Thursday 04 June 2015 17:56:19

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Costruzioni in zone protette: per l'annullamento del nulla osta paesaggistico non serve la comunicazione di avvio del procedimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 4.6.2015

Il Consiglio di Stato Sez. VI nella sentenza del 4.6.2015 ha affermato che per giurisprudenza condivisa, il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per una costruzione in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, l'annullamento dell'autorizzazione paesistica - pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 - non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, di un unitario e complesso procedimento avviato ad istanza di parte (Cons. Stato, VI, 9 luglio 2013, n. 3616; 3 luglio 2014, n. 3368; 4 luglio 2011, n. 3962)

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8351 del 2011, proposto da: 
*, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Silti, con domicilio eletto presso Claudio Ramelli in Roma, viale Tupini, 113; 

contro

Comune di Colonna in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, presso la prima elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle Belle Arti, 1; 
Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 5458/2011, resa tra le parti, concernente decreto di annullamento parere ambientale in relazione a concessione edilizia in sanatoria

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Silti, Farronato e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

I signori *chiedono l’annullamento della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento in data 21 luglio 2004 della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio del Lazio di annullamento del parere favorevole espresso dal Comune di Colonna per la sanatoria di un fabbricato ad uso civile abitazione, realizzato in zona rurale su un lotto di mq. 899.

Il Comune di Colonna ha rilasciato parere favorevole, considerando le opere compatibili con il contesto paesistico, coerenti con gli obiettivi di qualità in quanto non pregiudizievoli per la tutela del contesto ambientale, e congrui con i criteri di gestione dell’area.

La Soprintendenza, considerato che sull’area interessata dal manufatto insiste il vincolo paesistico imposto con decreto ministeriale 5 aprile 1960 e che il Piano territoriale paesistico approvato il 30 luglio 1999 classifica l’area in zona CO4 - agricola non compromessa, nella quale ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell’agricoltura, con limite di edificazione di mc 0,045/mq su lotti minimi di 20.000 mq, ha rilevato che tale specifica disciplina recata dalla pianificazione urbanistica e paesistica non risulta presa in considerazione dal Comune.

La sentenza impugnata ha giudicato legittimo l’annullamento, considerandone la natura di atto definitivo, a fronte del quale il Comune non poteva che rigettare l’istanza dell’interessato, e ha respinto la censura relativa al mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento, in quanto pur dovendosi applicare, ratione temporis, il disposto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che richiedeva la previa comunicazione di avvio da parte della Soprintendenza, l’omissione procedimentale non rileva in ragione della ininfluenza causale dell'apporto partecipativo del privato sul contenuto del provvedimento finale. 

La sentenza merita conferma.

E’ infatti evidente che il parere favorevole del Comune non ha preso in considerazione la disciplina del Piano territoriale paesistico per la specifica zona interessata dall’intervento, che impone la destinazione agricola, oltre che precisi limiti di edificazione.

A fronte di tali parametri regolamentari il Comune si è limitato a ritenere, immotivatamente, la compatibilità paesistica dell’intervento abusivo, senza valutarne la conformità alle norme del piano regolatore e del piano paesistico, e senza considerare il vincolo imposto con il decreto ministeriale già ricordato.

Di conseguenza, legittimamente la Soprintendenza ha rilevato tale mancata specifica valutazione da parte dell’amministrazione municipale, e ne ha tratto la conseguenza dell’illegittimità del parere sottoposto al suo esame per carenza della relativa motivazione, vizio che, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, non attiene al merito della valutazione, ma alla sua legittimità estrinseca, sulla quale la Soprintendenza è chiamata ad esprimersi.

Ne deriva che, come ha sottolineato il primo giudice, nessun apporto significativo avrebbero potuto apportare gli interessati, odierni ricorrenti, al contenuto, necessitato, del provvedimento impugnato; pertanto l’omesso invio dell’avviso del procedimento non influisce sulla legittimità del provvedimento impugnato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. 

A ciò deve essere aggiunto che, per giurisprudenza condivisa dal Collegio, il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per una costruzione in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, l'annullamento dell'autorizzazione paesistica - pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 - non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, di un unitario e complesso procedimento avviato ad istanza di parte (Cons. Stato, VI, 9 luglio 2013, n. 3616; 3 luglio 2014, n. 3368; 4 luglio 2011, n. 3962). Nella fattispecie in esame, in calce alla determinazione del 4 giugno 2004, recante parere favorevole alla sanatoria richiesta, il Comune ha avvertito gli interessati del successivo esame da parte dell’Autorità statale competente ad esprimersi ai sensi del citato art. 159 ai fini dell’eventuale esercizio del potere di annullamento: anche sul piano formale, perciò, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio procedimentale.

Neppure può essere attribuito rilievo a difformi giudizi, riferiti dagli appellanti, espressi dalla Soprintendenza per altre fattispecie analoghe, dato che sulla legittimità dell’atto impugnato non influisce l’eventuale illegittimità di diversi, specifici provvedimenti; del pari, la compromissione dell’area a causa dei diffusi abusi edilizi che vi insistono non costituisce, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, causa di illegittimità del provvedimento che tale situazione intende contrastare, ma, semmai, ragione per successivi interventi dell’Amministrazione anche su proposta degli interessati, come, del resto, ha avvertito la Direzione regionale per i beni architettonici e per il paesaggio nella comunicazione al Comune del decreto oggetto del giudizio. 

In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese deguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere al Comune di Colonna le spese del giudizio, nella misura di 3.000 (tremila) euro, oltre IVA e CPA per il secondo grado.

Compensa le spese nei confronti dell’Amministrazione statale, che si è costituita con memoria si stile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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