Monday 15 September 2014 11:55:35

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Corte dei Conti: quando l'utilizzazione dei buoni pasto integra un danno erariale

segnalazione della Dott.ssa Eleonora Finizio della sentenza della Corte dei Conti Sez. II giurisdizionale centrale di appello del 5.9.2014

La vicenda giunta davanti alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizione centrale di appello prende le mosse da una ispezione amministrativa effettuata dal 24 al 27 febbraio 1999 dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, presso il Centro per la Giustizia Minorile di Napoli. Dall'ispezione emergeva che il citato centro di giustizia minorile erogava illegittimamente a favore di alcuni dei suoi dipendenti buoni-pasto per un controvale complessivo di € 85.700,00 (all’epoca 165.933.000 Lire), somma pari quasi alla metà dei buoni erogati da tutte le Amministrazioni italiane. L’illegittimità di tali buoni pasto - accertata prima dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania con sentenza n. 1521/2008 - é stata confermata in secondo grado dalla seconda sezione centrale di appello della Corte dei Conti con sentenza del 5 settembre 2014, nella quale si evidenzia come la loro erogazione sia avvenuta in violazione della normativa di settore disciplinante le modalità di concessione di tale beneficio nei confronti del personale delle P.A., contrattualizzato e non. Difatti, mentre la normativa subordina l’erogazione del beneficio in questione all’effettuazione da parte del dipendente della pausa pranzo, prevedendo espressamente che il buono-pasto spetta di norma solo se l’orario di lavoro viene prolungato di una pausa per il pranzo di 30 minuti almeno, nel Centro di Giustizia minorile di Napoli il buono-pasto veniva concesso senza che la pausa pranzo fosse effettuata e dunque, in mancanza di uno dei presupposti fondamentali per la sua erogazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte dei Conti ha affermato la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo ad alcuni Responsabili e Dirigenti del citato centro, respingendo le doglianze proposte da questi in merito alla pretesa mancanza, da parte degli stessi, di quelle specifiche competenze concernenti la gestione della spesa per la liquidazione dei buoni-pasto, per cui non potrebbe loro imputarsi né una violazione di obblighi di servizio, né un nesso causale fra la condotta e il danno erariale determinato dall’erogazione “a pioggia” dei detti buoni, elementi che costituiscono presupposti indefettibili per rinvenire una responsabilità amministrativa dei citati soggetti. Difatti la Corte dei Conti ha affermato la colpevole violazione dei doveri d’ufficio relativi all’accertamento delle condizioni per la concessione dei buoni-pasto (e quindi il citato nesso causale tra condotta e danno erariale) tanto dei Responsabili del Centro di Giustizia Minorile di Napoli, poiché essi avevano specifiche competenze gestorie come funzionari delegati (agenti contabili), di cui non si potevano spogliare semplicemente delegando a terzi la verifica in concreto della spettanza del beneficio (soprattutto perché negli elenchi e negli atti redatti da terzi risultava che la pausa pranzo non veniva effettuata); quanto dei Dirigenti dei singoli servizi che, pur essendo subordinati al Centro di Giustizia Minorile, avevano sia competenze proprie sull’attività svolta dai dipendenti del proprio ufficio (potendo quindi disporre sulla effettuazione o meno della pausa-pranzo), sia la competenza affidata dai Responsabili Del citato centro di disporre gli elenchi degli aventi diritto ai buoni. In conclusione, la seconda sezione centrale di appello della Corte dei Conti ha confermato la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei funzionari parti in causa, affermando che gli stessi, pur essendo ben a conoscenza della mancanza delle condizioni necessarie per la concessione dei buoni-pasto, hanno ciononostante consentito l’erogazione degli stessi a vario titolo, commettendo così una cosciente violazione dei rispettivi obblighi di servizio. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE

CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enzo               Rotolo                        Presidente

Angela            Silveri                         Consigliere

Luigi               Cirillo                         Consigliere relatore

Marco             Smiroldo                     Consigliere

Valeria                        Motzo                         Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sui seguenti appelli riuniti, proposti avverso la sentenza n.1521 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania depositata il 23.6.2008: 

1) appello iscritto al n.33588 del registro di segreteria, depositato il 10.11.2008, proposto da Anselmo Bovenzi avverso la predetta sentenza, notificatagli il 10.9.2008, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Procaccini e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna, attualmente in Roma alla Via Atanasio Kircher, giusto mandato a margine dell’appello; 

2) appello iscritto al n. 33589 del registro di segreteria, depositato il 10.11.2008, proposto da Tommaso De Angelis Preziosi  avverso la predetta sentenza, notificatagli il 10.9.2008, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Procaccini e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna, attualmente in Roma alla Via Atanasio Kircher, giusto mandato a margine dell’appello; 

3) appello iscritto al n. 33590 del registro di segreteria, depositato il 10.11.2008, proposto da Assunta Santulli avverso la predetta sentenza, notificatale il 10.9.2008, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Procaccini e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna, attualmente in Roma alla Via Atanasio Kircher, giusto mandato a margine dell’appello; 

4) appello iscritto al n. 33592 del registro di segreteria, depositato il 10.11.2008, proposto da Amedeo Triola avverso la predetta sentenza notificatagli il 10.9.2008, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Procaccini e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna, attualmente in Roma alla Via Atanasio Kircher, giusto mandato a margine dell’appello; 

5) appello iscritto al n. 33842 del registro di segreteria, depositato il 10.12.2008, proposto da Sandro Forlani avverso la predetta sentenza notificatagli l’11.9.2008, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Prisco e dall’avvocato Raffaele Pignataro, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Anzio n.10, presso lo studio dell’Avv. Ernesto Pignataro, giusto mandato a margine dell’appello;

6) appello incidentale iscritto al n. 33864 del registro di segreteria, depositato l’ 11.12.2008, proposto da Sandro Forlani avverso la predetta sentenza  notificatagli l’ 11.9.2008, dall’avvocato Salvatore Prisco e dall’avvocato Raffaele Pignataro, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Anzio n.10 presso lo studio dell’Avv. Ernesto Pignataro, giusto mandato a margine dell’appello incidentale;

7) appello iscritto al n. 33860 del registro di segreteria, depositato il 11.12.2008, proposto da Luciano Sommella avverso la predetta sentenza notificatagli il 10.9.2008, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Contieri, e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio De Cilia-Napolitano in Roma, alla via Zara n.16, giusto mandato a margine dell’appello;

8) appello iscritto al n. 33905 del registro di segreteria, depositato il 15.12.2008, proposto da Antonio Alfano avverso la predetta sentenza notificatagli il 16.9.2008, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Megna e dall’avvocato Vincenzo Zahora e con loro elettivamente domiciliato in Airola (BN) Via Aldo Moro n.4, giusto mandato a margine dell’appello;

