Thursday 22 October 2015 20:12:30

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Gioco d'azzardo e ludopatia: sì del Consiglio di Stato alla competenza dei Sindaci sugli orari delle sale da gioco

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Consiglio di Stato Sez. V sentenza del 22.10.2015 n. 4861

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 22.10.2015 ha affrontato le problematiche afferenti il gioco d'azzardo. Più precisamente la Sezione con la citata sentenza ha affermato che la normativa in materia di gioco d’azzardo, con riguardo delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi da parte degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 267 del 2006. La disciplina degli orari delle sale da gioco non è infatti volta a tutelare in via primaria l’ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme. Quindi il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 comma 2 lett. h), Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778). Afferma il Collegio che non è condivisibile la tesi secondo cui l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 possa essere interpretato nel senso che la competenza del Sindaco non riguardi anche la materia dei giochi, atteso che la norma espressamente attribuisce ad esso il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Dalla particolare ampiezza della nozione di ‘pubblico esercizio’, contenuta nella disposizione, deve ritenersi che rientrino senz'altro nella nozione anche le attività di intrattenimento svolte all'interno di sale giochi e degli esercizi in cui siano installati apparecchi di gioco lecito: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la possibilità di accedere alle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, a parteciparvi. Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, d.lg. n. 267 del 2000, sono qualificabili come pubblici esercizi, di talché il Sindaco può esercitare la potestà regolatoria, tra cui rientrano le attività riguardanti l’esercizio del gioco d’azzardo, quando essa è funzionale ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica. Questo principio è stato espressamente ribadito con la sentenza di questa Sezione 30 giugno 2014, n. 3271, laddove ha riconosciuto che «l'art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, sempre in tema di abrogazione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, ha poi disposto che ‘l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge’, affermando un principio, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute)….”. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 luglio 2014 n. 220, con riferimento alla individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, ha dichiarato inammissibile, per mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli art. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, disciplinando i poteri normativi e provvedimentali attribuiti al Sindaco in materia di gioco e scommesse, non prevede che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico. Ha rilevato la Corte Cost. che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito, la disposizione censurata può fornire un fondamento legislativo al potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco. In tale senso si sono collocate anche ulteriori pronunce, con le quali è stato rimarcato che, sulla base della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute (tra le quali è compresa la esigenza di contrasto alle ludopatie), della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale (oltre alla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, sent. 3271 del 2014, cfr.: ordinanze della Sezione stessa nn. 3845 del 2014, 5826 del 2014 e 610 del 2014), alle cui argomentazioni si rinvia integralmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del c.p.a. seconda parte; Con riguardo al particolare caso in esame, osserva in proposito il collegio che con l’ordinanza sindacale impugnata in primo grado, preso atto dei preoccupanti dati emergenti da una comunicazione della A.S.L. di Lecco circa la presenza nella realtà locale di giocatori d’azzardo problematici e patologici, il Sindaco del Comune di Lecco ha deliberato di delimitare l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo, visto l’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 267 del 2000, a «tutela della salute pubblica, ma anche, più i generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale». Tale ordinanza è stata motivata con riferimento al fatto che il Comune ha anche il compito di contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini che a carico dei servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie. L’ordinanza, in quanto espressamente volta alla tutela della salute pubblica mediante contrasto con detto fenomeno, rientrava quindi ad avviso del Consiglio di Stato pienamente nelle competenze sindacali di cui al citato art. 50, comma 7, del d. lgs. n. 267 del 2000.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 04861/2015REG.PROV.COLL.

N. 05942/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2015, proposto dal signor *

contro

Il Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Locati, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Giglio, in Roma, via Antonio Gramsci, n. 14; 

nei confronti di

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 704/2015, resa tra le parti.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista la memoria prodotta dal Comune di Lecco a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Celotto, Antonella Giglio, su delega dell'avvocato Marco Locati, nonché l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

I.- Premesso che:

I.1) Il signor * titolare di una rivendita di generi di monopolio con annesso bar, sito nel Comune di Lecco, nella quale sono installate quattro apparecchi da gioco “newslot”, ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia, Milano, per l’annullamento della ordinanza n. 302 del 5 novembre 2013 del Sindaco del medesimo Comune, di attivazione di un orario massimo dalle ore 10 alle ore 24 per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco.

