanto i lavori di adeguamento imposti dai VV.FF. per l’agibilità provvisoria sarebbero stati eseguiti e che il nuovo progetto presentato ai VV.FF non sarebbe stato ancora approvato dagli stessi.

Il giorno successivo il Comando dei VV.FF., in data 5.12.2012, prot. n. 69650, ha espresso il proprio parere favorevole sul nuovo progetto e con nota 10.12.2012, ricevuta il 13.12.2012, prot. n. 70597 la società ha chiesto al Comando dei VV.FF la proroga per l’esecuzione dei relativi lavori di gg. 180.

Lamenta la società che con provvedimento n.2851 del 7.12.2012 il Direttore dell’Ufficio Commercio ha concesso la proroga richiesta limitandola a soli 20 giorni.

Avverso i provvedimenti in epigrafe la società ha proposto ricorso a questo Tribunale deducendo i seguenti articolati motivi di impugnazione: 1)Violazione degli artt. 16 e 20, comma 3, del d.lgs. 8.3.2006, n. 139. Violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990. Nullità assoluta. Eccesso di potere per arbitrarietà, erroneità dei presupposti, atipicità: in quanto il d.lgs. n. 139 del 2006 dispone che la sanzione della sospensione dell’attività in mancanza o dopo la scadenza del certificato di prevenzione incendi può essere disposta, su indicazione dei VV.FF., dal Prefetto unica Autorità competente e non dal Comune, come risultante anche dagli artt. 24 e 24 bis del Reg. Polizia Urbana, con la conseguente incompetenza del Direttore dell’Ufficio Commercio.

2) Falsa applicazione dell’art. 24 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento e perplessità, nell’atto impugnato sarebbe richiamato erroneamente l’art. 24 del Reg. Comunale di P.U., mentre troverebbe applicazione l’art. 24 bis che disciplina le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, generando perplessità anche sull’esatta natura della violazione contestata, con riferimento pure alla corretta regolarizzazione.

3) Violazione degli artt. 3 e 4 del Dpr 1.8.2011, n. 151. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irrazionalità manifesta, il Comune ha intimato la “sospensione” dell’attività, in violazione del generale principio di proporzionalità, malgrado fosse in avanzata fase di approvazione da parte dei VV.FF il progetto per l’adeguamento della struttura alle misure di sicurezza e senza verificare lo stato di detto procedimento presso i VV.FF né la realizzazione delle misure prescritte dagli stessi. Nonostante la pendenza di tale procedimento di adeguamento della struttura, il Direttore dell’Ufficio avrebbe dapprima emesso l’ordinanza di cessazione dell’attività e poi concesso le proroghe non adeguate al completamento dei lavori prescritti.

4) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione, irrazionalità manifesta e falsità, il Comune non avrebbe svolto l’adeguata istruttoria per acquisire elementi presso i VV.FF., in contrasto con l’operato degli stessi, concedendo una proroga per l’esecuzione delle opere, irrazionale ed immotivata, a fronte della richiesta ben diversa. Conclude la società con la richiesta dell’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi.

Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ha depositato documentazione.

Parte ricorrente ha prodotto documento da cui risulta l’accoglimento della proroga fino al 6.6.2013, concessa dal Comando Provinciale VV.FF. Roma.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Comando Provinciale dei VV.FF, per resistere al ricorso ed ha presentato documentazione.

Con ordinanza n.499 del 2013 è stata accolta la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame.

Con determinazione dirigenziale n. 528 del 25 febbraio 2013, depositata da Roma Capitale, il Municipio IV ha sospeso la D.D. n. 2318 del 16.10.2012 impugnata, fino al 26.6.2013, data fissata per l’udienza pubblica.