9) appello iscritto al n. 33906 del registro di segreteria, depositato il 15.12.2008, proposto da Sandro Spampanato avverso la predetta sentenza notificatagli il 16.9.2008, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Megna e dall’avvocato Vincenzo Zahora e con loro elettivamente domiciliato in Airola (BN) Via Aldo Moro n.4, giusto mandato a margine dell’appello;

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 13 febbraio 2014 il relatore consigliere Luigi Cirillo; nonché l’Avvocato Ernesto Procaccini – costituito per Bovenzi, De Angelis Preziosi , Santulli, Triola - il quale depositava le relate di notificazione del decreto presidenziale di fissazione d’udienza ed insisteva per l’accoglimento degli appelli; nonché l’Avvocato Contieri per il Sommella, che – respinta la sua eccezione di omessa comunicazione del decreto di fissazione d’udienza – ribadiva le argomentazioni contenute nei propri scritti difensivi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e, in subordine, la rideterminazione del danno erariale, in applicazione del potere riduttivo; nonché il Vice Procuratore Generale Dott. Amedeo Federici, che affermava che i convenuti avevano disatteso coscientemente la normativa in materia di buoni-pasto e concludeva per il rigetto degli appelli, opponendosi alla riduzione dell’addebito trattandosi di condotta dolosa.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza n. 1521/2008 del 14.12.2007, depositata il 23.6.2008, la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania condannava una serie di funzionari dell’Amministrazione della Giustizia a pagare allo Stato la somma complessiva di € 145.546,00 – ripartite secondo il criterio oltre precisato – più rivalutazione monetaria (decorrente dalla data dei singoli fatti illeciti) ed interessi legali (decorrenti, questi ultimi, dalla data di deposito della sentenza) e spese di giustizia quantificate in € 6039,54 (da dividersi in parti uguali), a titolo di responsabilità amministrativa per illegittima erogazione di buoni-pasto ad una serie di dipendenti della stessa Amministrazione, in servizio presso vari uffici di giustizia minorile.

1.1 – La sentenza ricostruiva i FATTI DI CAUSA richiamando per esteso il contenuto dell’ordinanza 73/2005 della medesima Sezione (oltre citata) nei sensi che seguono.

1.1.1 – A seguito di una ispezione amministrativa effettuata dal 24 al 27.2.1999 del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (i cui esiti erano trasmessi con nota del 18.10.1999 all’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile –d’ora in avanti U.C.G.M.-, che aveva segnalato la problematica agli Ispettori con nota del 9.2.1999) era emerso che il Centro per la Giustizia Minorile (d’ora in avanti C.G.M.) di Napoli aveva erogato buoni-pasto “in modo indiscriminato, per ogni giorno lavorativo e senza l’osservanza della pausa regolamentare”, in violazione delle norme disciplinanti tale beneficio per il personale contrattualizzato e non (in specie l’art.2 comma 11 L.550/1995; gli accordi sindacali del 30.4.1996, del 12.12.1996, dell’8.4.1987; il D.P.C.M. 5.6.1997 relativo al personale non contrattualizzato).

1.1.2 – Era seguita una indagine della Procura Regionale, nella quale si era accertato in  quanti giorni fossero stati erogati buoni-pasto senza che risultasse una corrispondente pausa-pranzo; in specie, sulla base dei cartellini di presenza e con calcolo separato per ogni dipendente e per ogni giorno lavorativo, si era accertato in quanti giorni i beneficiari dei buoni fossero rimasti in servizio per un numero di ore inferiore a quello comprensivo di mezz’ora di pausa (ad esempio 7 ore e 42 minuti, compresa mezz’ora di intervallo, per i dipendenti con orario e recupero articolati in cinque giorni).

In particolare, la Procura aveva accertato che erano stati illegittimamente concessi buoni-pasto per un controvalore complessivo di Lire 165.933.000 (ogni buono-pasto aveva un controvalore di Lire 9.000), erogati:

a) per prestazioni lavorative rese tra il 1996 ed il 1998, a favore dei dipendenti del C.G.M. di Napoli (tra cui il Dirigente Superiore a capo del Centro, Luciano Sommella, ed il suo diretto collaboratore Sandro Forlani, che avevano beneficiato ognuno di diverse centinaia di buoni non spettanti);

b) per prestazioni lavorative del 1998, a favore dei dipendenti dei Servizi facenti parte del C.G.M. di Napoli, in specie a favore di dipendenti dell’Istituto Penale per i Minorenni Filangieri (d’ora in avanti “I.P.M.”) di Napoli (non a favore del Direttore Triola); dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (d’ora in avanti “U.S.S.M.”) di Napoli (tra i beneficiari vi era la Direttrice Assunta Santulli, per circa 200 buoni  non dovuti); delCentro di Prima Accoglienza (d’ora in avanti “C.P.A.”) di Napoli (poco meno di 300 buoni non dovuti a favore del Direttore  Tommaso De Angelis Preziosi).

1.1.3 – Sulla base di questa istruttoria, veniva iscritto a ruolo primo giudizio di responsabilità (n. 33069, ex 1473/R).

1.1.3.1 – In particolare, con la prima citazionedepositata il 20.12.2000, la Procura Regionale aveva convenuto in giudizio - per il risarcimento della somma suddetta (§ 1.1.2) e con riserva di ulteriore citazione - i Direttori dei vari Servizi del C.G.M.interessati, ovvero il Triola, la Santulli ed il De Angelis Preziosi, i quali non avevano curato che la erogazione dei buoni-pasto ai dipendenti dei rispettivi uffici avvenisse nel rispetto delle disposizioni vigenti,  nonché il Dirigente del C.G.M. cui facevano capo questi Servizi di giustizia minorile, ovvero il Sommella (che aveva  firmato tutti gli atti ed era anche beneficiario in prima persona di buoni-pasto, ed aveva consentito l’erogazione illegittima di buoni-pasto a tutti i servizi sottordinati, oltre che al suo ufficio) e del suo delegato alla firma per il C.G.M. di Napoli Forlani.  

1.1.3.2 – Nel corso del giudizio introdotto dalla predetta citazione venivano depositate varie memorie difensive, per il Sommella, nonché per Triola, De Angelis Preziosi  e Santulli (Direttori dei Servizi), ed infine per il Forlani (Vice di Sommella). In tali memorie si contestava la pretesa attorea, sotto diversi profili (mancanza di danno concreto ed attuale  perché le somme erano recuperabili;  irregolarità dell’indagine ispettiva contro Sommella; legittimità delle erogazioni di buoni-pasto; mancanza di colpa grave, per apparente legittimità dell’erogazione, per responsabilità esclusiva o prevalente di terzi, in specie gli organi sovraordinati o gli altri appellanti; altri motivi successivamente ribaditi in appello).

