Sunday 04 December 2016 18:31:51

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Aiuti di Stato: parere favorevole del Consiglio di Stato sul Regolamento

segnalazione del parere del Consiglio di Stato n. 2527 del 2.12.2016

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sullo schema di regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52, l. n. 234 del 2012. Il Consiglio di Stato, in data 2 dicembre 2016, ha reso il parere, favorevole con osservazioni, sullo schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012.Lo schema di regolamento, frutto di una approfondita istruttoria, disciplina il funzionamento del Registro, concepito come dispositivo per la raccolta di informazioni e per i controlli in materia di aiuti di Stato, nonché come strumento funzionale all'assolvimento dei vigenti obblighi di trasparenza. L’implementazione del Registro entro il 2016 costituisce adempimento di un impegno, in materia di applicazione efficace delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, assunto dal Governo italiano in sede di Accordo di partenariato con la Commissione europea nell’ambito dei negoziati per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.Il Registro, totalmente informatizzato e accessibile senza restrizioni di sorta, consentirà in modo assolutamente innovativo di raccogliere informazioni sugli aiuti di Stato e di effettuate i controlli propedeutici alla concessione e all'erogazione degli aiuti medesimi.Lo schema di regolamento si compone di 18 articoli e delinea un complesso sistema di meccanismi di controllo affidato alle Autorità responsabili e ai Soggetti concedenti gli aiuti, incentrato su una serie di obblighi di registrazione preventivi e di verifiche successive (mediante apposite “visure” rilasciate dal sistema) di tutte le categorie di aiuti (regimi di aiuto, aiuto di Stato, aiuti SIEG, aiuti de minimis, aiuti de minimis SIEG, aiuti cd. “automatici”, ecc.) concessi o erogati alle imprese italiane; in particolare, tra gli aspetti di maggiore novità dell’intervento normativo, va segnalato che il Registro permetterà, attraverso un dispositivo di blocco automatico, di precludere la concessione di aiuti de minimis nel caso siano superati i massimali stabiliti dalla disciplina sovranazionale e consentirà altresì un controllo sul rischio di cumulo degli altri aiuti individuali e sul rispetto della clausola d’impegno Deggendorf (principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria; sentenza del Tribunale di primo grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 “TWD Textilwerke Deggendorf GmbH”), ora legificata dall’articolo 46, comma 1, della legge n. 234/2012.L’adempimento degli obblighi di interrogazione e di verifica sarà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti. Il Registro, affidato alla gestione del Ministero dello sviluppo economico, sarà pienamente interoperabile con i sistemi SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che rimarranno di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.Nel parere il Consiglio di Stato, oltre a formulare specifici rilievi sulle singole disposizioni dello schema, ha dato atto della rilevanza del regolamento, volto a garantire, in maniera completa ed efficace, il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità in materia di aiuti di Stato e ha raccomandato l’urgenza della sua entrata in vigore, in ragione dell’esistenza di una imminente scadenza temporale rappresentata dal termine del 1° gennaio 2017, fissato dal comma 7 dell’articolo 52, a decorrere dal quale l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituirà, come accennato, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed erogazioni di aiuti. Onde concorrere al raggiungimento di questo risultato, il Consiglio di Stato ha licenziato il parere in pochissimi giorni. Il Consiglio di Stato ha pure sottolineato l’importanza di un attento monitoraggio sull’attuazione del regolamento, una volta entrato in vigore e applicato, tenuto conto delle notevoli implicazioni di carattere informativo, formativo e organizzativo connesse alla costituzione del Registro. Difatti, l’assoluta innovatività, in uno con la complessità, del meccanismo sopra sommariamente descritto e l’amplia e variegata categoria dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti impegneranno sensibilmente il Ministero dello sviluppo economico nell’indispensabile attività di formazione e addestramento (training) del personale che sarà dedicato all’uso del sistema. Il Consiglio di Stato ha poi ricordato la necessità di coinvolgere nelle fasi dell’attuazione e del monitoraggio il Dipartimento delle politiche europee (DPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante l’essenziale funzione di coordinamento amministrativo e di raccordo con l’Unione europea assolta dal suddetto Dipartimento. Infine il Consiglio di Stato ha rappresentato al Ministero dello sviluppo economico la necessità di trovare idonee soluzioni a tutela dei segreti industriali delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato, onde scongiurare i pericoli connessi alla piena accessibilità del Registro.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Numero 02527/2016 e data 02/12/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2016

 

NUMERO AFFARE 02200/2016

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico. 

 

Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012. 

LA SEZIONE

Vista la nota, prot. n. 26487, del 24 novembre 2016, a firma del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, di trasmissione della relazione con la quale il predetto Dicastero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;

 

PREMESSO.

1.) Con nota, prot. n. 26487, del 24 novembre 2016, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso lo schema in oggetto, corredato della relazione del Ministro, della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la relazione sull’analisi tecnica normativa (ATN), i concerti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entrambi del 9 novembre 2016, e il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 10 novembre 2016.

