Thursday 24 October 2013 08:07:13

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia: le iniziative intraprese dal coniuge a tutela del bene comune producono effetti anche nei confronti del coniuge assente con medesima decorrenza dei termini ai fini della tempestività delle azioni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Secondo un consolidato indirizzo la conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia o di un permesso di costruire, deve consistere nella consapevolezza del contenuto della concessione o del progetto edilizio o del manufatto completo dei suoi elementi essenziali (Cons. St. Sez. V, 12.7.2010, n. 4482; Sez. IV, 10.12.2007, n. 6342; 12.2.2007, n. 599). Se è vero che la prova della conoscenza deve essere fornita da chi abbia interesse a negare la tempestività del ricorso, è altrettanto vero che essa può essere desunta anche da elementi presuntivi, quando, per la loro concordanza e precisione, non lascino dubbi circa la conoscenza dell’entità dell’intervento edilizio. Pertanto, il criterio dell’ultimazione dei lavori rileva solo quando, caso per caso, in base ad un accertamento di fatto, la conoscenza non possa essere fatta risalire ad un momento anteriore. Inoltre, secondo consolidati principi, per il decorso del termine di impugnazione non è necessaria la conoscenza di tutti gli elementi dell’atto impugnato, ma è sufficiente che il soggetto ne percepisca con piena cognizione la sua lesività, oltre agli elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ( Cons. St. Sez. IV, 10.4.2008, n. 1541). Nella specie, il Consiglio di Stato ha affermato come non possa negarsi che nel caso di specie le molteplici iniziative, stragiudiziali e giudiziali , della moglie - che ne dimostrano la piena e dettagliata conoscenza non solo dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia in favore della controparte, ma anche della documentazione tecnica (tavole progettuali) connessa - costituiscano indizi seri, precisi e concordanti che entrambi i coniugi avessero piena consapevolezza delle caratteristiche dell’intervento edilizio autorizzato e della sua lesività, essendo le relative azioni – così come il ricorso presentato al Tar dal marito - pur se improntate sulla legittimazione attiva disgiunta del coniuge in regime di comunione ex art. 180 cod. civ. , tese a difendere l’integrità del patrimonio comune in ordine ad un rapporto sostanziale unico dedotto in causa, secondo la prospettazione del ricorrente, e ad ottenere il bene della vita da parte di entrambi (cfr.Cons. Stato Sez. V, 24-02-1990, n. 202). Conformemente a quanto già affermato dalla Sezione (Cons. St. Sez. IV, 30.11.2006, n. 7014), le azioni rivolte alla tutela dell’integrità del patrimonio immobiliare, in cui la rappresentanza in giudizio deve considerarsi spettante, a norma dell’art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi disgiuntamente, rientrano tra quelle a carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà e del godimento comune, con la conseguenza che gli effetti si estendono anche nei riguardi nel coniuge assente, escludendosi il litisconsorzio necessario, sulla base della natura unica ed inscindibile del rapporto dedotto in giudizio e l’incidenza sul rapporto medesimo dell’iniziativa dell’unico coniuge, con effetti sulla comunione in quanto tale. Ne discende che, dovendosi ammettere che tutte le iniziative intraprese dalla moglie a tutela del bene comune abbiano prodotto effetti anche nei confronti del coniuge, non è possibile negare la conoscenza in capo al medesimo dell’atto produttivo degli effetti lesivi così determinatamente avversati, anche in sede giudiziaria, per affermare la tempestività di un ricorso presentato, questa volta dal marito, a vantaggio anche della moglie, a distanza di così tanto tempo da quelle iniziative.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2011, proposto da:

Savino Zagaria, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, 24-C/11;

 

contro

Francesco Bernocco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guantario, con domicilio eletto presso Giuseppe De Simone in Roma, via Augusto Bevignani N°9; 

nei confronti di

Comune di Andria, Michele Leonetti, Lucia Leonetti, Teresa Leonetti, Angela Leonetti, Domenico Fucci, Giuseppe Lopetuso, Dirigente Sportello Unico Edilizia, Giovanni Tondolo, Dirigente Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica Comune di Andria; 



 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2011, proposto da:

Savino Zagaria, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, 24-C/11;

