Tuesday 21 October 2014 22:31:44

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Trasparenza: le modifiche del Dl n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 in materia di “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della Delibera A.N.AC. n. 144/2014

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114/2014 ha ritenuto opportuno - in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 - pronunciarsi nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico, anche al fine di dare una motivazione più accurata e di risolvere alcune questioni applicative relative a specifiche amministrazioni pubbliche. In particolare nella delibera in esame - interamente sostitutiva della delibera n. 65 del 2013 - al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi è stato precisato quanto segue: 1. Ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33 del 2013 La presente deliberazione è volta a definire l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 33 del 2013 con riferimento alle pubbliche amministrazioni. La delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni con riferimento agli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni sarà oggetto di distinta deliberazione. Il nuovo articolo 11 del decreto n. 33, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, è molto chiaro nel comprendere tra gli enti pubblici tenuti all’applicazione delle disposizioni del decreto «tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione». Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo il nuovo articolo 11, al comma 2, lettera a), chiarisce la piena applicazione delle norme «agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati». Le formulazioni adottate ricomprendono, dunque, nell’ambito soggettivo di applicazione tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici. I requisiti «istituiti», «vigilati» e «finanziati» dalla pubblica amministrazione» e i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione di nomina degli amministratori degli enti in questione, vanno considerati come indici di pubblicità che, anche alternativamente, possono determinare il carattere pubblico di un ente e, quindi, la piena applicabilità della disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 2. Obblighi di pubblicazione del decreto 14 marzo 2013 n. 33 Il decreto n. 33 distingue tra obblighi relativi all’organizzazione e obblighi relativi all’attività delle amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le sue disposizioni. Tra gli obblighi di pubblicazione in materia di organizzazione, il decreto n. 33, in applicazione della più generale definizione di trasparenza già introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009 e riprodotta alla lettera dall’art. 1 del decreto n. 33 («accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche»), dà particolare risalto alle obbligazioni relative ad alcune categorie di funzionari pubblici: i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14) e i dirigenti (art. 15), che devono trasmettere alla propria amministrazione ai fini della pubblicazione sul sito ufficiale della medesima, alcuni dati personali, relativi alla situazione patrimoniale e ai compensi percepiti in ragione delle cariche e degli incarichi attribuiti. 3. Individuazione in via generale degli «organi di indirizzo politico» cui si applicano le disposizioni dell’articolo 14 nelle pubbliche amministrazioni L’art. 14 del decreto dispone particolari obblighi di pubblicazione con riferimento «ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale». La disposizione, alla luce della interpretazione già data dell’ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33, non può che essere interpretata nel senso che la distinzione tra incarichi di carattere elettivo e incarichi comunque di «esercizio di poteri di indirizzo politico» riproduce quasi alla lettera la distinzione già contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale disposizione comprende tra gli «organi di indirizzo politico-amministrativo» tanto (comma 1) gli organi che siano «direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica» (assemblee e organi monocratici direttamente eletti insieme con organi, monocratici e collegiali da questi eletti), quanto (comma 4) gli organi che non siano espressione di rappresentanza politica, ma che esprimano un indirizzo politico con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti. Tra gli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del decreto n. 33 del 2013, pertanto, si devono comprendere tutti gli organi, elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno, che comunque, all’interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. A titolo esemplificativo si indicano di seguito una serie di competenze che configurano poteri di indirizzo, in particolare, negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi. Vista la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento. La nozione adottata, coerente con la distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di amministrazione e gestione (d.lgs. n. 165 del 2001) e con la sistematica dello stesso decreto n. 33 (articoli 11, 14 e 15) è poi ulteriormente confermata dall’art. 22, comma 3, del decreto n. 33 e dalla definizione di organi di indirizzo politico contenuta all’art. 1, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 39 del 2013, pur adottata ad altri fini, ma introdotta in attuazione della stessa legge n. 190 del 2012 e nello stesso arco temporale. L’art. 22 del decreto n. 33 è volto a dare pubblicità, da parte di ciascuna delle amministrazioni, sul complesso degli enti, pubblici e privati, che siano nel suo controllo. Il comma 3 dell’art. 22 citato prevede che «nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15». La norma, in coerenza con la sistematica di fondo del decreto n. 33, distingue ancora nettamente le due categorie di soggetti e fa riferimento agli “organi di indirizzo”, senza utilizzare l’aggettivo “politico”, considerando