2.) Lo schema di regolamento disciplina il funzionamento del "Registro nazionale degli aiuti di Stato", previsto dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”) - nel testo modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014") - come dispositivo per la raccolta di informazioni e per i controlli in materia di aiuti di Stato, nonché come strumento funzionale all'assolvimento dei vigenti obblighi di trasparenza, al fine di supportare le amministrazioni nella corretta attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella relazione AIR si riferisce che lo schema è scaturito da un approfondito confronto con tutte le amministrazioni nazionali interessate, iniziato nel settembre 2015, quali il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — amministrazioni concertanti - le Regioni, il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, l'Agenzia per la coesione territoriale, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché l'Inps e l'Inail. Alcune delle soluzioni regolatorie adottate sono state anche comunicate in via preventiva al vaglio della Commissione europea.

3.) Come prevede il citato articolo 52, comma 5, della legge n. 234/2012, lo schema è stato predisposto come decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La base legislativa dell’intervento regolamentare.

4.) Onde comprendere la finalità assegnata dall’ordinamento al regolamento, il cui schema è stato sottoposto al vaglio della Sezione, occorre prendere le mosse dal dato legislativo e, in particolare, dal citato articolo 52 della legge n. 234/2012, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115 e poi ulteriormente modificato, nell’anno in corso, dall'articolo 35, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”). 

Il sunnominato articolo 52, rubricato “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, dispone: “1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; 

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; 

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.”.

Il riferito testo della disposizione, introdotto nel 2015, sostituisce una precedente versione che si limitava a stabilire che il Ministro dello sviluppo economico acquisisse le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continuava a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento. 

Per completare, ai fini che qui interessano, la ricostruzione della disciplina di rango primario va rilevato che il comma 2, ancora in vigore, del summenzionato articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”), rubricato: “Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI.”, dispone: “Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.”. In attuazione di detto secondo comma fu emanato dal Ministero delle attività produttive il richiamato decreto ministeriale del 18 ottobre 2002, recante “Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.”. Detto sistema di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese fu denominato “Banca Dati Anagrafica” (BDA).

Come si evince dalla lettura della disposizione, l’articolo 52, nella versione vigente, prevede che la BDA assuma la denominazione di Registro e che i soggetti pubblici e privati che concedano o gestiscano aiuti di Stato siano obbligati a trasmettere al neoistituito Registro le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea (elencate nel comma 2 della previsione), fatti salvi i registri già esistenti per gli aiuti nei settori dell'agricoltura e della pesca, rispetto ai quali è prevista comunque l'integrazione e interoperabilità con il Registro. I predetti soggetti sono obbligati dal comma 3 dell’articolo 52 ad avvalersi del Registro al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee, e dei divieti di cui all'articolo 46 della legge n. 234/2012 (sul divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati), nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

Onde rafforzare la cogenza degli obblighi sopra richiamati il comma 7 dell’articolo 52 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, che l'interrogazione del Registro - adempimento del quale dovrà darsi atto nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti – diverrà condizione legale di efficacia dei succitati provvedimenti e che l’eventuale inadempimento di detti obblighi, rilevabile anche dall’impresa beneficiaria (ai fini del risarcimento del danno), comporterà la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

La genesi dell’articolo 52 della legge n. 234/2012 e la scadenza del 31 dicembre 2016.

5.) Alla stregua di quanto testé osservato circa la precedente disciplina e come condivisibilmente riferito nella relazione ministeriale, l’articolo 52 – volto a realizzare un "Registro nazionale degli aiuti" (d’ora in poi: Registro), destinato a raccogliere informazioni sugli aiuti di Stato e a supportare i necessari controlli propedeutici alla concessione e all'erogazione degli aiuti medesimi - rappresenta l'evoluzione di un sistema di verifiche già delineato nell'ordinamento nazionale che viene, tuttavia, ampiamente rafforzato e adeguato alle nuove regole adottate nel processo di "modernizzazione degli aiuti di Stato". Lo schema di regolamento risponde anche agli impegni, in materia di applicazione efficace delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, assunti dal Governo italiano in sede di Accordo di partenariato con la Commissione europea (v. infra), essendo, nel frattempo, intervenuti alcuni mutamenti del quadro normativo europeo e i negoziati condotti dal Governo con la Commissione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020. Più in dettaglio, nella citata relazione, sono indicate le sopravvenienze che hanno condotto alla istituzione del Registro e, segnatamente, sono stati richiamati:

- l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, là dove si prevede che l'eventuale istituzione da parte di uno Stato membro di un "registro nazionale degli aiuti de minimis" comporti il venir meno dell'obbligo di verificare, in sede di concessione dell'aiuto, il rispetto dei massimali di aiuto sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari;

- le norme europee che impongono nuovi adempimenti, tra i quali la realizzazione di un portale nazionale dedicato alla pubblicità delle informazioni sugli aiuti concessi ai sensi del nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);

- il sistema di condizionalità messo a punto dalla Commissione europea per l'accesso ai fondi destinati alla politica di coesione per il periodo 2014 — 2020, che, nell'ambito delle regole dettate dal regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, prevede quale condizionalità ex ante generale riferita agli "Aiuti di Stato", «l'esistenza di apposti dispositivi in grado di garantire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato», cui corrispondono specifici criteri di adempimento, ivi incluso quello richiedente “Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato”»(cfr. parte II dell'allegato XI al citato regolamento n. 1303/2013).

