Sunday 06 October 2013 23:43:08

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Il mero decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non rileva ai fini della proponibilità dell’azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

L’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. costituisce strumento di tutela avverso l’inerzia della P.A. che presuppone, oltre all’esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla P.A. medesima puntualmente identificato dall’ordinamento, anche un suo comportamento silente. In dipendenza di ciò, quindi, l’azione mediante la quale si intende far dichiarare dal giudice amministrativo l’obbligo di provvedere può essere proposta fintanto che perdura tale situazione di inadempienza, con la conseguenza che il mero decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non rileva ai fini della proponibilità dell’azione medesima qualora sopravvenga un qualsivoglia provvedimento espresso da parte della P.A.: qualora ciò fosse, il ricorso proposto avverso il silenzio non potrebbe, ragionevolmente, essere portato a una decisione del giudice che dichiari il silenzio e la sua conseguente illegittimità proprio perché il comportamento silente della P.A. risulterebbe oggettivamente venuto meno. A tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta già nella vigenza della disciplina antecedente a quella attuale, contenuta nell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 introdotto per effetto dell’art. della L. 21 luglio 2000 n. 205, affermando – per quanto qui segnatamente interessa – che nel caso in cui, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, quest'ultima eserciti la propria funzione con un atto espresso , viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio del predetto art. 21 bis della L. 1034 del 1971, sicché il giudice, prima di ogni ulteriore valutazione, dovrà limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito, essendo precluso l’esame circa la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere con la procedura del silenzio e la conseguente adeguatezza o sufficienza o legittimità del provvedimento in concreto adottato dalla P.A. (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 3270). A fortiori, sussiste un’inammissibilità ab origine dell’azione se l’esistenza di un atto dell’Amministrazione comunque rilevante per la sfera giuridica del destinatario dell’azione amministrativa viene a determinarsi ancor prima della presentazione del relativo ricorso. In entrambi i casi, infatti, l’azione giudiziale del silenzio, proprio perché deputata ad ovviare all’inadempimento dei pubblici poteri, perde la propria utilità se l’Amministrazione, adottando un proprio atto del procedimento, pone spontaneamente fine alla propria situazione di inadempienza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale **** del 2012, proposto a’ sensi dell’art. 31 e 117 cod. proc. amm. da:

Laurita Ghillini Franca, rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Logozzo e dall’Avv. Domenico Logozzo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Flavio Iacovone, via Pinciana, 15;

 

contro

Comune di Casalecchio di Reno (Bo), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 

nei confronti di

Provincia di Bologna; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sez. I, n. 538 dd. 7 settembre 2012, resa tra le parti e concernente il silenzio serbato dal Comune di Casalecchio di Reno per la realizzazione di una recinzione.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalecchio di Reno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Franca Laurita Ghillini l’Avv. Corrado Logozzo e l’Avv. Domenico Logozzo, nonché per l’appellato Comune di Casalecchio di Reno l’Avv. Angelo Clarizia;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, Signora Franca Laurita Ghillini, espone di essere proprietaria del compendio immobiliare situato nel Comune di Casalecchio di Reno (Bo), Via Porretana nn. 137 -

139 e identificato al Foglio 6, mappali nn. 47, 67, 908, 55, 65, 64, 66, 56, 52, 51, 63,

53, 62, 61, 59, 60 del locale Catasto Terreni.

L’appellante riferisce di aver presentato in data 30 giugno 2009 al Comune di Casalecchio di Reno una denuncia di inizio di attività (d.i.a.) avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione costituita da pali metallici e da una rete al fine di poter delimitare il fondo di sua proprietà.