1.1.3.3 – Dopo il deposito di nuova documentazione del P.M. (con nota dell’8.6.2001), all’esito dell’udienza del 29.11.2001, con ordinanza istruttoria 17/2002 la Sezione giurisdizionale per la Campania disponeva acquisirsi presso il Ministero una dettagliata relazione sui provvedimenti di recupero adottati in relazione alla vicenda dei buoni-pasto; e con note ministeriali n.19193 del 20.6.2002 e n. 23115 del 31.7.2002 venivano rese le informativerichieste (nel senso che era stato intimato al Direttore del C.G.M. di Napoli di procedere al recupero con rimborso in denaro o con detrazione dei buoni-pasto da quelli percepiti mensilmente dal dipendente).

1.1.3.4 – Fissata per la discussione l’udienza del 28.2.2003, ed il deposito di nuove memorie difensive, con ordinanza n.318/200 la Sezione disponeva che il Direttore pro-tempore del C.G.M. di Napoli redigesse una dettagliata relazione sui recuperi in corso delle somme spese per buoni non dovuti; detto Direttore (il Forlani) trasmetteva la richiesta informativa con nota n. 7781 del 9.12.2003, nella quale si evidenziava la sostanziale infruttuosità delle procedure esperite.

1.1.3.7 – Venivano quindi depositate ulteriori memorie per tutti i convenuti, nelle quali si ribadivano le precedenti difese, con le seguenti precisazioni:

a) nelle memorie difensive per Santulli e De Angelis Preziosi  si precisava che i servizi da loro diretti non avevano autonomia contabile ed i buoni venivano firmati dalla Direzione C.G.M. e che il danno era ancora incerto;

b) nella memoria per Forlani l’appellante evidenziava di aver fatto tutto quanto in suo potere per recuperare le somme;

c) nella memoria per Sommella – relativa sia al giudizio 33069 ex 1473, sia al diverso giudizio n. 33414 ex 1819 (in quest’ultimo, oltre citato, era convenuto il solo Sommella, e si contestavano periodi o uffici diversi da quelli oggetto del primo giudizio) – si modificava l’impostazione difensiva originaria, prospettando anche nuove eccezioni, analoghe a quelle prospettate dagli altri convenuti (compresa la contestazione dei conteggi effettuati e la richiesta di CTU).

1.1.3.8 – Infine, nell’ udienza di discussione il P.M. effettuava una emendatio libelli, riducendo la richiesta risarcitoria a Lire 74.000.000 per Sommella, Lire 35.000.000 ciascuno per Triola e Santulli e Lire 21.000.000 per De Angelis Preziosi , non opponendosi all’esercizio del potere riduttivo.

1.1.3.9 – All’esito dell’udienza di discussione predetta, con ordinanza 73/2005, relativa al giudizio n. 1473/R (n.33069), la Sezione disponeva che il Ministero della Giustizia (U.C.G.M.) sulla base dell’esame dei cartellini marcatempo predisponesse una relazione in cui quantificasse esattamente l’importo dei buoni-pasto illegittimamente erogati.

Con nota del 26.1.2006 il Ministero della Giustizia (D.G.M.) trasmetteva la richiesta relazione in data 23.12.2005 (con conteggi allegati) nella quale si evidenziava come i buoni-pasto fossero erogati al di fuori dei limiti di legge e relative circolari e fossero di importo addirittura superiore a quelli contestati, precisando che il buono-pasto veniva concesso senza che la pausa-pranzo fosse effettuata (in un caso, per un preciso accordo sindacale) e spesso senza titolo alcuno.

1.1.4 – Nel frattempo, era stato introdotto un secondo giudizio di responsabilità (n. 33414 ex n.1819/R)anch’esso avente ad oggetto l’erogazione dei buoni-pasto, ma fondato su una prospettazione non coincidente con quella posta a base del primo giudizio.

1.1.4.1 – Infatti, con la seconda citazione (depositata il 26/9/2002) la Procura Regionale aveva convenuto in giudizio il solo Sommella per la condanna al pagamento della ulteriore somma di £. 199.000.000 (€. 102.784,00) – oltre rivalutazione ed interessi e spese di giustizia – per erogazione indebita di buoni-pasto relativi ad uffici e/o a periodi diversi da quelli oggetto della prima citazione.

La citazione provvedeva alla individuazione del soggetto responsabile  di questa diversa voce di danno sulla base di una prospettazione diversa da quella della precedente citazione, affermando la  mancanza di colpa grave dei Direttori dei Servizi (per  carenze di organico dei loro uffici, per la loro bnassa qualifica funzionale, per la buona fede alla luce della prassi instaurata nel C.G.M. di Napoli)  ed affermando invece la specifica ed esclusiva responsabilità del Sommella , che aveva cagionato il danno in contestazione con una inescusabile violazione  dei propri obblighi di direzione, avendo costantemente fornito il proprio assenso ad una prassi che non poteva considerare conforme a legge.

Pertanto, la citazione contestava al solo Sommella l’ illegittima erogazione di buoni-pasto per complessive  Lire 199.000.00), relativi ad importi e periodi (€. 24.751 U.S.S.M. NA 96/97; €. 13.354 C.P.A. NA 96/97; €. 24.258 I.P.M. Filangieri 96/97)  e talora anche ad uffici (€. 33.903 I.P.M. S.Maria Capua Vetere 96/97/98; € 2.998 I.P.M. Airola 98; € 1.258 U.S.S.M. Campobasso 96/98; €. 2.254 C.P.A. Salerno 97/98) non oggetto della precedente citazione.

1.1.4.2 – Tale giudizio veniva discusso nell’ udienza del 18.10.2004, nella quale il P.M.di udienza chiedeva di far luogo ad integrazione del contraddittorio nei riguardi dei funzionari che, nel secondo atto di citazione, erano stati ritenuti non responsabili del contestato danno per carenza dell’elemento psicologico della colpa grave.

1.1.4.3 – Pertanto, con ordinanza n. 75/05 adottata nel giudizio ex 1819/R  (n.33414) la Sezione giurisdizionale ordinava al Ministero della Giustizia di precisare i rapporti giuridici e di fatto intercorrenti tra la Direzione del C.G.M. di Napoli e gli uffici subordinati (in specie le Direzioni dell’I.P.M. di S.M. Capua Vetere; dell’I.P.M. di Airola; dell’U.S.S.M. di Campobasso e del C.P.A. di Salerno).

Con relazione pervenuta il 26/01/2006 il predetto Ministero – dopo avere illustrato i rapporti tra Servizi e C.G.M., che agiva come erogatore primario o secondario di spesa – precisava le modalità concrete di gestione dei buoni-pasto (emergenti dall’esame degli atti giacenti presso il Ministero e presso la Sezione giurisdizionale),  nei sensi che seguono:

a) il C.G.M. non aveva effettuato alcuna verifica né chiesto ai servizi alcunché sulla concreta maturazione del diritto al buono-pasto;

b) i Servizi si erano limitati ad indicare il numero di buoni-pasto occorrenti senza dichiarare di aver effettuato alcun previo controllo;

c) la direzione del C.G.M. recepiva pedissequamente i prospetti (senza alcun diretto controllo o alcuna richiesta di chiarimenti),  facendo conseguente richiesta alla società erogatrice dei buoni-pasto o, prima ancora, emettendo ordinativi diretti per l’importo richiesto, come risultante dai citati prospetti.

