Thursday 13 February 2014 16:47:57

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Corte dei Conti: condannato Fiorito a risarcire euro 1.200.784,31, oltre rivalutazione e interessi in favore della Regione Lazio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giur. Regione Lazio del 11.2.2014 n. 154

La Corte dei Conti nella sentenza in esame ha confermato il proprio orientamento secondo il quale le somme erogate ai partiti, gruppi o movimenti politici - nella loro rappresentanza nazionale o regionale - e destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica per cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. Lazio n. 914/13). Superata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, il Collegio ritiene, prima di esaminare il merito della contestazione mossa al Sig. Franco Fiorito dalla Procura regionale con l’atto di citazione in epigrafe, di analizzare la natura e l’operatività nell’ambito del giudizio contabile dell’ordinanza n. 155/2013 emessa nel procedimento di cui all’art. 186-bis del cod. proc. civ. che si è concluso con l’accoglimento dell’istanza presentata dal Fiorito. Nel giudizio civile costituiscono principi generalmente condivisi quelli secondo i quali: a) l’ordinanza di pagamento delle somme non contestate prevista dall’art. 186-bis non ha natura cautelare, ma semplicemente anticipatoria della pronuncia di merito (Trib. Milano, ord. 28.02.1994); b) l’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate è, inoltre, un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa; c) detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l’ammontare del debito (Cass. n. 11023/2005). La non contestazione di somme quale presupposto per l’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 186-bis non si identifica con il concetto di “ammissione” o “riconoscimento del diritto” e non è esclusa da una contestazione assolutamente generica o dalla mancata “presa di posizione” sui fatti allegati dall’avversario (Trib. Trani, ord. 30.09.1996). Pertanto, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, la revoca (o la modifica) dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. è disponibile dallo stesso giudice che l’ha emessa, sia su istanza di parte che d’ufficio, sia in conseguenza di una rivalutazione degli elementi di fatto, sia a seguito della emersione di impedimenti di rito sollevati dal convenuto - ma con i limiti derivanti dal regime delle preclusioni - o rilevati d’ufficio. Nel giudizio contabile - nel quale il predetto istituto giuridico può trovare ingresso in virtù del rinvio dinamico alle norme del processo civile contenuto nell’art. 26 del r.d. n. 1038/1933 – la non contestazione di somme dovute acquista sul piano probatorio una valenza più pregnante che nel processo civile, in stretta correlazione con il comportamento processuale tenuto dalla parte convenuta e dal contenuto delle sue ammissioni. Diversamente dal processo civile, nel processo contabile, in cui la non contestazione di somme coincide con il riconoscimento in tutto o in parte della richiesta risarcitoria del danno erariale formulata dalla Procura regionale nell’atto introduttivo del giudizio, l’ammissione della debenza di somme equivale al riconoscimento della responsabilità erariale escludendo l’obbligo del giudice di valutare gli elementi probatori addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della propria domanda risarcitoria. L’influenza sul sistema probatorio del giudizio contabile della non contestazione di somme, poi, è tanto più determinante a seconda del contenuto delle affermazioni e delle ammissioni che accompagnano la manifestazione di volontà della parte che presenta l’istanza ex art. 186-bis cod. proc. civ.. Anche nel caso, sempre possibile, che il convenuto ritratti, prima che la causa passi in decisione, la precedente affermazione di non contestazione, il giudice, pur indotto a revocare l’ordinanza emessa ex art. 186-bis o, comunque, a rivalutare il merito del giudizio, potrà sempre trarre elementi di convincimento per la propria decisione dal comportamento processuale del convenuto e dal tenore delle affermazioni fatte nel corso del processo stesso (ex art. 116 c.p.c.). Nella fattispecie che ne occupa, l’ordinanza n. 155/2013, emessa ex art. 186-bis c.p.c., non ha tenuto solo in considerazione la non contestazione di somme ma anche il riconoscimento di responsabilità erariale sottesa a tale riconoscimento e l’esplicita affermazione del convenuto della propria responsabilità amministrativa – ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 cod. proc. civ. e artt. 2730-2733 cod. civ. - che ha costituito il presupposto dell’adozione dell’ordinanza stessa. Tale affermazione assume il contenuto ed il valore probatorio di confessione che esime il giudice dalla valutazione della fondatezza della responsabilità erariale in base agli elementi di prova forniti dalla Procura, essendo sufficiente ai fini