Sunday 21 December 2014 09:42:05

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Danno erariale: è inammissibile l'atto di citazione se il Pubblico Ministero non ha sentito personalmente il convenuto che lo ha formalmente richiesto in sede di deduzioni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Lazio del 18.12.2014

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con sentenza del 18 dicembre 2014 ha dichiarato, conformemente alla consolidata giurisprudenza, inammissibile l'atto di citazione in giudizio nei confronti del convenuto non sentito personalmente nonostante la richiesta da lui puntualmente avanzata in tal senso in sede di deduzioni.Scarica la sentenza cliccando su "Accedi al provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

*/2014

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

la

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati:

dott. Ivan De Musso                                               Presidente

dott. Franco Mencarelli                                         Consigliere relatore

dott. Enrico Torri                                                     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 73764/R del registro di segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di *,  e *

Uditi nella pubblica udienza del 9 dicembre 2014, con l’assistenza del segretario dott.ssa Ernestina Barbone, il relatore dott. Franco Mencarelli, ** ed il PM nella persona del Vice procuratore generale dott. Paolo Crea.

Visti gli altri atti della causa

Visto l’atto di citazione in data 17 luglio 2014.

FATTO

A seguito della nota del comune di San Polo dei Cavalieri, dell’11 gennaio 2013 la Procura ha avviato un’istruttoria dalla quale sono emersi elementi idonei a giustificare la citazione in giudizio di* Angelo e *  per avere, quali responsabili del Settore tecnico del comune di San Polo dei Cavalieri, il primo fino al 1° gennaio 2008, il secondo dal 1° febbraio 2008 al 16 maggio 2011, omesso di eseguire le deliberazioni della Giunta comunale n. 4 e 5 del 2007 (rispettivamente del 4 gennaio 2007 e del 28 febbraio 2007) e la Convenzione stipulata dal Comune con l’Italgas la quale, in base all’art. 2 della Convenzione medesima, si era obbligata, a fronte della proroga del servizio, “ad estendere, a propria cura e spese, la rete di “distribuzione del gas per un totale di 415 (quattrocentoquindici) “metri in località di volta in volta indicate dal” Comune.

In conseguenza di tale omissione decorrente dal gennaio 2007 fino al dicembre 2009, quindi imputabile al sig. DE * per dodici mesi ed al sig. * per ventitré mesi (v. la nota del Comune in data 26 febbraio 2014, prot. 0001140), l’Amministrazione e la comunità da questa rappresentata (v. art. 1, legge n. 20/1994) hanno subito un danno che dall’attuale responsabile del Servizio tecnico comunale è stato quantificato in euro 51.508,14 (v. relazione in data 19 marzo 2014).

Si rileva quindi che nei confronti del * non si è verificata alcuna prescrizione in considerazione del fatto che la decorrenza della stessa inizia nel momento in cui si verifica il danno: e questo è divenuto esistente quando l’Italgas non è più potuta intervenire sulla rete di distribuzione del gas (31 dicembre 2009: v. la nota del Comune in data 26 febbraio 2014, prot. 0001140 e la lettera dell’Italgas in data 20 novembre 2012, prot. 1232DEF0020).

La somma, come sopra quantificata dal Comune, oltre interessi e rivalutazione, costituisce un danno per l’Amministrazione; danno di cui conseguentemente debbono rispondere i soggetti destinatari dell’Atto di citazione, ciascuno in conseguenza dell’attività illecita imputabile (50%). In proposito si ritiene altresì sussistente il richiesto nesso di causalità tra la condotta ascrivibile ai soggetti in questione ed il danno subito dall’Amministrazione. La Procura sottolinea quindi come in termini generali, in caso di sentenza di condanna, non sia condivisibile che i soggetti convenuti in giudizio siano condannati dalla Sezione giudicante ad una somma “comprensiva di rivalutazione e/o di interessi” poiché il Giudice deve chiaramente motivare in merito al quantum della riduzione ed al calcolo di rivalutazione ed interessi, chiarendo quale sia il metodo seguito (es. indici Istat) e l’importo esatto di tali elementi, da distinguere nettamente rispetto alla somma capitale.

Per tali ragioni * Angelo e * – notificati i prescritti inviti a dedurre e lette le deduzioni depositate, ritenute assolutamente irrilevanti – sono stati chiamati a comparire all’odierna udienza per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore del comune di San Polo dei Cavalieri, in parti eguali tra loro, alla complessiva somma di euro 51.508,14.

In ogni caso con condanna alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, agli interessi al saggio legale dal dì del dovuto al saldo e alle spese di giudizio.

