Thursday 17 July 2014 08:55:36

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune: e' legittima la norma del Regolamento Comunale che prevede il cumulo tra l'imposta sulla pubblicità e il canone di concessione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 7.7.2014

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato come nel nostro ordinamento, in tema di TOSAP, già l'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (nel sistema preesistente al nuovo regime normativo introdotto col d.lgs. n. 507-93) stabiliva che, "Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nè l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche". Decisivo ai fini della soluzione della presente controversia è, a parere del Collegio, quanto disposto dall'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nel testo integrato con l'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che, "Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario". Il periodo "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario" è stato aggiunto dall'art. 145, comma 55, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1 gennaio 2001. Peraltro, deve rammentarsi che gli artt. contenuti nel d.lgs. n. 507-93 sono stati, in un primo momento, abrogati con vigenza 1 gennaio 1999, dall'art. 51 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e poi, successivamente, reintrodotti e sempre con decorrenza 1 gennaio 1999 - dall'art. 31, comma 14, della L. 23 dicembre 1998, n. 448. Si deve ancora osservare al riguardo che è pur vero che questo Consiglio (Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2005, n. 6384) ha già affermato che l'installazione di impianti privati e l'effettuazione della pubblicità è assoggettata unicamente a regime autorizzatorio e che l'impianto pubblicitario è sottoposto unicamente all'imposta sulla pubblicità. Tale considerazione, tuttavia, non esime dal pagamento del canone di concessione dell'area su cui l'impianto pubblicitario privato insiste, trattandosi di utilizzazione di un bene pubblico per finalità private, con impianti che sono e restano privati ma che insistono, come detto, su aree pubbliche e che, quindi, per ciò solo, sono soggette al canone di concessione. Questa è nei suoi tratti essenziali la disciplina applicabile alle attività di pubblicità e promozione effettuate con affissioni dirette e con impianti privati.Con la conseguente legittimità della previsione di un canone di concessione, in aggiunta all'imposta di pubblicità prevista, che ha diverso titolo e diverso presupposto e con l'ulteriore conseguenza che la deliberazione del Comune intimato n. 122 del 30.3.1999, pubblicata il 2.4.1999, con cui il consiglio comunale di Bari ha approvato il "Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in esecuzione del d.lgs. n. 507 del 15.11.1993", limitatamente all'art. 44, nella parte in cui prevede che per la pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, gli interessati sono tenuti a corrispondere l'imposta sulla pubblicità nonchè un canone di concessione, cumulo contestato con il presente appello, deve ritenersi legittima.Nè può ritenersi, come invece prospetta l'appellante, che la mancanza di un formale atto di concessione impedisca la riscossione del relativo canone concessorio, atteso che tale canone ha la sua fonte e, quindi, il suo titolo giuridico, non nell'atto formale provvedimentale di concessione, bensì nell'effettivo utilizzo dello spazio demaniale, come si verifica nel caso di specie.Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2007, proposto da:

Clear Channel Affitalia s.r.l., già Affitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Monterisi, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Fredella in Roma, via Girolamo Boccardo, 26/A;

 

contro

Comune di Bari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, 2; 

nei confronti di

Saci di Pietro Gambacorta & C. s.n.c.; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE III, n. 00848/2006, resa tra le parti, concernente applicazione imposta comunale sulla pubblicità.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Enzo Monterisi e Rosa Cioffi.

 

 

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. III, con la sentenza 15 marzo 2006, n. 848, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della deliberazione n. 122 del 30.3.1999, pubblicata il 2.4.1999, con cui il consiglio comunale di Bari ha approvato il “Regolamento di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in esecuzione del d.lgs. n. 507 del 15.11.1993”, limitatamente all’art. 44, nella parte in cui prevede che per la pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, gli interessati sono tenuti a corrispondere “a) l’imposta sulla pubblicità; b) un canone di concessione; c) la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, nonché, se da quest’ultima sostituita, il Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche”.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che l’art. 31, comma 14, l. n. 448-98 ha abrogato l’art. 51, comma 2, d.lgs. n. 446-1997; pertanto, il sistema vigente prevede che i Comuni possano scegliere se riscuotere la TOSAP o sostituirla con la COSAP; il Comune di Bari continua a riscuotere la TOSAP.