decisori la formale dichiarazione del Sig. Franco Fiorito; e ciò sia per la non ritrattabilità della confessione se non nei casi eccezionali previsti dall’art. 2732 c.c., sia perché il Fiorito ha confermato la propria responsabilità anche all’udienza di discussione del 16.01.2014, contestando solo la giurisdizione contabile. Nondimeno, il Collegio ritiene, anche per l’assenza di precedenti in termini (se non il caso deciso con la richiamata sent. n. 914/13, ove, peraltro, la giurisdizione della Corte non era stata contestata), di valutare la responsabilità amministrativa del convenuto alla luce dei principi che governano tale tipologia di illecito. I contributi erogati al Gruppo consiliare PDL dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/1973 sono affluiti esclusivamente sul c/c bancario IT89D0300205105000401372093-Unicredit e nel periodo giugno 2010 – giugno 2012 sono stati calcolati in euro 6.059.371,08. Di tale rapporto di conto corrente il Presidente p.t. del Gruppo, Sig. Franco Fiorito, aveva diretta, immediata e personale disponibilità, come dimostrano gli ordinativi di pagamento tratti a valere sulle disponibilità del predetto conto e ordinati a firma del medesimo, che in definitiva ne ha avuto la concreta possibilità di destinarli ed erogarli in conformità alle prescrizioni di legge. Così, invece, non è stato in quanto il Fiorito ha utilizzato detti contributi per fini diversi da quelli istituzionali - “alterando dolosamente la connessione funzionale impressa dalla legge tra provvista finanziaria pubblica e spese pubbliche di funzionamento dei Gruppi consiliari” - come accertato dalla Guardia di Finanza, e dalla stessa riferito, sia nell’ambito del procedimento penale n. 44714/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che presso la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Lazio, con le informative pervenute in data 10.10.2010 e 15.04.2013 (con allegati documenti), ove sono specificatamente indicati le operazioni bancarie, i pagamenti, i riferimenti monetari in cui l’attività illecita del Fiorito si è concretizzata e ai quali il Collegio integralmente si riporta. La distrazione dai fini istituzionali dei contributi regionali erogati al Gruppo consiliare di cui il Fiorito era Presidente pro-tempore nel periodo giugno 2010 – giugno 2012, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, è stata fatta propria anche dal Gip del Tribunale penale di Roma nella citata sentenza n. 1290/13, per cui sul piano probatorio le risultanze investigative sono fatte proprie dal Collegio e del resto, per quanto riguarda la responsabilità produttiva del danno per cui è causa, non sono state nemmeno contestate e anzi hanno fatto oggetto da parte dello stesso Fiorito della istanza di condanna di cui all’art. 186-bis c.p.c. (e confermate all’udienza odierna in subordine all’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione). Peraltro, in ordine all’entità del danno generato dalla condotta illecita del convenuto, Il P.M., con la memoria depositata in data 20.11.2013 e poi con specificazione fatta nell’intervento orale, ha modificato, incrementandola rispetto alla cifra di euro 1.090.944,00 “concordata” appunto ex art. 186-bis c.p.c., la domanda risarcitoria portandola ad euro 1.200.784,31 e allegando a riprova copia del seguito della annotazione di polizia giudiziaria n. 134660/12 del 24.09.2012 della GdF-Nucleo Speciale Polizia Valutaria, trasmesso con nota prot. n. 0137566 del 28.09.2012 alla Procura della Repubblica di Roma. La Procura ha spiegato, depositando per maggiore chiarezza un prospetto riepilogativo, quali sarebbero le spese “non inerenti” all’attività consiliare produttive di danno erariale la cui definitiva misura risulta essere (dedotte le spese “inerenti” all’attività del Gruppo consiliare) pari ad euro 1.200.784,31. Le voci di spesa indicate nel prospetto dal Requirente ineriscono, infatti, a spese non rientranti fra quelle che ne giustificano l’erogazione ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.n. 6/73, ma piuttosto a quelle che potrebbero avere copertura nel più ampio quadro delle spese (elettorali) ammesse a rimborso ai sensi della l.n. 515/93 e s.m.i. e leggi collaterali. Poiché il Collegio ritiene incontestabili le risultanze fattuali emerse dalle indagini della Guardia di Finanza e la qualificazione di non inerenza alle finalità della legge regionale n. 6/73 delle spese effettuate dal Sig. Fiorito a valere sulle somme erogate al Gruppo consiliare, per i fini di cui agli artt. 3 e 3-bis, non contestate dal convenuto nella maggiore entità indicata all’udienza odierna dalla Procura - il medesimo deve essere condannato al risarcimento del danno a favore della Regione Lazio nella misura di euro 1.200.784,31.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Sent. n.154/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Ivan                        DE MUSSO                    Presidente Rel.

