Saturday 25 February 2017 08:52:18
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. VI pubblicata il 15.2.2017
"Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioé mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione". È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza pubblicata in data 15.2.2017 in virtù del quale è stato rigettato il ricorso proposto da una società (affidato all'unico motivo di violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000), con il quale si censurava la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la decisione di rigetto del ricorso proposto contro l'avviso di accertamento relativo a TARSU pretesa dal un Comune. La Suprema Corte, preso atto che l'atto impugnato conteneva 'l'iter seguito per il rilievo (incrocio degli archivi a disposizione ecc.) e gli elementi emersi" ha dichiarato la censura inammissibile nella parte in cui la ricorrente non ha indicato quali elementi a suo dire essenziali non sarebbero stati riportati nell'accertamento e considerati dall'Ufficio nè ha riprodotto il contenuto motivatorio dell'accertamento al fine di verificare l'esistenza di deficit rispetto al contenuto essenziale dell'atto stesso.Per approfondire scarica la sentenza.
CORTE DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4051 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 15/02/2017
ORDINANZA
sul ricorso 21595-2015 proposto da: *;
- ricorrente -
contro COMUNE DI GROTTAMINARDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
- controricorrente-
avverso la sentenza n. 1010/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 03/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto
La società * ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di rigetto del ricorso proposto contro l'avviso di accertamento relativo a TARSU per l'anno 2009 pretesa dal Comune di Grottaminarda. La parte intimata si è costituita con controricorso. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. L'unico motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art.7 1.n.212/2000, è manifestamente inammissibile. Giova ricordare che nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioé mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. - Cass.n.13110/2012-. Orbene, nel caso di specie la CTR, pur dando atto della mancata allegazione della nota dell'UTC, ha specificamente indicato che l'atto impugnato conteneva 'l'iter seguito per il rilievo(incrocio degli archivi a disposizione ecc.) e gli elementi emersi". Ciò rende la censura inammissibile nella parte in cui la ricorrente non ha indicato quali elementi a suo dire essenziali non sarebbero stati riportati nell'accertamento e considerati dall'Ufficio nè ha riprodotto il contenuto motivatorio dell'accertamento al fine di verificare l'esistenza di deficit rispetto al contenuto essenziale dell'atto stesso. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Comune di Grottaminarda in euro 1000,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge. Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13 comma I quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso il 25.1.2017 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.
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