Secondo il TAR, la TOSAP ed il canone di concessione del suolo sono prestazioni richieste a diverso titolo, per cui possono legittimamente coesistere; la TOSAP è obbligazione tributaria, espressione del potere di imperio dello Stato ed è stabilita dalla legge in favore dell’ente pubblico che deve limitarsi ad applicarla; il canone di concessione o di locazione ha, invece, natura patrimoniale e scaturisce dal provvedimento concessorio emanato dall’ente, trovando fondamento nel rapporto negoziale che accede al rapporto concessorio, ovvero costituisce il corrispettivo per l’uso del bene di proprietà del Comune, ove sia utilizzato da soggetto diverso dal proprietario.

Il TAR concludeva sostenendo che la compatibilità di tali proventi trova fondamento normativo nell’art. 3, comma 65, l. 28 dicembre 1995, n. 549 e nell’art. 17, comma 63, l. 15 maggio 1997, n. 127 che prevedono esplicitamente il cumulo tra la tassa e il canone concessorio, nonché nell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507-93 che subordina la contestuale convergenza delle misure impositive alla ricorrenza dei requisiti: esercizio della pubblicità su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento dal Comune; commisurazione dei canoni di locazione o di concessione all’effettiva occupazione del suolo pubblico con mezzo pubblicitario.

L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo:

- Omessa inesistente motivazione della sentenza appellata. Violazione art. 112 c.p.c.. Errata rappresentazione ed interpretazione. Falsa ed inesatta interpretazione di legge. Contraddittorietà;

- Violazione art. 112 c.p.c.. Errata rappresentazione ed interpretazione. Falsa e inesatta interpretazione di legge. Erroneità dei presupposti.

Con l’appello in esame, quindi, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva l’Amministrazione appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 15 aprile 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Si deve osservare, preliminarmente, che, con delibera del Comune intimato 18.4.2005, n. 49, evidenziando come diverse autorità giudiziarie abbiano dichiarato illegittima la richiesta del canone di concessione, e nella constatazione che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è entrato in vigore il novellato comma 3 dell’art. 63 d.lgs. n. 446-97, è stato disposto che dall’importo della TOSAP dovuta per l’occupazione di suolo pubblico debba essere sempre detratto l’importo corrisposto a titolo di canone concessorio, diverso da quelli relativi a prestazioni di servizi resi dal Comune.

Conseguentemente, stante che “l’abolizione del canone di occupazione del suolo pubblico per l’impiantistica pubblicitaria comporterebbe semplicemente l’applicazione piena della TOSAP sulla superficie utilizzata”, si è deliberato di abolire il canone di concessione per l’impiantistica pubblicitaria.

Tale delibera del 2005 è, tuttavia, posteriore ai fatti oggetto dell’attuale causa e, dunque, è irrilevante ai fini del presente giudizio.

Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di intervenuta decisione di cui alla sentenza TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 marzo 1996, n. 160, relativamente al fatto che tale decisione ha annullato l’art. 46 del precedente Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (delibera Commissario Prefettizio 29 giugno 1994, n. 6); tale decisione del TAR risulta passata in giudicato per effetto della dichiarazione di perenzione dell’appello (RG. 4296-97) interposto dall’Italpubblicità s.r.l. in liquidazione, come da decreto di questa Sezione 25 maggio 2004, n. 3424.

Infatti, la predetta decisione del TAR ha disposto l’annullamento dell’art. 46 del precedente Regolamento nella parte in cui non ha circoscritto l’obbligo in parola soltanto al caso di utilizzo degli spazi sovrastanti o sottostanti agli immobili demaniali; questione che non è sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, poiché detta sentenza non ha annullato in toto l’art. 46 citato ma, anzi, ha stabilito la legittimità dell’imposizione del canone di concessione, purché circoscritto agli spazi sovrastanti o sottostanti agli immobili demaniali, come si verifica nella specie.

