Monday 12 September 2016 17:55:36

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora (astreinte): l'irrilevanza delle difficoltà del bilancio pubblico

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 12.9.2016 n. 3842

Nella vicenda giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di eseguire i provvedimenti del giudice civile con i quali fu riconosciuto alle parti oggi appellate l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo. Con le medesime sentenze il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora ( c.d. astreinte) commisurate all’interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della B.C.E. aumentato di tre punti percentuali. Le sentenze, nel capo appunto relativo a tali penalità, sono state impugnate con gli atti all’esame dall’Amministrazione la quale ha sostenuto l’inapplicabilità delle sanzioni e in via subordinata che il Tribunale ha errato nell’applicare le stesse in via sostanzialmente automatica. Con ord.za n. 14 del 2014 la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, ha devoluto all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’applicabilità delle penalità nel caso di condanna pecuniaria. Con sentenza n. 15 del 2014 la Adunanza Plenaria ha precisato che "Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria". La Plenaria ha quindi rimesso gli atti alla Sezione per il vaglio del secondo motivo di impugnazione, concernente - in concreto – la liquidazione della sanzione. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3842 del 12 settembre 2016 ha ritenuto fondati gli appelli dell’Amministrazione, nei limiti di seguito trascritti: "Per quanto riguarda la asserita indisponibilità di somme sui relativi capitoli, a giudizio della Sezione - ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità - in concreto le allegate difficoltà del bilancio pubblico non possono giustificare una totale esenzione dell’Amministrazione inadempiente dalle penalità di mora, vista anche l’attuale possibilità del ricorso al conto sospeso. Quanto esposto induce a disattendere i rilievi mossi al riguardo dall’appellante. E’ invece nel giusto l’ Amministrazione quando deduce, in sostanza e tenuto conto dell’insieme delle argomentazioni difensive, che le sentenze impugnate hanno comunque definito la misura delle penalità in modo non equo e cioè eccessivo. Per quanto riguarda la misura delle penalità, infatti, la Giurisprudenza della Sezione reputa conforme a equità il parametro dell’interesse legale peraltro ora esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208 del 2015. In tal senso è stato appunto chiarito che “ poiché la penalità di mora non deve risolversi in una ragione di ingiustificato arricchimento per il creditore, è eccessivo e non conforme a equità il parametro dell'interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali, dovendosi sostituirlo con quello dell’interesse legale, peraltro ora esplicitamente indicato dall’art. 114 comma 4 lett. e) Cod. proc. amm. secondo le modifiche appunto introdotte dalla predetta legge di stabilità per il 2016. ( cfr. IV Sez. n. 1444 del 2016)." Per approfondire scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 12/09/2016

N. 03842/2016REG.PROV.COLL.

N. 06913/2013 REG.RIC.

N. 06914/2013 REG.RIC.

N. 06973/2013 REG.RIC.

N. 07341/2013 REG.RIC.

N. 07342/2013 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6913 del 2013, proposto da: 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

****** non costituiti in giudizio; 



sul ricorso numero di registro generale 6914 del 2013, proposto da: 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

***



sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2013, proposto da: 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro





sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2013, proposto da: 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

* non costituito in giudizio; 



sul ricorso numero di registro generale 7342 del 2013, proposto da: 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

******i non costituiti in giudizio; 

per la riforma

quanto al ricorso n. 6913 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05341/2013, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 6914 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05411/2013, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 6973 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 07619/2013, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 7341 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 07459/2013, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 7342 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 07468/2013, resa tra le parti;

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di *

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati di cui al verbale d’Udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con le sentenze in epigrafe indicate il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di eseguire i provvedimenti del giudice civile con i quali fu riconosciuto alle parti oggi appellate l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Con le medesime sentenze il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora ( c.d. astreinte) commisurate all’interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della B.C.E. aumentato di tre punti percentuali.

Le sentenze, nel capo appunto relativo a tali penalità, sono state impugnate con gli atti all’esame dall’Amministrazione la quale ha sostenuto l’inapplicabilità delle sanzioni e in via subordinata che il Tribunale ha errato nell’applicare le stesse in via sostanzialmente automatica.

Con ord.za n. 14 del 2014 la Sezione, riuniti gli appelli, ha devoluto all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’applicabilità delle penalità nel caso di condanna pecuniaria.

Con sentenza n. 15 del 2014 la Adunanza Plenaria ha precisato che "Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria".

La Plenaria ha quindi rimesso gli atti alla Sezione per il vaglio del secondo motivo di impugnazione, concernente - in concreto – la liquidazione della sanzione.

Al riguardo gli appelli dell’Amministrazione sono fondati, nei limiti che si vanno ad esporre.

Per quanto riguarda la asserita indisponibilità di somme sui relativi capitoli, a giudizio della Sezione - ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità - in concreto le allegate difficoltà del bilancio pubblico non possono giustificare una totale esenzione dell’Amministrazione inadempiente dalle penalità di mora, vista anche l’attuale possibilità del ricorso al conto sospeso.

Quanto esposto induce a disattendere i rilievi mossi al riguardo dall’appellante.

E’ invece nel giusto l’ Amministrazione quando deduce, in sostanza e tenuto conto dell’insieme delle argomentazioni difensive, che le sentenze impugnate hanno comunque definito la misura delle penalità in modo non equo e cioè eccessivo.

Per quanto riguarda la misura delle penalità, infatti, la Giurisprudenza della Sezione reputa conforme a equità il parametro dell’interesse legale peraltro ora esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208 del 2015. In tal senso è stato appunto chiarito che “ poiché la penalità di mora non deve risolversi in una ragione di ingiustificato arricchimento per il creditore, è eccessivo e non conforme a equità il parametro dell'interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali, dovendosi sostituirlo con quello dell’interesse legale, peraltro ora esplicitamente indicato dall’art. 114 comma 4 lett. e) Cod. proc. amm. secondo le modifiche appunto introdotte dalla predetta legge di stabilità per il 2016. ( cfr. IV Sez. n. 1444 del 2016).

In conclusione gli appelli vanno accolti in parte e le sentenze impugnate vanno riformate nel senso che le penalità di mora ivi previste sono quantificate in misura corrispondente all’interesse legale.

Le spese del giudizio di appello sono compensate, fermo restando quanto disposto dal Tribunale per le spese del primo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
Antonino Anastasi    
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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