Monday 04 August 2014 22:59:52

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Attività di estetista: la messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile all'attività di estetista, che consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali, ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico per le quali è necessaria un'autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 4.8.2014

Ai sensi dell'art. 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, tuttora in vigore, la messa a disposizione della clientela di un lettino abbronzante è riconducibile all'attività di estetista, in quanto consiste in una prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e richiede l'ottenimento di un'autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante. La stessa legge prevede, all'art. 10, comma 1, l'emanazione da parte del Ministro dell'Industria di un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge; ebbene, il previsto decreto di attuazione ha incluso le lampade abbronzanti UVA, senza operare distinzioni di sorta fra macchinari di maggiore o minore semplicità di utilizzo. Come peraltro ha specificato anche di recente la Cassazione civile (sez. III, 2 marzo 2012, n. 3244), la messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile all'attività di estetista, in quanto questa consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali, ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede l'ottenimento di un'autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante. Lo svolgimento dell’attività in carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette all'ordine di sospensione dell'attività nell'attività di estetista, come definita dall'art. 1 l. 4 gennaio 1990, n. 1, che non può essere svolta in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge. Infatti, la messa a disposizione della clientela di lampade UVA richiede il possesso di tale qualifica anche se, nella specie, il cliente le utilizzi direttamente ed autonomamente: chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone infatti un legittimo affidamento sull'esistenza della relativa specializzazione professionale in capo al personale che gestisce l'esercizio. Tra l'altro, la possibilità del cliente di accendere, applicarsi e spegnere il macchinario, non significa che tale macchinario sia a disposizione dell'utenza in una sorta di "fai da te". Anche a voler ammettere che i macchinari di bellezza potrebbero essere acquistati direttamente da qualsiasi cliente ed utilizzati a domicilio, ciò non toglie che allorquando il cliente stesso decida di servirsi di quei medesimi macchinari all'interno di un centro che comunque si rivolga alla cura della persona, egli è autorizzato a presumere una specializzazione professionale in capo al personale che gestisce i locali (altrimenti correndo il rischio, per la propria inesperienza, di arrecare danno a se stesso per il non adeguato uso del macchinario). Ciò comporta che, al contrario dell'uso domestico, ove prevale la necessaria e consapevole autoresponsabilità dell'utente (fermi restando gli obblighi di informativa da allegare al prodotto), nell'ipotesi di fruizione presso strutture dedicate, il cliente può riporre un affidamento di altrui vigilanza tecnica sulle modalità d'uso del macchinario, a prescindere dal fatto che gli sia consentita la personale "gestione" dei comandi base del macchinario stesso; sussiste dunque in tal caso una ragionevole presunzione di consapevolezza che errori, abusi ovvero anche semplici inesattezze di utilizzo, possano essere subito corretti o prevenuti con l'assistenza degli addetti qualificati, pronti ad intervenire in un contesto di doverosa sorveglianza sulla clientela impegnata nelle applicazioni (si pensi al caso di esposizione prolungata ai raggi attraverso imprudenti ripetizioni delle applicazioni stesse). E tali interventi - per la legislazione vigente - vanno effettuati da personale dotato di qualifica di estetista. Peraltro, il fatto che quei macchinari insistano all'interno di un circolo privato non incide sulle considerazioni di cui sopra, atteso che, nella sostanza, offrendo ai soci un trattamento estetico a tutti gli effetti, si pone in essere un’attività che è assimilabile all’esercizio al pubblico di un attività protetta per ragioni di salute e di sicurezza il cui esercizio resta subordinato, per legge, alla sussistenza delle condizioni dell’esistenza di un soggetto munito del titolo professionale di estetista e dell’ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa. Del resto, la qualificazione professionale di estetista si intende acquisita mediante il superamento di un esame, preceduto dallo svolgimento di un apposito corso, nell'ambito del quale una delle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico riguarda, per l'appunto, gli apparecchi elettromeccanici (cfr. art. 6, comma 3, lett. f), l. n. 1-1990) Situazione diversa – che però non potrebbe consentire l’elusione delle disposizioni pubblicistiche - potrebbe prospettarsi nell’ipotesi in cui ciascun socio si porti da casa la propria lampada abbronzante. Nel caso di specie, l’offerta indistinta di lampade UVA concreta nella sostanza un’attività estetica, a prescindere dalla forma giuridica con la quale viene posta in essere, attività che incorre in concreto nelle disposizioni stabilite dalla legge e sopra indicate. Il fatto che l'attività – per quanto espone l’appellante - venisse svolta in modo minoritario e marginale rispetto all'attività principale, peraltro, in nulla svilisce l'antigiuridicità di quelle applicazioni abbronzanti, a prescindere dalla percentuale di rilevanza all'interno del circolo: l'art. 1 della cit. l. n. 1 del 1990 non pone infatti alcun limite minimo sotto il quale legittimare aliunde un'attività svolta in difetto dei dovuti requisiti.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale * del 2003, proposto dal signor Cambria Giovanni –quale presidente pro tempore del Circolo Lampados Club, rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Gessini e Marco Panozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Agostino Gessini in Roma, via Federico Cesi, n. 44; 

