Sunday 19 July 2015 13:50:49

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Segretari Comunali: il parere della Corte dei Conti sui diritti di rogito

segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 141/PAR/2015

Il Sindaco del Comune di Capurso ha chiesto il parere alla Corte dei Conti al fine di pervenire ad una corretta interpretazione delle disposizioni introdotte dall’art. 10, comma 2 bis, del D. L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 in materia di diritti di rogito dei segretari comunali. In particolare, il comma 2 bis dell’art. 10 del su richiamato D. L. n. 90/2014 prevede che: ”negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”. Il Sindaco, dopo aver specificato che il Comune di Capurso non dispone di alcun dipendente con qualifica dirigenziale in dotazione organica; è inserito nella classe II ai fini dell’assegnazione del segretario comunale e vi presta servizio un segretario comunale di fascia A, richiede alla Sezione se possano riconoscersi al segretario comunale, nei limiti stabiliti dalla norma vigente, i diritti di rogito per i contratti stipulati dal Comune e rogati dallo stesso segretario. Infine, il quesito richiama i contrastanti pareri emessi dalle Sezioni regionali circa la modalità di riconoscere il diritto all’emolumento a favore del segretario comunale. La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con il parere n. 141/PAR/2015 ha statuito che: "L’art. 10, comma 2 bis, del D. L. n. 90/2014 prevede che: ”negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”. Deve aggiungersi che il comma 2 del su richiamato art. 10 del D. L. n. 90/2014 ha integralmente sostituito l'articolo 30, comma 2, della L. 15/11/1973, n. 734, disponendo che il provento annuale dei diritti di segreteria deve essere attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIGdepositata in data 24/06/2015, in presenza di contrasti interpretativi tra le Sezioni regionali di controllo rilevati, peraltro, anche dalla richiesta di parere in esame, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dai Comune, nel corso dell’esercizio, non eccedono i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”. Infatti, la Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione, alla quale le Sezioni regionali sono tenute a conformarsi, ha condiviso l’orientamento più rigoroso espresso dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio che ha ritenuto che il richiamo della disposizione normativa di cui al comma 2 bis dell’art. 10 del D. L. n. 90/2014 ai “segretari che non hanno qualifica dirigenziale” è da intendersi in senso atecnico posto che ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale ma per alcune categorie il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti ed ha sottolineato, alla luce dell’art. 32 del CCNL 2011, che la norma si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello del personale dirigenziale concludendo, quindi, che i diritti di rogito non possano riconoscersi ai segretari che godano di equiparazione alla dirigenza sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 21/2015/PAR). Tale interpretazione, secondo la Sezione delle Autonomie, si coniuga con la tendenza legislativa a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione. Con la su richiamata deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha, inoltre, rilevato che da un’interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale della norma non possa desumersi l’attribuzione in favore degli enti interessati della possibilità di determinare la quota del provento da erogare mediante un’autonoma regolamentazione evidenziando che i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dai Comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Tale conclusione, secondo la prospettazione operata dalla Sezione delle Autonomie, appare coerente con la ratio sottesa alle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito attribuendo l’integralità del gettito all’ente locale nonché all’ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 bis dalla cui applicazione non possono derivare maggiori spese per l’ente.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

       Deliberazione n. 141/PAR/2015

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

 

Nella camera di consiglio del 2 luglio 2015 composta da:

Presidente di Sezione Agostino Chiappiniello

ConsigliereLuca Fazio 

ConsigliereStefania PetrucciRelatore

ReferendarioRossana De Corato

ReferendarioCosmo Sciancalepore

ReferendarioCarmelina Addesso

 

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Capurso (BA) pervenuta in data 16/03/2015 prot. n. 1000;

Vista l’ordinanza n. 48/2015 del 2/07/2015 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 2/07/2015;

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Capurso chiede il parere della Sezione al fine di pervenire ad una corretta interpretazione delle disposizioni introdotte dall’art. 10, comma 2 bis, del D. L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 in materia di diritti di rogito dei segretari comunali.