questi obblighi di pubblicazione come discendenti dall’articolo 14 mentre quelli relativi agli incarichi di dirigenza o di consulenza e collaborazione sono ricondotti all’applicazione dell’art. 15. La definizione di organi di indirizzo politico del d.lgs. n. 39 del 2013, poi, è molto chiara nel senso dell’interpretazione qui data. Nell’art. 1, c. 2, lett. f), si intendono « per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali». Nell’allegato 1) sono individuati, a titolo meramente esemplificativo, gli organi di indirizzo politico in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche. 4. Amministrazioni prive di organi di indirizzo politico-amministrativo ovvero con organi collegiali privi di poteri di indirizzo L’interpretazione delle disposizioni del decreto n. 33 quanto all’ambito soggettivo di applicazione (art. 11) e quanto alla individuazione degli organi di indirizzo politico (art. 14 e 22, comma 3) si applica, quindi, a tutte le amministrazioni dotate di organi di indirizzo politico, nel senso chiarito. Questioni applicative si pongono solo con riferimento ad amministrazioni pubbliche, sicuramente rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione, ma prive di organi di indirizzo politico, ovvero dotate di organi collegiali che non abbiano poteri di indirizzo, ma funzioni di altra natura Si è considerato il caso delle istituzioni scolastiche, rette da un dirigente scolastico e dotate di organi collegiali di tipo meramente consultivo. In questi enti, che pure svolgono attività amministrative (sono ad esempio stazioni appaltanti ai fini dell’applicazione della disciplina dei contratti pubblici), nessuno degli organi ha carattere di organo di indirizzo. Al dirigente scolastico, pertanto, si applicano gli obblighi di pubblicità dell’art. 15 e non quelli dell’art.14. Si è considerato, poi, il caso delle università statali. Nelle Università non appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai rispettivi Statuti, cioè il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, debbano essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di “politicità”, assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l’indirizzo generale dell’ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione (la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca). La questione è del tutto chiara per gli organi che la legge n. 240 del 2010 ha posto al centro del processo di definizione degli indirizzi politico-amministrativi degli atenei, nonostante la riduzione del suo ruolo nel processo decisionale operata dalla ricordata legge di riforma del 2010, mantiene alcuni importanti competenze, quali quella statutaria e regolamentare e, sia pure in via prevalentemente consultiva, anche su decisioni strategiche dell’università. In via generale, dunque, i componenti del Senato accademico rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art.14. Sono fatti salvi i casi, espressamente previsti nei singoli statuti delle università, nei quali il Senato perde ogni carattere di organo di indirizzo per svolgere un mero ruolo consultivo su atti di competenza del Rettore e del Consiglio di amministrazione. In questi casi l’amministrazione, con un proprio atto motivato sulla base di norme dello Statuto vigente, esenta i componenti del Senato accademico. dagli obblighi dell’art.14, dandone evidenza sul sito istituzionale nella sottosezione apposita della sezione «Amministrazione trasparente». Quanto invece alle università non statali legalmente riconosciute esse sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 33 e quindi ad applicare gli obblighi di trasparenza per gli organi di indirizzo politico. Tali organi, con le rispettive competenze, sono però individuati dai singoli statuti. Si è inoltre considerato il caso delle agenzie fiscali, per le quali la legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) all’art. 1, co. 611, lett. f) limita l’applicazione del decreto n. 33 ai profili che non attengono all’organizzazione e all’esercizio di attività considerate di rilevante interesse pubblico. Quanto disposto dal citato comma non deve interpretarsi nella direzione che le agenzie fiscali siano escluse dall’applicazione della trasparenza all’organizzazione dell’ente. Tuttavia, tenuto conto che si tratta di enti sottoposti a penetranti poteri di vigilanza da parte del Ministero e considerate le competenze attribuite ai componenti del comitato di gestione, si ritiene di ricondurre quest’ultimi ad organi di amministrazione e gestione sottoposti, quindi, agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 15 del decreto. Considerazioni analoghe valgono anche per le amministrazioni autonome in cui, pur essendo presenti organi collegiali, sono prevalenti gli indirizzi e i controlli delle strutture ministeriali o locali a cui sono collegate espressi dai rispettivi vertici politici. Pertanto, anche nelle amministrazioni autonome, il regime di trasparenza degli organi è da ricondursi all’art. 15 del decreto. Si è considerato, infine, il caso delle Aziende sanitarie locali, nelle quali si dovrebbe valutare con attenzione la posizione del Direttore generale, organo dotato di importanti poteri di amministrazione e gestione, ma che assume nel contempo anche un rilevante ruolo di indirizzo generale dell’organizzazione e del funzionamento dell’ASL. In questo caso, però, si deve prendere atto della espressa disposizione dell’art. 41 del decreto n. 33 che adotta, al comma 2, una definizione complessiva di “dirigenza sanitaria” e ad essa applica, al comma 3, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 dello stesso decreto e non quelli dell’art.14. 5. Applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013 ai Comuni Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441. Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per i componenti degli organi di indirizzo politico in tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti. 6. Decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013). A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 «si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto». L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione. Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni. 7. Modalità di attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013 Sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da ritenersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al componente dell’organo di indirizzo politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle. 8. Soggetti destinatari delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013 La sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c), primo periodo), è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi. 9. Dati e informazioni da pubblicare Relativamente ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica, i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 sono indicati nell’allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” della delibera ANAC n. 50/2013. Per i soggetti cessati dall’incarico o dal mandato i dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla data di cessazione, unitamente alle dichiarazioni di cui all’art. 4 della legge 441/1982, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. Ai sensi dell’art. 4 della legge 441/1982, entro tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio, i componenti degli organi di indirizzo politico sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Entrambe le dichiarazioni devono essere pubblicate in ragione del rinvio contenuto nell’art. 14 all’art. 4 della l. n. 441/1982. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. Per «informazioni concernenti la situazione patrimoniale̓» di cui all’art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società. 10. L’efficacia degli obblighi con l’entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera diventa efficace alla data delle sua pubblicazione nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione. L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, che comprendono, nei casi di mancata pubblicazione, poteri di ordine alle amministrazioni interessate affinché procedano alla immediata pubblicazione dei dati nei propri siti istituzionali. Il Presidente dell’Autorità provvede altresì a comunicare, ai sensi dell’art. 19 c. 7 del d.l. n. 90/2014, all’autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni, l’inadempimento degli obblighi riscontrati ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, autorità amministrativa che l’Autorità si riserva di individuare con successiva delibera. 11. In ordine ad una possibile rivisitazione della disciplina vigente Alcune amministrazioni, nel richiedere a questa Autorità una corretta interpretazione dell’art. 14, hanno segnalato criticità nell’applicazione della disciplina. Alcune, in primo luogo, hanno segnalato presunti oneri organizzativi derivanti dagli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali. Pur dovendosi rilevare che l’adempimento si presenta come semplice (trasmissione da parte dell’interessato dei dati all’amministrazione e pubblicazione dei dati trasmessi sul sito) e quindi, in sé, del tutto comparabile con gli altri obblighi di pubblicazione previsti dal decreto n. 33, si deve considerare la situazione degli enti nei quali i componenti degli organi di indirizzo siano numerosi, con sicure conseguenze organizzative. Altre amministrazioni, poi, hanno lamentato l’estensione degli obblighi ai componenti di tutti gli organi di indirizzo, con una disciplina che si rivelerebbe troppo rigida e ad applicazione indifferenziata, quando sarebbe più coerente con le finalità di contrasto alla corruzione una differenziazione degli obblighi di pubblicazione dei dati personali in rapporto al grado di esposizione dell’organo e dei suoi componenti al rischio di corruzione. Si considerino a questo proposito gli organi pletorici a composizione rappresentativa di diverse componenti e interessi, per i quali l’estensione degli obblighi a tutti i componenti dell’organo di indirizzo politico determina l’inclusione, ad esempio, degli studenti nel caso del Senato accademico, della rappresentanza dei lavoratori nei Comitati portuali, dei rappresentanti delle imprese nei consigli nelle Camere di commercio. Sono state segnalate, infine, criticità quanto alle modalità di pubblicazione dei dati, con il rilevante passaggio da una pubblicità, quella prevista dalla legge n. 441 del 1982, esclusivamente cartacea, ad una modalità elettronica che rende i dati disponibili per un numero indeterminato di soggetti. In tal modo si determina una possibile sproporzione tra la misura della pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo e le finalità di trasparenza e di controllo democratico sottese agli obblighi di pubblicità. Sotto questo profilo, ferma restando la finalità di dare pubblicità alla situazione patrimoniale all’atto dell’assunzione della carica, da alcuni osservatori e commentatori della disciplina è stata proposta l’introduzione, de jure condendo, di una distinzione tra obbligo di trasmissione all’amministrazione dei propri dati completi (con l’amministrazione che conserva tali dati anche ai fini di successivi controlli) e la pubblicazione di questi dati in forma riassuntiva e riepilogativa sul sito dell’amministrazione. Questa Autorità, pur rilevando in buona parte fondate le segnalazioni di criticità pervenute, non può, allo stato, che interpretare e applicare la disciplina vigente, così come risulta dalla legge n.441 del 1982 e dalle modifiche introdotte dal decreto n. 33 del 2013. Ad una eventuale rivisitazione organica della materia potrà provvedere il decreto correttivo del decreto n. 33 previsto dalla nuova delega contenuta nel d.d.l. A.S. n. 1577 (art.6). A questo fine dovranno essere però rivisti e aggiornati i principi e criteri di delega. L’Autorità si dichiara disponibile a dare il proprio contributo di idee e di proposte."

 

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