1.1.4.4 – Quindi, con ordinanza 35/07 in data 26 Gennaio 2007 rimetteva gli atti al P.M. onde consentirgli di valutare, alla luce delle risultanze istruttorie, la necessità o meno di convenire in giudizio i funzionari degli uffici periferici  o decentrati del C.G.M. che potevano astrattamente ritenersi responsabili delle poste di danno oggetto della seconda  citazione (l’ordinanza si fondava sul presupposto di non potere ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 47 del R.D. 1038/1933 e art. 107 c.p.c. ai sensi del novellato art. 111 Cost. e del principio della “terzietà” del Giudicante).

1.1.5 – Sulla scorta di questa ordinanza,  la Procura Regionale emetteva un  terzo atto di citazione (notificato il 18.6.2007 previa notifica degli inviti a dedurre), che veniva iscritto al n. 54495 del ruolo generale come autonomo giudizio, benché in realtà avesse ad oggetto lo stesso danno oggetto del secondo giudizio. In specie, il P.M. conveniva in giudizio sia il Sommella sia i funzionari–Direttori dei Servizi innanzi indicati per lo stesso danno erariale contestato nella precedente citazione, così quantificato:

1) U.S.S.M. Napoli (Santulli)                                                 €. 24.751.00;

2) C.P.A. di Napoli (De Angelis Preziosi)                              €. 13.354,00;

3) Istituto Filangieri (Triola)                                                   €. 24.258,00;

4) I.P.M. S. Maria C.V. (Bovenzi)                                          €. 33.903,00;

5) I.P.M. Airola (Spampanato)                                               €.   2.998,00;

6) U.S.S.M. di Campobasso                                                   €.   1.258,00;

7) C.P.A. Salerno (Alfano)                                                     €.   2.254,00.

In questa citazione si contestava ai Direttori dei singoli Servizi (in concorso con il Sommella “ognuno per la parte che vi ha preso”) la colpa grave e violazione di doveri di servizio perché essi avevano autonomia funzionale e non erano “gerarchizzati”, ed indicavano il numero di buoni-pasto senza attestare  di avere effettuato alcun previo controllo.

1.1.6 – Fissata con decreto presidenziale l’ udienza di discussione del 14.12.2007, pervenivano le memorie difensive dei convenuti in varie date, relative ai vari giudizi.

1.1.6.1 – In specie, con memoria difensiva per Santulli, De Angelis Preziosi  e Triola si richiamavano le precedenti tesi difensive e relativa documentazione di riferimento (difetto di colpa grave e difetto di danno) e si eccepiva altresì che, non avendo gli uffici decentrati autonomia contabile (a rilevanza esterna), la responsabilità e competenza nella determinazione dei soggetti aventi diritto ai buoni-pasto e nella relativa liquidazione era solo del C.G.M. di Napoli.

1.1.6.2 –  Analoghe difese erano nella memoria di costituzione per Bovenzi (Direttore dell’I.P.M. S.M.C.V.).

1.1.6.3 – Quindi, con la memoria per Spampanato (Direttore dell’I.P.M. di Airola) si chiedeva l’assoluzione affermando:

a) la legittimità del pagamento, in quanto la circolare ministeriale 1810/S/PP546 del 10/02/1998 consentiva la rinunzia all’intervallo, con mantenimento del diritto al buono-pasto;

b) la mancanza di colpa grave intesa quale <<incapacità di intendere ciò che un dirigente “eiusdem condicionis et professionis” sarebbe in grado di intendere”>> (Sez. giur. Lombardia 1474/2004).

1.1.6.4 – Con la memoria per Sommella si confermavano le tesi di cui ai precedenti atti scritti, osservando altresì, con riferimento ai due giudizi ex 1473/R e 1819/R, che se fosse stata affermata la responsabilità del convenuto per omessi controllo e vigilanza su atti e comportamenti anomali sarebbe stata “a fortiori” da censurare anche la carenza di iniziative da parte del Ministero della Giustizia “atteso che i buoni-pasto venivano attribuiti da quest’ultimo, che avrebbe dovuto sapere e (non) approvare”.

Si sottolineava, ancora, la circostanza che il Sommella non era incaricato della totale gestione di tutto il servizio dei predetti buoni, di competenza – per delega – del Forlani.

Infine, si eccepiva (con riferimento al giudizio ex 1473/R) che l’ordinanza 73/05 era stata completamente disattesa dal Ministero,  essendosi il funzionario incaricato della indagine soffermato sulla esclusiva quantificazione del presunto danno erariale alla luce dei criteri di cui alla relazione dell’Ispettore (Dott. FARAMO) e delle successive contestazioni avanzate dallo stesso Ministero.

1.1.6.5 – Infine, veniva depositata memoria di costituzione per il Direttore pro-tempore dell’U.S.S.M. di Campobasso, che contestava il contenuto dell’atto di citazione per carenza di danno in quanto la “pausa” non era stata effettuata poiché non obbligatoria, potendo il lavoratore legittimamente rinunziare ad essa.

1.2 – In punto di DIRITTO, la sentenza (riuniti i giudizi) perveniva alla condanna di tutti i convenuti con la seguente motivazione.

1.2.1 – Venivano anzitutto respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari di alcune parti, in specie:

a) l’ eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per omessa notifica ex art.143 c.p.c. dell’invito a dedurre di un convenuto, alla luce delle indagini all’uopo esperite tramite l’Arma dei Carabinieri;

b) l’ eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto i primi pagamenti del controvalore (periodo dal 1° Aprile 1996 in poi)   risultavano effettuati, in ritardo, nel Luglio 1997 (v. pag. 9 della 2^ citazione, n. 1819/R), ed il termine era stato interrotto dalla notifica prima degli inviti a dedurre poi del primo atto di citazione (depositato il 22/12/2000).

1.2.2 – Nel merito, anzitutto la sentenza evidenziava la violazione delle disposizioni in materia di buoni-pasto.

In particolare, la sentenza richiamava la normativa di settore (in specie il D.P.C.M. in data 5/6/1997 e la circolare del Ministero della Giustizia-Direzione Generale dell’organizzazione Giudiziaria in data 10/02/1998) ed affermava che, per beneficiare dei buoni-pasto, i dipendenti che effettuavano 5 giorni lavorativi a settimana (“la quasi totalità”) dovevano aggiungere all’orario giornaliero una pausa “intermedia” di  30 minuti (data la natura “assistenziale”, non retributiva, del buono); in specie, coloro che prestavano un servizio di ore 7,12 (36 ore settimanali divise in 5 giorni) per usufruire del buono dovevano osservare un orario giornaliero di  7 ore e 42 minuti, così come previsto da vari accordi sindacali.