Resiste il convenuto *, con memoria depositata nella segreteria della Sezione il 18 novembre 2014, eccependo preliminarmente che l’Atto di citazione, con la quale il predetto è stato chiamato in giudizio, è affetto da radicale nullità, in quanto intervenuto senza che quest’ultimo venisse sentito personalmente come da sua formale richiesta in sede di deduzioni del 4 luglio 2014.

Nel merito si rileva che la delibera consiliare n. 5 del 28 febbraio 2007 nel suo deliberato, al punto 5, approva la bozza dell’atto aggiuntivo e modificativo al contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas.

Infatti, la stima complessiva dell’appalto avrebbe dovuto comprendere sia la stima dell’estensione del servizio di distribuzione del gas e quindi dei lavori descritti, ma mai individuati in modo specifico, all’art. 2 della bozza di atto aggiuntivo sia l’importo complessivo degli introiti provenienti all’Italgas durante il periodo prorogato, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2012.

L’importo totale pagabile del contratto manca di ambedue i suoi elementi costitutivi che, peraltro, non potevano essere quantificati al momento dell’approvazione della richiamata bozza allegata alla delibera consiliare n. 5/2007.

A pagina 5 di tale bozza, alinea 3, si legge, infatti, che: “l’Amministrazione comunale per garantire la continuità del servizio e contestualmente rispondere alle esigenze dello stesso ha ravvisato la necessità di estendere il servizio…” ma non è richiamato nessun atto di pianificazione relativo a tale estensione né il conseguente progetto esecutivo. Manca l’individuazione delle aree dove realizzare tale estensione del servizio.

Il fatto è che l’Italgas stava solo offrendo la propria disponibilità ad estendere la rete distribuita del gas nell’ambito di una trattativa; la quale disponibilità, tuttavia, non derivava da una specifica richiesta tecnica da parte del Comune, come dimostrato dalla circostanza che l’estensione in questione era prevista esclusivamente in termini metrici, senza alcuna localizzazione: “415 (quattrocentoquindici) metri, in località di volta in volta indicate dal Concedente” e, quindi, non ancora individuate.

Mancano, dunque, nella bozza dell’atto aggiuntivo, perché possa configurarsi un danno certo e attuale, sia gli elementi tecnici che quelli economici per quantificare il danno stesso.

Né esistono atti di programmazione e progetti esecutivi che permettano aliunde di ricavare tali dati tecnici ed economici.

In altre parole, il Comune non aveva rappresentato alcuna specifica esigenza di estendere la rete, non essendovi nessun documento programmatico in tal senso né un progetto esecutivo, antecedenti le due delibere comunali.

Di qui, ancora l’inconfigurabilità di qualsivoglia profilo di danno riconducibile alla mancata sottoscrizione dell’atto in esame.

La ratio che sottende, infatti, l’approvazione della delibera cosiliare n. 5/2007, si ribadisce, non è, con evidenza, quella di approvare lo schema del contratto aggiuntivo e modificativo della concessione del servizio di fornitura di gas ma quella di individuare una ragione di interesse pubblico per la proroga del servizio all’Italgas. Ciò emerge chiaramente dalle premesse della bozza in atto aggiuntivo laddove a pagina 4, alinea 4, si legge, genericamente, che “l’Amministrazione comunale, in considerazione dell’importanza per la collettività degli interventi di cui al successivo art. 2 e delle conseguenti esigenze tecniche, economiche ed organizzative, ritiene sussistano le ragioni di pubblico interesse che motivano la… proroga in un anno”.

D’altra parte, dal carteggio intercorso tra la Procura regionale ed il Comune (si vedano le note della Procura proc. V2013/00703PTT del 10 gennaio 2014 e del 29 gennaio 2014) emerge come la Procura abbia rilevato l’assoluta indeterminatezza dell’onere economico a carico dell’Italgas e ne abbia chiesto la quantificazione al Comune, oltre che alla stessa Italgas. Orbene, il Comune ha risposto allegando una perizia di stima redatta il 19 marzo 2014 dal responsabile del Settore III perché prima di tale data non era mai stata effettuata la benché minima valutazione tecnica né era stato mai realizzato il minimo calcolo economico.

E la perizia del responsabile del Settore III del Comune, invero, non ha prodotto un calcolo modulato rispetto a concrete esigenze di allacciamento, ad es. indicando le diverse aree del territorio comunale cui estendere la rete ovvero le specifiche utenze da allacciare, bensì si è limitata ad effettuare un computo metrico-estimativo riferito al costo al metro lineare dell’estensione; con ciò, pertanto, confermando la assoluta genericità dell’impegno e, soprattutto, la sua manifesta ipoteticità.