I.2) Il T.A.R. con la sentenza in epigrafe indicata, richiamata l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2133 del 2014 (secondo la quale la competenza in materia è attribuita al Sindaco dall’art. 50, comma 7, del TUEL) e, premesso che l’ordinanza impugnata era basata su una stima della ASL circa il gran numero di giocatori d’azzardo (tra cui alcuni patologici) esistente nel territorio comunale e sull’assunto che rientrava tra i compiti del Comune contrastare il fenomeno del gioco compulsivo (con conseguenze anche sui servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie), ha respinto il ricorso. Il TAR ha infatti ritenuto infondate le censure formulate in ricorso [competenza al riguardo dello Stato, ex art. 117, comma 2, lettera b), della Costituzione, nonché incompetenza del Sindaco, ex art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000], rilevando nell’assunto che, come emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 2014 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3271 del 2014, il comma 7 di detto art. 50 è interpretabile nel senso che il Sindaco possa esercitare i relativi poteri anche per contrastare il gioco d’azzardo (per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale).

I.3) Con il ricorso in appello in esame, il signor * ha chiesto la riforma della sentenza del TAR, deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 7, del d. lgs. n. 267 del 2000: erroneamente sarebbe stato sostenuto in sentenza che sussiste la competenza del Comune nella materia de qua;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, incompetenza: il gioco lecito sarebbe attratto nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza, con incompetenza dei Comuni a disciplinare qualsiasi aspetto del gioco lecito.

I.4) Con memoria depositata il 13 luglio 2015, si è costituito in giudizio il Comune di Lecco, che ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile, o irricevibile, o infondato ed ha concluso per la sua reiezione.

I.5) Con memoria depositata il 7 agosto 2015, il Comune ha sostanzialmente dedotto che la disciplina in materia di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, essendo gli apparecchi da gioco considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio economico della popolazione, la cui tutela è compresa tra le attribuzioni dell’Ente locale ex artt. 3 e 5 del d. lgs. n. 267 del 2000. 

L’ordinanza impugnata in primo grado, in quanto volta alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo della popolazione locale, sarebbe quindi pienamente legittima, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.

I.6) Con atto depositato il 21 agosto 2015, si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha depositato relazioni della Direzione centrale normativa e affari legali.

I.7.- Alla udienza in camera di consiglio del 26 agosto 2015, rappresentata ai difensori delle parti costituite la possibilità di decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, così come previsto dall'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

II.- L’appello ad avviso della Sezione è infondato e va respinto

II.1.- Con il secondo motivo di gravame, che la Sezione ritiene di trattare preliminarmente per ragioni logiche, è stato sostenuto che il gioco lecito sarebbe attratto nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza, come rilevato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 237 del 2006 e n. 72 del 2010, ed il contrasto della ludopatia rientrerebbe nelle competenze non dei Sindaci, ma della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex l. n. 189 del 2012.

La tesi non è condivisibile, atteso che la normativa in materia di gioco d’azzardo, con riguardo delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi da parte degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 267 del 2006.

La disciplina degli orari delle sale da gioco non è infatti volta a tutelare in via primaria l’ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme.

Quindi il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 comma 2 lett. h), Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3778).

II.2.- Con il primo motivo di gravame, è stato dedotto che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 dovrebbe essere interpretato nel senso che la competenza del Sindaco circa la regolazione degli orari potrebbe perseguire solo scopi di omogeneizzazione dei tempi di offerta dei servizi sul territorio comunale, ma non potrebbe essere applicata alla materia dei giochi, in assenza di riconoscimento espresso da parte della normativa della possibilità di estendere il potere sindacale alla sfera della pubblica sicurezza ed a quella sanitaria.