Si soggiunge nella relazione che, in tale contesto, il negoziato concluso con l'Accordo di partenariato approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 ha previsto la costituzione di un Registro nazionale sugli aiuti di Stato tra gli impegni assunti dal Governo per il soddisfacimento della predetta condizionalità ex ante (cfr. Sezione II, Tavole 1 1 b e 13 dell'Accordo di partenariato). Il Governo si è impegnato, previa approvazione della norma nazionale di copertura legislativa, a realizzare il suddetto Registro entro il 31 dicembre 2016, attraverso un'opera di reingegnerizzazione e rafforzamento dell'esistente BDA la quale non risulta più adeguata, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello normativo, alle nuove esigenze di controllo né costituisce una banca di dati completa degli aiuti di Stato, anche in ragione dell'assenza di un apparato sanzionatorio in grado di garantire l'effettività dell'implementazione dei dati da parte delle amministrazioni interessate.

Per effetto degli impegni assunti nell'Accordo di partenariato, pertanto, la realizzazione del Registro entro il corrente anno è divenuta necessaria ai fini dell'utilizzo delle risorse europee per la politica di coesione nel periodo di programmazione 2014-2020. Di qui l’importanza della tempestiva emanazione del regolamento di cui allo schema in esame. 

Il contenuto del regolamento secondo l’articolo 52 della legge n. 234/2012.

6.) Il contenuto normativo, demandato al fonte secondaria dall’articolo 52, è descritto nel comma 6 della disposizione e, segnatamente, riguarda: 

- la disciplina per il funzionamento del Registro;

- la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti;

- i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese;

- i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3 del medesimo articolo 52;

- la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis già concessi avverrà esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Lo schema di articolato.

7.) Lo schema di regolamento si compone di 18 articoli, rispettivamente rubricati: articolo 1 (Definizioni), articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione), articolo 3 (Informazioni del Registro nazionale aiuti), articolo 4 (Accesso e conservazione delle informazioni), articolo 5 (Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro), articolo 6 (Aiuti nei settori agricoltura e pesca), articolo 7 (Interoperabilità del Registro nazionale aiuti con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese), articolo 8 (Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc), articolo 9 (Registrazione degli aiuti individuali), articolo 10 (Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione), articolo 11 (Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero), articolo 12 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG), articolo 13 (Verifiche relative agli aiuti de minimis), articolo 14 (Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero), articolo 15 (Aiuti di Stato concessi nell’ambito di Programmi di cooperazione territoriale europea), articolo 16 (Sanzioni), articolo 17 (Trasparenza) e articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali).

Sintetica descrizione del funzionamento del Registro.

8.) Il contenuto del Registro, completamente informatizzato, e i correlati meccanismi di controllo, incentrati su obblighi di registrazione e verifiche successive, sono analiticamente e chiaramente descritti nella relazione ministeriale; in questa sede è sufficiente riferire, in estrema sintesi, dell’impianto generale dello schema di provvedimento per i circoscritti fini del corretto inquadramento delle osservazioni che saranno svolte nel prosieguo. 

9.) Ebbene, al riguardo, può osservarsi che nello schema di provvedimento possono individuarsi sei diversi insiemi, tendenzialmente omogeni, di disposizioni: a) un primo insieme è dedicato alle definizioni (articolo 1) e alle finalità generali dell'intervento in linea con quanto previsto dalla legge (articolo 2); b) un secondo gruppo di disposizioni riguarda l’individuazione delle informazioni contenute nel Registro (articolo 3) - specificando le categorie di aiuto di riferimento, che comprendono non solamente gli aiuti in regime de minimis, ma anche gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti in esenzione dalla notifica e gli aiuti concessi a titolo di compensazione di servizi di interesse economico generale (SIEG) – e la disciplina dell’accesso al Registro e le regola sulla durata della conservazione dei dati (articolo 4); c) un terzo insieme di previsioni concerne l’interoperabilità del Registro con altre banche di dati (articoli 5, 6 e 7); d) un quarto gruppo di disposizioni si riferisce agli obblighi di registrazione (articoli 8, 9, 10, 11 e 15); e) un quinto gruppo reca le previsioni sulle verifiche (articoli 12, 13 e 14) e, infine, f) un sesto insieme di previsioni, meno omogeneo dei precedenti, ha ad oggetto le sanzioni, la trasparenza e le disposizioni transitorie e finali (articoli 16, 17 e 18). 