Quindi, la sentenza evidenziava che nella concreta fattispecie l’erogazione di detto beneficio nell’ambito della competenza territoriale del C.G.M. di Napoli era assoggettata a tali regole, anche in forza di atti interni dello stesso C.G.M. dei quali tutti i convenuti erano a conoscenza, in specie il Direttore del C.G.M.; viceversa, in dispregio di tali disposizioni, i buoni-pasto erano stati erogati a tutto il personale per ogni giorno lavorativo e senza l’osservanza della pausa-pranzo.

1.2.3 – Sulla base di tali considerazioni, si affermava la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa di tutti i funzionari parti in causa, compresi quelli convenuti con il terzo atto di citazione  (n.54495) a seguito dell’ordinanza collegiale 37/07, in quanto il danno risultava cagionato da una loro condotta “volutamente violativa di norme inderogabili, accordi sindacali e circolari esplicative”, connotata da “dolo erariale” e, “sotto un limitato profilo” da “dolo c.d. eventuale”; precisando altresì che le giustificazioni dei convenuti erano infondate e prive di una ricostruzione logica dei fatti e delle connesse responsabilità.

1.2.4 – In particolare, si affermava la sussistenza del dolo,  replicando alle tesi della difesa come segue:

a) non potevano invocarsi come esimenti da colpa grave ipotetiche ambiguità delle disposizioni e delle direttive in materia, le quali erano in realtà chiare ed inequivoche nel subordinare il beneficio in questione alla pausa-pranzo;

b) il giudice poteva qualificare l’elemento psicologico in modo anche diverso dal requirente senza alcuna “mutatio libelli”, salva ovviamente l’inammissibilità di una condanna solidale non richiesta dal P.M.;

c) nel caso in esame, secondo la Sezione campana, vi era la prova di un “sistema di arbitraria e cosciente deroga alla categorica disposizione di cui al già citato art. 2” frutto di “una tacita intesa  che coinvolgeva il “Centro” napoletano e gli istituti e servizi dipendenti” (e non altri Centri siti in altre regioni) e specificamente tutti i Direttori di tali centri, in quanto solo in detta ottica poteva “trovare spiegazione l’assoluta convergenza di tutte le strutture oggetto di indagine su una interpretazione assurda, sotto il profilo logico, di norme e disposizioni inequivocabilmente cogenti”, a fronte di comunicazioni ufficiali dello stesso C.G.M. che ben illustravano la materia dei buoni-pasto.

1.2.5 – Inoltre, quanto alla violazione dei doveri d’ufficio dei Direttori dei singoli servizi (Bovenzi, De Angelis Preziosi, Santulli e Triola)  la sentenza evidenziava che – anche quando la competenza alla liquidazione dei buoni-pasto spettava al C.G.M. (non avendo alcuni uffici autonomia contabile) – tuttavia i singoli Direttori non avevano adempiuto con la “minima diligenza” doverosa all’obbligo di stilare gli elenchi degli aventi diritto, e di segnalare ai propri dipendenti che il diritto sorgeva solo se si effettuava la pausa-pranzo prevista (in alcuni casi nei prospetti da loro redatti si indicava espressamente un orario di servizio senza pausa-pranzo, di solo 7 ore e 12 minuti).

In particolare, nel seguito della sentenza si precisava che vi era “una posizione di parziale autonomia con implicite responsabilità dei titolari degli uffici periferici, anche del Capoluogo” (risultanti dalla relazione ispettiva redatta a seguito della ordinanza 75/2005); in specie la responsabilità della Santulli, data l’evidente illegittimità dell’accordo sindacale da essa stipulato (con cui si facultizzavano i dipendenti a spostare la “pausa-pranzo” “a chiusura” delle 7 ore e 12 minuti) che violava il preciso dettato della circolare ministeriale del 10/02/1998 (secondo cui il beneficio in esame costituiva “prestazione con natura di servizio assistenziale … apprestato per agevolare la (contro)prestazione lavorativa”).

1.2.6 – Quanto invece alla violazione dei doveri di servizio dei responsabili del C.G.M. di Napoli (Sommella e Forlani) si segnalava che essi, pur avendo “salvato le apparenze” con note trasmesse ai singoli uffici che  indicavano le corrette modalità di erogazione dei buoni, non avevano esercitato alcun controllo e vigilanza sulla gestione dei buoni-pasto, che venivano erogati “a pioggia” a tutti i dipendenti ed in primo luogo a vantaggio degli stessi convenuti (avendo fruito il Sommella di 379 ed il Forlani di 262 buoni-pasto non spettanti).

1.2.6.1 – In particolare, il Forlani era delegato alla firma dei titoli di spesa dell’ufficio (quindi di tutti i buoni-pasto) ed aveva inviato al Ministero una nota (n.2/R  del 26.2.2000) in cui rivendicava la legittimità del suo operato, affermando che si era intesa la pausa-pranzo come una facoltà del lavoratore (rinunziabile dall’interessato senza perdere il diritto al buono-pasto), sia su sollecitazioni sindacali sia per evitare assenteismo.

La nota del Forlani comprovava come l’erogazione “a pioggia” del beneficio (in violazione di legge) fosse frutto di precise scelte a danno dell’amministrazione (dolose) e come la posizione di questo convenuto fosse tutt’altro che marginale nella causazione del danno (diversamente da quanto affermato nel primo atto di citazione), tanto più che era lui in prima persona ad esaminare la documentazione sulla base della quale si chiedevano al Ministero gli accrediti necessari e aveva firmato quasi tutti gli atti del “C.G.M.” presenti nel fascicolo di causa “per” il Sommella (infatti sopra la sigla finale “Prof. Luciano Sommella” c’è un segno semiverticale)

1.2.6.2 – Quanto, invece, al Sommella, la sentenza riteneva impossibile che egli fosse all’oscuro delle modalità di erogazione dei buoni-pasto, sia per la copiosa corrispondenza in materia, sia perché anch’egli fruiva di tale beneficio, sia perché verosimilmente il suo subordinato Forlani lo ragguagliava sulla questione, sia perché non poteva non notare che ben su ben 17 dipendenti del suo servizio nessuno effettuava la pausa-pranzo; ma ciononostante non aveva dato alcuna direttiva specifica al Sommella, accettando il rischio di una erogazione non dovuta da parte del Forlani (dolo eventuale)

1.2.7 – Passando al concorso causale ed al riparto dell’addebito, la sentenza evidenziava quanto segue.

