Wednesday 24 September 2014 21:46:35

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Abusi edilizi: é illegittima l'inerzia dell'Amministrazione sull’istanza del privato volta ad ottenere l'esecuzione concreta di un'ordine di demolizione relativamente ad opere la cui abusività è stata in precedenza accertata

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI della sentenza del 23.9.2014

Afferma la Sesta Sezione del Consiglio di stato che per giurisprudenza costante, a fronte dell’istanza del privato volta ad ottenere un comportamento materiale da parte dell’amministrazione, quale quello di eseguire concretamente un ordine demolitorio relativamente ad opere la cui abusività è stata in precedenza acclarata, l’inerzia serbata dall’Amministrazione è da qualificarsi illegittima e rimuovibile attraverso la procedura del silenzio attivabile da chi vi abbia interesse (Cons. Stato, n. 986 del 2011). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2014, proposto dal:

Comune dell’Aquila, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso Annalisa Pace in Roma, via Tremiti, 10;

 

contro

Mauro Galgani, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, 1;

nei confronti di

Pierpaolo Del Pinto;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, 2 aprile 2014, n. 317, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall’amministrazione in merito ai provvedimenti repressivi di un abuso edilizio.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Mauro Galgani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 il consigliere Andrea Pannone e udito per l’appellato l’avvocato Corti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

L’appellato ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune dell’Aquila in relazione ad istanza in data 19 dicembre 2012 intesa all’ottenimento dei provvedimenti repressivi di abuso edilizio commesso su fondo confinante.

L’appellato comproprietario di un fondo sito in località Sassa Scalo, frazione dell’Aquila a confine con altro fondo di proprietà di Pierpaolo Del Pinto, distinto in catasto alla part. 409, f.1, ha chiesto al Comune di disporre i doverosi provvedimenti repressivi con riferimento al manufatto in legno realizzato dal predetto Del Pinto senza titolo abilitativo e in contrasto con la destinazione del suolo ad area di rispetto stradale.

Secondo quanto documentato dall’appellato, risultano pure esperite le procedure di sanatoria, con esito negativo per il Del Pinto.

All’istanza dell’appellato, reiterata in data 8/24 aprile 2013, il Comune non ha fornito risposta nei termini previsti in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le forme dalla medesima legge previste (con provvedimento espresso e motivato).

Per giurisprudenza costante, a fronte dell’istanza del privato volta ad ottenere un comportamento materiale da parte dell’amministrazione, quale quello di eseguire concretamente un ordine demolitorio relativamente ad opere la cui abusività è stata in precedenza acclarata, l’inerzia serbata dall’Amministrazione è da qualificarsi illegittima e rimuovibile attraverso la procedura del silenzio attivabile da chi vi abbia interesse (Cons. Stato, n. 986 del 2011).

La sentenza impugnata ha ritenuto fondato il ricorso, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla predetta istanza e accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza medesima, con l’effettiva definizione del procedimento, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, con l’avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario ad acta, su istanza di parte, che avrebbe proceduto in luogo dell’amministrazione e con aggravio di spese a suo carico.

Ha proposto ricorso in appello il Comune dell’Aquila deducendo la violazione dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il ricorso in appello è infondato.

La vicenda in esame si differenzia da quella decisa con sentenza di questa Sezione 31 ottobre 2013, n. 5277 con la quale si accoglieva il ricorso proposto dal Comune dell’Aquila “nella parte in cui la sentenza [di primo grado] fissa anche il contenuto (la demolizione del manufatto) del provvedimento che l’amministrazione dovrà adottare.

Sta infatti all’Amministrazione responsabilmente valutare se sussistano, in ipotesi eventuale, le condizioni indicate dalla disposizione testé richiamata [art. 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità), comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380] e a valle di ciò, senz’altro indugio, definire in concreto la misura effettiva del doveroso ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato.

Il ricorso in appello va pertanto accolto nei suddetti limiti, ferme restando le altre disposizioni impartite con la sentenza impugnata e segnatamente l’obbligo del Comune dell’Aquila di adottare un provvedimento esplicito sulle istanze formulate dal sig. …”.

Nel caso in esame invece, la sentenza impugnata si è limitata solo a ordinare al Comune il completamento del procedimento senza impartire alcun ordine specifico.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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