10.) La logica di funzionamento del sistema postula la distinzione degli obblighi rispettivamente imposti in capo all’”Autorità responsabile” e al “Soggetto concedente” e la differenziazione delle discipline della registrazione e della verifica - con riferimento agli “aiuti di Stato” e “aiuti de minimis”, agli “aiuti SIEG” e “aiuti de minimis SIEG”– in relazione alle diverse nozioni di “regime di aiuto”“aiuto ad hoc”“aiuto individuale”“aiuti nei settori agricoltura e pesca” “aiuti illegali oggetto di decisione di recupero”. Le definizioni delle nozioni normative testé riferite, sulla base delle quali poggia l’impalcatura dell’intero provvedimento, sono offerte dall’articolo 2 che, tra l’altro, precisa che:

- l’”Autorità responsabile" è il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc o, infine, in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione; 

- il “Soggetto concedente" è il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;

- il "regime di aiuti" è l’atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito o per un ammontare indefinito;

- l’"aiuto ad hoc" è l’aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;

- l’"aiuto individuale" è l’aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

- l’"aiuti nei settori agricoltura e pesca" sono gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis;

- l’"aiuti illegali oggetto di decisione di recupero" sono gli aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

11.) Tanto premesso, va considerato, quanto all’accesso e alla conservazione, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della legge n. 234/2012, le informazioni del Registro sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, per almeno dieci anni dalla data di concessione (articolo 4).

Rimangono fuori dal perimetro del Registro ed espressamente esclusi dai contenuti dello stesso (articolo 3 dello schema) gli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, le cui informazioni, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri già esistenti per i predetti settori e facenti parte dei sistemi SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

12.) Posto che il Registro è stato concepito come strumento aperto alla cooperazione applicativa e allo scambio automatico dei dati tra sistemi (idoneo quindi, almeno potenzialmente, alla comunicazione con le diverse banche di dati esistenti a vario titolo nell'ordinamento), vengono in rilievo le norme volte all’attuazione del principio di piena integrazione e interoperabilità con altri banche di dati o registri già esistenti. L’interoperabilità è differentemente disciplinata a seconda che essa riguardi i citati registri SIAN e SIPA (articolo 6) rispetto a quella da instaurarsi con altre banche di dati esistenti (articoli 5 e 7): riguardo ai primi, infatti, è stata ravvisata una necessaria complementarietà imposta dalla disciplina degli aiuti di Stato e dai controlli previsti dalla stessa al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile; rispetto alle altre banche di dati (quali registro delle imprese, il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri), per contro, l’interoperabilità segue finalità differenti, ossia l’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di registrazione. 

Lo scopo della interoperabilità tra il Registro e i registri SIAN e SIPA è quello di disporre delle informazioni sugli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario in qualunque settore, pur nel rispetto della separazione, voluta dal Legislatore, delle competenze facenti capo ai tre registri, per effetto della quale, a regime, ciascun registro consentirà la registrazione e i controlli per gli aiuti del settore di pertinenza. I criteri per l'integrazione e l'interoperabilità, secondo le previsioni dell'articolo 6 dello schema di regolamento, saranno stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

13.) Nella logica dello schema di regolamento la previsione degli obblighi di registrazione e controllo è funzionale, in attuazione dei commi 3 e 6 dell’articolo 52 - alla effettuazione, da parte dei soggetti che concedono o gestiscono aiuti, delle relative verifiche propedeutiche, comprese quelle relative al rispetto dei massimali stabiliti per gli aiuti de minimis e della c.d. “clausola di impegno Deggendorf” - principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza del Tribunale di primo grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 “TWD Textilwerke Deggendorf GmbH”) – ora riprodotta nell’articolo 46, comma 1, della legge n. 234/2012. In particolare, gli obblighi di registrazione sono differenti (operando a diversi fini) per le Autorità responsabili (articolo 8), per i Soggetti concedenti e altri soggetti (articoli 9, 10 e 11) e per le “Autorità di gestione” (articolo 15). 

Per le Autorità responsabili la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc, in esito alla quale il Registro rilascia un codice identificativo ("Codice Aiuto RNA — CAR"), assolve essenzialmente allo scopo di mappare i regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc, definiti normativamente dalle Autorità responsabili. 