Chiara                    BERSANI                       Consigliere

Marcovalerio          POZZATO                      Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 7 febbraio 2013 e iscritto al n. 72324 del registro di segreteria, nei confronti del Sig. Franco FIORITO, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Carlo Taormina e dall’Avv. Enrico Pavia, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 21;

Uditi alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014, con l’assistenza del segretario di udienza dott. Antonio Fucci, il relatore Pres. Ivan De Musso, il P.M. nella persona del V.P.G. dott. Pio Silvestri e gli Avv.ti Carlo Taormina ed Enrico Pavia per il convenuto;

Esaminati l’atto di citazione e gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Franco Fiorito è stato citato in giudizio dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti per rispondere del danno erariale – originariamente determinato in euro 1.291.623,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - per illecita gestione dei contributi erogati, ex art. 3 e 3-bis della l.r. 15 marzo 1973 n. 6, al “Gruppo consiliare Popolo della Libertà” della Regione Lazio del quale rivestiva la carica di Presidente pro-tempore.

Sostiene la Procura nell’atto introduttivo del giudizio che alcune somme registrate in uscita dal c/c intestato al “Popolo della Libertà” IT89D0300205105000401372093 presso la Unicredit Banca, di cui il Fiorito, quale Presidente pro-tempore del Gruppo, aveva la esclusiva disponibilità, sarebbero da considerarsi utilizzate per finalità non conformi alle prescrizioni di legge (artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/1973, e dunque costituenti danno erariale, e precisamente:

- euro 755.046,20 per n. 96 bonifici disposti a favore di c/c intestati a Fiorito Franco, tutti recanti come causale “Disposizione di bonifico a Franco Fiorito per gruppo consiliare popolo della libertà ex art. 8, l.r. n. 14/98;

- euro 339.482,40 per n. 54 bonifici esteri disposti a favore di conti intestati a Franco Fiorito recanti come causale “Bonifico in favore del Capogruppo art. 8, l.r n. 14/98;

- euro 131.125,00 relativi all’estinzione di almeno n. 134 assegni bancari che il Fiorito afferma di aver utilizzato per rimborsare gli altri consiglieri delle spese dai medesimi sostenute;

- euro 46.349,47 per addebiti diretti in conto corrente (RID) con cadenza mensile dal 02.05.2011 e fino al 02.07.2012 e di importo di euro 2.896,51 ciascuno a favore di “BMW Financial Services Italia”, costituenti il finanziamento relativo all’acquisto del SUV BMW X5 targato EG111NG acquistato dal Fiorito quale legale rappresentante del Gruppo consiliare “Popolo della libertà”  e successivamente alla sua sostituzione acquistato dallo stesso Fiorito in assenza di titoli legittimanti;

- euro 17.806,46 per spese personali per dichiarati “viaggi istituzionali” relativi al pagamento di fatture dell’agenzia viaggi Black River (per soggiorni a Dubai e Maldive per due persone, Londra per due persone, Positano per due persone);

- euro 1.815,00 per n. 1 bonifico del 15.07.2012 a favore di PINES IMPIANTI di PINES & C s.n.c, a pagamento della fattura n. 32b del 10.07.2012 con causale “fornitura e posa in opera di una caldaia modello Joannes Clizia. Raccorderia, accessori occorrenti, lavori eseguiti in San Felice Circeo (LT), Strada del Sole”.   

Con istanza presentata in data 18.04.2013 e discussa all’udienza del 21.05.2013, il Sig. Franco Fiorito ammettendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115, comma 1, cod.proc.civ. e art. 2730 e ss. cod. civ., la propria responsabilità amministrativa per danno erariale e i fatti sui quali la stessa trova fondamento, così come allegati nell’atto di citazione della Procura regionale, ha chiesto l’emissione da parte di questo giudice dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. (pagamento di somme non contestate) a ristoro del danno erariale nella misura di euro 1.090.944,00, misura coincidente con quella rideterminata dalla Procura regionale nella memoria depositata in pari data. L’istanza veniva accolta e questa Sezione emetteva ordinanza n. 155 del 23.05.2013 con la quale veniva disposto il pagamento da parte del Sig. Fiorito a favore della Regione Lazio della predetta somma, oltre rivalutazione ed interessi.