La medesima Signora Laurita Ghillini riferisce inoltre che il fondo medesimo è assoggettato a vincolo paesaggistico-ambientale in quanto inserito all’interno di Zona SIC-ZPS (Siti di Importanza

Comunitaria e Zone di Protezione Speciale), identificata come “Boschi di San Luca e Destr Reno”, e che pertanto, contestualmente alla presentazione della predetta d.i.a., ha provveduto al deposito, sia della richiesta di autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Casalecchio di

Reno il successivo 26 agosto 2009 con atto Prot. Gen. n. 22675/2009/SV, sia – a’ sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1191 dd. 24 luglio 2007.

Sempre secondo quanto affermato dall’attuale appellante, a distanza di circa due anni - ossia in data 7 luglio 2011 - con nota Prot. Gen.17889, il Servizio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Casalecchio di Reno le ha comunicato, allegando la relativa nota Prot. Gen. n. 17274/2011/sz/AP dd. 1 luglio 2011 emessa dal Servizio Ambiente del medesimo Comune, che quest’ultimo non riteneva sussistenti “i presupposti per dare seguito all’iter di prevalutazione di incidenza in attesa di comunicazioni sull’esito delle verifiche”, asseritamente in corso da parte del Corpo Forestale dello Stato.

Nondimeno, e contrariamente a ciò, con successiva nota Prot. Gen. n. 21679/2011/RC dd. 26 agosto 2011 il medesimo Servizio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Casalecchio di Reno ha trasmesso alla Laurita Ghillini la richiesta di documentazione integrativa formulata con nota Prot. Gen. n. 20935/20 11/sz/ AP dd. 12 agosto 2011 dell’anzidetto Servizio Ambiente, con la quale quest’ultimo, nel dare atto dell’avvenuta presentazione della documentazione di pre-valutazione di incidenza, la riteneva “non sufficiente a garantire la salvaguardia del sito” e ha chiesto, quindi, “la presentazione di uno studio di incidenza così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007”.

La Laurita Ghillini documenta, in esito a ciò, di aver fatto pervenire al Comune, in data 23 novembre 2011 con protocollo n. 29799 in entrata una relazione avente ad oggetto “Studio di incidenza sul sito IT4050029 Boschi di San Luca e destra Reno”.

La stessa Laurita Ghillini afferma inoltre che, nonostante il decorso del termine di 60 giorni fissato al riguardo dall’art. 4.2.1., comma 2, della delibera della Giunta Regionale n. 1191 del 2007, decorrente dalla presentazione della relazione anzidetta e – per l’appunto – scaduto il 22 gennaio 2012, con nota Prot. gen. n. 8476/2012/sz/AP dd. 5 aprile 2012 il Servizio Ambiente del Comune avrebbe illegittimamente interrotto i termini dell’avviato procedimento, richiedendole di produrre documentazione integrativa e omettendo con ciò di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato d’ufficio.

1.2. In dipendenza di ciò, con ricorso proposto sub R.G. 566 del 2012 innanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, la medesima Laurita Ghillini ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Casalecchio di Reno in ordine al procedimento di “Valutazione di Incidenza”, avviato d’ufficio dal Comune medesimo, a’ sensi dell’art. 2.1.2. e s.s. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 avente ad oggetto lo “Studio di Incidenza” da lei presentato in data 23 novembre 2011 al n. 29799 di protocollo in entrata e segnatamente relativo alle opere di recinzione del fondo di sua proprietà.

La ricorrente ha dedotto al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 2, commi l e 6, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, nonché dell’art. 4.2.1., comma 2, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 dd. 30 luglio 2007.

1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Casalecchio di Reno, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.4. Non si è costituita in giudizio la Provincia di Bologna, evocata quale contro interessata.