 

contro

Francesco Bernocco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guantario, con domicilio eletto presso Giuseppe De Simone in Roma, via Augusto Bevignani N°9; 

nei confronti di

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2.; Giacinto Leonetti, Lucia Leonetti, Teresa Leonetti, Angela Leonetti, Domenico Fucci, Lopetuso Giuseppe - Dirigente Sportello Unico Edilizia Palazzo degli Uffici in Andria, Tondolo Giovanni - Dirigente Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria, Michele Leonetti; 



 

sul ricorso numero di registro generale ***** del 2011, proposto da:

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2;

 

contro

 

Francesco Bernocco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guantario, con domicilio eletto presso Giuseppe De Simone in Roma, via Augusto Bevignani N°9;

nei confronti di

 

Michele Leonetti, Savino Zagaria;

 

 

per la riforma

quanto al ricorso n. ****  del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione Ii n. 02242/2010, resa tra le parti, concernente concessione edilizia

quanto al ricorso n. **** del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione Ii n. 00460/2011, resa tra le parti, concernente concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione

quanto al ricorso n. **** del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione Ii n. 02242/2010, resa tra le parti, concernente concessione edilizia

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Bernocco e del Comune di Andria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Calvani , Guanatario e De Candia ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 30.12.1999, il Sig. Francesco Bernocco, comproprietario, in regime di comunione, insieme al coniuge Vincenza Regano, di un fabbricato confinante con la proprietà dei signori Zagaria e Leonetti, successivamente alienata all’impresa Fucci, ha impugnato dinanzi al Tar per la Puglia la concessione edilizia n. 96 del 19.8.1998 rilasciata dal Comune di Andria al Sig. Savino Zagaria ed ai germani Michele Leonetti, Giacinto Leonetti, Teresa Leonetti, Lucia Leonetti e Angela Leonetti, per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione composto da piano interrato, piano terra, cinque piani in elevazione e piano di copertura con volumi tecnici, lamentando il mancato rispetto delle distanze dai confini e dei limiti di altezza prescritti dalle N.T.A. del Comune.

Il Tar, sull’eccezione di irricevibilità per tardività presentata dai resistenti, ha emesso la sentenza non definitiva n. ****/2010 del 4 giugno 2010, giudicando ricevibile il ricorso sul rilievo che , ai fini della decorrenza del termine, andava preso a riferimento il momento dell’ultimazione dei lavori, non essendo stata fornita dai resistenti prova di una piena conoscenza anteriore a tale data , tale non potendosi considerare la denuncia inviata dalla moglie del sig. Bernocco in data 30.3. 1999, contenente una serie di rilievi tecnici in ordine alla edificazione, dalla quale non poteva dedursi la conoscenza anche da parte del marito, residente all’estero, né l’atto di citazione notificata alla Sig.ra Regano dall’impresa Fucci in data 13.7.1999.

Avverso detta sentenza hanno proposto separati appelli il Sig. Zagaria , rubricato con il n. R.G. ****/2011, ed il Comune di Andria, rubricato con il n. R.G. ****/2011, assumendone l’erroneità per il fatto che, essendo i coniugi proprietari pro indiviso dell’immobile confinante, ad entrambi spettava la legittimazione a ricorrere e che le molteplici iniziative intentate dalla sig.ra Regano (nota 30 marzo 2009 contenente numerosi dettagli tecnici relativi alla concessione edilizia, puntualmente indicata; ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale di Trani il 16 giugno 1999 in cui si chiedeva la disapplicazione della concessione edilizia n. 96/98; ricorso per denuncia di nuova opera depositato in data 9 luglio 1999 contro l’impresa Fucci) provavano inequivocabilmente la conoscenza da parte dei coniugi della concessione edilizia anteriormente ai 60 giorni precedenti la notifica del ricorso. Inoltre, erroneamente il Tar avrebbe negato rilevanza alla notifica della citazione da parte dell’impresa Fucci, in quanto notificato unicamente alla sig.ra Regano, in quanto destinatario ne sarebbe stato, in realtà, il Sig. Bernocco e la moglie lo avrebbe ricevuto nella qualità di coniuge, qualificandosi come convivente.

Si è costituito in entrambi i giudizi il sig. Bernocco, chiedendo il rigetto degli appelli.