Con nota depositata in data 22.10.2013 presso la Procura regionale l’Avv. Pavia faceva presente che, da comunicazione telefonica avuta con l’Avv. Steri (il quale per la Regione Lazio seguirebbe – a suo dire - la pratica Fiorito), gli era stato confermato che la stessa Regione <<aveva ricevuto l’accredito delle somme giacenti sui conti bancari italiani intestati al Fiorito medesimo, pari ad euro 386.135,20 e che erano in attesa di ricevere le somme depositate sui conti spagnoli, per circa altri duecentomila euro (dovrebbero essere duecentoventimila).>> Continuava nella sua nota l’Avv. Pavia come<<Nonostante vi sia stata da parte nostra piena disponibilità, ancora non abbiamo ricevuto dagli Avvocati della regione l’appuntamento per definire la questione.>>

All’udienza del 31 ottobre 2013, nel suo primo intervento, il P.M., constatata l’assenza di elementi probatori in ordine all’esatta esecuzione dell’ordinanza n. 155/2013, ha chiesto nel merito la condanna del Fiorito al pagamento della somma di euro 1.090.944,00. Gli avvocati della difesa si sono soffermati, eccependone l’insussistenza, sulla giurisdizione della Corte dei conti.

In particolare, l’Avv. Taormina, ricordando e citando una giurisprudenza – a suo dire ventennale - ed in particolare la recente sentenza del GIP del Tribunale penale di Roma n. 1290/13 (di cui ha depositato copia unitamente alla sentenza della Corte di cassazione n. 49976/12), ha sostenuto come ai fini della individuazione del giudice competente occorre fare riferimento alle funzioni svolte e alla destinazione delle somme legittimamente erogate dalla Regione Lazio ai vari Gruppi consiliari, fra i quali il PDL del quale il Fiorito era Presidente. Occorrerebbe, cioè distinguere, fra le somme acquisite dai Gruppi ex art. 3 e quelle ex art. 3-bis della l.r. 15.03.1973 n. 6: le prime aventi destinazione politica e pubblica, le seconde destinazione politica ma non pubblica e poiché la Regione Lazio ha erogato le somme contestate ex art. 3-bis, la valutazione della loro utilizzazione e l’eventuale responsabilità del soggetto che ne dispone, non avendo destinazione pubblica, non può ricadere nella cognizione del giudice contabile. Peraltro, ha aggiunto l’Avv. Taormina, l’utilizzazione delle somme erogate al PDL sono state regolarmente rendicontate alla speciale Commissione di controllo interna al Consiglio regionale e risultano impiegate dal Fiorito secondo le voci di spesa autorizzate dalla stessa Commissione, per cui, nel merito, nessuna responsabilità può essere al medesimo imputata. Intervenendo successivamente, il P.M. ha chiesto se il thema decidendum fosse circoscritto all’eccezione di giurisdizione o se fosse allargato anche al merito della domanda risarcitoria della Procura regionale  visto che il Fiorito, rivendicando la legittimità del proprio operato, ha revocato di fatto l’istanza presentata  ex art. 186-bis c.p.c., il 18.04.2013, nella quale riconosceva la propria responsabilità amministrativa e la disponibilità al pagamento della somma di euro 1.090.944,00. L’Avv. Taormina, prendendo la parola, ha sottolineato come non si mettessero in discussione i fatti, ma ad essi venisse data una diversa qualificazione a sostegno dell’eccepito difetto di giurisdizione. Poiché il P.M. ha insistito nella sua richiesta di concessione di termine per la presentazione di una memoria integrativa a seguito del mutamento del thema decidendum, alla quale la difesa del Fiorito si è opposta, il Collegio, dopo essersi riunito in Camera di Consiglio, ha adottato ordinanza, letta in udienza e allegata al verbale, con la quale, in accoglimento della richiesta del P.M., concedeva termine per il deposito di rispettive memorie al P.M. fino al 20.11.2013 e al Fiorito fino al 12.12.2013 rinviando la discussione del giudizio all’udienza del 16 gennaio 2014.

Con memoria depositata in data 20.11.2013 il P.M. ha rimodulato la richiesta risarcitoria a carico del convenuto chiedendone la condanna ad euro 1.194.253,00.