Nell’odierna udienza il PM ha espresso l’avviso che non possa non essere accolta l’eccezione relativa alla eccepita mancata audizione del convenuto * nonostante la richiesta in tal senso avanzata in sede di deduzioni.

Per quanto concerne invece la posizione del convenuto * il PM ha ritenuto che restano fermi gli addebiti in citazione. Infatti la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 4 gennaio 2007, volta a riconoscere e concordare il proseguimento del rapporto concessorio con l’Italgas fino al 31 dicembre 2012, e ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 2007, era immediatamente esecutiva a seguito dell’affissione nell’Albo pretorio. Di guisa che non avendo proceduto il *, come gli incombeva direttamente, a sottoscrivere l’atto aggiuntivo e modificativo al contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas, non si è poi potuto procedere a quanto previsto nell’atto aggiuntivo per individuare i luoghi e le modalità di estensione dei 415 metri lineari di condotta del gas, con il conseguente verificarsi del danno erariale.

Danno questo d’altronde – ha continuato il PM – quantificato sulla base del criterio più oneroso: ipotizzando uno scavo su strada asfaltata per la posa della suddetta condotta: donde tuttalpiù la possibilità, da parte del Collegio, di una valutazione più ridotta del danno, il quale resta comunque fermo e determinabile.

La difesa del convenuto *, ribadita l’eccezione di inammissibilità dell’Atto di citazione, nel merito ha tenuto ad evidenziare come non solo manchino l’indicazione del danno e lo stesso nesso eziologico ma manchi altresì il profilo soggettivo. Infatti il * non sapeva dell’esistenza della delibera né soprattutto doveva attivarsi per conoscerla alla luce dell’intervenuta normativa che sospendeva in pratica l’indizione di gare nella materia de qua con proroga delle concessioni in essere.

Nella prospettiva poi di una più adeguata visione di tutta la questione, onde meglio inquadrare le procedure concernenti la corretta esecuzione della delibera riguardante l’atto aggiuntivo di cui è causa, il difensore ha infine richiamato l’art. 73 dello Statuto comunale del comune di San Polo dei Cavalieri, laddove si prevede che il Segretario generale assicura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l’esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile della Direzione del settore competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

La difesa del convenuto * ha rappresentato che il predetto è stato in servizio alle dipendenze del comune di San Polo dei Cavalieri dal 1° gennaio 2001 al giorno 1° gennaio 2008 con profilo professionale di funzionario – categoria D3.

Con le delibere n. 4 e 5 del 2007 l’Amministrazione comunale approvava la nuova bozza dell’atto aggiuntivo alla Concessione Gas del 1° luglio 1988 proposta dalla Italgas s.p.a.

A sostegno di tale deliberazione l’Amministrazione teneva in debita considerazione la propria facoltà di prorogare di un anno (in realtà poi due anni) la durata del periodo transitorio per il regime di concessione per la fornitura del gas nel territorio del Comune e quindi fino alla data del 31 dicembre 2010, e non fino alla data del 31 dicembre 2009, come erroneamente individuato dalla Procura regionale, e ciò in base alla facoltà concessa dal comma 2 dell’art. 23 della legge n. 51 del 2006.

D’altronde l’Italgas s.p.a. ha provveduto a versare i dovuti diritti e spese di rogito solo in data 21 dicembre 2010 (cfr. lettera del 25 novembre 2012 versata in atti).

Ne segue come non possa affatto configurarsi un’omissione colposa da parte dell’arch. * posto che, come evidenziato, la scadenza del termine per la sottoscrizione è di molto successiva alla fine del rapporto di lavoro del medesimo arch. *

Infatti il termine ultimo per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione per cui è causa è scaduto ben oltre la cessazione del rapporto di lavoro dell’arch. * e precisamente ben dopo due anni e lo stesso non avrebbe potuto sottoscrivere l’atto aggiuntivo per cui è causa senza il preventivo versamento da parte della contraente delle spese di rogito, che erano a carico della stessa.

Come anticipato, il versamento di tali spese è stato effettuato solo in data 21 dicembre 2010 e quindi dopo circa due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso fra l’arch. * e l’Amministrazione comunale.

Non si può neanche sostenere che l’obbligo al compimento dell’atto d’ufficio debba essere adempiuto istantaneamente, posto che, proprio per evitare di incorrere nella responsabilità erariale, il funzionario pubblico deve adottare tutti i controlli del caso e, tra questi, l’avvenuto pagamento dei diritti di rogito.