Con successiva sentenza n. ***/2011 del 22 marzo 2011, il Tar, disattendendo le conclusioni raggiunte dal CTU sulla natura di area non libera della proprietà del Sig. Bernocco, attigua a quella dei contro interessati, sulla scorta delle diverse conclusioni raggiunte dal Tribunale di Trani con sentenza n. 164/2010, ha accolto, nel merito, il ricorso del Sig. Bernocco, annullando la concessione edilizia e condannando il Comune di Andria al risarcimento del danno per effetto della concessione illegittimamente rilasciata.

Ha proposto appello, rubricato con il n. R.G. ****/2011, il Sig. Zagaria, contestando le conclusioni cui era giunto il Tar in ordine alla qualità di area privata del suolo attiguo alla proprietà (con effetto in ordine alle distanze) e facendo inoltre presente che la sentenza del Tribunale di Trani, n. 164/2010, intervenuta a dirimere la controversia tra i proprietari confinanti in materia di distanze , alla quale il Tar si era rifatto per accogliere il ricorso, era stata sospesa dalla Corte d’Appello di Bari con ordinanza 15 giugno 2011.

Ha comunque contestato l’obbligo di osservanza delle distanze, data la costruzione in aderenza.

Si è costitutito il Comune di Andria aderendo all’appello del Sig. Zagaria.

Si è altresì costituito il Sig. Bernocco, contestando la legittimazione dell’appellante a ricorrere contro il capo della sentenza attinente al risarimento del danno da parte del Comune di Andria e concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza del 21.5.2013 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre procedere alla riunione degli appelli, per connessione soggettiva ed oggettiva, essendo rivolti all’annullamento di sentenze intervenute nel medesimo giudizio.

Occorre, quindi, esaminare previamente gli appelli avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tar per la Puglia n.****/2010, con la quale il ricorso del Sig. Bernocco è stato giudicato tempestivo.

Gli appelli sono fondati.

Il Tar ha considerato ricevibile il ricorso per l’annullamento della concessione edilizia, sebbene proposto dopo oltre un anno dal suo rilascio, sulla scorta della consolidata giurisprudenza che fa decorrere, in mancanza di prova circa la anteriore piena conoscenza del titolo edilizio da parte dei vicini, il termine di impugnazione dall’ultimazione dei lavori.

Nella fattispecie, tuttavia, è emerso in modo inequivoco che la piena conoscenza da parte dei coniugi Bernocco e Regano non solo dell’esistenza del titolo edilizio, ma anche dei documenti tecnici (tavole progettuali) ad esso presupposti, sia da datare in epoca assai anteriore e che la circostanza che il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa sia stato proposto solo dal Sig. Bernocco, avendo la Sig.ra Regano intentato varie azioni dinanzi al giudice ordinario in epoca di molto precedente, non può considerarsi elemento atto ad escludere la piena conoscenza da parte del primo del provvedimento impugnato.

Invero, risulta e non è contestato dal resistente che:

- in data 24 marzo 1999 la sig.ra Regano ha inviato al Comune di Andria raccomandata con cui denunciava che con concessione edilizia n. 96/98 era stata autorizzata la costruzione di edificio (di cui all’epoca erano già stati realizzati i pilastri) in violazione delle distanze di legge;

- in data 16 giugno 1999 la sig.ra Regano ha depositato ricorso per denuncia di nuova opera nei confronti del Sig. Zagaria e dei germani Leonetti , denunciando la realizzazione di fabbricato di notevole mole in forza di concessione edilizia illegittima n. 96 del 19.8.1998;

- in data 23 luglio 1999 la sig.ra Regano ha inviato atto stragiudiziale;

- in data 13 luglio 1999 è stato notificato ad istanza Impresa Fucci nei confronti di entrambi i coniugi Bernocco e Regano atto di citazione per la rivendicazione della proprietà della porzione di area insistente a confine, tra le due proprietà; come si apprende dalla relata di notifica, l’atto veniva notificato tanto alla Sig.ra Regano a mani proprie quanto al Sig. Bernocco mediante consegna alla moglie, come tale qualificatasi.

Secondo un consolidato indirizzo dal quale non vi è motivo di discostarsi, la conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia o di un permesso di costruire, deve consistere nella consapevolezza del contenuto della concessione o del progetto edilizio o del manufatto completo dei suoi elementi essenziali (Cons. St. Sez. V, 12.7.2010, n. 4482; Sez. IV, 10.12.2007, n. 6342; 12.2.2007, n. 599).

