Thursday 17 November 2016 13:27:38

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Corte dei Conti: no a retribuzioni per i componenti del consiglio di amministrazione di aziende speciali che svolgono servizi sociali e assistenziali e gestione di farmacie

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo del 10.11.2016

"Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale, che svolga servizi sociali e assistenziali e, in particolare, la gestione di farmacie comunali, trova applicazione la disposizione secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica." È questo stabilito dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo nella deliberazione del 10.11.2016 in risposta al quesito formulato dal Comune di Chieti relativamente alla possibilità di riconoscere (in base a quanto già previsto dallo Statuto) un’indennità ovvero una retribuzione ai componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale, che svolge servizi sociali e assistenziali e, in particolare, la gestione di tre farmacie comunali. "L'art. 6, comma 2 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), al primo periodo ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera”. La norma è stata oggetto di un intervento di interpretazione autentica, ad opera del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha disposto (con l'art. 35, comma 2-bis) che il comma 2 in questione si interpreti nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica é previsto per i soli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori stessi (previsione peraltro non conferente al caso di specie). La disposizione comprende nel proprio ampio ambito applicativo sia i soggetti che utilizzino risorse proprie degli enti pubblici, che quelli che, più occasionalmente, usufruiscono di contribuzioni, comunque qualificate, a carico delle finanze pubbliche. La norma pertanto non si applica ai soli enti pubblici in senso stretto, atteso che, a mente del terzo periodo dello stesso comma “Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”. Infine, la previsione non si applica, ai sensi del suo ultimo periodo, “agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”. Nessun dubbio si è mai posto nella consolidata giurisprudenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni 27 novembre 2012, n. 507, 23 novembre 2011, n. 616 e 15 gennaio 2013, n. 1, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 12 febbraio 2013, n. 4) circa l’applicabilità della norma alle aziende speciali. In relazione alle medesime, infatti, è riscontrabile quella dipendenza finanziaria che giustifica l’applicabilità della norma, attesa la riconducibilità alle risorse pubblicistiche quantomeno del conferimento del capitale di dotazione iniziale e delle eventuali attribuzioni correlate all’erogazione di prestazioni sociali in favore dell’utenza, in base a tariffe di norma inferiori a quelle di mercato. Nel caso di specie, inoltre, si riscontra altresì l’assegnazione di sede farmaceutica, del pari contraddistinta da una valutabilità economica e dalla attribuzione operata da parte della pubblica amministrazione. Risulterà quindi possibile, nel caso di specie, e sempre che sia già prevista, la sola erogazione di gettoni di presenza in misura non superiore a trenta euro, esclusa ogni altra forma di retribuzione o indennità. Per completezza, occorre rilevare che, operata nel senso sopra descritto la qualificazione dell’azienda speciale di cui all’istanza, non troveranno per contro applicazione alla medesima le preclusioni, valevolisolo per i soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, comminate dai commi 1 e 3 dello stesso art. 6, previste rispettivamente per gli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione e per i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati". Per saperne di più scarica la deliberazione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

 

 

                                    Repubblica italiana    del. n. 224/2016/PAR

                              

                            La Corte dei conti

 

                                                    in

 

                    Sezione regionale di controllo

 

                                  per l’Abruzzo

 

     nella camera di consiglio del 10 novembre 2016

    

       composta dai magistrati:

      

     

       Antonio FRITTELLA                      Presidente       

 

       Lucilla VALENTE                         Consigliere  

 

       Antonio DANDOLO                     Consigliere 

       

       Vincenzo CHIORAZZO                  Consigliere   

 

Andrea LUBERTI                         Primo referendario (relatore)

 

Luigi D’ANGELO                            Primo referendario                

 

Angelo Maria QUAGLINI                Referendario

 

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto del 18 giugno 2015, n. 4, con cui il Presidente della Sezione ha assegnato le competenze al primo referendario Andrea Luberti;

visto il successivo decreto del 5 maggio 2016, n. 5, con cui è stata definita l’assegnazione delle richieste in tema di attività consultiva;

vista la nota del 12 luglio 2016, con la quale il Comune di Chieti ha richiesto al Consiglio delle autonomie locali (CAL) di trasmettere unparere in materia di contabilità pubblica;

vista la nota del 6 ottobre 2016 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la quale, in risposta alla richiesta del Consiglio Regionale dell’Abruzzo del 23 settembre 2016, si consentiva, in via eccezionale e in ragione delle temporanee difficoltà del Consiglio delle Autonomie Locali di raggiungere il numero legale per le riunioni, la trasmissione diretta a questa Sezione delle richieste di parere dei Comuni indicati nella medesima nota (tra i quali rientrava anche il Comune di Chieti);

vista l’ordinanza del 7 novembre 2016, n. 33, con la quale ilPresidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale per l’odierna camera di consiglio;

udito il relatore, primo referendario dott. Andrea LUBERTI;

                                       FATTO 

 

Il sindaco del comune istante richiede l’avviso della Sezione relativamente alla possibilità di riconoscere (in base a quanto già previsto dallo Statuto) un’indennità ovvero una retribuzione ai componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale, che svolge servizi sociali e assistenziali e, in particolare, la gestione di tre farmacie comunali.       

