Saturday 17 November 2012 20:23:36
Provvedimenti Regionali Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
TAR Calabria
Per consolidato orientamento giurisprudenziale nei giudizi elettorali avanti al giudice amministrativo “l'individuazione della pubblica amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell'imputazione formale. Pertanto, nel caso di elezione degli organi comunali, la parte necessaria è solo il Comune, dovendosi escludere ogni legittimazione passiva di tipo formale (sotto il profilo cioè dell'emissione degli atti impugnati) in capo ad organi diversi dall'ente di cui sopra, quali l'ufficio elettorale centrale, la commissione elettorale mandamentale, il Ministero dell'interno, il prefetto o l'ufficio centrale circoscrizionale” (Tar Reggio Calabria, 2 marzo 2007 n. 201 e giurisprudenza ivi citata; conf. Tar Reggio Calabria, 9 agosto 2006 n. 1390; da ult. anche Tar Piemonte, 28 luglio 2010 n. 3136). D’altronde è pacifico in giurisprudenza, già sotto il vigore della previgente normativa che l’attuale c.p.a. si limita a riprendere e codificare, che il previsto termine di dieci giorni per il deposito del ricorso notificato abbia natura perentoria (così, da ult., Cons. St., V, 28 maggio 2010 n. 3402) ed è ovvio che esso debba farsi decorrere dall’ultima notifica utile, tale essendo la notifica ad una parte che la legge individua come tale. Ragionando in termini diversi, si consentirebbe alla parte ricorrente, con effettuazione di notifiche non prescritte, di procrastinare a tempo indeterminato il deposito del ricorso, in un giudizio che invece il legislatore da sempre ha improntato alla massima celerità. Conclusivamente il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso in segreteria decorre dalle ultime notificazioni prescritte, che, nel caso di elezioni comunali, vanno effettuate nei confronti del Comune.
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