1.2.7.1 – Quanto al danno da erogazioni ai dipendenti del  C.G.M. , in primo luogo si affermava che non vi era ultrapetizione se il giudice effettuava un riparto dell’addebito diverso da quello indicato in citazione, nei limiti dell’importo complessivo di danno contestato in tale atto.

Quindi, si affermava un concorso equivalente di Forlani e Sommella, condannando ognuno di essi al pagamento di metà dell’importo loro complessivamente contestato in citazione (€  40.043, pari a Lire 77.535.000, ovvero la metà del danno), minore di quello accertato dalla relazione ispettiva.

1.2.7.2 – Quanto invece al danno da erogazioni ai dipendenti dei vari Servizi del C.G.M. di Napoli, si affermava che i Direttori di detti uffici erano responsabili a titolo di “dolo erariale” per i motivi già precisati, in concorso equivalente con i dirigenti dell’ufficio sopraordinato; ripartendo quindi il danno cagionato per ogni Servizio per metà a carico del Direttore di tale ufficio e per metà a carico dei dirigenti del C.G.M..

Più precisamente, di questa seconda metà doveva rispondere il Forlani nella misura del 60%, in quanto egli conosceva le anomalie che si verificavano in ogni ufficio (v. nota 02/R/2000 a sua firma) perché i prospetti indicavano un orario di servizio di 7 ore e 12 minuti, ma ciononostante avallava detti abusi; tuttavia,  la Sezione riteneva di non poterlo condannare a tale titolo perché il P.M. non gli aveva contestato alcuna corresponsabilità per il danno relativo agli uffici decentrati, onde la sua quota veniva semplicemente defalcata dal danno con un computo virtuale.

Del residuo 40% (calcolato sulla metà a carico dei dirigenti) doveva rispondere il Sommella, in quanto – sebbene il servizio fosse curato dal Forlani – il Sommella aveva omesso ogni controllo e vigilanza sugli atti ed i soggetti comunque  a lui sottoposti, sebbene forniti di autonomia; tanto in violazione di specifiche direttive ministeriali a lui dirette (v. es. nota n. 50923 in data 28/11/1997 e la coeva ministeriale n.50636 del 25/11/1997) e con “dolo eventuale“, avendo accettato il rischio che le strutture decentrate abusassero dei “buoni-pasto” per evitare che la distorta gestione (di cui beneficiava lo stesso Sommella)  venisse a conoscenza del Ministero.

1.2.8 – Infine, la sentenza evidenziava la mancanza di condotte concorrenti esimenti o scusanti. Infatti  “l’implicito assenso ministeriale, le pressioni delle OO.SS., etc.” venivano “ad incidere solo marginalmente in un contesto di gravi responsabilità da accertata cosciente violazione di legge”, così come il mancato recupero dei buoni-pasto da parte degli uffici centrali del Ministero. In particolare, anche se l’Amministrazione centrale ben poteva avvedersi del problema per l’elevato numero di buoni-pasto erogati dal C.G.M., essa doveva controllare tutti gli uffici nazionali, e l’eventuale omissione del recupero di quanto indebitamente erogato non faceva venire meno le responsabilità dei convenuti; inoltre, l’eventuale (non accertato) recupero dai dipendenti di quanto loro indebitamente pagato non faceva venir meno il danno, ma al limite poteva acquisire rilievo in executivis, come riduzione dell’addebito ai convenuti.

1.2.9 – Sulla base di tali considerazioni, la sentenza condannava i convenuti al pagamento dell’importo complessivo sopra precisato sub § 1 (€ 145.546,00), escludendo l’esercizio del potere riduttivo per la ritenuta natura dolosa delle condotte in contestazione, procedendo al riparto dell’addebito secondo i criteri predetti e dividendo la condanna per quote come segue:

1) Sommella Luciano complessivi € 50.152,00 (cinquantamilacentocinquantadue/00) così computati:

a) in qualità di dirigente a capo dell’Ufficio C.G.M. di Napoli:

€ 20.021,00 (50% del C.G.M. di NA)

b) in qualità di dirigente del C.G.M., sovraordinato ai Servizi dipendenti dal Centro:

€   8.471 (40% del 50% di 42.357, pari a € 24.258 + € 18.099 per Istituto Filangieri);

€  8.855 (40% del 50% di  44.279,00, pari ad €  16.528,00 + € 27.751,00 per U.S.S.M. di NA);                                

€   4.875 (40% del 50% di 24.379,00 C.P.A. di NA);

€   6.780 (40% del 50%  di 33.903,00 I.P.M. S.Maria C.V.);

€      459 (40% del 50% di  2998 I.P.M. Airola);

€      251 (40% del 50% di  € 1259,00 per U.S.S.M Campobasso);                                

€      450 (40% del 50% di 2254,00 per  C.P.A. Salerno).  

2) Forlani Sandro  (dirigente delegato alla firma per il C.G.M. di Napoli):

€ 20.021 (50% C.G.M. NA, 1^ citazione, buoni-pasto 1996-1998).

3) Triola Amedeo  (Direttore Istituto Filangieri):

€ 21.178 (50% di 42.357, pari ad € 24.258 1^ citazione, buoni-pasto 1998, + € 18.099 2^-3^ citazione buoni-pasto 1996-1997);

4) Santulli Assunta (Direttrice U.S.S.M. di Napoli):

€ 22.139 (50% di 44.279,00 pari a € 16.528,00 1^ citazione, buoni-pasto 1998, + € 27.751,00 2^-3^ citazione, buoni-pasto 1996-1997);

5) De Angelis Preziosi  Tommaso (Direttore C.P.A. di Napoli):

€ 12.189 (50% di 24.379,00 pari ad € 11.025,00 1^ citazione, buoni-pasto 1998 + € 13.354,002^-3^ citazione, buoni-pasto 1996-1997);

6) Bovenzi Anselmo (Direttore I.P.M. S.M.C.V.):

€ 16.951 (50% di € 33.903,00 buoni-pasto 1996-1998);

7) Spampanato Sandro (Direttore I.P.M. di Airola):

 € 1.149 (50%  di  € 2998, 2^-3^ citazione, buoni-pasto 1998);

8) il Direttore pro-tempore dell’U.S.S.M. di Campobasso, non appellante:

€  629 (50% di  € 1.259,00, 2^-3^ citazione, buoni-pasto 96/97; 1998 a norma);

9) Alfano Antonio (Direttore C.P.A. di Salerno):

€  1.127 (50% di 2254,00, 2^-3^ citazione, buoni-pasto 1997-1998).   

* * *

2 – Avverso tale sentenza i condannati proponevano separati appelli.

