Friday 24 February 2017 14:58:07

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Lottizzazione abusiva: i segnali indicatori

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24.2.2017

La giurisprudenza del Consiglio di Stato da ultimo richiamata dalla Quarta Sezione nella sentenza depositata in data 24.2.2017 (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 5328) ha chiarito che la cd. lottizzazione abusiva (materiale o anche solo negoziale) configura una tipologia di abusivismo di particolare gravità. Rappresentano segnali indicatori di essa: il mero inizio di opere edilizie, o anche soltanto la suddivisione di un'area più o meno estesa in lotti, con modalità tali da far supporre la destinazione a scopo edificatorio, mediante opere concretamente idonee a stravolgere l'assetto territoriale preesistente. Una lottizzazione abusiva può individuarsi solo in presenza della preordinata trasformazione di una porzione di territorio, in modo tale da aggiungere una nuova e composita maglia al tessuto urbano, con conseguente necessità (per la consistenza innovativa dell'intervento) di costituzione o integrazione della necessaria rete di opere di urbanizzazione. Nella fattispecie le opere in concreto realizzate costituiscono un chiaro esempio di lottizzazione poiché rappresentano una trasformazione del territorio a servizio degli immobili in questione, non potendo altrimenti intendersi la realizzazione di una strada dotata di marciapiedi, di cunette e di sottoservizi tra i quali la realizzazione di una fogna di tipo misto. Lo stato di fatto rilevato dai documenti di causa risulta correttamente ricostruito dal primo giudice (...). Inoltre, nell’ipotesi di lottizzazione c.d. “materiale”, si è a più riprese evidenziato (cfr. Cons. St., Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115) che la fattispecie integra qualcosa di diverso, seppur collegato, rispetto alle singole opere realizzate, costituendo un quid pluris (anche, ovviamente, in termini di maggiore gravità). Si rammenta, infatti, che, la fattispecie di lottizzazione abusiva disciplinata in passato dall'art. 18 l.n. 47 cit., si riferisce alla mancanza dell'autorizzazione specifica alla lottizzazione, prevista dall'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150. Si è posto in luce pertanto che alcun rilievo sanante sull'abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria. Ciò in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia (cfr. C.d.S. sez. V 26.03.1996 n. 301). In tal senso si è pronunciata altresì la Corte Costituzionale nella sentenza n. 148/1994, con cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che escludono la condonabilità, ai fini penalistici, del reato di lottizzazione abusiva, nel caso in cui la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed alla strumentazione urbanistica. Sul punto la Corte ha chiarito al riguardo che: "il rilascio della concessione in sanatoria opera nell'ambito di uno schema procedimentale, delineato nell'art. 13 della stessa legge 26 febbraio 1985, n. 47, con previsione di interventi, adempimenti e termini, che appaiono specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di concessione. Di qui l'impossibilità di una mera trasposizione di un siffatto schema procedimentale all'ipotesi della lottizzazione abusiva, per la quale occorrerebbero, pertanto, soluzioni normative che mai potrebbero essere apprestate in questa sede, implicando, fermo quanto dedotto in ordine alla non comparabilità delle situazioni, scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire". Né, da ultimo, rileva la mancata trascrizione nei registri immobiliari dell’ordinanza n. 56/2006, circostanza che non può valere quale vizio di legittimità, ma al più può rilevare sotto il profilo civilistico nei rapporti tra privati. Del resto, dal punto di vista amministrativo, in presenza di lottizzazione abusiva, è irrilevante l'asserita buona fede degli acquirenti, i quali in ipotesi facciano risalire la responsabilità della lottizzazione stessa esclusivamente ai loro danti causa, trattandosi di una situazione in cui rileva, dal punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all'illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante (Cons. St., Sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1589)." Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 24/02/2017

N. 00877/2017REG.PROV.COLL.

N. 04410/2009 REG.RIC.

N. 04411/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4410 del 2009, proposto da: *contro

Comune di Cardito, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Russo C.F. RSSMRZ50H19F839B, con domicilio eletto presso Ignazio Balsamo in Latina, via A. Diaz, n. 16;



sul ricorso numero di registro generale 4411 del 2009, proposto da: 
*; 

contro

Comune di Cardito non costituito in giudizio; 

per la riforma

quanto al ricorso n. 4410 del 2009 ed al ricorso n. 4411 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione Ii n. 06788/2008, resa tra le parti, concernente sospensione lavori abusivi.