1.5. Con sentenza n. 538 dd. 7 settembre 2012 la Sez. I dell’adito T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile per l’accertamento del silenzio-inadempimento, affermando testualmente che “non sussistono i presupposti per la declaratoria dell’obbligo di provvedere posto che il procedimento è in corso e, sia pure oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa, (ma comunque anteriormente al ricorso) il Comune ha adottato un atto riferito al piano di incidenza presentato dalla ricorrente. Invero l’inosservanza del termine per provvedere non priva l’amministrazione del potere di intervenire ( si veda T.A.R. Salerno, Sez. II, 11 gennaio 2012 n. 22). Pertanto il ricorso, iscritto a ruolo secondo il rito del silenzio e, quindi, limitatamente a quest’aspetto, deve essere dichiarato inammissibile nella parte concernente l’azione per la declaratoria del silenzio. Per l’impugnativa dell’atto n. 8476 del 2012 è necessario seguire il rito ordinario; pertanto il Presidente provvederà alla fissazione della relativa udienza di merito”.

Il giudice di primo grado ha integralmente compensato tra le parti le spese di tale primo grado di giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe la Laurita Ghillini chiede ora la riforma di tale sentenza, riproponendo al riguardo il medesimo motivo d’impugnazione del precedente grado di giudizio.

L’appellante rileva in proposito che nella sentenza appellata si riconosce l’avvenuto superamento del termine legale di conclusione del procedimento, ma si afferma pure – in via del tutto contraddittoria che il procedimento è in corso in quanto la scadenza del termine anzidetto non priverebbe l’amministrazione del potere di intervenire al riguardo.

Secondo l’appellante – viceversa – risulterebbe nella specie violata la disciplina di carattere generale contemplata dall’art. 2, commi l e 6, della L. 241 del 1990, in forza della quale se il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero deve essere iniziato d’ufficio, come nel caso qui in esame, la P .A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un

provvedimento espresso, entro i termini di legge, nonché delle disposizione di carattere particolare che nel caso di specie si identificano nell’art. 4.2.1, comma 2, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 2007, laddove – per l’appunto – si dispone che “l ‘autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d’incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione”, con contestuale affermazione dell’obbligo in capo ali’ Amministrazione procedente di“formalizzare le proprie conclusioni con un apposito atto”.

Secondo l’appellante, dal ben chiaro tenore letterale delle disposizioni surriportate che prescriverebbero in termini di perentorietà, sia i tempi ( “l’autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d’incidenza ... entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.”), sia le modalità ( “deve formalizzare le proprie conclusioni con un apposito atto”) attraverso le quali deve esternarsi la volontà dell’Amministrazione, emergerebbe pertanto ictu oculi l’erroneità della sentenza impugnata, non avendo il giudice di primo grado considerato l’esplicito ed inequivocabile

contenuto della disciplina ora descritta ed essendosi limitato ad affermare in proposito che “il Comune ha adottato un atto riferito al piano di incidenza presentato dalla ricorrente”.

L’appellante reputa del tutto in conferente la giurisprudenza citata dallo stesso giudice di primo grado a sostegno della propria tesi in quanto relativo alla affatto differente ipotesi dell’impugnazione del provvedimento sfavorevole espresso da un Comune in ordine alla verifica di una denuncia di inizio di attività, in forza della quale un terzo aveva dato corso ad opere di ristrutturazione di un fabbricato; viceversa – sempre secondo la tesi dell’appellante medesima – il presente giudizio persegue il ben diverso fine di ottenere a’ sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del“silenzio rifiuto” serbato dal Comune intimato in ordine a un procedimento da esso stesso avviato d’ufficio.

Né andrebbe sottaciuto che la medesima appellante, nel rilevare l’avvenuto decorso dei termini legislativamente prefissati alla conclusione del predetto procedimento, ha puntualmente censurato il carattere del tutto elusivo dell’obbligo di provvedere della nota Prot. gen. n. 8476/2012/sz/AP dd. dd. 5 aprile 2012 - impugnata in primo grado per vizi suoi propri - mediante il quale il Comune intimato avrebbe del tutto pretestuosamente formulato richieste di integrazione istruttoria con riguardo a documenti già da esso posseduti e - comunque - ininfluenti ai fini dell’utile definizione dell’iter procedimentale avviato.