In prossimità di tale pubblica udienza il Comune ha depositato memoria conclusionale con cui, pur prendendo atto dell’ordinanza di riesame e della provvisoria sospensione degli effetti dell’atto impugnato, ha argomentato sulla legittimità dello stesso ed ha contestato le censure di parte ricorrente riguardo la incompetenza dell’Ufficio ad adottare il provvedimento, trattandosi nella specie di cessazione dell’attività e non di asserita sospensione, autonomamente disciplinata. Inoltre l’art. 24 bis ritenuto dalla società applicabile al caso di specie in realtà sarebbe stato abrogato dal

d PR. n. 151 del 2011, risultando quindi applicabile l’art. 24, come espressamente richiamato nell’atto impugnato unitamente al Rapp. Amm.vo della P.M. in data 5.1.2012 che ha accertato la mancanza del Certificato Prevenzione Incendi nonché alla nota in data 25.1.2012 prot. CD/8087 di comunicazione di avvio del procedimento di cessazione dell’attività; pur avviando tale procedimento il Comune avrebbe tuttavia concesso proroghe alla ricorrente, senza che la società medesima si attivasse a comunicare l’esito del procedimento presso i VV.FF., adeguamento non perfezionatosi e non compiuto al momento di adozione del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica la difesa capitolina ha depositato memoria conclusionale con la quale ha ulteriormente argomentato sulla propria posizione difensiva.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito riportate.

2.1. La vicenda contenziosa, come descritta in fatto, è proposta a seguito dell’adozione da parte di Roma Capitale- Municipio IV della D.D. n. 2318 del 16 ottobre 2012, notificata il 31.10.2012, con cui ha disposto nei confronti della società Plastic Italia Moquettes srl la cessazione entro tre giorni dell’attività di commercio all’ingrosso esercitata nonostante la mancanza del Certificato Prevenzione Incendi, nei locali di via dei Prati Fiscali n. 403.

La società ricorrente con un primo ordine di censure (primo mezzo) ha dedotto, nella sostanza, l’incompetenza del soggetto promanante l’atto impugnato, alla luce dell’art. 16 del d.lgs. n. 139 del 2006, in quanto, la sanzione della “sospensione” dell’attività in mancanza e dopo la scadenza del C.P.I. potrebbe essere disposta dal Prefetto, su indicazione dei VV.FF, mentre nella specie sarebbe stata adottata dal Direttore dell’Ufficio Commercio del Municipio IV e ciò avrebbe viziato la determinazione assunta.

Tale censura non appare condivisibile attesa la inesatta qualificazione da parte della ricorrente del provvedimento impugnato quale atto di “sospensione” dell’attività, mentre si tratta di una determinazione di cessazione dell’attività, come espressamente indicato nell’atto, adottato ai sensi dell’art. 24 del Reg. di Polizia Urbana di Roma Capitale, nell’ambito della competenza comunale propria riguardo la tutela della incolumità pubblica.

In particolare l’Amministrazione Capitolina ha adottato il provvedimento di cessazione dell’attività all’esito dell’accertata insussistenza di uno dei presupposti per l’esercizio dell’attività, per la mancanza del Certificato Prevenzione Incendi “Visto: il Rapporto Amministrativo del Comando IV Gruppo P.M. ….del 05/01/2012….perchè l’esercizio è sprovvisto del certificato Prevenzione Incendi; Visto: la nota Prot. CD/8087 del 25/01/2012 ricevuta il 31/12/2012 quale avvertenza dell’emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione di attività; Considerato che a tutt’oggi l’interessato non ha informato sull’esito della richiesta di valutazione del progetto presentato al Comando dei Vigili del Fuoco in data 15/03/2012; Visto:l’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana….”.

Sulla base di ciò non sussistono i censurati vizi della normativa in materia e dell’erroneità dei presupposti e dell’istruttoria (secondo e terzo mezzo), atteso che la determinazione impugnata indica le ragioni di fatto e di diritto che hanno giustificato l’adozione del provvedimento specificando che la cessazione dell’attività commerciale consegue all’accertamento della violazione dell’art. 24 del Reg. P.U. secondo cui “E’ vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti. E’ vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aereiformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle speciali norme di cui all’allegato del presente regolamento”. Il successivo art. 24 bis, richiamato da parte ricorrente (che dispone: “Per gli impianti e le attività soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 ed integrazioni successive, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di Prevenzione Incendi”) non risulta applicabile nella specie in quanto il dPR n. 151 del 2011, riguardante il Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ha abrogato la legge n. 966 del 1965, sopra richiamata. Tale Regolamento individua, sulla base del principio di proporzionalità, le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi nonché gli adempimenti diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui operano i soggetti interessati e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. La rilevanza delle finalità perseguite da tale normativa impone che in caso di violazione degli adempimenti prescritti è necessario disporre la cessazione dell’attività svolta.