contro

Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Pasquini e Roberta Ricciarini, con domicilio eletto presso la Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 2838/2002, resa tra le parti, concernente una ordinanza di chiusura del circolo privato E.N.D.A.S.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocato Gessini Agostino e l’avvocato Giuliano Mario, su delega dell'avvocato Pasquini Stefano;

 

 

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, con la sentenza 4 dicembre 2002, n. 2838, ha respinto il ricorso n. 1919 del 2000, proposto dall’attuale appellante per l’annullamento dell’ordinanza di chiusura del circolo denominato “Lampados Club”, notificata in data 7 giugno 2000, ed emessa dal comandante Dirigente della Polizia Municipale provv.to n. 3272 del 5 giugno 2000, prot. 33572.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che nell’ordinanza impugnata non trovava alcun riscontro né nella lettera, né nella sostanza, l’affermazione del ricorrente secondo cui la stessa si fonderebbe sull’erroneo assunto che l’attività svolta dal circolo Lampados Club abbia carattere imprenditoriale: il TAR ha considerato superata ogni questione riguardante la “somministrazione di alimenti e bevande con accesso alla pubblica strada”, atteso che il circolo provvedeva tempestivamente ad adeguare il locale a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell’Interno n. 564 del 17 dicembre 1992.

Rilevava il TAR, in relazione alla residua questione concernente l’attività di estetista senza essere in possesso della necessaria autorizzazione comunale, cioè il punto sostanziale della controversia, che, anche sulla scorta di giurisprudenza penale, il trattamento con raggi abbronzanti U.V.A., svolto in un esercizio commerciale è una attività protetta dalla Legge, che la subordina al rilascio di apposita autorizzazione comunale; attraverso l’autorizzazione è esercitato un riscontro, di carattere tecnico, circa la sussistenza, nel soggetto che è tenuto a richiederla, delle condizioni di idoneità nello svolgimento dell’attività secondo le previsioni della legge e nell’interesse della salute dei cittadini; la funzione dell’autorizzazione è di prevenzione in relazione agli elementi di pericolo o di danno che, nel quadro del pubblico interesse, l’attività può comportare.

Quindi, per il TAR, la legge configura quale attività di estetista, soggetta ad autorizzazione, la messa a disposizione degli apparecchi indicati in un ambiente appositamente attrezzato, senza che sia rilevante il fatto che l’interessato provveda direttamente ad accendere le lampade U.V.A.; ciò perché la professionalità dell’attività dell’estetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature e non in quello del meccanico funzionamento delle stesse.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo che:

- il Circolo quale quello appellante non è un esercizio commerciale;

- non si può considerare l’istituto autorizzatorio quale atto congegnato al fine di tutelare la salute del pubblico;

- il Circolo Privato ENDAS intendeva offrire ai soci anche un ulteriore servizio rispetto a quelli già offerti come da oggetto statutario, consistente in trattamenti abbronzanti con macchine UVA.

Con l’appello in esame, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica dell’11 giugno 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, tuttora in vigore, la messa a disposizione della clientela di un lettino abbronzante è riconducibile all'attività di estetista, in quanto consiste in una prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e richiede l'ottenimento di un'autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante.

La stessa legge prevede, all'art. 10, comma 1, l'emanazione da parte del Ministro dell'Industria di un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge; ebbene, il previsto decreto di attuazione ha incluso le lampade abbronzanti UVA, senza operare distinzioni di sorta fra macchinari di maggiore o minore semplicità di utilizzo.