Né- ancora - ad avviso dell’appellante potrebbe essere messa in discussione l’avvenuta consumazione - in chiave strettamente cronologica – dello spatium temporis concesso al Comune ai fini della definizione del procedimento attivato d’ufficio e diretto all’approvazione della valutazione di incidenza.

L’appellante rileva – altresì – che la fattispecie omissiva sanzionata dall’art. 2 della L. 241 del 1990 non è subordinata alla completezza istruttoria del procedimento in corso, ma all’accertato svolgimento di quest’ultimo al di fuori delle coordinate temporali delineate dall’ordinamento e alla mancata applicazione, da parte dell’Amministrazione procedente, dello sforzo organizzativo atto ad assicurare la celere e compiuta acquisizione dei dati conoscitivi necessari alla sua puntuale definizione, con la conseguenza che lo strumento sostitutivo contemplato dall’art. 31 dod. Proc. amm. non è meramente finalizzato a surrogare l’Amministrazione inerte nell’adozione del provvedimento conclusivo, ma - altresì, e ove necessario - nel compimento di tutti gli atti istruttori che questa abbia omesso (rectius, abbia omesso tempestivamente) di espletare.

L’appellante insiste anche nel rimarcare che le richieste istruttorie formulate dal Comune nella propria anzidetta nota Prot. gen. 8476/2012/sz/AP dd. 5 luglio 2012 non avrebbero attitudine interruttiva del termine concesso per provvedere in ordine alla conclusione del procedimento e che comunque non sono idonee a riversare su di lei il compito di consentire la progressione procedimentale attraverso la produzione della documentazione richiesta dal Comune medesimo: e ciò in quanto la circostanza che il provvedimento tardivo possa eventualmente ritenersi legittimo (ma così non sarebbe, tanto da essere stato oggetto di autonome censure) non eliderebbe l’illegittimità del ritardo stesso e la conseguente possibilità per l’interessato di chiedere, fin tanto che il silenzio permane, la speciale tutela di cui all’art. 117 cod. proc. amm.

La Laurita Ghillini afferma in proposito che il rimedio sostitutivo contemplato da tale specifica disciplina processuale non ha per presupposto il carattere assolutamente omissivo del comportamento ascrivibile all’amministrazione tenuta a provvedere, bensì il superamento dei confini temporali entro i quali l’azione amministrativa - se vuole risultare conforme ad inderogabili esigenze di celerità ed efficienza - è destinata a svolgersi e a concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso.

In dipendenza di ciò, quindi, sempre ad avviso dell’appellante, il compimento di qualsivoglia attività istruttoria, allorquando non sia sfociata nell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, non osta alla configurazione, giuridicamente intesa, del silenzio (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1 agosto 2011, n. 1221; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, l 0 ottobre 2006 n. 1642; cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2011 n. 1874).

L’appellante afferma che la propria tesi trova conforto anche dalla lettura del comma 8 dello stesso art. 2 della L. 241 del 1990, laddove è espressamente contemplata la facoltà in capo all’interessato di tutelarsi avverso il silenzio dell’Amministrazione attivando l’azione contemplata dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., mentre al successivo comma 9 si dispone nel senso che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini di legge costituisce “elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Casalecchio in Reno, concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Anche in tale ulteriore grado di giudizio non si è costituita la Provincia di Bologna.

2.4. Nel replicare agli argomenti spesi dal Comune, l’appellante si è opposta alle produzioni documentali di quest’ultimo fatte nel presente grado di giudizio, invocando al riguardo la preclusione di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.

3. Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto: e ciò anche a prescindere dalla documentazione depositata dalla difesa del Comune di Casalecchio in Reno soltanto nel presente grado di giudizio.

