Monday 22 May 2017 14:15:48

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi: il criterio dell'anonimato delle prove scritte

segnalazione del Prof. Avv. Enrico michetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 22.5.2017

"E' orientamento giurisprudenziale consolidato che il criterio dell’anonimato delle prove scritte delle procedure di concorso o selezione costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni garantendo la par condicio tra i candidati". Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 22/05/2017

N. 02377/2017REG.PROV.COLL.

N. 07174/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7174 del 2015, proposto da: *contro

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

*; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 00515/2015, resa tra le parti, concernente del bando di concorso per l'ammissione di n. 6 allievi al corso ordinario di sceneggiatura per il triennio 2014/2016

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Scardaccione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra  * ha impugnato il bando di concorso e la graduatoria degli ammessi alla prova selettiva annuale adottati dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (d’ora in poi Fondazione) per l’ammissione di n. 6 allievi al corso ordinario di sceneggiatura per il triennio 2014 / 2016.

In sintesi ha dedotto nei motivi d’impugnazione la plurima e concorrente violazione: 1) del principio dell’anonimato previsto per le prove scritte dall’art. 14 D.P.R. n. 487 del 1994; 2) del principio della preventiva dichiarazione di incompatibilità da parte dei componenti della commissione giudicatrice; 3) del principio della necessaria predisposizione dei criteri di massima di valutazione; 4) del principio di analiticità della verbalizzazione delle sedute della Commissione esaminatrice.

2. Si è costituita in giudizio la Fondazione resistente eccependo l’improcedibilità del ricorso, instando nel merito per la sua infondatezza.

3. Con due autonomi ricorsi contenenti motivi aggiunti la ricorrente ha rispettivamente impugnato la relazione sulla procedura concorsuale depositata (d.17.01.2014) in giudizio dalla Fondazione e la graduatoria finale di ammissione dei vincitori al corso triennale di sceneggiatura.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III, ha respinto il primo, secondo e quarto motivo d’impugnazione, ed accolto il terzo motivo.

In assenza di criteri di valutazione predefiniti, i giudici di prime cure hanno ritenuto che il giudizio espresso dalla Commissione sugli elaborati allegati dalla ricorrente in conformità alle previsioni del bando concorsuale fosse inficiato da difetto di motivazione, disponendo, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., previa predeterminazione dei criteri di valutazione, il riesame e la rivalutazione di essi da parte di apposita Commissione in diversa composizione, da nominare “ad hoc.

5. Appella la sentenza la sig.ra  *. Resiste la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema.

6. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

7. Con unico motivo d’appello, si deduce l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel respingere il primo motivo d’impugnazione incentrato sulla violazione del principio dell’anonimato delle prove scritte sancito dall’art. 14 d.P.R. 487/1994.

Dando previamente atto dell’accoglimento del ricorso limitatamente all’assenza di puntuale valutazione da parte della Commissione esaminatrice degli elaborati presentati, del giudizio d’inidoneità formulato dalla nuova Commissione incaricata di rinnovare la valutazione, l’appellante lamenta che i giudici di prime cure, respingendo il primo motivo di ricorso, hanno di fatto disatteso il principio dell’anonimato delle prove scritte sulla base di valutazioni.

Le caratteristiche intrinseche delle prove artistiche e le modalità di svolgimento della selezione, tenute in perspicua considerazione dal T.A.R. nel respingere il motivo d’impugnazione non giustificherebbero affatto l’inapplicabilità alla procedura del principio dell’anonimato delle prove scritte.

Sarebbe a riguardo dirimente, deduce l’appellante, l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a mente del quale il principio dell’anonimato nei concorsi e nelle selezioni di concorrenti non subisce deroga alcuna (cfr. Cons. Stato, ad. plen. 20 novembre 2013 n. 26).

8. Il motivo è fondato.

8.1 In limine, mette conto rilevare la singolare graduazione dei motivi d’impugnazione contenuta nel ricorso.

Col primo ordine di censure si lamenta(va) la radicale illegittimità della procedura. In ordine decrescente solo nel terzo motivo, accolto dal T.A.R., la ricorrente deduceva i vizi inficianti il giudizio d’inidoneità formulato dalla Commissione nei suoi confronti.

In definitiva, almeno in astratto, l’accoglimento del primo motivo meglio soddisfaceva l’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa rispetto al vizio denunciate, e poi accolto, l’assenza di motivazione del giudizio d’inidoneità, che, non investendo gli atti a monte della procedura, pospone(va) l’interesse pubblico rispetto a quello fondante la pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla ricorrente..

L’osservazione consente di ritenere che, nonostante la procedura selettiva si sia oramai esaurita, l’appellante – la quale, come dato atto dal dominus litis, ha nel frattempo impugnato con ricorso autonomo anche il giudizio negativo reso dalla Commissione in sede di rinnovazione della valutazione – ha interesse a proporre l’appello avverso il capo di sentenza che ha respinto il principale motivo d’impugnazione in grado (in allora), in caso d’accoglimento, di meglio garantire la legittimità dell’azione amministrativa.

8.2 E che, sul piano della dinamica processuale, si riflette nella possibilità, ex art. 34, comma 3, c.p.a., di chiedere a più forte ragione il risarcimento del danno patrimoniale, e non patrimoniale: il primo relativo al pregiudizio patrimoniale sofferto per aver partecipato ad una procedura selettiva radicalmente illegittima; il secondo per la lesione dell’interesse, riconosciuto e tutelato dagli art. 33 e 35 cost., al raggiungimento di un adeguato livello di studio in vista di un proficuo impiego di lavoro o di uno sbocco professionale aderente alla specializzazione conseguita..

9. Nel merito, è orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che il criterio dell’anonimato delle prove scritte delle procedure di concorso o selezione costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni garantendo la par condicio tra i candidati (cfr., Cons. Stato, ad. plen., 20 novembre 2013 n. 26).

9.1 La procedura preselettiva seguita dalla Fondazione confligge con i principi richiamati:

ciascuna prova doveva essere accompagnata da una dettagliata scheda biografica allegata agli elaborati da sottoporre all’esame.

9.2 Sicché, la Commissione, prima di esprimere il giudizio sull’elaborato redatto dal partecipante alla selezione relativo al soggetto di un lungometraggio, nonché ad una sinossi del soggetto ed alla sceneggiatura di un cortometraggio, conosceva l’identità nominativa di ciascun candidato.

È appena il caso di sottolineare che la lata discrezionalità tecnica del giudizio espresso dalla Commissione, come in tutte le procedure selettive, è bilanciata dal rigoroso rispetto dei principi d’imparzialità e par condicio di trattamento dei candidati.

Fra la discrezionalità della valutazione e i richiamati principi c’è un rapporto di diretta proporzionalità: maggiore è l’una tanto più precettive diventano le regole di anonimato e predeterminazione dei criteri di valutazione.

10. Conclusivamente l’appello deve essere accolto ai sensi della motivazione.

11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione.

Condanna la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della sig.ra  * che si liquidano in complessivi 4500,00 (quattromilacinquecento) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo   Sergio Santoro
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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