Hanno invece la specifica finalità di consentire le verifiche di cui all’articolo 52, comma 3, della legge n. 234/2012, gli obblighi di registrazione gravanti sui 1) Soggetti concedenti, nonché, per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 10 e 11, anche 2) sulle Agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza; più in dettaglio, detti obblighi servono:

a) a censire, prima della concessione, i singoli aiuti individuali concessi (articolo 9) - previa effettuazione delle verifiche previste, rispettivamente, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG (articolo 12) e per gli aiuti de minimis (articolo 13) -, le loro variazioni successive e la data di concessione dell’aiuto (adempimento quest’ultimo che, ove omesso, determina la decadenza dall’aiuto individuale), attraverso il rilascio, da parte del Registro, di un codice (“Codice Concessione RNA – COR” o, per le ipotesi di variazione, “Codice Variazione Concessione – RNA – COVAR”);

b) a identificare gli aiuti individuali (cd. “automatici”) non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche, e gli aiuti di Stato e de minimis, subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non sia determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (articolo 10); per tali aiuti individuali sono previste particolari regole di determinazione del momento della loro concessione (nonché per la registrazione dei relativi regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc) e, soprattutto, viene fissata la regola in base alla quale – per gli aiuti de minimis e de minimis SIEG – l’impossibilità di registrazione vale come illegittimità della relativa fruizione;

c) a individuare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non abbiano rimborsato o non abbiano provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti (articolo 11), e pure i soggetti non più tenuti alla restituzione o che abbiano restituito gli aiuti.

Per gli aiuti di Stato concessi nell’ambito di programmi di cooperazione territoriale europea (PCTE), obblighi di registrazione (articolo 15) gravano pure sulle Autorità di gestione aventi sede in Italia e tali obblighi hanno, però, la sola finalità di registrare, per consentirne il controllo, le informazioni relative agli aiuti di Stato, e agli aiuti de minimis e agli aiuti SIEG concessi ai predetti PCTE (articolati in programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale), i quali possono prevedere interventi che assumono anche la forma di aiuti di Stato. A questo scopo lo schema di regolamento prevede che siano registrati, dall’Autorità di gestione, gli aiuti concessi sia a cittadini italiani che stranieri.

14.) A seguito dell’adempimento di detti obblighi, il Registro genererà automaticamente dei documenti, definiti "visure", nei quali sarà data evidenza di tutti gli aiuti individuali riferiti al medesimo soggetto presenti nel Registro nazionale ovvero, tramite l'interoperabilità sopra illustrata, nei registri SIAN e SIPA. 

Sul meccanismo delle visure – segnatamente, la “Visura Aiuti”, la “Visura aiuti de minimis” e la “Visura Deggendorf” – è improntata la disciplina delle verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG (articolo 12), agli aiuti de minimis (articolo 13) e agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (articolo 14).

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG il Soggetto concedente, alle fine delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, potrà ottenere dal sistema le “Visure Aiuti” (aventi natura certificativa) e la “Visura Deggendorf”, sulla base dei dati indentificativi del beneficiario. La "Visura aiuti" individuerà, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto; nella medesima visura sarà fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA; mentre la "Visura Deggendorf" conterrà le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. All’esito di tali verifiche sarà rilasciato, a richiesta, al Soggetto concedente il “Codice Concessione RNA – COR”. 

Per gli aiuti de minimis e de minimis SIEG il sistema – anche mediante l’interoperabilità con i registri SIAN e SIPA - permetterà, invece, di verificare, attraverso la “Visura Aiuti” e la “Visura Aiuti de minimis”, il rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, che stabilisce l'importo di tali aiuti complessivamente concedibili da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari (fissandolo in via generale in 200 mila euro e indicando alcune limitate eccezioni). In tal modo il Registro diverrà anche il "registro centrale degli aiuti de minimis", di cui all'articolo 6, comma 2, del suddetto regolamento (UE) n. 1407/2013 e, decorsi tre anni, diverrà il sistema esclusivo di verifica, consentendo l'abbandono del controllo attualmente fondato sulle dichiarazioni dei beneficiari. 

All’esito di tali verifiche sarà rilasciato, a richiesta, al Soggetto concedente il “Codice Concessione RNA – COR”, ma, per gli aiuti de minimis, soltanto nell’ipotesi in cui l’importo dell’aiuto individuale sia pari o inferiore all’importo concedibile, operando diversamente come meccanismo di "blocco" della registrazione dell'aiuto (con conseguente mancato rilascio del codice) qualora dalla concessione derivasse il superamento del massimale di aiuto concedibile. Il meccanismo appena descritto non opererà invece per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, per i quali la “Visura Aiuti” segnalerà unicamente un "rischio di cumulo", in modo da suggerire al Soggetto concedente la necessità di approfondimenti istruttori con le altre amministrazioni che avessero concesso aiuti per il medesimo programma.

In sede di registrazione dell'aiuto individuale degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG verrà, altresì, rilasciata la "Visura Deggendorf”, che consentirà di accertare se il destinatario dell'aiuto compaia nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea, anche nei settori dell’agricoltura e della pesca. Detta visura dovrà essere richiesta dal Soggetto concedente ai fini delle verifiche propedeutiche alla erogazione (non alla concessione dell'aiuto). 

