Tuesday 07 June 2016 17:27:12
Normativa Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Come deve essere determinato l’importo della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente che, titolare di un contratto di lavoro dirigenziale presso un ente, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, fino al 30 luglio 2014, alla scadenza di tale termine è ritornata nella precedente posizione lavorativa di funzionario inquadrato in profili della categoria D, con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D3?
Come deve essere determinato l’importo della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente che, titolare di un contratto di lavoro dirigenziale presso un ente, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, fino al 30 luglio 2014, alla scadenza di tale termine è ritornata nella precedente posizione lavorativa di funzionario inquadrato in profili della categoria D, con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D3?
Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la tredicesima mensilità, nell’anno considerato nella fattispecie prospettata (2014), dovrebbe essere calcolata distintamente in relazione ai due distinti periodi nei quali la lavoratrice ha lavorato prima come dirigente e dopo come funzionario.
Infatti, vengono in considerazione due rapporti di lavoro di natura diversa, anche se intercorrenti con il medesimo datore di lavoro, e differenziati, sotto il profilo regolativo (legale e contrattuale), con riferimento sia al trattamento normativo che a quello economico.
In proposito si ritiene opportuno richiamare il contenuto di alcune specifiche clausole contrattuali:
a) l’art.5, comma 8, del CCNL del 9.5.2006, secondo il quale "I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico …". In virtù di tale disciplina, nel caso in esame, essendo stata in aspettativa per incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, nell’ambito del rapporto non dirigente, ai fini del computo della tredicesima della dipendente, comunque non potrebbe tenersi conto del periodo di aspettativa durato fino alla data del 30.7.2014. Pertanto, applicando rigidamente le previsioni dell’art.5, commi 1 e 8, del CCNL del 9.5.2006, la lavoratrice, pur avendo lavorato per tutto l’anno, finirebbe per avere una tredicesima mensilità quantificata con riferimento al solo periodo 30.7.2014-31.12.2014;
b) l’art.5, comma 5, del CCNL dell’Area II della dirigenza del 14.5.20075, invece, dispone che “Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, prima del mese di dicembre, la tredicesima è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al dirigente nell’ultimo mese di servizio.”. Poiché è indubbio che alla data del 30.7.2014 è cessato l’incarico e quindi il rapporto di lavoro dirigenziale a termine della dipendente, si ritiene che alla stessa non possa non essere applicata tale disciplina.
Nel caso in esame, proprio la coesistenza di tali specifiche regole e la loro applicabilità al medesimo lavoratore nel corso dello stesso anno, offre supporto e giustificazione alla soluzione sopra esposta.
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