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di CarditoViste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati L.S. Allamprese, M. Russo L.S. Allamprese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania Allegretto Caterina invocava l’annullamento dell’ordinanza n. 56 del 27 giugno 2006 con cui si ordina l’immediata sospensione dei lavori sul fondo NCT foglio 3 part. 1060 con divieto di disporre dei suoli e la trascrizione dell’ordinanza nei RR.II di Napoli.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando l’infondatezza dei tre ordini di censura contenuti nel ricorso introduttivo.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone un primo appello l’originaria ricorrente, in veste di realizzatrice degli interventi edilizi oggetto del provvedimento impugnato unitamente ai Sigg.ri *, in veste di proprietari degli immobili, ed un secondo appello la stessa originaria ricorrente, in veste di realizzatrice degli interventi edilizi oggetto del provvedimento impugnato, unitamente ai Sig.ri *, in veste di proprietari degli immobili.

4. Le censure contenute nei detti appelli possono essere esposte congiuntamente, poiché hanno identico contenuto. In particolare, i gravami in esame denunciano l’erroneità della sentenza di prime cure, in quanto: a) sarebbe incongruo il termine assegnato all’originaria proprietaria per far pervenire le sue deduzioni a fronte della complessità della situazione; b) nella fattispecie non sarebbero rinvenibili sia una lottizzazione materiale che una lottizzazione negoziale ai sensi dell’art. 30, d.P.R. n. 380/2001. Quest’ultima, infatti, non solo non ricorrerebbe, poiché antecedente al 1985, ma non sarebbe stata rilevata dal provvedimento impugnato. Quanto alla prima, invece, non sussisterebbe, non potendo desumersene la presenza dalla realizzazione di una strada; c) avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che la presenza di fabbricati denoterebbe i caratteri della lottizzazione abusiva, che il condono non potrebbe essere rilasciato per i fabbricati in presenza di una lottizzazione abusiva e che vi sarebbe autonomia tra ordinanze di demolizione dei singoli abusi e ordinanza sanzionatoria della lottizzazione abusiva.

5. L’amministrazione comunale costituitasi nel giudizio R.N. 4410/2009, eccepisce l’inammissibilità dell’appello proposto dai Sig.ri *, sia perché non sono state parti del giudizio di primo grado, sia perché le stesse hanno impugnato lo stesso provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Inoltre, la stessa amministrazione eccepisce la parziale inammissibilità del motivo di cui supra sub b), dal momento che in primo grado non sarebbe mai stata prospettata la circostanza che la lottizzazione risalirebbe al 1980, né comunque se ne darebbe prova. Nel merito, infine, l’amministrazione chiede il rigetto del detto gravame.

6. Nelle successive difese gli appellanti, oltre ad insistere nelle rassegnate conclusioni, sostengono l’ammissibilità degli appelli in forza della natura sostanziale di opposizione di terzo degli stessi, e rilevano quanto alla proposizione del ricorso straordinario che la stessa non darebbe causa ad un’inammissibilità ed, in ogni caso, l’oggetto dei giudizi non sarebbe pienamente sovrapponibile poiché l’attuale riguarderebbe anche la condonabilità degli immobili.

7. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due appelli sopra indicati ex art. 96, comma 1, c.p.a., poiché proposti avverso la stessa sentenza.

8. Innanzitutto deve rilevarsi la fondatezza dell’eccezione spiegata dall’amministrazione comunale in ordine all’inammissibilità dell’appello spiegato dai soggetti indicati dall’amministrazione, dal momento che gli stessi prima del presente gravame hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto sia l’ordinanza n. 56 del 27 giugno 2006, che le note del 23 febbraio 2009, n. 2540, 2541, e 2542 di sospensione dei permessi di costruzione in sanatoria nn. 238, 239 e 274/2008 e di avvio del procedimento per il loro annullamento di ufficio. Nella fattispecie, l’inammissibilità deriva dalla natura di rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale dinanzi al g.a. del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Del pari, deve essere accolta l’eccezione dell’amministrazione appellata nella parte in cui lamenta che la circostanza secondo la quale la lottizzazione de qua sarebbe stata posta in essere nel 1980, non è mai stata posta a fondamento dei motivi di ricorso di prime cure. La detta eccezione è fondata come si evince dalla lettura del ricorso di prime cure, che fissa inderogabilmente il thema decidendi e che non fa alcun riferimento al fatto in questione. Fatto per giunta di cui non risulta essere offerta alcuna prova a sostegno.

9. Così delimitato il perimetro dell’odierno giudizio può passarsi all’esame del merito degli odierni gravami, la cui manifesta infondatezza consente di non esaminare l’ulteriore eccezione avanzata dalla difesa comunale.