Con memoria di replica depositata il 12.12.2013 la difesa del Fiorito <<nel precisare la propria posizione processuale, sottolinea che sua sponte, diversamente da quanto opinato dalla Procura, non vi è stata alcuna diversa valutazione in fatto della vicenda e ribadisce la validità dell’accordo ex art. 186 bis c.p.c. raggiunto con la medesima Procura, cui integralmente si riporta.>> Ribadisce altresì, la difesa del Fiorito, tutte le eccezioni relative al difetto di giurisdizione della Corte dei conti di cui in via principale ne chiede l’accoglimento.

All’udienza odierna, il P.M. ha contestato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Sig. Fiorito, ribadendo la natura pubblica e la destinazione vincolata delle somme erogate ai Gruppi politici consiliari ex artt. 3 e 3 bis, l.r. n. 6/73 per cui è causa, ed ha ulteriormente rimodulato la richiesta risarcitoria, allegando un prospetto estratto da un rapporto della Guardia di Finanza e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento della somma complessiva di euro 1.200.784,31.

Gli Avv.ti Taormina e Pavia, intervenendo a difesa del Sig. Fiorito, hanno insistito in via pregiudiziale per la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti e in subordine per la conferma di quanto stabilito con l’ordinanza n. 155/13.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Come riportato in narrativa, il Sig. Franco Fiorito, dopo aver presentato istanza per l’emissione di un’ordinanza di “condanna” al pagamento di somme da lui non contestate, ha sollevato eccezione di giurisdizione della Corte dei conti. Questo giudice si trova di fronte ad un comportamento processuale che ha rimesso in discussione l’ordinanza n. 155/2013 atteso che la contestazione della giurisdizione elimina in radice il potere decisionale del giudice che l’ha emessa imponendogli – ove ritenuta fondata - la revoca dell’ordinanza stessa, ancorchè la difesa del convenuto non contesti la validità, nell’an e nel quantum, dell’”accordo” raggiunto ex art. 186-bis c.p.c..

Il Collegio deve, conseguentemente, risolvere in via preliminare il nodo della giurisdizione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sollevata dal Fiorito poggia su argomentazioni difensive analoghe a quelle prospettate dinanzi al giudice penale: e cioè, in sintesi, che la natura dei contributi regionali erogati a favore dei Gruppi politici consiliari regionali ex artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/1973 non è pubblica per cui, così come di fronte alla norma penale lo stesso non può essere ritenuto un pubblico ufficiale perseguibile per il reato di peculato, di fronte alla normativa che persegue la responsabilità amministrativa egli non può essere chiamato a rispondere di un danno erariale e giudicato dal giudice contabile.

La tesi, disattesa dal giudice penale di merito (ordinanza Gip del 09.10.2012 e sentenza Gip n. 1290/13 del 05.07.2013) e dalla Cassazione (sent. n. 49976/12), non può trovare diverso esito dinanzi a questo giudice.

Il Gip del Tribunale penale di Roma nell’ordinanza del 09.10.2012 impugnata di fronte alla Corte di cassazione, che l’ha confermata con decisione n. 49976/12, ha affermato che i gruppi consiliari, al pari, degli analoghi gruppi istituiti nel Parlamento nazionale e negli altri enti territoriali elettivi (Comune, Provincia) debbono senz’altro considerarsi muniti di natura pubblica e che il loro presidente è un pubblico ufficiale. I gruppi previsti dallo Statuto della Regione Lazio (art. 31, l.r. 11.11.2004 n. 1) e dal relativo regolamento (artt. 12, 12-bis e 13) svolgono funzioni di carattere pubblico. L’impiego delle risorse finanziarie attribuite da leggi regionali ai gruppi per l’espletamento delle loro funzioni è sottoposto al vaglio del Comitato regionale di controllo contabile, cosicchè i gruppi consiliari regionali possono qualificarsi come <<strutture interne agli organi assembleari, disciplinate da norme di diritto pubblico, che contribuiscono e partecipano all’esercizio della funzione legislativa>> (Cass. SS.UU n. 609/99, “I gruppi consiliari sono organi delle Regioni”).

