Sunday 30 March 2014 10:00:16

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Certificazione SOA: non può essere invocato Il potere di soccorso per sostituire con una nuova certificazione in corso di validità quella scaduta presentata all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella controversia in esame, ha ritenuto priva di fondamento la doglianza concernente la asserita violazione da parte dell’amministrazione del c.d. dovere di soccorso, atteso che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, quest’ultimo è invocabile solo per rimediare ad irregolarità ed incompletezza parziali delle dichiarazioni, che siano state comunque ritualmente presentate in sede di gara, e non già per sostituire con una nuova certificazione in corso di validità quella scaduta presentata all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, come vorrebbe l’appellante, ciò costituendo un’inammissibile violazione del principio della par condicio dei concorrenti, tanto più che la clausola del bando di gara in questione (art. XI) non presenta alcuna macroscopica ambiguità, in equivocità od incertezza sull’obbligo di presentazione della certificazione SOA “…del soggetto che partecipa come consorzio stabile”. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale * del 2013, proposto dal CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA - Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio De Portu in Roma, via Flaminia, n. 354;

 

contro

COMUNE DI SARRE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Sommo e Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA – AOSTA , n. 58 del 18 settembre 2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di riqualificazione del villaggio Rovine;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarre;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Claudio De Portu e Ulisse Corea, su delega dell'avv. Francesco Saverio Marini;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

FATTO E DIRITTO

1. Il Consorzio Stabile della Valle d’Aosta, società consortile a responsabilità limitata (d’ora in avanti, il Consorzio), è stata escluda dalla gara indetta dal Comune di Sarre con bando del 3 dicembre 2012 per l’affidamento dei lavori di ripristino e riqualificazione della frazione Rovine, in quanto, giusta quanto emerge dal verbale n. 1 del 18 gennaio 2013, della commissione di gara “dall’attestazione SOA presentata in sede di offerta risulta scaduto il termine di scadenza intermedia al 30/3/2012, pertanto non è rispettato il requisito di cui all’art. XI del bando di gara che prevede che l’attestazione SOA sia in corso di validità”.

2. Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, con la sentenza n. 58 del 18 settembre 2013, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale, ha respinto il ricorso n. 16 del 2013 proposto dal Consorzio, ritenendo infondate le censure mosse avverso il predetto provvedimento di esclusione (eccesso di potere per difetto dei presupposti, erroneità, contraddittorietà ed illogicità; violazione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento; violazione di legge con riferimento agli articoli 36 e 40 del D. Lgs. 163/2006, agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 207/2010; violazione di legge con riferimento all’art. 46 commi 1 e 1 bis, D. Lgs. 163/2006).

3. Con rituale e tempestivo atto di appello il Consorzio ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Eccesso di potere per difetto di presupposti, erroneità, contraddittorietà e illogicità. Violazione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento. Violazione di legge con riferimento agli articoli 36 e 40 del D. Lgs. 163/2006 nonché agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 207/2010” [primo motivo]; “Eccesso di potere per difetto di presupposti, erroneità, contraddittorietà e illogicità. Violazione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento. Violazione di legge con riferimento all’art. 46, comma 1, D. Lgs. 163/2006” [secondo motivo] e “Eccesso di potere per difetto di presupposti, erroneità, contraddittorietà e illogicità. Violazione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento. Violazione di legge con riferimento all’art. 46 comma 1 bis D. Lgs. 163/2006” [terzo motivo], con cui ha sostanzialmente riproposto le doglianze sollevate in primo grado, deducendo che esse sarebbero state malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed erroneamente respinte con motivazione lacunosa ed affatto condivisibile.

Ad avviso dell’appellante, in sintesi, il fatto che la certificazione SOA relativa al Consorzio, prodotta per la partecipazione alla gara in sede, esponeva una data di validità scaduta non avrebbe potuto costituire legittimo motivo di esclusione, dal momento che quella scadenza era riferita alla scadenza intermedia coincidente con la scadenza (triennale) della certificazione di una delle imprese consorziate: poiché la l’impresa consorziata aveva provveduto tempestivamente alla conferma di validità della certificazione, come risultava dalla documentazione prodotta, non poteva dubitarsi della validità della certificazione SOA anche del Consorzio, irrilevante essendo la circostanza che non si era provveduto all’aggiornamento di tale certificazione, che era da considerarsi però un adempimento puramente formale.

D’altra parte, proprio perché era stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbia, la persistente validità delle certificazione SOA di tutte le imprese facenti parte del Consorzio, l’appellante deduce che l’esclusione era da considerarsi illegittima anche perché l’amministrazione appaltante non aveva consentito di depositare l’intervenuta nuova certificazione SOA, omettendo di esercitare doverosamente il c.d. soccorso istruttorio.

