Tuesday 24 July 2012 09:09:47

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Per le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso sull'istanza di sanatoria per decorso del termine di ventiquattro mesi dall'emissione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario

Consiglio di Stato

Costituisce costante approdo della giurisprudenza amministrativa quello per cui dal combinato disposto degli art. 35 comma 19 e 32 comma 1 della l. 28/2/1985 n. 47 si evince che, in caso di istanza di sanatoria edilizia per opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi dall'emissione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario, poiché il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole, e non il parere "sic et simpliciter" della predetta autorità. Si è detto peraltro, ancora di recente, che “il parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art. 32 l. n. 47 del 1985, è pregiudiziale ad ogni altra valutazione e, se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell'opera. Conseguentemente, nel caso in cui l'espressione del parere e l'adozione del provvedimento sull'istanza di sanatoria siano di competenza della medesima Amministrazione (nella specie, il Comune), è ben possibile che l'esito negativo dell'esame sulla compatibilità con il vincolo consenta all'Amministrazione di adottare uno actu la determinazione negativa sul complesso procedimento di cui al citato art. 32.” (Consiglio Stato , sez. VI, 24 febbraio 2011 , n. 1156). Tale principio appare sovrapponibile a quello espresso dalla giurisprudenza penale di legittimità, secondo cui “a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv., con mod. in l. 24 novembre 2003 n. 326) all'art. 32, comma 1, della l. 28 febbraio 1985 n. 47, non opera più, anche per le istanze di sanatoria già presentate, la procedura del silenzio - assenso per gli interventi di ampliamento eseguiti su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. (In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio della sanatoria è subordinato al parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo da rilasciarsi nel termine di 180 gg. dall'istanza conseguendo, in caso di inerzia, l'impugnabilità del silenzio - rifiuto).” (Cassazione penale , sez. III, 16 marzo 2010 , n. 14312). In ordine alla problematica relativa alla epoca di apposizione del vincolo, dopo qualche iniziale incertezza, la giurisprudenza si è ormai stabilmente orientata verso l’affermazione della rilevanza di quest’ultimo, purchè sussistente al momento della richiesta di sanatoria, a nulla rilevando che esso non preesistesse al momento della esecuzione dell’intervento abusivo. Si è quindi condivisibilmente affermato, che “ai sensi dell'art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47 l'esistenza di un vincolo paesaggistico esclude la possibilità della formazione del silenzio assenso sulle domande di rilascio di concessione edilizia in sanatoria.”(Consiglio Stato , sez. IV, 31 marzo 2009 , n. 2024) e si è soprattutto, puntualizzato, che “è irrilevante che il vincolo paesaggistico sia sopravvenuto rispetto alla commissione dell'abuso e alla data di presentazione della domanda di condono, perché secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa sono rilevanti i vincoli paesaggistici sopravvenuti ed esistenti al momento dell'adozione del provvedimento sulla domanda di condono edilizio (nel caso di specie, il provvedimento di condono non aveva valutato adeguatamente la compatibilità paesaggistica dell'opera e pertanto risultava affetto dal vizio del difetto di motivazione, rilevato dalla Soprintendenza). (Consiglio Stato , sez. VI, 23 febbraio 2011 , n. 1127, ma anche, in passato, Consiglio Stato , sez. VI, 22 gennaio 2001 , n. 181. “l'art. 32 l. n. 47 del 1985, laddove impone una congrua valutazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in merito alla compatibilità del mantenimento dell'"opus" con le ragioni poste a fondamento del regime vincolistico, si applica anche in caso di vincolo sopravvenuto rispetto all'esecuzione ma vigente al momento della domanda.”).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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