Thursday 16 October 2014 21:42:23

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Processo amministrativo: é nullo il ricorso sottoscritto dal “semplice” domiciliatario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V del 13.10.2014

L’art. 44 comma 1, lett. a) del cpa, prevede espressamente la sanzione della nullità del ricorso nella ipotesi di mancanza di sottoscrizione. Il concetto di assenza di sottoscrizione (al di là della ipotesi di scuola della mancanza assoluta di qualsiasi sottoscrizione) è da riferirsi all’unica sottoscrizione del difensore abilitato. Ed è difensore abilitato colui il quale ha ricevuto un mandato in tal senso: la posizione di quest’ultimo, poi, è nettamente distinta da quella del (mero) domiciliata rio: soggetto non munito dello ius postulandi e, quindi, di un titolo idoneo nel rispetto del mandato conferito dalla società ricorrente. La giurisprudenza di legittimità (ex aliis Cass. civ. Sez. III, 06-03-2012, n. 3459) differenzia nettamente la posizione del domiciliatario da quella del difensore munito di mandato: trattasi di un orientamento predicato con continuità sin da tempo risalente, e dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi (ex aliis Cass. civ. Sez. I, 07-05-1997, n. 3981, secondo cui “l'indicazione del domiciliatario non comporta il conferimento nemmeno implicito della rappresentanza processuale, e atteso altresì che, in tal caso, l'eventuale attività processuale compiuta deve considerarsi svolta senza il necessario potere di rappresentanza, anche sotto il profilo dell'imputazione sostanziale della provenienza dell'atto”). Della insanabilità del vizio in simili ipotesi non appare possibile controvertere (ex aliis Cass. civ. Sez. I, 25-09-1998, n. 9620). Addirittura la Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie che appare plasticamente traslabile alla odierna controversia ricorre al concetto di “inesistenza” per connotare il compimento di atti processuali da parte del procuratore “semplice” domiciliatario (Cass. civ. Sez. II, 10-01-2011, n. 357: “Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 cod. proc. civ.”). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6873 del 2014, proposto da:

Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

 

contro

Comune di Valeggio Sul Mincio, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza B.A.P Verona Rovigo Vicenza, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto; 

nei confronti di

Societa' Duecielle Energia Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Castaldi, Patrizia Marino, con domicilio eletto presso Patrizia Marino in Roma, via Marcello Prestinari N.15; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del VENETO –Sede di VENEZIA- SEZIONE II n. 00706/2014, resa tra le parti, concernente permesso di costruire rilasciato alla societa' controinteressata

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Duecielle Energia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Marpillero e Marino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Veneto– Sede di Venezia – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla odierna parte appellante Eni Spa, volto ad ottenere l'annullamento del permesso di costruire 11/7/2012 n. 13065 rilasciato dal Comune di Valeggio sul Mincio a favore della contro interessata ed odierna appellata Società "Duecielle Energia S.r.l."; e di ogni ulteriore atto e provvedimento dell’Amministrazione comunale reso con riferimento alla istruttoria svolta per l’autorizzazione edilizia del progetto relativo alla nuova area di servizio localizzata lungo la strada provinciale N. 24/ Via san Giovanni Bosco, previa disapplicazione occorrendo e/o annullamento anche in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, dei provvedimenti emessi dagli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e relativi all’istruttoria di competenza ministeriale sul progetto stesso nonché, in via subordinata, della nota del 22 Ottobre 2012 prot n. 19187 del Soprintendente per i Beni Architettonici relativa al “progetto di realizzazione del nuovo impianto di distribuzione carburanti con prodotto GPL”, con “restituzione pratica” alla ditta ENI Spa a mezzo del suo professionista Arch. Elisabetta Tartaglione di Verona.

L’appellante aveva articolato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo la contraddittorietà del permesso di costruire impugnato rispetto al rigetto in precedenza disposto nei confronti di un’analoga istanza datata 15/06/2009, presentata dalla stessa appellante Eni Spa.

Il primo giudice ha in via preliminare ricostruito in punto di fatto la complessa vicenda processuale di cui era stata protagonista l’odierna parte appellante ed ha dato atto che l’appellata contro interessata aveva articolato tre eccezioni premilitari.