In sintesi, alla stregua di quanto sopra riferito, l'obbligo di registrazione degli aiuti individuali di cui all'articolo 9 trova corrispondenza nei controlli previsti dagli articoli 12 (aiuti di Stato e SIEG) e 13 (aiuti de minimis) e all’obbligo di registrazione relativo agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero della Commissione europea di cui all'articolo 11 corrispondono le verifiche previste dall'articolo 14 (anche tale adempimento che dovrà essere menzionato obbligatoriamente negli atti di erogazione, al fine di "certificare" il controllo effettuato).

15.) Completano lo schema di regolamento gli articoli 16, 17 e 18. Il primo detta la disciplina sanzionatoria in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 52, comma 7, della legge n. 234/2012, che tiene distinta la decorrenza degli obblighi di "trasmissione delle informazioni" al Registro da quella relativa agli obblighi di "interrogazione" dello stesso. Pertanto, mentre la registrazione delle informazioni (e l’indicazione dei codici identificativi) degli aiuti individuali, di cui agli articoli 8 e 9, posta rispettivamente a carico dell'Autorità responsabile e del Soggetto concedente, costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli obblighi di verifica (e di indicazione dell’acquisizione della “Visura Deggendorf”) previsti per gli aiuti concessi avranno la medesima rilevanza giuridica già a decorrere dal 1° gennaio 2017.

In coerenza con le finalità enunciate dall'articolo 52, comma 1, della legge n. 234/2012, il Registro consentirà anche di assolvere a consistenti obblighi di trasparenza. In particolare, ai sensi dell'articolo 17 dello schema, il Registro - in un'apposita sezione per la trasparenza - costituirà lo strumento nazionale per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) che impone agli Stati membri di dotarsi di un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato concessi. Per gli aiuti nei settori dell’agricoltura e della pesca provvederanno, analogamente, i registri SIAN e SIPA. Il Registro conterrà altresì i link di collegamento alle sezioni "trasparenza" dei siti delle amministrazioni che concedono aiuti, facilitando il reperimento delle informazioni e, quindi, la relativa conoscibilità da parte di cittadini ed imprese.

Nell’articolo 18, oltre alla disciplina dell’entrata in vigore del regolamento (decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), vi è la previsione di un meccanismo atto a scongiurare il blocco delle attività di concessione ed erogazione degli aiuti nel caso di malfunzionamento del sistema. Ricorrendo tale ipotesi, infatti, troveranno applicazione le modalità di verifica previgenti (pertanto, anche le autodichiarazioni richieste alle imprese). Del malfunzionamento e del ripristino del regolare funzionamento è prevista idonea pubblicità, attraverso specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

CONSIDERATO.

I.) Rilievi di carattere generale.

16.) Non richiedono particolari sottolineature la rilevanza e l’urgenza dell’emanazione del regolamento, di cui allo schema in esame, volto a garantire, in maniera completa ed efficace, il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità in materia di aiuti di Stato. Il Registro costituirà, infatti, un indispensabile strumento sia per i soggetti pubblici e privati chiamati a concedere o erogare detti aiuti sia per i soggetti beneficiari, concorrendo esso a scongiurare eventuali responsabilità della Repubblica Italiana nei confronti dell’Unione europea per la violazione della articolata disciplina sovranazionale e a ridurre in via preventiva, attraverso la possibilità di effettuare verifiche propedeutiche, i rischi e i “costi” connessi alle attività di recupero degli aiuti illegittimamente concessi o erogati. In più l’implementazione del Registro servirà altresì a evitare il rischio della sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione europea per il periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. 

Le notevoli potenzialità informative e la duttilità del Registro, peraltro, potranno essere valorizzate, in prospettiva diacronica ed evolutiva, anche per conseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli implicati dall’attuazione dell’articolo 52, confermando così l’importanza strategica delle innovazioni introdotte dalla legge n. 115/2015. 

In considerazione del rilievo dell’intervento normativo il Ministro dello sviluppo economico ha predisposto un sistema sopra descritto, articolato sulla base di obblighi di registrazione e di verifiche, che si presenta ben congegnato. 

La Sezione apprezza anche l’elevata qualità della tecnica redazionale utilizzata.

17.) Al di là delle poche osservazioni in merito a singole previsioni dello schema (che saranno illustrate nei paragrafi successivi), si segnala fin d’ora – sovvertendo il consueto ordine di esame delle questioni – che la maggiore criticità del provvedimento concerne la sua entrata in vigore, in ragione dell’esistenza di una imminente scadenza temporale rappresentata dal termine del 1° gennaio 2017, fissato dal comma 7 dell’articolo 52, a decorrere dal quale l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituirà, come accennato, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed erogazioni di aiuti. È indispensabile, pertanto, che il regolamento di cui allo schema in esame entri in vigore prima di tale data e che, contestualmente, sia anche adottato il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’articolo 8, comma 4, e anche altre disposizioni dello schema, attribuiscono un ruolo essenziale per i fini del corretto funzionamento del sistema. Dell’esigenza di pubblicare nel più breve tempo possibile il regolamento sulla Gazzetta Ufficiale si mostra, peraltro, ben avvertito il Ministero dello sviluppo economico che, non a caso, nel comma 3 dell’articolo 18, dedica un’apposita disposizione al rilascio del Codice Concessione RNA – COR nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del regolamento e il 1° gennaio 2017. 