Se è vero , come affermato dal Tar, che la prova della conoscenza deve essere fornita da chi abbia interesse a negare la tempestività del ricorso, è altrettanto vero che essa può essere desunta anche da elementi presuntivi, quando , per la loro concordanza e precisione, non lascino dubbi circa la conoscenza dell’entità dell’intervento edilizio.

Pertanto, il criterio dell’ultimazione dei lavori rileva solo quando , caso per caso, in base ad un accertamento di fatto, la conoscenza non possa essere fatta risalire ad un momento anteriore.

Inoltre, secondo consolidati principi, per il decorso del termine di impugnazione non è necessaria la conoscenza di tutti gli elementi dell’atto impugnato, ma è sufficiente che il soggetto ne percepisca con piena cognizione la sua lesività, oltre agli elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ( Cons. St. Sez. IV, 10.4.2008, n. 1541).

Nella specie, non può negarsi che le molteplici iniziative, stragiudiziali e giudiziali , della sig.ra Regano - che ne dimostrano la piena e dettagliata conoscenza non solo dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia in favore del Sig. Zagaria e dei germani Leonetti, ma anche della documentazione tecnica (tavole progettuali) connessa - costituiscano indizi seri, precisi e concordanti che entrambi i coniugi avessero piena consapevolezza delle caratteristiche dell’intervento edilizio autorizzato e della sua lesività, essendo le relative azioni – così come il ricorso presentato al Tar dal Sig. Bernocco - pur se improntate sulla legittimazione attiva disgiunta del coniuge in regime di comunione ex art. 180 cod. civ. , tese a difendere l’integrità del patrimonio comune in ordine ad un rapporto sostanziale unico dedotto in causa, secondo la prospettazione del ricorrente, e ad ottenere il bene della vita da parte di entrambi (cfr.Cons. Stato Sez. V, 24-02-1990, n. 202).

Conformemente a quanto già affermato dalla Sezione (Cons. St. Sez. IV, 30.11.2006, n. 7014), le azioni rivolte alla tutela dell’integrità del patrimonio immobiliare, in cui la rappresentanza in giudizio deve considerarsi spettante, a norma dell’art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi disgiuntamente, rientrano tra quelle a carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà e del godimento comune, con la conseguenza che gli effetti si estendono anche nei riguardi nel coniuge assente, escludendosi il litisconsorzio necessario, sulla base della natura unica ed inscindibile del rapporto dedotto in giudizio e l’incidenza sul rapporto medesimo dell’iniziativa dell’unico coniuge, con effetti sulla comunione in quanto tale.

Ne discende che, dovendosi ammettere che tutte le iniziative intraprese dalla Sig.ra Regano a tutela del bene comune abbiano prodotto effetti anche nei confronti del coniuge Sig. Bernocco, non è possibile negare la conoscenza in capo al medesimo dell’atto produttivo degli effetti lesivi così determinatamente avversati, anche in sede giudiziaria, per affermare la tempestività di un ricorso presentato, questa volta dal marito, a vantaggio anche della moglie, a distanza di così tanto tempo da quelle iniziative.

A ciò occorre aggiungere che nei confronti del Sig. Bernocco, nel domicilio nel Comune di Andria, nonostante la residenza anagrafica all’estero, risulta notificato l’atto di citazione ad istanza dell’impresa Fucci in ordine al medesimo rapporto controverso , ricevuto dalla Sig.ra Regano in qualità di moglie.

L’accoglimento degli appelli avverso la sentenza non definitiva del Tar comporta, in integrale riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado, nonché, in virtù dell’effetto espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo ai sensi del generale richiamo contenuto nell’art. 39 cod. pr. amm. (Cons. St. , Sez. V, sent. 15.4.2011, n. 6012), l’annullamento della sentenza definitiva , essendo questa totalmente dipendente dalla prima (e comunque gravata da appello), con conseguente dichiarazione di improcedibilità del relativo appello.

La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce gli appelli;

accoglie gli appelli NRG ***0/2011 e ***/2011 e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza non definitiva n. ****/2010 del Tar Puglia, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado;

dichiara improcedibile l’appello NRG ****/2011.

Dichiara compensate le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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