Al riguardo, va rilevato che il certificato di prevenzione incendi (CPI) costituisce l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei VV.FF., previo esame della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia.

In particolare ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 139 del 2006 tale certificato attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, individuate nelle specifiche categorie, in relazione alla detenzione o all’impiego di prodotti infiammabili che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni. Il Comando in caso di mancanza di uno dei requisiti previsti non rilascia il certificato e ne dà comunicazione all’interessato, al Sindaco, al Prefetto e alle altre Autorità competenti.

Orbene l’Amministrazione comunale è investita del potere di sorveglianza sulla regolarità della attività commerciali svolte sul territorio comunale debitamente autorizzate, nel rispetto delle norme di sicurezza, tra cui quelle in materia di prevenzioni incendi (Del C.C. n. 681 dell’11.2.1972). In particolare ai sensi dell’art. 2 della predetta delibera ai fini del rilascio di licenza comunale e per lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, di deposito merci, di esposizioni e simili è prevista la necessità del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei VV.FF.

Pertanto la predetta certificazione rileva non come dato meramente formale, ma produce effetti giuridici e assume rilevanza per la sicurezza del locale nel quale si svolge l’attività.

Alla luce di ciò va richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui il Comune, sebbene non possa accertare i presupposti per il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, è tenuto comunque ad accertarne quantomeno il possesso in mancanza del quale è obbligata a non rilasciare l'autorizzazione a svolgere l'attività commerciale. Da ciò consegue che, a fronte del rilascio dell'autorizzazione commerciale, deve essere riconosciuta alla stessa Amministrazione la possibilità, in via cautelare, di intervenire sull'efficacia del predetto provvedimento autorizzatorio al venir meno di uno dei presupposti del rilascio, attesi i sopravvenuti motivi di interesse pubblico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 3 febbraio 2010, n.1447).

Quanto poi alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e del giusto procedimento (quarto mezzo) il richiamo effettuato nell’atto impugnato al Rapporto amministrativo del Comando IV Gruppo P.M.( prot. RHDDA/797 del 5.1.2012) rimanda alla tecnica motivazionale ammessa dal richiamato art. 3, specie allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori e determinazioni conosciute, come nel caso in esame, laddove la determinazione impugnata richiama anche la nota prot. CD 8087 del 25.1.2012 di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, con la quale la società ricorrente è stata di fatto edotta del procedimento cui ha dato luogo il rapporto della P.M. e inoltre richiama la circostanza dell’assenza di informazioni partecipate al Comune da parte dell’interessata sull’esito delle valutazioni riguardo il progetto per l’adeguamento eventualmente compiute dai VV.FF.

Del resto, va rilevato che alla luce della normativa in materia di prevenzione incendi il provvedimento impugnato ha natura vincolata tenuto conto della ratio stessa della disciplina che consiste nella necessità di salvaguardare l’incolumità delle persone che accedono ai locali dove si svolge l’attività commerciale e delle cose ivi custodite. A ciò occorre aggiungere che le finalità su cui si basa la normativa richiamata sono tali da imporre all’Amministrazione di provvedere con urgenza all’adozione dei provvedimenti idonei alla salvaguardia dei beni tutelati senza alcuna dilazione, prescindendo anche dalla comunicazione di avvio del procedimento. Del resto dagli atti depositati risulta che l’Amministrazione ha più volte concesso proroghe alla ricorrente ai fini dell’adeguamento, non ancora perfezionato al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. Infatti il provvedimento di cessazione dell’attività commerciale è conseguenza necessaria della violazione dell’art. 24 del Reg. P.U. poiché la società ricorrente è sprovvista del Certificato Prevenzione Incendi e dalla documentazione in atti non risulta fornita la prova all’Amministrazione della effettuazione degli adempimenti richiesti ai fini dell’adeguamento.

In conclusione, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto, salvo gli ulteriori provvedimenti adottati dall’Amministrazione.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi, in relazione alla articolata fase procedimentale e all’andamento complessivo del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

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