La necessità di una rapida pubblicazione del regolamento risponde anche alle esigenze, segnalate nella relazione AIR, di riorganizzare gli uffici preposti alla gestione degli aiuti di Stato, almeno nella fase di avvio dell'operatività del Registro e di informare (sia mediante il supporto a distanza che mediante la tenuta di specifici incontri) tutte le amministrazioni e i soggetti gestori coinvolti in merito al funzionamento del nuovo strumento, onde sperimentarne le modalità di utilizzo. 

All’utile conseguimento di detto risultato (cioè il perfezionamento dell’iter normativo dell’atto e la sua celere implementazione), intende concorrere anche la Sezione, rendendo il presente parere nei tempi minimi indispensabili, consentiti in relazione alla data di ricevimento della documentazione (risalente soltanto al 25 novembre 2016).

18.) L’importanza – massima in questo caso - di un attento monitoraggio sull’attuazione del regolamento, una volta entrato in vigore e applicato, è stata ben colta dal Ministero dello sviluppo economico, come testimoniato dal tenore della relazione AIR, nella parte riferita alla VIR. Va, difatti, apprezzato lo sforzo compiuto per costruire, siccome esposto nella Sezione 1, lettera c), della relazione AIR, alcuni indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi, individuati nella precedente lettera b) della medesima Sezione, e di monitorare l’attuazione dell’intervento normativo. 

Al riguardo il Collegio ritiene di dover svolgere alcune considerazioni, anche con riferimento alla fase antecedente di prima attuazione del regolamento. Si è già accennato alle implicazioni di carattere informativo, formativo e organizzativo connesse all’implementazione dello strumento in parola. Ed invero, l’assoluta innovatività, in uno con la complessità, del meccanismo sopra descritto e l’amplia e variegata categoria dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti impegneranno sensibilmente il Ministero dello sviluppo economico nell’indispensabile, accurata propedeutica attività di formazione e addestramento (training) del personale che sarà dedicato all’uso del sistema. Appare evidente, infatti, che eventuali carenze su questo versante potrebbero infirmare il successo della meritoria iniziativa. 

Inoltre, sebbene tutte le relazioni tacciano sul punto (che è centrale e critico), il Collegio deve presumere che siano state già affrontate e risolte positivamente le intuibili difficoltà di gestione tecnico-operativa del Registro. 

A fronte di tali obiettive complicazioni, connesse all’immediata implementazione del sistema (e pure con riferimento al monitoraggio; sul quale v. infra il paragrafo successivo), colpisce che, nello schema di regolamento, nemmeno si accenni al fondamentale ruolo di coordinamento istituzionalmente spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, al Dipartimento delle politiche europee (DPE), al quale peraltro compete “la responsabilità per gli impegni assunti nell’ambito dell’Unione europea”(articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”). Essendosi infatti al cospetto dell’adempimento, sul piano normativo, di un impegno assunto nei confronti della Commissione europea, reputa la Sezione che il Ministero dello sviluppo economico non possa prescindere, fin da ora, dall’avvalersi dell’essenziale funzione di coordinamento amministrativo e di raccordo con l’Unione europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del suddetto Dipartimento. A questo proposito si ritiene necessario che a tale ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dato opportuno risalto attraverso l’introduzione nell’articolato di una specifica disposizione in tal senso. 

19.) Con riguardo al monitoraggio, al quale si è già accennato, il Collegio ritiene che la conoscenza dei relativi esiti non possa rimanere confinata all’interno del Ministero dello sviluppo economico, ma – stante la rilevanza del dato – debba esserne informata, con periodicità annuale, almeno la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in modo particolare, il ricordato Dipartimento delle politiche europee (DPE). 

Si presenta, inoltre, opportuno - considerato, per un verso, il portato normativo del principio di trasparenza che ispira molte previsioni dello schema di regolamento e, per altro verso, la circostanza che “il regolamento ha quali destinatari l’intera platea delle amministrazioni, ma anche delle imprese o semplicemente dei cittadini” (così a pagina 7 della relazione AIR) – che i risultati (aggregati e anonimizzati) del monitoraggio siano pubblicati anche sul sito web del Registro. Si suggerisce, pertanto, di introdurre nell’articolato un’ulteriore, apposita disposizione avente ad oggetto la previsione di tali obblighi di comunicazione e di pubblicazione. 

20.) Vale sottolineare l’importanza del monitoraggio anche per due ulteriori differenti profili. 

