Friday 24 February 2017 12:48:54

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Il titolo di "Professore emerito": il conferimento dell'onorificenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.2.2017

La l. 30 dicembre 2010, n. 240, si propone espressamente di dare attuazione alle “disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione” e all’art. 1 comma 2 dispone, con norma qualificata di principio, che “ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”. In tali termini, il Consiglio di Stato, Sesta Sezione nella sentenza del 24 febbraio 2017 ha ricordato che il titolo di “Professore Emerito” è in sintesi e prima di tutto un’onorificenza, che l’università conferisce alla chiusura della carriera ad uno studioso, perché ritiene che l’opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi dalla propria attività scientifica e civile. Tale potere di apprezzamento positivo fa parte del contenuto minimo di qualsiasi autonomia (cfr. Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696). Essa infatti non si concepirebbe per soggetti nemmeno autorizzati ad esprimere in via ufficiale opinioni sulla propria sfera di competenza. Tale giudizio positivo esprime non solo il merito scientifico, ma anche l’adesione ad un più ampio complesso di valori civili, ed è quindi legittimamente espresso anche con una delibera del Senato accademico, del quale fanno parte non solo professori, come tali colleghi e pari del docente che si intende onorare, ma anche rappresentanti di diverse categorie. Così la recente sentenza C.G.A. 18 febbraio 2016, n. 42. Il Collegio, in conclusione, ha ritenuto la competenza del Senato accademico, che nella specie si è pronunciato a termini del regolamento. Nel merito poi, si segnala il passaggio motivazionale con il quale il Consiglio di Stato rileva che fra le ragioni di reiezione della proposta di conferimento del titolo vi è il rilievo di una circostanza che l’appellante incidentale come fatto storico non nega, ovvero la sua passata appartenenza alla nota “Loggia P2”. Si tratta di un’associazione sciolta d’autorità con la l. 25 gennaio 1982, n. 17, come esempio concreto delle associazioni segrete proibite dalla stessa legge, anche a pena di responsabilità disciplinare per i dipendenti pubblici che ne facciano parte. Non risulta dunque anomalo o affetto da eccesso di potere il giudizio di non meritevolezza, basato sull’esser stato membro di tale associazione, perché conforme ad una valutazione negativa dello stesso legislatore". Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 24/02/2017

N. 00891/2017REG.PROV.COLL.

N. 00460/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2016, proposto dall’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; 

contro

Il signor *

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sezione III bis 20 novembre 2015, n° 5394, resa fra le parti, con la quale è stata annullata la deliberazione 17 marzo 2015, n° 138, del Senato accademico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di non approvazione della nomina a Professore Emerito del prof. *;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Augusto Sinagra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l’Avvocato Gianmaria Covino, su delega dell’avvocato Federico Tedeschini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Il ricorrente appellante incidentale, già professore ordinario di materie giuridiche presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e cessato dal servizio per limiti di età, ha impugnato con il ricorso principale di primo grado, integrato da motivi aggiunti, la deliberazione del Senato accademico 17 marzo 2015, n° 138, con la quale ha visto respingere la proposta, formulata dall’assemblea della Facoltà cui aveva appartenuto, di conferirgli il titolo di Professore Emerito; egli ha poi impugnato, quale atto presupposto, il regolamento per il conferimento di tale titolo, approvato con deliberazioni 23 aprile 2014 sempre del Senato accademico e 7 maggio 2013 del Consiglio di amministrazione (doc. ti 2, 3 e 4 ricorrente appellante incidentale, copie deliberazione 138/2015 e regolamento).

Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ed ha annullato la deliberazione 138/2015; ha ritenuto fondato e assorbente il motivo concernente l’incompetenza del Senato accademico in favore del solo Ministro per l’Istruzione ed ha disapplicato il regolamento dell’Università, che riserva appunto alla competenza del Senato accademico l’approvazione della proposta e al Ministro l’emissione di un decreto conforme alla proposta approvata.