     IN PUNTO DI AMMISSIBILITA’

Sotto il profilo soggettivo, si riscontra che, pur provenendo dal legale rappresentante dell’ente, l’istanza del Comune di Chieti non è stata ritualmente proposta per il tramite del CAL, in apparente contrasto quindi con quanto richiesto ai fini dell’ammissibilità soggettiva dalla giurisprudenza costante della Sezione (da ultimo deliberazione del 10 marzo 2016, n. 56).  

Tuttavia, poiché (pur formalmente istituito con il decreto del 22 maggio 2012, n. 7) il CAL risultava, al momento in cui avrebbe dovuto trasmettere l’istanza, privo del numero legale per la sua operatività a seguito della decadenza di cinque componenti, la Sezione ritiene il quesito scrutinabile. 

In particolare, con la nota del 6 ottobre 2016 del Presidente di questa Sezione, citata in premessa, è stata autorizzata la trasmissione diretta, in via eccezionale, delle richieste di parere giacenti presso ilCAL, attese le difficoltà operative di carattere temporaneo che non ne consentivano il regolare funzionamento

Si è ritenuto, in effetti, che l’inesistenza o, come nel presente caso, l’impossibilità di funzionamento del CAL non costituisca elemento ostativo all’ammissibilità della richiesta, visto che l’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 richiede “di norma” il tramite del CAL, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta.

Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta, attesasotto il profilo oggettivo, l’afferenza alla materia della contabilità pubblica o, comunque, a una disciplina di contenimento della spesa.

                                          MERITO

L'art.  6, comma 2 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122)al primo periodo ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera

La norma è stata oggetto di un intervento di interpretazione autentica, ad opera del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha disposto (con l'art. 35, comma 2-bis) che il comma 2 in questione si interpreti nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica é previsto per i soli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori stessi (previsione peraltro non conferente al caso di specie).

La disposizione comprende nel proprio ampio ambito applicativo sia i soggetti che utilizzino risorse proprie degli enti pubblici, che quelli che, più occasionalmente, usufruiscono di contribuzioni, comunque qualificate, a carico delle finanze pubbliche.    

La norma pertanto non si applica ai soli enti pubblici in senso stretto, atteso che, a mente del terzo periodo dello stesso comma “Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”. 

Infine, la previsione non si applica, ai sensi del suo ultimo periodo, “agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”.

Nessun dubbio si è mai posto nella consolidata giurisprudenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni 27 novembre 2012, n. 507, 23 novembre 2011, n. 616 e 15 gennaio 2013, n. 1, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 12 febbraio 2013, n. 4) circa l’applicabilità della norma alle aziende speciali.

In relazione alle medesime, infatti, è riscontrabile quella dipendenza finanziaria che giustifica l’applicabilità della norma, attesa la riconducibilità alle risorse pubblicistiche quantomeno del conferimento del capitale di dotazione iniziale e delle eventuali attribuzioni correlate all’erogazione di prestazioni sociali in favore dell’utenza, in base a tariffe di norma inferiori a quelle di mercato. Nel caso di specie, inoltre, si riscontra altresì l’assegnazione di sede farmaceutica, del pari contraddistinta da una valutabilità economica e dalla attribuzione operata da parte della pubblica amministrazione. 

Risulterà quindi possibile, nel caso di specie, e sempre che sia già prevista, la sola erogazione di gettoni di presenza in misura non superiore a trenta euro, esclusa ogni altra forma di retribuzione o indennità. 

Per completezzaoccorre rilevare che, operata nel senso sopra descritto la qualificazione dell’azienda speciale di cui all’istanza, non troveranno per contro applicazione alla medesima le preclusioni, valevolisolo per i soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, comminate dai commi 1 e 3 dello stesso art. 6, previste rispettivamente per gli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione e per i componenti di organi di indirizzo, direzione e   controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati

             P.Q.M.

 

 

L’avviso della Sezione è nel senso che: Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale, che svolga servizi sociali e assistenziali e, in particolare, la gestione di farmacie comunali, trova applicazione la disposizione secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica.   

 

 

DISPONE

 

 

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Chieti. 

 

Così deliberato a L’Aquila, nella camera di consiglio                    del 10 novembre 2016. 

 

           L’Estensore                                                 Il Presidente 

    F.to Andrea LUBERTI                                   F.to Antonio FRITTELLA   

 

 

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2016

 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

          F.to Lorella Giammaria 

 

Ultime Notizie

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top