Secondo l’appellante, poiché la stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 3271 del 2014, citata nella sentenza impugnata, ammette che il comma 7 dell’art. 50 del d. lgs. n. 267 del 2000 non attribuisce al Sindaco il potere di disciplinare gli orari degli esercizi commerciali senza vincoli di sorta, ma solo per esigenze di contrasto all’evasione scolastica, per la soluzione di problemi di circolazione e per contrastare turbamenti della pubblica quiete, nel caso di specie il medesimo comma 7 non sarebbe stato applicabile, perché l’ordinanza impugnata sarebbe motivata solo con l’esigenza di prevenire la ludopatia e non con la tutela della salute pubblica, della pubblica quiete o della circolazione stradale. Inoltre, rileverebbe il fatto che la sentenza della Corte Costituzionale è ‘interpretativa di rigetto’, sicché il ‘vincolo’ che ne deriverebbe sarebbe solo di carattere ‘negativo’.

II.2.1) Tali censure vanno respinte.

Non è condivisibile la tesi secondo cui l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 possa essere interpretato nel senso che la competenza del Sindaco non riguardi anche la materia dei giochi, atteso che la norma espressamente attribuisce ad esso il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Dalla particolare ampiezza della nozione di ‘pubblico esercizio’, contenuta nella disposizione, deve ritenersi che rientrino senz'altro nella nozione anche le attività di intrattenimento svolte all'interno di sale giochi e degli esercizi in cui siano installati apparecchi di gioco lecito: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la possibilità di accedere alle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, a parteciparvi. Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, d.lg. n. 267 del 2000, sono qualificabili come pubblici esercizi, di talché il Sindaco può esercitare la potestà regolatoria, tra cui rientrano le attività riguardanti l’esercizio del gioco d’azzardo, quando essa è funzionale ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.

Questo principio è stato espressamente ribadito con la sentenza di questa Sezione 30 giugno 2014, n. 3271, laddove ha riconosciuto che «l'art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, sempre in tema di abrogazione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, ha poi disposto che ‘l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge’, affermando un principio, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute)….”.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 luglio 2014 n. 220, con riferimento alla individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, ha dichiarato inammissibile, per mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli art. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, disciplinando i poteri normativi e provvedimentali attribuiti al Sindaco in materia di gioco e scommesse, non prevede che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico. 

Ha rilevato la Corte Cost. che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito, la disposizione censurata può fornire un fondamento legislativo al potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco.

In tale senso si sono collocate anche ulteriori pronunce, con le quali è stato rimarcato che, sulla base della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute (tra le quali è compresa la esigenza di contrasto alle ludopatie), della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale (oltre alla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, sent. 3271 del 2014, cfr.: ordinanze della Sezione stessa nn. 3845 del 2014, 5826 del 2014 e 610 del 2014), alle cui argomentazioni si rinvia integralmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del c.p.a. seconda parte;

Con riguardo al particolare caso in esame, osserva in proposito il collegio che con l’ordinanza sindacale impugnata in primo grado, preso atto dei preoccupanti dati emergenti da una comunicazione della A.S.L. di Lecco circa la presenza nella realtà locale di giocatori d’azzardo problematici e patologici, il Sindaco del Comune di Lecco ha deliberato di delimitare l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo, visto l’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 267 del 2000, a «tutela della salute pubblica, ma anche, più i generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale».

Tale ordinanza è stata motivata con riferimento al fatto che il Comune ha anche il compito di contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini che a carico dei servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

L’ordinanza, in quanto espressamente volta alla tutela della salute pubblica mediante contrasto con detto fenomeno, rientrava quindi pienamente nelle competenze sindacali di cui al citato art. 50, comma 7, del d. lgs. n. 267 del 2000.

III.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

IV.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello . 5942 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone a carico dell’appellante signor Giovanni Candino le spese del presente grado, liquidate a favore del Comune di Lecco nella complessiva misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre ai dovuti accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).

Spese compensate nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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