Quanto all’elemento soggettivo della colpa grave, come configurato dalla Procura, la stessa, lungi dall’avere esaminato ex ante la condotta del * ha del tutto omesso di verificare la sussistenza o meno nel concreto nel comportamento dell’arch. * degli indizi di colpa grave e di eventuali esimenti.

Rilevato quindi che ai fini dell’attribuzione in capo al danneggiante dell’obbligo risarcitorio è necessario che sussista il nesso causale tra la condotta contestata e il danno che si è verificato – nesso, nella specie, come accennato, non emergente – la difesa del convenuto, in relazione all’elemento del danno, ha evidenziato che la Procura ha del tutto omesso di verificarne l’effettiva sussistenza, la quantificazione e l’allocazione.

Infatti, nell’Atto di citazione ci si limita a riportare, senza alcuna motivazione, la quantificazione del danno asseritamente subito dal Comune come determinato da una relazione effettuata dall’attuale responsabile del Servizio tecnico comunale.

Ne segue, con tutta evidenza, ha concluso il difensore, che la prova sul punto sia del tutto carente, risultando l’operazione di quantificazione, così come compiuta dalla Procura, del tutto inaccettabile, alla luce della costante giurisprudenza secondo cui solo i danni conseguenza immediata e diretta della condotta antigiuridica possono essere chiesti a titolo risarcitorio.

DIRITTO

Il Collegio, in ordine alla valutazione dei fatti di causa e delle connesse eccezioni difensive, ritiene opportuno preliminarmente procedere ad una disamina circa la sussistenza nella specie di tutte le componenti strutturali dell’illecito erariale in relazione al quale è stata esercitata l’azione di responsabilità.

E al riguardo non può non emergere un profilo centrale riguardante la sussistenza di un danno certo, attuale e concreto, secondo quanto ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza.

Nell’Atto di citazione si fonda la quantificazione del danno ascritto ai convenuti sulla base di una relazione del Servizio tecnico comunale in data 19 marzo 2014. Peraltro detta relazione di stima reca in premessa la precisazione che l’importo effettivo dell’intervento per realizzare una rete per la distribuzione del gas per una lunghezza di metri 415 è “soggetto a molteplici variabili non note che incidono sulla stima effettuata tra le quali: 1) la tipologia di tracciato scelta ovvero se si tratti di strada asfaltata, terreno naturale ovvero pavimentato con materiali diversi. 2) La natura del terreno da scavare (roccia, terre, eccetera). 3) La sezione delle tubature da utilizzare da valutare in base alle aree da servire”. Dalle suddette premesse emerge con chiarezza quanto d’altronde già stabilito nella bozza di atto aggiuntivo deliberata dal comune di San Polo dei Cavalieri, la quale se, da una parte, prevedeva la proroga per un anno della durata della convenzione con l’Italgas per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse – salva sempre restando l’incidenza in proposito del pressoché contemporaneo ai fatti intervento dell’art. 46-bis del decreto legge n. 159 del 2007 convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007, poi modificato dalla legge n. 244 del 24 dicembre dello stesso anno, recante in sostanza una maggior proroga, rispetto a quella dell’atto aggiuntivo, delle concessioni esistenti – dall’altra faceva riferimento a trattative intercorse tra le parti circa la predisposizione concordata di un apposito atto volto a recepire le richieste avanzate dall’Amministrazione comunale in relazione appunto alla predetta estensione di 415 metri della conduttura di distribuzione del gas. Estensione di cui dagli atti emerge chiaramente che non vi è stata né all’epoca né successivamente alcuna pianificazione o programmazione della localizzazione.

Per cui non avendo il Comune ritenuta la necessità concreta di provvedere all’estensione in oggetto, non emerge alcun danno certo, attuale e concreto.

Tanto premesso il Collegio dichiara, conformemente a consolidata giurisprudenza, l’inammissibilità dell’Atto di citazione nei confronti del convenuto *, in quanto non sentito personalmente nonostante la richiesta da lui puntualmente avanzata in tal senso.

Nel merito, non sussistendo, come sopra evidenziato, un danno certo, attuale e concreto, il Collegio manda assolto il convenuto * .

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando

DICHIARA

l’inammissibilità dell’Atto di citazione nei confronti del convenuto *

ASSOLVE

il convenuto * liquidando il rimborso delle spese di giudizio in suo favore nella misura di euro 800,00 (ottocento/00).

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2014.

        L’ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

F.to Franco MENCARELLI                                   F.to Ivan DE MUSSO

Depositata in Segreteria il 18/12/2014

                                                                       P. IL DIRIGENTE

                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                          GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

                                                                   F.to Luigi DE MAIO

 

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