2.1 – Veniva anzitutto proposta una prima serie di appelli dei Direttori dei singoli Servizi appartenenti al C.G.M. di Napoli, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Ernesto Procaccini, in specie:

a) l’ appello iscritto al n.33588 del registro di segreteria, notificato il 20-23.10.2008  e depositato il 10.11.2008, proposto da Anselmo Bovenziavverso la predetta sentenza  notificatagli il 10.9.2008;

b) l’ appello iscritto al n. 33589 del registro di segreteria, notificato il 20-24.10.2008  e depositato il 10.11.2008, proposto da Tommaso De Angelis Preziosi  avverso la predetta sentenza  notificatagli il 10.9.2008;

c) l’ appello iscritto al n. 33590 del registro di segreteria, notificato il 20-23.10.2008  e depositato il 10.11.2008, proposto da Assunta Santulliavverso la predetta sentenza  notificatale il 10.9.2008;

d) l’ appello iscritto al n. 33592 del registro di segreteria, notificato il 20-24.10.2008  e depositato il 10.11.2008, proposto da Amedeo Triola avverso la predetta sentenza  notificatagli il 10.9.2008.

In tali appelli si chiedeva di annullare la sentenza, dichiarando ogni domanda attorea inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, sulla scorta di motivi di gravame sostanzialmente analoghi, con alcune distinzioni, oltre specificate.

2.1.1 – Anzitutto, si invocava il difetto di antigiuridicità e colpevolezza della loro condotta, considerate la legittimità (quanto meno apparente) delle erogazioni, l’ insussistenza di dolo erariale o eventuale (affermati dalla sentenza impugnata, di cui si riepilogavano le motivazioni) e di qualsivoglia dolo o colpa grave (intesa come  “scriteriatezza” o noncuranza”), ed infine la assoluta buona fede degli appellanti nella erogazione delle somme, desumibile dalle concrete circostanze della vicenda.

a) Anzitutto, la normativa sui buoni-pasto non presupponeva una pausa obbligatoria di 30 minuti in aggiunta all’orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, anche alla luce della circolare della Direzione Generale dell’Organiz-zazione Giudiziaria del  10.2.1998.

b) In ogni caso, alla data dei fatti in contestazione (96/98) vi erano incertezze interpretativo-applicative sulla normativa dei buoni-pasto.

c) In quel periodo, le condotte degli uffici sovraordinati, competenti alla liquidazione dei buoni-pasto, inducevano i Direttori degli uffici di giustizia minorile a ritenere legittima la prassi di riconoscere il buono-pasto a prescindere dalla pausa-pranzo.

aa)  Anzitutto, vi erano atti del C.G.M. che avallavano una interpretazione “estensiva” delle disposizioni sul diritto ai buoni-pasto.

bb) Inoltre, le note trasmesse dalla Direzione del C.G.M. ai vari uffici per individuare il personale avente diritto al beneficio in questione si limitavano a chiedere chi svolgesse lavoro su 5 giorni con orario continuato e con due rientri pomeridiani, senza alcun riferimento alla necessità di pausa intermedia.

cc) Ancora, la Direzione del C.G.M. non aveva effettuato alcun rilievo sugli atti trasmessi dai Direttori dei vari uffici (non solo in risposta alle note suddette, ma anche in precedenza), dai quali emergeva che il diritto al buono-pasto era stato riconosciuto a prescindere dalla fruizione della pausa-pranzo.

dd) Infine, la D.C.G.M. aveva provveduto alla distribuzione di tali emolumenti senza effettuare i suoi doverosi controlli sugli elenchi dei buoni-pasto.

d) Accordi sindacali e direttive specifiche sulla necessità della pausa-pranzo ai fini dell’attribuzione dei buoni-pasto erano stati adottati solo nel 1999.

e) In ogni caso, perfino dopo l’ispezione ministeriale, gli uffici sovraordinati avevano manifestato qualche incertezza sulla necessità della pausa-pranzo ai fini del buono-pasto (sia in atti formali che con condotte concludenti, come gli accrediti di somme al C.G.M. e l’omesso recupero dei buoni-pasto dopo l’ispezione ministeriale).

f) La prassi degli altri uffici del C.G.M. era nel senso di ritenere la legittimità dell’erogazione dei buoni-pasto a prescindere dalla pausa-pranzo (Bovenzi, De Angelis Preziosi).

g) Infine, i convenuti invocavano specifiche circostanze soggettive esimenti da colpa grave, in particolare:

aa) tutti gli appellanti non avevano proprie specifiche competenze gestorie ed erano semplici reggenti, con non elevata qualifica di 7° livello (cfr. oltre, sub § 2.1.2);

bb) il Bovenzi aveva chiesto chiarimenti alla D.C.G.M., che aveva risposto affermando la debenza dei buoni-pasto anche senza pausa-pranzo;

cc) diversamente dagli altri appellanti, il De Angelis Preziosi :

era convinto di agire nel rispetto di direttive dell’organo sovraordinato;

- non aveva beneficiato di buoni-pasto, se non dopo essere stato autorizzato dall’Ufficio Centrale di Giustizia Minorile (con nota forrnale)

dd) la Santulli affermava che i buoni-pasto in realtà spettavano (cfr. § 2.1.3), perché l’orario giornaliero svolto era molto superiore a quello risultante dai cartellini marca-tempo (si esibivano “agende-copia”), dato che nell’U.S.S.M. da lei diretto vi erano una grave carenza di organico e una attività molto complessa e discontinua da svolgere.

2.1.2 – Sotto diverso profilo, gli appellanti invocavano il loro difetto di legittimazione passiva all’azione di responsabilità, in quanto essi non avevano specifiche competenze relativamente alla gestione della spesa per buoni-pasto, onde non poteva né imputarsi loro una violazione colpevole di obblighi di servizio (e quindi la antigiuridicità e colpevolezza della condotta) né configurarsi un nesso causale tra la loro condotta ed il danno). Infatti:

a) i Direttori non erano agenti contabili, in quanto non avevano autonomia amministrativo-contabile  e si limitavano a rispondere alle richieste del Dirigente del C.G.M., che era  funzionario delegato a provvedere ad ogni spesa, in specie per i buoni in questione,  ex D.P.R. n.1538/1955;

b) inoltre, Bovenzi, Triola, De Angelis Preziosi  e Santulli erano solo direttori reggenti ed erano tutti funzionari di 7° livello.

2.1.3 – Gli appellanti affermavano poi la mancanza di ingiusto danno erariale,  sotto due distinti profili.

a) Anzitutto,  mancavano la concretezza ed attualità del danno (e quindi la sua azionabilità), dato che era possibile il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti (che appello e memoria per l’udienza depositata il 24.1.2014 depositati per Bovenzi), laddove il C.G.M., nonostante quanto impostogli in sede di visita ispettiva, non aveva provveduto al recupero dei buoni-pasto indebitamente corrisposti al personale, e l’Ufficio Centrale di Giustizia Minorile non aveva preso alcuna iniziativa in merito (De Angelis Preziosi) .

b) Inoltre, la Santulli evidenziava  che i buoni-pasto in realtà spettavano, perché le modalità di erogazione erano state oggetto di accordo sindacale e perché l’orario giornaliero svolto era molto superiore a quello risultante dai cartellini marca-tempo (cfr. § 2.1.1 lett. g,dd).