Come peraltro ha specificato anche di recente la Cassazione civile (sez. III, 2 marzo 2012, n. 3244), la messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile all'attività di estetista, in quanto questa consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali, ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede l'ottenimento di un'autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante.

Lo svolgimento dell’attività in carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette all'ordine di sospensione dell'attività nell'attività di estetista, come definita dall'art. 1 l. 4 gennaio 1990, n. 1, che non può essere svolta in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge.

Infatti, la messa a disposizione della clientela di lampade UVA richiede il possesso di tale qualifica anche se, nella specie, il cliente le utilizzi direttamente ed autonomamente: chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone infatti un legittimo affidamento sull'esistenza della relativa specializzazione professionale in capo al personale che gestisce l'esercizio.

Tra l'altro, la possibilità del cliente di accendere, applicarsi e spegnere il macchinario, non significa che tale macchinario sia a disposizione dell'utenza in una sorta di "fai da te".

Anche a voler ammettere che i macchinari di bellezza potrebbero essere acquistati direttamente da qualsiasi cliente ed utilizzati a domicilio, ciò non toglie che allorquando il cliente stesso decida di servirsi di quei medesimi macchinari all'interno di un centro che comunque si rivolga alla cura della persona, egli è autorizzato a presumere una specializzazione professionale in capo al personale che gestisce i locali (altrimenti correndo il rischio, per la propria inesperienza, di arrecare danno a se stesso per il non adeguato uso del macchinario).

Ciò comporta che, al contrario dell'uso domestico, ove prevale la necessaria e consapevole autoresponsabilità dell'utente (fermi restando gli obblighi di informativa da allegare al prodotto), nell'ipotesi di fruizione presso strutture dedicate, il cliente può riporre un affidamento di altrui vigilanza tecnica sulle modalità d'uso del macchinario, a prescindere dal fatto che gli sia consentita la personale "gestione" dei comandi base del macchinario stesso; sussiste dunque in tal caso una ragionevole presunzione di consapevolezza che errori, abusi ovvero anche semplici inesattezze di utilizzo, possano essere subito corretti o prevenuti con l'assistenza degli addetti qualificati, pronti ad intervenire in un contesto di doverosa sorveglianza sulla clientela impegnata nelle applicazioni (si pensi al caso di esposizione prolungata ai raggi attraverso imprudenti ripetizioni delle applicazioni stesse).

E tali interventi - per la legislazione vigente - vanno effettuati da personale dotato di qualifica di estetista.

Peraltro, il fatto che quei macchinari insistano all'interno di un circolo privato non incide sulle considerazioni di cui sopra, atteso che, nella sostanza, offrendo ai soci un trattamento estetico a tutti gli effetti, si pone in essere un’attività che è assimilabile all’esercizio al pubblico di un attività protetta per ragioni di salute e di sicurezza il cui esercizio resta subordinato, per legge, alla sussistenza delle condizioni dell’esistenza di un soggetto munito del titolo professionale di estetista e dell’ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa.

Del resto, la qualificazione professionale di estetista si intende acquisita mediante il superamento di un esame, preceduto dallo svolgimento di un apposito corso, nell'ambito del quale una delle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico riguarda, per l'appunto, gli apparecchi elettromeccanici (cfr. art. 6, comma 3, lett. f), l. n. 1-1990)

Situazione diversa – che però non potrebbe consentire l’elusione delle disposizioni pubblicistiche - potrebbe prospettarsi nell’ipotesi in cui ciascun socio si porti da casa la propria lampada abbronzante.

Nel caso di specie, l’offerta indistinta di lampade UVA concreta nella sostanza un’attività estetica, a prescindere dalla forma giuridica con la quale viene posta in essere, attività che incorre in concreto nelle disposizioni stabilite dalla legge e sopra indicate.

Il fatto che l'attività – per quanto espone l’appellante - venisse svolta in modo minoritario e marginale rispetto all'attività principale, peraltro, in nulla svilisce l'antigiuridicità di quelle applicazioni abbronzanti, a prescindere dalla percentuale di rilevanza all'interno del circolo: l'art. 1 della cit. l. n. 1 del 1990 non pone infatti alcun limite minimo sotto il quale legittimare aliunde un'attività svolta in difetto dei dovuti requisiti.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10760 del 2003 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune costituito, spese che liquida in euro 8000,00 (ottomila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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