Saturday 18 July 2015 14:14:46

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Strumenti urbanistici generali o attuativi: la semplice vicinitas non è sufficiente a fondare l'interesse all'impugnativa

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16.7.2015 n. 3579

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza in sede di impugnazione di strumenti urbanistici generali o attuativi -a differenza di quanto comunemente si afferma laddove sia contestato direttamente un titolo abilitativo all'edificazione- la semplice vicinitas (ossia la situazione di stabile collegamento esistente tra la proprietà del ricorrente e quella interessata dal provvedimento censurato) non è sufficiente a fondare l'interesse all'impugnativa, occorrendo che il ricorrente alleghi e dimostri anche l'esistenza di uno specifico e concreto pregiudizio derivantegli dagli atti impugnati ( cfr. tra le tante Sez. IV, 25.09.2014 n. 4816 ; 12.10.2010 n. 7439). E questo, per evitare che un'eccessiva dilatazione del concetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con riferimento ai piani urbanistici, consenta l'impugnativa anche ai soggetti titolari di un interesse di mero fatto (cfr. tra le tante Sez. IV , 13.07.2010 n. 4545 ; 30.11.2010 n. 8365) .

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 03579/2015REG.PROV.COLL.

N. 05670/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5670 del 2013, proposto da: 
Omissis

contro

Comune di Magenta, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Bertacco, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri 5; 

nei confronti di

Immobiliare Voga Srl, rappresentata e difesa dall'avv.to Marzia Eoli, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, Via Nomentana 76; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00085/2013, resa tra le parti, concernente approvazione piano attuativo per la realizzazione di un nuovo insediamento industriale - ris.danni

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Magenta e della Immobiliare Voga Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Paolo Re, Andrea Manzi e Marzia Eoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

La società *, di cui il sig. Masci * essere Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha sede in via Achille Grandi, nella zona industriale di Magenta, e svolge attività di commercio di articoli di cancelleria e di accessori per l’informatica.

La predetta via Grandi collega la via Primo Maggio e la strada Comunale per Robecco, consentendo quindi agli automezzi che debbano accedervi una percorrenza in senso circolare, senza effettuare manovre di retromarcia.

Nelle adiacenze della sede sociale della Mabecart, peraltro, insiste un’area con destinazione produttiva per la quale la società Voga Immobiliare Srl (di seguito, per brevità, anche solo Voga), parimenti ubicata in via Grandi, presentava al Comune di Magenta una proposta di piano attuativo denominato “IS2”, finalizzato alla realizzazione di un nuovo insediamento industriale.

La proposta di piano era adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2010, nella quale era prevista tra l’altro la cessione di aree di proprietà comunale, previa declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di via Achille Grandi interno al perimetro del piano.

Ritenendo detto piano illegittimo nonché lesivo dei propri interessi, in quanto volto a rendere la via Grandi a fondo chiuso con ogni conseguenza in ordine al relativo traffico veicolare, la Mabecart adiva il Tar Lombardia chiedendone l’annullamento .

Con sei ricorsi per motivi aggiunti, poi, la società impugnava la delibera consiliare n 5/2011 di approvazione definitiva del piano attuativo, nonché una pluralità di atti tutti in qualche modo connessi con il piano attuativo di cui è causa (atto di concessione del diritto d’uso della via Grandi a Voga ed annessa convenzione, delibera di Giunta Comunale n. 168/2009, determinazione dirigenziale n. 303/2009, convenzione urbanistica fra Comune e società Voga ed autorizzazione paesistica semplificata ai sensi dell’art. 4 del DPR 139/2010, autorizzazione alla società Voga a demolire un capannone, provvedimento comunale avente ad oggetto la certificazione di compatibilità paesaggistica) .

Si costituivano in giudizio il Comune di Magenta e la società Voga, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

Con la sentenza n. 85/2013, il Tribunale adito dichiarava inammissibili sia il ricorso introduttivo che i successivi sei ricorsi per motivi aggiunti .

Avverso detta pronuncia il sig. *, in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mabecart , ha quindi interposto l’odierno gravame chiedendone l’integrale riforma.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Magenta e la società Voga intimati,chiedendo la reiezione del gravame siccome privo di fondamento.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale di rito il ricorrente deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti, in quanto non assistiti da una specifica ed adeguata prova in ordine alla lesione asseritamente derivante dagli atti impugnati ed essendo insufficiente, a tal fine, il mero requisito della vicinitas all'area oggetto dell'intervento urbanistico in contestazione.

Assume il medesimo, al riguardo, che:

- il piano attuativo in contestazione avrebbe “attratto una rilevante porzione della via Grandi……. stravolgendone le funzioni poiché essa, non potendo più essere percorsa integralmente, non consente, ora essendo a fondo chiuso, il collegamento fra le arterie viarie comunali prima percorse”;

- sarebbe pertanto “palese il pregiudizio diretto prodottosi in danno dell'appellante, poiché l'interclusione della strada risulta sostanzialmente impeditiva dell'accesso degli automezzi al cancello carraio di Mabecart, poiché anche a voler transitare sul breve tronco percorribile, gli autisti sono comunque costretti ad improbabili, defatiganti e soprattutto rischiose…… manovre di retromarcia”;

- tale circostanza, infatti, avrebbe determinato “la contrazione delle forniture trasportate con i mezzi pesanti”, nonché “una crescente perdita di clientela e di fatturato, soprattutto nelle vendite self- service che, presupponendo l'approvvigionamento in autonomia da parte dei clienti, restano inibite o vengono comunque rese più gravose a fronte dell'impraticabilità del transito…” ;

- in ogni caso la Mabecart “si trova in una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la viabilità di privatizzazione per essere diretta fruitrice ed avendo stabilmente organizzato la propria attività imprenditoriale attingendo e impinguando la propria organizzazione dell'esistenza della via Grandi, ora privatizzata” .

