Sunday 12 March 2017 10:30:07

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

La violazione delle norme sul procedimento amministrativo: l'art. 21 octies della Legge n. 241/90

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017

Sul piano procedimentale, il Consiglio di Stato nella sentenza del 3 marzo 2017 ha ritenuto condivisibile quanto rilevato dal TAR di Roma nella sentenza impugnata in ordine all’omissione della comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tenuto conto che tale mancanza: “non produce ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 1, il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo. Difatti, la disposizione normativa contenuta nell’art. 21 octies rende irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 03/03/2017

N. 01000/2017REG.PROV.COLL.

N. 08989/2014 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 8989 del 2014, proposto da FANTASY S.r.l. e SILB (SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini e Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso l’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7, 

contro

il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio sede di Roma, Sezione Prima quater, n. 2126 del 21 febbraio 2014, resa tra le parti, concernente il diniego di visti d'ingresso per lavoro autonomo e il conseguente risarcimento del danno.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016, il Consigliere Nicola D’Angelo;

Uditi l’avvocato Nico Moravia, su delega dell’avvocato Alessandro Tozzi, per le parti appellanti, e l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per l’Amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La Fantasy S.r.l. ha proposto ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento delle note dell’Ambasciata italiana in Uzbekistan del 24 marzo 2009 che hanno respinto le istanze di rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo presentate da Dilyara Keldieva e Turayeva Gulnora, ballerine chiamate in Italia alle dipendenze della stessa società per un periodo di novanta giorni.

L’Ambasciata italiana non ha infatti ritenuto sussistenti le condizioni derogatorie alle limitazioni prescritte dai decreti sui flussi di ingresso nel territorio nazionale previste per i soggetti in possesso di un adeguato livello di notorietà o ingaggiate da noti enti teatrali o televisivi ovvero di chiara fama (le signore Dilyara Keldieva e Turayeva Gulnora sono state chiamate in Italia per svolgere l’attività di ballerina di night club). 

2. Il TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione Prima quater, con sentenza n. 2126 del 21 febbraio 2014, ha respinto il ricorso.

3. Contro la stessa sentenza la società Fantasy S.r.l. e il Silb (Sindacato italiano locali da ballo) hanno quindi proposto appello, prospettando i seguenti motivi di gravame:

3.1. Error in iudicando. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Il TAR non ha considerato la documentazione depositata in giudizio relativa al contratto di lavoro e al diploma professionale di ballerina delle signore Dilyara Keldieva e Turayeva Gulnora.

3.2. Error in iudicando. Violazione di legge: violazione artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990.

Le appellanti, a prescindere dalla costituzione in giudizio delle signore Dilyara Keldieva e Turayeva Gulnora, hanno premesso il loro interesse alla proposizione del contenzioso in ragione delle spese sostenute, dei contratti stipulati e, per il Silb, del principio in materia.

Hanno quindi evidenziato che il TAR non ha esaminato adeguatamente la circostanza che nessun preavviso di diniego è stato adottato e che la motivazione del provvedimento di reiezione non ha indicato le ragioni per le quali non si potesse ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo anche se non si trattava di artiste di chiara fama.

3.3. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 27 d.lgs. n. 286/1998; violazione e falsa applicazione art. 40 d.P.R. n. 394/1999. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento. 

Le norme del d.lgs. n. 286/1998 sui casi particolari di ingresso nel territorio nazionale, al di fuori delle modalità ordinarie previste dallo stesso decreto, consentono ai lavoratori autonomi dello spettacolo di chiedere il visto per un periodo di novanta giorni.

In sostanza, agli stessi soggetti non si applicano le limitazioni sulle quote prescritte dal d.lgs. n. 286/1998. Il successivo d.P.R. 30 ottobre 2007 sui flussi per l’anno 2007 si è poi riferito agli artisti di chiara fama (art. 5) ma solo come categoria specifica rientrante nella suddetta disciplina posta per il lavoro autonomo nello spettacolo.

3.4. Il TAR non ha riconosciuto il danno subito a causa delle spese sopportate per le trattative e per la stipulazione del contratto con le ballerine scritturate.

4. Il Ministero degli Affari Esteri si è costituito in giudizio il 19 novembre 2014.

5. Gli appellanti hanno depositato un’ulteriore memoria il 21 ottobre 2016. 

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 novembre 2016.

7. L’appello non è fondato.

8. L’assenza del requisito della chiara fama artistica internazionale e dell’alta qualificazione professionale delle signore Dilyara Keldieva e Turayeva Gulnora è il fondamento del diniego del visto all’ingresso nel territorio nazionale.

Tale motivazione, adottata dall’Ambasciata italiana in Uzbekistan, integra l’obbligo posto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed è da ritenersi sufficiente ai fini della giustificazione delle ragioni alla base del provvedimento impugnato.

9. Sul piano procedimentale, inoltre, deve ritenersi condivisibile quanto rilevato dal TAR di Roma nella sentenza impugnata in ordine all’omissione della comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tenuto conto che tale mancanza: “non produce ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 1, il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo. Difatti, la disposizione normativa contenuta nell’art. 21 octies rende irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

10. Relativamente alla disciplina richiamata per negare il visto, va poi evidenziato quanto segue.

10.1. Il decreto ministeriale 12 luglio 2000, recante “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”, individua, nella Parte terza, lettera c), per i lavoratori autonomi nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto: “idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell’organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa.

Per gli artisti di chiara fama invece e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, è richiesta la semplice esibizione di copia dell’atto contrattuale o di comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto.

10.2. Il TAR nella sentenza appellata rileva che nel caso di cui trattasi non sarebbero stati comprovati i suddetti requisiti all’atto della richiesta del visto.

Tale asserzione è invece contesta dagli appellanti che sostengono che le interessate avrebbero presentato la documentazione richiesta all’Ambasciata.

10.3. Ciò detto, anche a prescindere dalla presentazione della documentazione di cui al richiamato decreto ministeriale 12 luglio 2000, può ritenersi che:

- il d.lgs. n. 289 del 1998 (testo unico sull’immigrazione) indica effettivamente come casi particolari di ingresso fuori dalle cosiddette quote quelli relativi a ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (art. 27, lettera n);

- l’art. 40, comma 15, del regolamento di attuazione dello stesso testo unico (d.P.R. n. 394/1999) ha tuttavia limitato solo agli “artisti” che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata, inferiore a 90 giorni, il rilascio di visti al di fuori delle quote;

- le altre categorie del mondo dello spettacolo, tra cui devono ritenersi ricomprese le ballerine scritturate dalla società appellante, sono invece interessate dalla previsione del successivo art. 5 del d.P.R. del 30 ottobre 2007 sui flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per il 2007. Tale disposizione ha consentito l’ingresso per lavoro autonomo ai soli soggetti che possono considerarsi: “…artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati”.

11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermato il rigetto del ricorso di primo grado seppure con parziale diversa motivazione.

12. Anche in ragione della costituzione solo formale dell’Amministrazione appellata sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado seppure con parziale diversa motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Raffaele Greco, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo   Raffaele Greco
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top