Contro tale sentenza, l’Università ha proposto appello principale, nel quale in ordine logico sostiene che il Giudice di primo grado:

- non avrebbe esaminato l’eccezione preliminare di inammissibilità, perché tardiva, dell’impugnazione del regolamento per il conferimento del titolo;

- avrebbe errato nel ritenere la competenza del Ministero. Sostiene infatti che ogni università potrebbe, nell’esercizio dell’autonomia accordatale dalla legge, prevedere, così come ha fatto l’università La Sapienza, che il titolo di Professore Emerito -a suo dire espressione di un collegamento della persona con tutta l’università, e non con una singola facoltà- venga conferito dal Senato accademico, quale espressione appunto di tutta l’istituzione. Sostiene ancora che in proposito ben si potrebbe prevedere, così come fatto in questo caso, un voto di tutti i membri del Senato, e non dei soli professori ordinari, e che comunque il riconoscimento del titolo non sarebbe automatico; in particolare, l’organo deliberante potrebbe esprimere valutazioni come quelle emerse a proposito del ricorrente appellato.

E’ intervenuto ad adiuvandum il Ministero dell’istruzione – MIUR, ed ha chiesto che l’appello principale sia accolto, facendo proprie le difese dell’Università.

Il ricorrente in primo grado si è costituito con atto depositato il giorno 3 febbraio 2016, in cui chiede anzitutto che l’appello principale sia respinto, ritenendo la competenza del Ministero; propone poi appello incidentale “in alternativa” (atto, p. 27 quindicesimo rigo), con il quale ripropone il motivo, non esaminato in primo grado, di carenza della motivazione della delibera di non approvazione impugnata. 

Egli premette in proposito che il Senato ha respinto la proposta sulla base di argomentazioni le quali anzitutto a suo dire non risponderebbero al vero; in secondo luogo, sarebbero inerenti a proprie passate vicende personali e politiche. Ciò sarebbe illogico, perché egli avrebbe tutti i requisiti richiesti per ottenere il titolo secondo la lettera del regolamento, che non consentirebbe di valutare profili ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati. Propone infine (atto, p. 27 quarto rigo) domanda di risarcimento del danno.

Con memoria depositata il giorno 1° aprile 2006, l’Università ha chiesto che l’appello incidentale sia respinto e che in particolare la domanda risarcitoria sia dichiarata inammissibile, perché formulata per la prima volta in appello.

La Sezione ha respinto la domanda cautelare con ordinanza 16 aprile 2016, n° 1294, ritenendo da un lato la mancanza di danno, dall’altro la possibilità di fissare a breve l’udienza di merito; da ultimo, alla udienza del giorno 12 gennaio 2017, ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. In ordine logico, va esaminato per primo l’appello principale, che è infondato quanto al primo motivo, concernente l’asserita tardività dell’impugnazione del regolamento. 

In linea di principio (cfr. C.d.S. sez. V 7 ottobre 2016, n. 4130), non v’è onere di immediata impugnazione del regolamento che, in quanto atto per definizione generale e astratto, assume carattere lesivo solo in presenza di un concreto provvedimento che lo applichi. 

E’ il caso del regolamento per cui è causa (doc. ti 2-3 ricorrente appellante incidentale, cit.), che appunto si limita a prevedere in via generale i “requisiti” e la “procedura” per conferire il titolo di “Professore Emerito”.

2. E’ invece fondato e va accolto il secondo motivo di appello principale, che critica la decisione di primo grado per aver ritenuto la competenza ministeriale, in luogo di quella dell’organo universitario. 

La l. 30 dicembre 2010, n. 240, si propone espressamente di dare attuazione alle “disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione” e all’art. 1 comma 2 dispone, con norma qualificata di principio, che “ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”.

3. In tali termini, va infatti ricordato che il titolo di “Professore Emerito” è in sintesi e prima di tutto un’onorificenza, che l’università conferisce alla chiusura della carriera ad uno studioso, perché ritiene che l’opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi dalla propria attività scientifica e civile. 

Tale potere di apprezzamento positivo fa parte del contenuto minimo di qualsiasi autonomia (cfr. Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696). 