Ha quindi preso in esame la prima di esse, volta a sostenere la nullità del ricorso per mancanza della sottoscrizione del legale abilitato (in quanto ci si trovava al cospetto dell’ assenza di alcuna sottoscrizione da parte dei legali ai quali era stata conferita la procura speciale).

Di detta preliminare eccezione ha dichiarato la fondatezza, evidenziando la conseguente inammissibilità del mezzo.

L’ordito motivazionale del Tar può essere così sintetizzato.

Il primo giudice ha rilevato che sia il ricorso principale, che i successivi motivi aggiunti, comprendevano la sola sottoscrizione del legale domiciliatario (e quindi, di un legale nei cui confronti non risultava conferito alcun mandato o procura speciale).

L’unico sottoscrittore, infatti, risultava essere espressamente ed unicamente qualificato in mandato quale legale domiciliatario: dall’esame del ricorso si evinceva come, al contrario, i legali deputati a rappresentare la società originaria ricorrente fossero gli Avv. Marco Marpillero e Andrea Guerrini, (difensori questi ultimi nei cui confronti era stata conferita la procura alle liti a margine del ricorso).

Peraltro, ad avviso del Tar, il mandato a corredo del ricorso di primo grado consentiva di evincere due differenti ambiti di attività in relazione al quale il mandato era stato conferito: il conferimento del mandato con rappresentanza…. “a difendere la società in ogni stato e grado del giudizio, a transigere e conciliare la lite”, era stato rilasciato agli Avv. Marco Marpillero e Andrea Guerrini.

La procura si concludeva conferendo all’Avv. Marco Solveni la nomina di procuratore domiciliatario.

La inequivoca volontà del soggetto mandante era quindi quella di differenziare i poteri dei legali nominati, attribuendo soltanto ai primi il potere di rappresentare in giudizio la società.

Ricorreva pertanto la fattispecie enucletata sub art. 44 Codice del Processo Amministrativo (comma 1, lett.a), ove si includeva tra le cause di nullità del ricorso quella consistente nella mancanza della sottoscrizione, da intendersi riferita all’unica sottoscrizione del difensore abilitato ovvero alla persona munita dello ius postulandi e, quindi, di un titolo idoneo nel rispetto del mandato conferito dalla società originaria ricorrente.

Senza recesso alcuno da tale prospettazione, il Tar ha per completezza preso in esame il merito delle censure, facendo presente che comunque le stesse avrebbero meritato la reiezione e che avrebbero meritato invece accoglimento le ulteriori eccezioni preliminari articolate da parte appellata in punto di carenza di interesse in capo alla odierna parte appellante.

La originaria parte ricorrente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico.

Ha in proposito riproposto tutte le censure di merito e, quanto alla statuizione di inammissibilità, ha fatto presente che il Tar non aveva colto che il mandato era stato cumulativamente conferito anche al domiciliatario e che questi pertanto era perfettamente abilitato alla sottoscrizione del mezzo.

L’appellata ha depositato una memoria chiedendo che il ricorso in appello venisse dichiarato inammissibile e comunque respinto.

Alla odierna camera di consiglio del 30 settembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio per una semplificata.

DIRITTO

 

 

 

 

1.Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti rese edotte della possibilità di immediata definizione del processo la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto della infondatezza dell’appello.

2.La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado resiste alle censure di parte appellante.

2.1.La semplice lettura del mandato apposto a margine del mezzo di primo grado chiarisce la esattezza dell’approdo raggiunto dal Tar.

Invero va premesso che risulta incontestato che l’unico soggetto che sottoscrisse il ricorso di primo grado era il “procuratore domiciliatario” Avv. Marco Solveni.

Contrariamente a quanto sostenutosi nell’atto di appello, dalla struttura del mandato si evince con chiarezza che, dapprima il legale rappresentante dell’ Eni “conferì il mandato” a due altri difensori (Avv. Marpillero e Guerrini, quest’ultimo del ruolo speciale Eni); esso, quindi, nominò difensori due altri soggetti (che non firmarono il ricorso).