4.2. In buona sostanza, secondo la tesi dell’appellante il rimedio sostitutivo contemplato dall’art. 117 cod. proc. amm. non assumerebbe a suo presupposto il carattere assolutamente omissivo del comportamento ascrivibile all’Amministrazione tenuta a provvedere, ma il formale superamento del termine entro il quale l’azione amministrativa, ex se tenuta a conformarsi ad inderogabili esigenze di celerità ed efficienza, deve svolgersi e concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso; e in tal senso, quindi, per configurare la sussistenza del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., risulterebbe requisito necessario e sufficiente il mero decorso del termine normativamente previsto entro il quale l’Amministrazione deve concludere il procedimento: e ciò, dunque, anche a prescindere se quest’ultima abbia comunque adottato un proprio atto anche oltre tale termine.

Il Collegio non condivide tale tesi.

A tale riguardo va ribadito che l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. costituisce strumento di tutela avverso l’inerzia della P.A. che presuppone, oltre all’esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla P.A. medesima puntualmente identificato dall’ordinamento, anche un suo comportamento silente.

In dipendenza di ciò, quindi, l’azione mediante la quale si intende far dichiarare dal giudice amministrativo l’obbligo di provvedere può essere proposta fintanto che perdura tale situazione di inadempienza, con la conseguenza che il mero decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non rileva ai fini della proponibilità dell’azione medesima qualora sopravvenga un qualsivoglia provvedimento espresso da parte della P.A.: qualora ciò fosse, il ricorso proposto avverso il silenzio non potrebbe, ragionevolmente, essere portato a una decisione del giudice che dichiari il silenzio e la sua conseguente illegittimità proprio perché il comportamento silente della P.A. risulterebbe oggettivamente venuto meno.

A tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta già nella vigenza della disciplina antecedente a quella attuale, contenuta nell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 introdotto per effetto dell’art. della L. 21 luglio 2000 n. 205, affermando – per quanto qui segnatamente interessa – che nel caso in cui, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, quest'ultima eserciti la propria funzione con un atto espresso , viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio del predetto art. 21 bis della L. 1034 del 1971, sicché il giudice, prima di ogni ulteriore valutazione, dovrà limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito, essendo precluso l’esame circa la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere con la procedura del silenzio e la conseguente adeguatezza o sufficienza o legittimità del provvedimento in concreto adottato dalla P.A. (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 3270).

A fortiori, sussiste un’inammissibilità ab origine dell’azione se – come, per l’appunto, nel caso di specie – l’esistenza di un atto dell’Amministrazione comunque rilevante per la sfera giuridica del destinatario dell’azione amministrativa viene a determinarsi ancor prima della presentazione del relativo ricorso.

In entrambi i casi, infatti, l’azione giudiziale del silenzio, proprio perché deputata ad ovviare all’inadempimento dei pubblici poteri, perde la propria utilità se l’Amministrazione, adottando un proprio atto del procedimento, pone spontaneamente fine alla propria situazione di inadempienza.

Nel caso in esame il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato – come dianzi visto al § 1.5. della presente sentenza – che il Comune, già anteriormente alla presentazione del ricorso da parte della stessa Laurita Ghillini, aveva adottato un atto comunque riferito al piano di incidenza da lei presentato, segnatamente costituito dalla nota interlocutoria Prot. gen. n. 8476/2012/sz/AP dd. 5 aprile 2012 del Servizio Ambiente del Comune di Caalecchio di Reno e che pertanto il ricorso, proprio in quanto iscritto a ruolo secondo il rito del silenzio, non poteva che essere dichiarato inammissibile, peraltro con sua conversione in rito ordinario avente ad oggetto l’impugnazione della nota medesima, come per l’appunto disposto a’ sensi dall’art. 32, comma 2 seconda parte, cod. proc. amm. e, quindi, con salvezza della posizione processuale della ricorrente per quanto attiene alla risalenza del ricorso da lei presentato e della conseguente tempistica per la sua definizione.

Né l’ammissibilità del rito del silenzio può nella specie trovare fondamento nell’avvenuta consunzione, già al momento della formazione dell’anzidetta nota Prot. gen. n. 8476/2012/sz/AP dd. 5 aprile 2012, del termine fissato dall’art. 4.2.1, comma 2, della deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1191 dd. 30 luglio 2007 per la conclusione del relativo procedimento.