Essa infatti non si concepirebbe per soggetti nemmeno autorizzati ad esprimere in via ufficiale opinioni sulla propria sfera di competenza. 

4. Tale giudizio positivo, come si è detto, esprime non solo il merito scientifico, ma anche l’adesione ad un più ampio complesso di valori civili, ed è quindi legittimamente espresso anche con una delibera del Senato accademico, del quale fanno parte non solo professori, come tali colleghi e pari del docente che si intende onorare, ma anche rappresentanti di diverse categorie. Così la recente sentenza C.G.A. 18 febbraio 2016, n. 42, correttamente citata dalla difesa del Ministero interveniente. Va in conclusione ritenuta la competenza del Senato accademico, che nella specie si è pronunciato a termini del regolamento.

5. L’accoglimento dell’appello principale comporta la necessità di esaminare il motivo assorbito riproposto con appello incidentale, motivo che risulta infondato. 

L’appellante incidentale sostiene in sintesi che il regolamento per conferire il titolo di emerito si accontenterebbe di requisiti scientifici e didattici (v. atto depositato il giorno 3 febbraio 2016, p. 22 dall’ottavo rigo), da lui pacificamente posseduti, sì che il Senato autore della deliberazione impugnata non avrebbe potuto esprimere il diniego con le motivazioni in concreto adottate, relative come si è detto ad asseriti suoi trascorsi personali e politici.

6. L’argomento non può essere condiviso. 

Il regolamento più volte citato prevede anzitutto, all’art. 2, comma 2, che la proposta di conferimento del titolo possa riguardare “esclusivamente” docenti in quiescenza da non oltre dodici mesi, i quali non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, né provvedimenti disciplinari o comunque fondati su inadempienze all’attività scientifica e didattica, e non abbiano commesso infrazioni al codice etico universitario. 

Il comma 3 dispone inoltre che il candidato debba anche aver “apportato un contributo di grande rilievo alla disciplina” e inoltre aver contribuito “in modo molto significativo” all’innovazione didattica o della ricerca, ovvero “aver fornito un contributo di rilievo alla comunità” nelle forme specifiche delle diverse aree disciplinari (v. sempre doc. ti 2-3 appellante incidentale, cit.). 

7. In base a questi due ultimi requisiti, si richiede quindi che lo studioso sia meritevole di apprezzamento non solo per i risultati strettamente scientifici, ma anche per la sua collocazione nella società civile.

E’ poi chiaro che sul punto si conferisce un potere di apprezzamento ampiamente discrezionale, che secondo principi pacifici è sindacabile in questa sede giurisdizionale solo nei casi di giudizio manifestamente abnorme o illogico.

8. Ciò nella specie va escluso.

Va rilevato (v. doc. 4 appellante incidentale, cit.) che fra le ragioni di reiezione della proposta vi è il rilievo di una circostanza che l’appellante incidentale come fatto storico non nega, ovvero la sua passata appartenenza alla nota “Loggia P2”. 

Si tratta di un’associazione sciolta d’autorità con la l. 25 gennaio 1982, n. 17, come esempio concreto delle associazioni segrete proibite dalla stessa legge, anche a pena di responsabilità disciplinare per i dipendenti pubblici che ne facciano parte. 

Non risulta dunque anomalo o affetto da eccesso di potere il giudizio di non meritevolezza, basato sull’esser stato membro di tale associazione, perché conforme ad una valutazione negativa dello stesso legislatore.

9. Di conseguenza, in accoglimento dell’appello, la deliberazione impugnata non risulta affetta dai vizi rilevati dal TAR, sicché in riforma della sentenza di primo grado va respinta la domanda di annullamento della stessa proposta in quella sede.

10. Il rigetto della domanda di annullamento comporta con tutta evidenza la reiezione nel merito della domanda risarcitoria proposta in questa sede, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità.

11. La particolarità e novità della questione trattata è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso così come in epigrafe proposto (ricorso n.460/2016 R.G.) accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese di entrambi i gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani   Luigi Maruotti
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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