2.1.4 – Si contestava infine la condanna alle spese (in quanto “liquidate in modo palesemente illegittimo”) e si chiedeva la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

2.2 – Contenuto sostanzialmente analogo aveva l’ appello del  Direttore del C.P.A. di Salerno, iscritto al n. 33905 del registro di segreteria,notificato il 14-17.11.2008 e depositato il 15.12.2008, proposto da Antonio Alfano  (rappresentato e difeso come in epigrafe) avverso la predetta sentenza  notificatagli il 16.9.2008, nel quale si chiedeva – previa sospensiva – di riformare la sentenza dichiarando inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto ogni domanda del P.M., con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.

In particolare, premessa una ricostruzione delle vicende processuali che avevano condotto dal primo al terzo atto di citazione con il quale l’Alfano era stato convenuto in giudizio, si prospettavano i seguenti motivi di gravame.

2.2.1 – Mancanza di antigiuridicità e colpevolezza

Anzitutto, si evidenziava che il quadro normativo consentiva, o quanto meno sembrava consentire l’erogazione del buono-pasto a prescindere dalla pausa-pranzo, alla luce del C.C.N.L. e delle circolari della Dir. Gen. Org., Giud.. dai quali sembrava desumersi che il buono-pasto costituiva una sorta di corrispettivo della “rinunzia” ad usufruire della mensa e della pausa-pranzo, che venivano riconosciuti a chi restava in servizio oltre il normale orario giornaliero di ufficio Pertanto, era legittima la corresponsione del buono-pasto a chi rinunziava alla pausa ed in tal caso l’orario di servizio era di 7 ore e 12 minuti; e comunque, non poteva configurarsi né dolo, né colpa grave per avere adottato tale interpretazione.

2.2.2 – Mancanza di dolo.

Inoltre, l’affermazione di dolo contenuta in sentenza presupponeva due circostanze di cui non vi era nessuna prova, ovvero:

a)      la conoscenza delle norme, la loro inequivocità e  la volontà di dar loro una interpretazione consapevolmente e chiaramente difforme;

b)      l’esistenza di una “tacita intesa” con altri soggetti per portare avanti tale interpretazione.

In sostanza, la sentenza si fondava sulla petizione di principio (non comprovata) che le norme fossero tanto chiare che  in nessun altra regione si fosse addivenuti a quella interpretazione fatta propria dal C.G.M. di Napoli.

2.3 – Analogo per contenuti era anche l’appello del Direttore dell’I.P.M. di Airola, iscritto al n. 33906 del registro di segreteria, notificato il 14-17.11.2008 e depositato il 15.12.2008, proposto da Sandro Spampanato (rappresentato e difeso come in epigrafe) avverso la predetta sentenza notificatagli il 16.9.2008, nel quale si chiedeva – previa sospensiva – di riformare la sentenza dichiarando inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto ogni domanda del P.M., con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.

In particolare, premessa una ricostruzione delle vicende processuali che avevano condotto dal primo al terzo atto di citazione con il quale lo Spampanato era stato convenuto in giudizio, la difesa dell’appellante  prospettava  motivi di gravame sostanzialmente analoghi a quelli dell’Alfano.

2.4 – Viceversa, solo in parte sovrapponibile ai precedenti era l’appello del Direttore del Centro di Giustizia Minorile, iscritto al n. 33860 del registro di segreteria, notificato il 14- 21.11.2008 e depositato il 11.12.2008, proposto da Luciano Sommella (rappresentato e difeso come in epigrafe) avverso la predetta sentenza  notificatagli il 10.9.2008, nel quale si chiedeva in via principale il proscioglimento dell’appellante ed in subordine la riduzione dell’addebito con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

In specie, ricostruiti i suoi ottimi precedenti di servizio e la vicenda processuale di primo grado nel suo complesso, l’appellante prospettava i seguenti motivi di gravame.

a) Legittimità dell’erogazione.

Secondo la difesa, doveva ritenersi legittima la erogazione dei buoni-pasto a chi svolgesse un orario prolungato di 7 ore e 12 minuti (senza pausa-pranzo) alla luce dell’art.3 dell’ordinanza della Dir.Gen.Org.Giud. in data 10.2.1998, fermo restando che non erano richieste né la forma scritta per la rinunzia alla pausa-pranzo, né  una autorizzazione specifica della P.A. a non effettuare la pausa-pranzo.

Del resto, la stessa ordinanza collegiale di primo grado n.75/2005, nel richiedere un prospetto dei soggetti che avessero svolto un servizio inferiore a 7 ore e 12 minuti, o fossero assenti, presupponeva che - al limite - solo in tali casi non spettasse il buono-pasto.

b) Mancanza di dolo o colpa grave (buona fede)

La difesa eccepiva inoltre che – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata – non poteva configurarsi né un dolo (tanto meno “eventuale”, non previsto in materia di responsabilità amministrativa) non essendo provata una “tacita intesa generalizzata” tra tutti i dirigenti a danno dell’Erario (soprattutto in capo al Sommella, che non gestiva direttamente i buoni-pasto); né tanto meno una colpa grave, per i seguenti motivi:

aa) anche in citazione si contestava al Sommella una culpa in vigilando, non un dolo, tanto meno eventuale.

bb) vi era perfetta buona fede per apparente legittimità delle erogazioni, ovvero il convincimento di agire nel rispetto della legalità, considerando lacircolare della Dir.Gen.Org. Giud. del 1998, il quadro normativo confuso (che aveva reso necessari interventi sindacali e dirigenziali attraverso accordi e direttive adottati solo nel 1999) e l’ enorme mole di dati che pervenivano al C.G.M. (che non consentiva la conoscenza da parte del Sommella della gestione distorta dei buoni-pasto).

c)  Nesso causale e riparto dell’addebito.

Quanto al nesso causale ed al riparto dell’addebito, la difesa eccepiva la responsabilità di terzi (che imponeva di addebitare loro tutto il danno o quanto meno una quota prevalente, riducendo il danno addebitato al Sommella), in specie:

aa) del Forlani, che di fatto provvedeva alla gestione dei buoni, individuando i dipendenti del C.G.M. che avevano diritto al buono-pasto;

bb) dei direttori delle varie Strutture appartenenti al C.G.M., che avevano individuato in piena autonomia gli aventi diritto al beneficio;

cc)  dei dirigenti ministeriali, che ben potevano valutare tutti i dati che pervenivano dai vari uffici, evidenziando l’illegittimità della corresponsione dei buoni-pasto.

d) Potere riduttivo.

In ogni caso, le predette circostanze andavano valutate ai fini dell’esercizio del potere riduttivo, cui il PM non si era opposto.

2.5 – Con a

 

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Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

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