A tale riguardo va da un lato evidenziato che secondo l’unanime giurisprudenza il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non consuma il potere della amministrazione di provvedere, sia in senso satisfattivo per il destinatario dell’atto finale del procedimento medesimo, sia in senso a lui negativo, sia – ancora – mediante un atto interlocutorio, il quale ultimo comunque sostanzia l’esercizio di una potestà decisoria dell’Amministrazione medesima (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011 n. 4768 e 15 gennaio 2009 n. 179); e, dall’altro, che per altrettanto costante giurisprudenza, avuto riguardo alla generalità del principio affermato dall’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., traslabile in via analogica anche ai procedimenti amministrativi, il termine per la conclusione di questi ultimi assume natura meramente acceleratoria (e, quindi, intrinsecamente ordinatoria) in difetto di una espressa previsione in ordine alla loro perentori età (cfr, sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8931, 14 gennaio 2009 n. 140 e 25 giugno 2008 n. 3215).

Per il caso di specie, va rilevato che a’ sensi del predetto art. 4.2.1., comma 2, della deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1191 del 2007, “qualora …la procedura di valutazione d’incidenza non sia ricompresa all’interno di un procedimento autorizzativo, l’autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d’incidenza, compresa la fase di prevalutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione”: disposizione, questa, che – come ben si vede – non reca alcuna formula letterale tale da far ricondurre il termine testè riferito alla nozione propria dei termini perentori, dai quali – per l’appunto - inderogabilmente scaturirebbe - altrimenti - la decadenza dell’anzidetta “autorità competente” dalla potestà di provvedere dopo il decorso del termine medesimo.

4.3. L’insieme di tali considerazioni risulta – come detto dianzi – del tutto esaustiva al fine della reiezione dell’appello in epigrafe, e ciò – quindi - anche a prescindere dall’esame degli atti prodotti nel presente grado di giudizio dal Comune di Casalecchio di Reno e deputati a comprovare, come si legge nella memoria defensionale di quest’ultimo, che il termine di 60 giorni anzidetto comunque non risultava decorso in quanto già ripetutamente interrotto da altri vari atti istruttori indirizzati alla Laurita Ghillini.

4.4. Va da ultimo precisato che circa la speciosità - asserita dall’appellante medesima - della predetta nota istruttoria Prot. gen. n. 8476/2012/sz/AP dd. 5 aprile 2012 in quanto a suo dire contemplante richieste di atti altrettanto asseritamente già posti a disposizione del Comune (in particolare, con riferimento all’integrazione dello studio di incidenza in ordine: l) “alle risultanze di un monitoraggio biennale (2012-2013) sulla popolazione della Salamandrina, tale da determinare lasignificatività o meno degli interventi eseguiti, con quindi la proposizione di eventuali forme di compensazione e/o mitigazione”; 2) “alle interferenze che si potrebbero determinare tra il volo di caccia dei Chirotteri citati e l 'altezza prevista per la recinzione”; 3) “all’analisi sui percorsi di spostamento degli ungulati lungo il Rio della Cocca”; 4) “alla presenza del Lupo nelle aree interessate dai lavori”), il Collegio non può che astenersi da qualsivoglia pronuncia al riguardo, anche incidenter tantum, trattandosi di censura sulla quale è – allo stato – competente in via esclusiva a pronunciarsi il giudice di primo grado, il quale provvederà al riguardo all’atto della definizione del proprio giudizio sul ricorso impugnatorio R.G. 566 del 2012 a tutt’oggi innanzi a lui pendente ed avente ad oggetto - proprio per effetto della sentenza qui impugnata - la legittimità della nota istruttoria anzidetta.

5. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

Va – altresì – dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento a favore del Comune di Casalecchio di Reno delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Dichiara – altresì – irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Sergio De Felice, Presidente FF

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

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Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

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