4. Ha resistito al gravame il Comune di Sarre, che ne ha chiesto il rigetto, depositando tardivamente (in data 13 gennaio 2013) memoria e documentazione.

5. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2014, fissata per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, la Sezione ha informato le parti dell’intenzione di decidere la causa direttamente nel merito, a tal fine introitandola dopo la rituale discussione.

6. L’appello è infondato.

6.1. Dalla documentazione versata in atti, emerge che:

a) il termine per la presentazione delle domande (con relative offerte) per la partecipazione alla gara in questione scadeva il 18 gennaio 2013;

b) in sede di partecipazione alla gara, il Consorzio ha prodotto un’attestazione SOA, rilasciata il 27 luglio 2010, con scadenza di validità triennale al 26 luglio 2013, con scadenza intermedia al 30 marzo 2012 e con scadenza di validità quinquennale;

c) solo in data 21 gennaio 2013 il Consorzio ha stipulato con Bentley SOA S.p.A. il contratto (integrativo) per l’affidamento dell’incarico di aggiornamento della scadenza intermedia, tant’è che la nuova attestazione SOA del predetto Consorzio risulta in corso di rilascio al 28 gennaio 2013;

d) il bando di gara, che consentiva la partecipazione alla gara dei consorzi stabili, all’art. XI, tra i documenti da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”, a pena di inammissibilità, indicava “attestazione SOA, in corso di validità. Copia fotostatica dell’attestazione SOA, pena l’esclusione, di ogni concorrente singolo, di ogni soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, del soggetto che partecipa come consorzio stabile. Per quanto attiene agli elementi di tale attestazione di rinvia all’art. IV del presente disciplinare”.

6.2. Ciò posto, non può ragionevolmente dubitarsi della correttezza della decisione impugnata, risultando per tabulas che il Consorzio non solo non possedeva una certificazione SOA in corso di validità al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, essendosi verificata la scadenza intermedia della stessa al 30 marzo 2012, per quanto non aveva neppure avviato, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la procedura per il rinnovo o la conferma della validità dell’attestazione (avendo infatti stipulato il relativo contratto solo in data 21 gennaio 2013).

Non può al riguardo condividersi la tesi difensiva dell’appellante, secondo cui, essendo la scadenza intermedia legata esclusivamente alla scadenza di validità triennale della certificazione di alcune imprese consorziate ed essendo stato nel frattempo tempestivamente richiesto e rilasciato il nuovo attestato di validità della SOA di tali imprese consorziate, il mancato aggiornamento della validità della certificazione SOA del Consorzio sarebbe del tutto irrilevante, concretizzandosi in un mero adempimento formale – burocratico.

Anche a voler prescindere dalla già di per sé decisiva considerazione che per l’aggiornamento della certificazione SOA per scadenza intermedia è stato stipulato un apposito contratto con Bentley SOA S.p.a., avente per oggetto l’accertamento e la registrazione di eventuali variazioni minime secondo quanto previsto nella determinazione n. 40/2000 e nelle deliberazioni n. 320 del 17 dicembre 2003 e n. 35/2004 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il che esclude in radice che possa trattarsi di un mero adempimento formale – burocratico, è sufficiente osservare che i consorzi stabili hanno una propria qualificazione, diversa ed autonoma dalle imprese consorziate, che consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, con la conseguenza che essi assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, l’onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali (a nulla rilevando anche che abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione in toto ricadente sul medesimo consorzio stabile, che potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di un’altra impresa consorziata) (Cons. Stato, se. V, 15 ottobre 2010, n. 1534; 27 aprile 2011, n. 2454).

6.3. Priva di fondamento è anche la doglianza concernente la asserita violazione da parte dell’amministrazione del c.d. dovere di soccorso, atteso che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, quest’ultimo è invocabile solo per rimediare ad irregolarità ed incompletezza parziali delle dichiarazioni, che siano state comunque ritualmente presentate in sede di gara, e non già per sostituire con una nuova certificazione in corso di validità quella scaduta presentata all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, come vorrebbe l’appellante, ciò costituendo un’inammissibile violazione del principio della par condicio dei concorrenti, tanto più che la clausola del bando di gara in questione (art. XI) non presenta alcuna macroscopica ambiguità, in equivocità od incertezza sull’obbligo di presentazione della certificazione SOA “…del soggetto che partecipa come consorzio stabile”,

7. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8510 del 2013 proposto dal Consorzio Stabile della Valle d’Aosta, società consortile a responsabilità limitata, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta n. 58 del 18 settembre 2013, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Serre delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 3.000,00 (tremila), oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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