Né può ritenersi condivisibile un contrasto con la sentenza del TAR Puglia, Bari, n. 19-2003, atteso che tale sentenza si è limitata ad annullare la deliberazione di Giunta del Comune di Bari n. 286 del 20 marzo 2001 nella parte in cui ha stabilito le nuove tariffe per canoni di locazione degli impianti pubblicitari in relazione alla prospettata censura d’incompetenza.

In quella ipotesi, infatti, il TAR ha ritenuto che la Giunta comunale avesse provveduto direttamente, in assenza di qualunque atto d’indirizzo generale, a modificare la struttura della tariffa sostituendo al precedente sistema - articolato in due fasce ed otto categorie (cfr, delibera G.C. n. 6232-92) – un nuovo e diverso modello tariffario basato soltanto su due categorie economiche; tale questione, come è evidente non coincide per nulla con la questione oggetto del presente giudizio.

Nel merito, si deve evidenziare che l’appello è infondato, potendosi così prescindere dall’eccezione del Comune circa l’ipotizzata carenza di legittimazione dell’appellante.

Si deve, infatti, osservare che, nel nostro ordinamento, in tema di TOSAP, già l’art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (nel sistema preesistente al nuovo regime normativo introdotto col d.lgs. n. 507-93) stabiliva che, “Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche”.

Decisivo ai fini della soluzione della presente controversia è, a parere del Collegio, quanto disposto dall’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nel testo integrato con l’art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che, “Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.

Il periodo “commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario” è stato aggiunto dall’art. 145, comma 55, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Peraltro, deve rammentarsi che gli artt. contenuti nel d.lgs. n. 507-93 sono stati, in un primo momento, abrogati con vigenza 1° gennaio 1999, dall’art. 51 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e poi, successivamente, reintrodotti – sempre con decorrenza 1° gennaio 1999 - dall’art. 31, comma 14, della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Si deve ancora osservare al riguardo che è pur vero che questo Consiglio (Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2005, n. 6384) ha già affermato che l’installazione di impianti privati e l’effettuazione della pubblicità è assoggettata unicamente a regime autorizzatorio e che l’impianto pubblicitario è sottoposto unicamente all’imposta sulla pubblicità.

Tale considerazione, tuttavia, non esime dal pagamento del canone di concessione dell’area su cui l’impianto pubblicitario privato insiste, trattandosi di utilizzazione di un bene pubblico per finalità private, con impianti che sono e restano privati ma che insistono, come detto, su aree pubbliche e che, quindi, per ciò solo, sono soggette al canone di concessione.

Questa è nei suoi tratti essenziali la disciplina applicabile alle attività di pubblicità e promozione effettuate con affissioni dirette e con impianti privati.

Con la conseguente legittimità della previsione di un canone di concessione, in aggiunta all’imposta di pubblicità prevista, che ha diverso titolo e diverso presupposto e con l’ulteriore conseguenza che la deliberazione del Comune intimato n. 122 del 30.3.1999, pubblicata il 2.4.1999, con cui il consiglio comunale di Bari ha approvato il “Regolamento di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in esecuzione del d.lgs. n. 507 del 15.11.1993”, limitatamente all’art. 44, nella parte in cui prevede che per la pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, gli interessati sono tenuti a corrispondere l’imposta sulla pubblicità nonché un canone di concessione, cumulo contestato con il presente appello, deve ritenersi legittima.

Né può ritenersi, come invece prospetta l’appellante, che la mancanza di un formale atto di concessione impedisca la riscossione del relativo canone concessorio, atteso che tale canone ha la sua fonte e, quindi, il suo titolo giuridico, non nell’atto formale provvedimentale di concessione, bensì nell’effettivo utilizzo dello spazio demaniale, come si verifica nel caso di specie.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo le eccezionali ragioni richieste dalla legge.

Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti del Comune.

Nulla per le spese nei confronti della parte intimata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top