Friday 09 March 2012 09:18:03
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale è in linea di principio necessario dare specifico avviso agli interessati dell’avvio del procedimento di controllo del nulla osta paesaggistico, da parte della competente Soprintendenza (Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 203; Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2002 n. 1790). Sebbene sia possibile, in astratto, che l’avviso sia surrogato da atti equipollenti, tuttavia secondo l’orientamento espresso dalla sezione, non può costituire di regola equipollente la dizione, nel nulla osta paesaggistico, che l’atto sarà trasmesso alla Soprintendenza per il controllo (Cons. St., sez. VI, n. 1790/2002, cit.). Invero, con numerose pronunce, dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di doversi discostare, questa Sezione ha più volte affrontato la problematica sollevata con la censura in esame, risolvendola in senso negativo a quello prospettato dall’amministrazione appellante, ossia nel senso della sussistenza dell’obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato, anche nell’ipotesi in cui il nulla osta rechi l’avviso che l’atto sarà trasmesso alla Soprintendenza, dell’avvio del procedimento preordinato all’eventuale annullamento del nulla - osta paesaggistico (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. VI, n. 5728/2004; Cons. St., sez. VI, 25 marzo 2004 n. 1626; Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 203; Cons. St., sez. VI, 17 settembre 2002 n. 4709; Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2002 n. 1790). Invero, il parere paesaggistico rilasciato nella specie dal Comune non avrebbe mai potuto essere considerato quale atto equipollente all’avviso di procedimento da iniziarsi da parte della Soprintendenza ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990. E ciò perché l’atto comunale costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che esso non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione, ed in genere lo svolgimento della predetta nuova fase. Viene ribadito, pertanto, l’indirizzo giurisprudenziale della Sezione, che richiede che il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico sia preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2003 n. 6342; Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2003 n. 2176; Cons. St., sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1909).In definitiva, deve ribadirsi che l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della l. n. 241/1990, viene soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare attuativa della l. n. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, con d.m. n. 495 del 13 giugno 1994 (art. 4 e tabella A punto 4). Né il vizio può ritenersi irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, perché, presentando la valutazione di compatibilità paesaggistica un margine di opinabilità, la partecipazione dell’interessata al procedimento avrebbe potuto fornire un apporto per una soluzione favorevole, anche mediante l’indicazione di misure di compatibilizzazione o di ridimensionamento dell’opera abusiva.
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