Essi si limitarono soltanto ad eleggere domicilio presso il detto procuratore domiciliatario Solveni, tanto che il mandato predetto così disponeva “con domicilio eletto in…. presso lo studio dell’avv. Solveni…qui nominato procuratore domiciliatario”.

Nella incontestabile evidenza che nessuno dei due sopraindicati professionisti cui era stato conferito il mandato ebbe a sottoscrivere il ricorso e che, come prima posto il luce, il mezzo fu sottoscritto soltanto dal domiciliatario”, l’appellante prospetta una linea di difesa che rivela una non condivisibile forzatura: contrariamente al dato letterale ed alla stessa struttura della procura si spinge a sostenere che venne conferito mandato disgiunto a tutti e tre gli Avvocati ivi nominati (ivi compreso, ovviamente il domiciliata rio).

L’atto è invece chiarissimo nel senso che il mandato fu conferito soltanto a due legali, e che gli stessi elessero domicilio presso un terzo nominato domiciliatario.

2.2. In punto di fatto, quindi, la critica appellatoria non può essere condivisa ed appare evidente come la struttura e la formulazione del mandato differenziasse nettamente la posizione dei tre professionisti ivi nominati, nel senso che soltanto ai primi due fosse stato conferito il mandato a difendere, transigere, etc, mentre il terzo fungeva soltanto da domiciliatario .

2.3. Quanto alle conseguenze della omessa sottoscrizione del ricorso di primo grado da parte degli avvocati difensori (e specularmente, della sottoscrizione ad opera del solo domiciliatario),parimenti la ricostruzione del Tar è immune da mende.

Invero non appare revocabile in dubbio che l’art. 44 comma 1, lett. a) del cpa, prevede espressamente la sanzione della nullità del ricorso nella ipotesi di mancanza di sottoscrizione.

Il concetto di assenza di sottoscrizione (al di là della ipotesi di scuola della mancanza assoluta di qualsiasi sottoscrizione) è da riferirsi all’unica sottoscrizione del difensore abilitato.

Ed è difensore abilitato colui il quale ha ricevuto un mandato in tal senso: la posizione di quest’ultimo, poi, è nettamente distinta da quella del (mero) domiciliata rio: soggetto non munito dello ius postulandi e, quindi, di un titolo idoneo nel rispetto del mandato conferito dalla società ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità (ex aliis Cass. civ. Sez. III, 06-03-2012, n. 3459) differenzia nettamente la posizione del domiciliatario da quella del difensore munito di mandato: trattasi di un orientamento predicato con continuità sin da tempo risalente, e dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi (ex aliis Cass. civ. Sez. I, 07-05-1997, n. 3981, secondo cui “l'indicazione del domiciliatario non comporta il conferimento nemmeno implicito della rappresentanza processuale, e atteso altresì che, in tal caso, l'eventuale attività processuale compiuta deve considerarsi svolta senza il necessario potere di rappresentanza, anche sotto il profilo dell'imputazione sostanziale della provenienza dell'atto”).

Della insanabilità del vizio in simili ipotesi non appare possibile controvertere (ex aliis Cass. civ. Sez. I, 25-09-1998, n. 9620).

Addirittura la Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie che appare plasticamente traslabile alla odierna controversia ricorre al concetto di “inesistenza” per connotare il compimento di atti processuali da parte del procuratore “semplice” domiciliatario (Cass. civ. Sez. II, 10-01-2011, n. 357: “Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 cod. proc. civ.”).

2.4.Il primo capo di sentenza va senz’altro confermato il che implica la reiezione dell’appello, con assorbimento delle altre censure, potendosi in più unicamente rilevare, per mera aspirazione alla completezza, che (come peraltro già adombrato dal Tar nella parte finale della gravata decisione) del pari insussistente appariva il requisito legittimante dell’interesse a ricorrere in capo all’odierna appellante, posto che essa neppure aveva impugnato l’atto di diniego illo tempore opposto nei propri confronti, di guisa che non aveva interesse (se non meramente emulativo) a dolersi della successiva deliberazione ampliativa rilasciata a parte appellata.

3.Conclusivamente, l’appello va respinto nei termini di cui alla motivazione che precede.

4. Quanto alle spese processuali, esse possono essere compensate anche a cagione della parziale novità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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