9.1. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che non vi è stata alcuna lesione delle facoltà procedimentali della destinataria del provvedimento, come si evince dal fatto che non solo quest’ultima si è vista assegnare espressamente dall’amministrazione comunale il termine di quindici giorni per controdedurre all’avviso di avvio del procedimento, ma che l’originaria ricorrente non lo ha rispettato, producendo le proprie deduzioni dopo un mese dalla comunicazione di avvio del procedimento. La contestazione in ordine all’incongruità del termine in questione avanzata dagli appellanti risulta, quindi, non solo del tutto generica, ma anche palesemente infondata, dal momento che in fatto la questione oggetto del detto procedimento non risulta di complessità tale da imporre un termine più ampio di quello concesso dall’amministrazione.

9.2. Del tutto infondato risulta anche il secondo motivo di appello. Risulta evidente la sussistenza di una lottizzazione materiale in ragione della natura delle opere realizzate. La giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 5328) ha, infatti, chiarito che la cd. lottizzazione abusiva (materiale o anche solo negoziale) configura una tipologia di abusivismo di particolare gravità. Rappresentano segnali indicatori di essa: il mero inizio di opere edilizie, o anche soltanto la suddivisione di un'area più o meno estesa in lotti, con modalità tali da far supporre la destinazione a scopo edificatorio, mediante opere concretamente idonee a stravolgere l'assetto territoriale preesistente. Una lottizzazione abusiva può individuarsi solo in presenza della preordinata trasformazione di una porzione di territorio, in modo tale da aggiungere una nuova e composita maglia al tessuto urbano, con conseguente necessità (per la consistenza innovativa dell'intervento) di costituzione o integrazione della necessaria rete di opere di urbanizzazione. Nella fattispecie le opere in concreto realizzate costituiscono un chiaro esempio di lottizzazione poiché rappresentano una trasformazione del territorio a servizio degli immobili in questione, non potendo altrimenti intendersi la realizzazione di una strada dotata di marciapiedi, di cunette e di sottoservizi tra i quali la realizzazione di una fogna di tipo misto. Lo stato di fatto rilevato dai documenti di causa risulta correttamente ricostruito dal primo giudice.

9.3. Quanto all’ultima doglianza nelle sue distinte articolazioni deve rilevarsene l’infondatezza. Infatti, come rilevato la trasformazione urbanistica posta in essere con le opere sopra indicate ha posto in essere quella modifica del precedente assetto del territorio, tale da determinare un ostacolo alla futura attività di programmazione. Inoltre, nell’ipotesi di lottizzazione c.d. “materiale”, si è a più riprese evidenziato (cfr. Cons. St., Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115) che la fattispecie integra qualcosa di diverso, seppur collegato, rispetto alle singole opere realizzate, costituendo un quid pluris (anche, ovviamente, in termini di maggiore gravità).

Si rammenta, infatti, che, la fattispecie di lottizzazione abusiva disciplinata in passato dall'art. 18 l.n. 47 cit., si riferisce alla mancanza dell'autorizzazione specifica alla lottizzazione, prevista dall'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.

Si è posto in luce pertanto che alcun rilievo sanante sull'abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria. Ciò in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia (cfr. C.d.S. sez. V 26.03.1996 n. 301). In tal senso si è pronunciata altresì la Corte Costituzionale nella sentenza n. 148/1994, con cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che escludono la condonabilità, ai fini penalistici, del reato di lottizzazione abusiva, nel caso in cui la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed alla strumentazione urbanistica. Sul punto la Corte ha chiarito al riguardo che: "il rilascio della concessione in sanatoria opera nell'ambito di uno schema procedimentale, delineato nell'art. 13 della stessa legge 26 febbraio 1985, n. 47, con previsione di interventi, adempimenti e termini, che appaiono specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di concessione. Di qui l'impossibilità di una mera trasposizione di un siffatto schema procedimentale all'ipotesi della lottizzazione abusiva, per la quale occorrerebbero, pertanto, soluzioni normative che mai potrebbero essere apprestate in questa sede, implicando, fermo quanto dedotto in ordine alla non comparabilità delle situazioni, scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire".

Né, da ultimo, rileva la mancata trascrizione nei registri immobiliari dell’ordinanza n. 56/2006, circostanza che non può valere quale vizio di legittimità, ma al più può rilevare sotto il profilo civilistico nei rapporti tra privati. Del resto, dal punto di vista amministrativo, in presenza di lottizzazione abusiva, è irrilevante l'asserita buona fede degli acquirenti, i quali in ipotesi facciano risalire la responsabilità della lottizzazione stessa esclusivamente ai loro danti causa, trattandosi di una situazione in cui rileva, dal punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all'illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante (Cons. St., Sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1589).

10. Gli appelli riuniti devono, quindi, essere in parte dichiarati inammissibili ed in parte respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili e in parte li respinge.

Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Luigi Massimiliano Tarantino   Antonino Anastasi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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