In primo luogo va considerato che l’assoluta novità dello strumento del Registro non consente di reperire idonei benchmark per un confronto con le esperienze di altri Stati membri e, dunque, a tale carenza di termini di paragone bisogna inevitabilmente sopperire con un’approfondita analisi dell’efficienza e dell’efficacia del sistema, una volta reso operativo. 

In secondo luogo il monitoraggio si rivela funzionale alla tempestiva individuazione dei possibili rischi connessi agli “effetti paradosso” di un meccanismo informativo provvisto delle potenzialità sopra descritte. La circostanza, invero, che il comma 4 dell’articolo 52 abbia previsto la piena accessibilità delle informazioni contenute nel Registro potrebbe difatti costituire, in astratto e per un non infrequente fenomeno di eterogenesi dei fini della regolazione, uno svantaggio concorrenziale per le imprese del tessuto produttivo nazionale, qualora non fossero analogamente conoscibili i dati relativi agli aiuti ricevuti delle altre imprese unionali. Con ciò non si intende, ovviamente, affermare che la Repubblica Italiana non debba osservare scrupolosamente tutti gli obblighi assunti in via negoziale e comunque derivanti dalla partecipazione del Paese all’Unione europea, ma si vuole unicamente significare che soluzioni organizzative “superconformi”, ossia non strettamente imposte dall’ordinamento sovranazionale, potrebbero causare un pregiudizio, non necessario per il puntuale rispetto della legalità eurounitaria dell’attività normativa e amministrativa, al mondo imprenditoriale italiano, così vulnerando altri valori di rilevanza costituzionale. A questo riguardo - fermo restando che alla responsabilità patrimoniale di cui all’articolo 52, comma 7, si aggiunge sempre, è bene ricordarlo, la responsabilità civile delle amministrazioni pubbliche (latamente intese) e, quindi, del Ministero dello sviluppo economico, di tutte le Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti per i danni eventualmente cagionati alle imprese in conseguenza di un non esatto adempimento degli obblighi di legge e di regolamento – il monitoraggio potrebbe offrire indicazioni utili in vista di un’eventuale, futura modifica della disposizione di rango primario, qualora le previsioni di quest’ultima dovessero rivelarsi eccessive, ossia non proporzionate rispetto agli obiettivi avuti di mira. 

II.) Rilievi sulla confezione del testo normativo e sulle singole disposizioni dell’articolato.

21.) Con riferimento all’organizzazione del materiale normativo si sottopone al Ministero di valutare l’opportunità di raggruppare le disposizioni tra loro omogenee (ad esempio, quelle in materia di obblighi di registrazione o di verifiche), raccogliendole in distinti titoli, onde agevolare la lettura e la comprensione del provvedimento. 

22.) Analogamente, sul piano della topografia normativa, si suggerisce di ricollocare, eventualmente dopo l’articolo 11, l’articolo 15 dello schema il cui oggetto che, in sostanza, riguarda un peculiare obbligo di registrazione.

23.) Con riferimento all’articolo 1 la Sezione ritiene necessario inserire nella nomenclatura ivi contenuta anche la definizione di “Autorità di gestione”, nozione che si rinviene nel ridetto articolo 15, nonché le definizioni delle varie “visure” più volte menzionate nello schema di regolamento.

24.) La descrizione dell’oggetto del regolamento recata dall’articolo 2 non si presenta completa, non facendosi menzione: a) dei contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3 del medesimo articolo 52, né b) della data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013. Tali aspetti sono stati infatti regolamentati nello schema e risultano menzionati nel comma 6 dell’articolo 52 sunnominato.

25.) Nell’articolo 4 non vi è traccia, come sarebbe invece necessario, delle cautele da adottare a fronte delle esigenza di tutela del segreto industriale richiamate nel comma 4 dell’articolo 52. A questo proposito si richiama il disposto dell’articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (“Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”), in virtù del quale “1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 

b) abbiano valore economico in quanto segrete; 

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.”.

Tenendo conto di tali norme, il Ministero dello sviluppo economico potrebbe congegnare una disposizione, da inserire nell’articolato, idonea a incentivare la collaborazione attiva dei soggetti interessati alla tutela del segreto industriale, sotto forma della previsione di un onere, a loro carico, di informazione dell’Autorità responsabile o dei Soggetti circa l’esistenza di un segreto industriale. 

26.) Il comma 5 dell’articolo 11 dello schema precisa che l’inadempimento degli obblighi di cui al medesimo articolo 11 comporta le responsabilità previste dal comma 7 dell’articolo 52. All’apparenza questa previsione si palesa superflua dal momento che una disposizione analoga, ma di più ampia latitudine, si rinviene nell’articolo 16, comma 3, dello schema. Si invita pertanto il Ministero dello sviluppo economico a valutare la necessità della conservazione della previsione.

27.) Risulta non corrispondente all’oggetto della disposizione, e quindi foriera di equivoci, la rubrica (“Sanzioni”) dell’articolo 16, posto che non esprime una valen

 

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