2. La doglianza non può essere condivisa .

3. Ed invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, da cui il collegio non ha motivo di discostarsi, in sede di impugnazione di strumenti urbanistici generali o attuativi -a differenza di quanto comunemente si afferma laddove sia contestato direttamente un titolo abilitativo all'edificazione- la semplice vicinitas (ossia la situazione di stabile collegamento esistente tra la proprietà del ricorrente e quella interessata dal provvedimento censurato) non è sufficiente a fondare l'interesse all'impugnativa, occorrendo che il ricorrente alleghi e dimostri anche l'esistenza di uno specifico e concreto pregiudizio derivantegli dagli atti impugnati ( cfr. tra le tante Sez. IV, 25.09.2014 n. 4816 ; 12.10.2010 n. 7439 ) .

E questo, per evitare che un'eccessiva dilatazione del concetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con riferimento ai piani urbanistici, consenta l'impugnativa anche ai soggetti titolari di un interesse di mero fatto (cfr. tra le tante Sez. IV , 13.07.2010 n. 4545 ; 30.11.2010 n. 8365) .

Ciò posto, nel caso che qui occupa, parte istante in primo grado non risulta aver documentato in modo oggettivo l'esistenza di uno specifico e circostanziato pregiudizio alla sua proprietà, ulteriore e diverso rispetto all'assetto attuato con il Piano in contestazione, tale da giustificare il proprio legittimo interesse all'annullamento dello stesso .

Come già precisato, infatti, la * assume che il danno subito che giustificherebbe il proprio interesse all'impugnativa risiede, nella sostanza, nell'asserito ostacolo all'accesso al proprio stabilimento da parte dei veicoli sia dei fornitori che dei clienti, a causa della chiusura di un tratto della via Grandi, da cui deriverebbe una consistente diminuzione del fatturato dell'azienda.

Senonché, sia dalle deduzioni ricorsuali che dalla documentazione versata in atti, non emerge alcuna prova idonea a dare conto in modo oggettivo, né della lamentata eccessiva difficoltà di transito dei veicoli, né nell'asserito calo degli introiti come conseguenza diretta di tale ritenuta circostanza e quindi, in ultima analisi, del necessario nesso eziologico tra le predette lesioni ed il Piano Attuativo per cui è causa.

Infatti, come correttamente osservato dal primo giudice, nella specie risulta che:

- “la sede della società ricorrente è collocata in via Achille Grandi, al di fuori del perimetro dell’intervento urbanistico, che interessa invece una porzione di via Grandi posta per così dire “a valle” rispetto all’edificio dell’esponente (cfr. il doc .1 del Comune depositato il 2.5.2011 ed in particolare la planimetria della zona, nella quale l’area di intervento è contrassegnata con il bordo color rosso: risulta evidente che l’ingresso della sede di * è all’esterno del piano)” ;

- “la via Grandi è una via secondaria, che incrocia invece una più ampia strada, costituente a sua volta una sorta di circonvallazione del Comune di Magenta, vale a dire la Strada per Robecco; il transito su quest’ultima non subisce alcuna limitazione e da tale strada è possibile accedere – come del resto prima della realizzazione del piano attuativo – alla porzione di via Grandi ancora pubblica, sulla quale insiste la sede della ricorrente”;

- “dall’esame del copioso materiale fotografico……, non si rinvengono difficoltà di ingresso o di accesso al cancello carraio di Mabecart per gli automezzi provenienti dalla Strada per Robecco, costituente la viabilità principale in Comune di Magenta; del resto le dimensioni del cancello non sono tali da pensare che quest’ultimo possa consentire l’ingresso di mezzi di grande portata, ma semmai di veicoli di medie dimensioni”;

- “la porzione di via Grandi compresa nel piano attuativo era stata concessa in uso dal Comune ad Immobiliare Voga già a far tempo dal 23.12.2009…….., senza che alcuna contestazione sia stata sollevata dall’esponente fino alla proposizione del ricorso; la stessa porzione era peraltro priva di asfaltatura……, per cui riesce arduo comprendere come fosse possibile che il traffico diretto verso la sede dell’esponente percorresse normalmente la via Grandi e non la via principale, cioè la Strada per Robecco”. 

A ciò aggiungasi,sempre come correttamente osservato dal primo giudice, che la relazione depositata da parte ricorrente in data 6.6.2012 a comprova della perdita di fatturato per la chiusura di via Grandi,si sostanzia in “uno scritto al quale non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, trattandosi di una relazione di parte – sottoscritta dallo stesso ricorrente sig. Masci – e non accompagnata da idonea documentazione (quale ad esempio la copia del bilancio sociale o delle scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali), dalla quale desumere concretamente la presunta perdita di fatturato, anche a voler ammettere – visto che si tratta di un’affermazione apodittica – che tale perdita sia direttamente collegabile alla chiusura della via Grandi o, meglio, del tratto di via Grandi compreso nel perimetro di piano…..” 

In conclusione la dedotta censura è priva di pregio, non risultando comprovata in modo oggettivo la sussistenza di uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio per la proprietà della * derivante dal Piano Attuativo in contestazione, tale da fondare il legittimo interesse della società alla sua impugnativa. 

5. Atteso il rilievo assorbente di quanto precede, l’appello va respinto siccome privo di fondamento, con conseguente conferma della sentenza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Mabecart in primo grado, per difetto di legittimazione ad agire.

6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo respinge .

Condanna la società appellante al pagamento in favore del Comune di Magenta e della società Voga delle spese del grado, che si liquidano nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuno e, quindi per un totale di euro 6.000,00 (seimila/00) . 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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