Sunday 31 July 2016 07:19:47

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Unioni civili: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento con le disposizioni transitorie che disciplinano le modalità di costituzione e registrazione nell'archivio dello Stato civile

segnalazione del DPR n. 144/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28.7.2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28.7.2016 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144 recante "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76". Il Regolamento, entrato in vigore il 29/07/2016 che si compone di 11 articoli, prevede che presso ciascun comune è istituito il registro provvisorio delle unioni civili. Per quanto riguarda la costituzione di un'unione civile, il Regolamento prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge. L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a se' in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all'articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione. Se una delle parti, per infermita' o altro comprovato impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti. Seguono poi le verifiche da parte dell'Ufficiale dello Stato civile. L'art. 4 del Regolamento si occupa della "scelta del cognome comune" stabilendo che le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione. La parte puo' dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune. A seguito della dichiarazione i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica. Per saperne di più scarica il Regolamento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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