In particolare, il comma 2 bis dell’art. 10 del su richiamato D. L. n. 90/2014 prevede che: ”negli  enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo  30,  secondo comma,  della  legge  15 novembre 1973, n. 734, come  sostituito  dal  comma  2  del  presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della  tabella D  allegata  alla  legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Il Sindaco, dopo aver specificato che il Comune di Capurso non dispone di alcun dipendente con qualifica dirigenziale in dotazione organica; è inserito nella classe II ai fini dell’assegnazione del segretario comunale e vi presta servizio un segretario comunale di fascia A, richiede alla Sezione se possano riconoscersi al segretario comunale, nei limiti stabiliti dalla norma vigente, i diritti di rogito per i contratti stipulati dal Comune e rogati dallo stesso segretario.

Infine, il quesito richiama i contrastanti pareri emessi dalle Sezioni regionali circa la modalità di riconoscere il diritto all’emolumento a favore del segretario comunale.

Considerato in 

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell’Ente e pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. 

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità. 

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”.

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica”strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Il Collegio evidenzia che il quesito sottoposto dal Sindaco del Comune di Capurso, da ricondursi a caratteri di generalità ed astrattezza, è da ritenersi afferente alla materia della contabilità pubblica trattandosi di normativa dettata dal legislatore a fini di contenimento della spesa pubblica.

L’art. 10, comma 2 bis, del D. L. n. 90/2014 prevede che: ”negli enti locali privi  di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30,  secondo  comma,  della  legge  15 novembre 1973, n. 734, come  sostituito  dal  comma  2  del  presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della  tabella D  allegata  alla  legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Deve aggiungersi che il comma 2 del su richiamato art. 10 del D. L. n. 90/2014 ha integralmente sostituito l'articolo 30, comma 2, della L. 15/11/1973,  n. 734, disponendo che il provento annuale dei diritti di segreteria deve essere attribuito  integralmente al Comune o alla Provincia.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIGdepositata in data 24/06/2015, in presenza di contrasti interpretativi tra le Sezioni regionali di controllo rilevati, peraltroanche dalla richiesta di parere in esame, ha enunciato i seguenti principi di diritto: alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dai Comune, nel corso dell’esercizio, non eccedono i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

Infatti, la Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione, alla quale le Sezioni regionali sono tenute a conformarsi, ha condiviso l’orientamento più rigoroso espresso dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio che ha ritenuto che il richiamo della disposizione normativa di cui al comma 2 bis dell’art. 10 del D. L. n. 90/2014 ai “segretari che non hanno qualifica dirigenziale” è da intendersi in senso atecnico posto che ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale ma per alcune categorie il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti ed ha sottolineato, alla luce dell’art. 32 del CCNL 2011, che la norma si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello del personale dirigenziale concludendo, quindi, che i diritti di rogito non possano riconoscersi ai segretari che godano di equiparazione alla dirigenza sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 21/2015/PAR).

Tale interpretazione, secondo la Sezione delle Autonomie, si coniuga con la tendenza legislativa a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione.

Con la su richiamata deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha, inoltre, rilevato che da un’interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale della norma non possa desumersi l’attribuzione in favore degli enti interessati della possibilità di determinare la quota del provento da erogare mediante un’autonoma regolamentazione evidenziando che i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dai Comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Tale conclusione, secondo la prospettazione operata dalla Sezione delle Autonomie, appare coerente con la ratio sottesa alle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito attribuendo l’integralità del gettito all’ente locale nonché all’ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 bis dalla cui applicazione non possono derivare maggiori spese per l’ente.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Capurso (BA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2015.

Il Magistrato Relatore Il Presidente 

F.to Stefania Petrucci           F.to Agostino Chiappiniello

 

Depositata in Segreteria il 02/07/2015

Il Direttore della Segreteria

    F.to Marialuce Sciannameo

 

 

 

 

 

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