L’ordinanza ha ritenuto evidente il carattere pubblicistico delle funzioni svolte dai Gruppi consiliari respingendo la tesi difensiva che voleva attribuire loro quello di organismi di natura privatistica che mutuano la personalità giuridica privata (associazioni non riconosciute) dai partiti politici di cui sono espressione. I contributi di cui agli artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/73 implicano inevitabilmente un vincolo di destinazione funzionale delle corrispondenti somme.

Ricorda il GIP del Tribunale penale di Roma (sentenza n. 1290/13 del 05.07.2013) come la natura dei Gruppi consiliari non ha trovato soluzione omogenea in giurisprudenza; infatti, è stata in passato riconosciuta ad essi la figura giuridica di associazione non riconosciuta di diritto privato, trattandosi di mere proiezioni del partito politico di riferimento (Cass., sez. lav., n. 11207/2009, Cass. SS.UU. civ. n. 3335/2005, Cons, Stato, sez., n. 932/1992) con la conseguenza che, essendo privato il gruppo consiliare, è soggetto di diritto privato anche il suo presidente ed esula quindi la qualifica soggetiva di pubblico ufficiale.

Ma, sottolinea il GIP, richiamando la sentenza Cass., Sez. VI penale, n. 49976/2012 emessa sempre nei confronti del Fiorito, come l’attività svolta dal presidente di un Gruppo consiliare regionale lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio regionale, compresa la diretta partecipazione alla funzione legislativa regionale. In tale contesto il Fiorito è pubblico ufficiale in quanto consigliere regionale, nonché presidente del Gruppo, pur trattandosi di funzioni differenti.

Sempre ai fini della qualificazione come peculato dell’attività appropriativa del Fiorito (per la quale è sufficiente la qualifica di pubblico ufficiale e l’altruità del bene, senza che questo appartenga necessariamente alla P.A., secondo la più recente giurisprudenza sull’art. 357 c.p.) <<i poteri di amministrazione delle risorse finanziarie del gruppo consiliare esercitati da Fiorito hanno trovato causa nel ruolo di presidente esercitato dal medesimo, realizzandosi così quella relazione qualificata tra il bene ed il pubblico ufficio: è solo per effetto di tale carica che il Fiorito è venuto a trovarsi in possesso (giuridica disponibilità) delle erogazioni regionali.>>

Indipendentemente dalle vicende processuali penali e dalla qualificazione che il giudice penale ha dato (o potrà dare) all’illecito del Sig. Franco Fiorito, questo Collegio ritiene, in linea con quanto sostenuto dalla Procura regionale nell’atto introduttivo del giudizio, che il “Gruppo consiliare Popolo della Libertà”, partecipa anch’esso della natura dei gruppi consiliari regionali composti da consiglieri eletti che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono “organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia …” che contribuiscono “in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica” (così, C. cost. sent. 12.04.1990, n. 187).

Nella Regione Lazio, lo Statuto attualmente in vigore (L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1) prevede la costituzione (i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari) e le funzioni dei gruppi consiliari (art. 31) affidando agli stessi – in collaborazione con altri organi del Consiglio (il presidente) - funzioni di indirizzo e organizzazione dell’attività e dei lavori dell’assemblea, nonché di sindacato ispettivo (artt. 21, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 35, Statuto regione Lazio; Regolamento del Consiglio regionale del Lazio: Delib. C.R. 16 maggio 1973, n. 198).

Per garantire, in generale, il funzionamento dei gruppi consiliari dei consigli regionali, il legislatore nazionale è intervenuto in materia con la L. 6 dicembre 1973, n. 853, concernente l’ Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, classificando, nell’ambito delle spese generali del Consiglio, i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari di cui alla citata l. n. 6 del 1976, quali uscite per “Servizi degli organi statutari” (Tit. I, Sez. I, Cat. Servizi organi statutari, Cap. 5 Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari), prevedendo, inoltre, che tale tipologia di stanziamenti deve essere sorretta da leggi regionali (cfr. artt. 1 – 3, l. n. 853 del 1973).

In tale contesto, e proprio al fine di garantire lo svolgimento di tutte le funzioni pubbliche intestate ai gruppi consiliari regionali del Lazio, che sono funzionali alla concreta ed effettiva attuazione del principio della sovranità popolare, il legislatore regionale ha previsto agli artt. 3 e 3-bis della l.r. 15 marzo 1973, n. 6, la disciplina del finanziamento, nelle forme del contributo, delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari della Regione Lazio.

In particolare, decidendo le spese ammissibili al pagamento con i fondi del contributo, gli artt. 3 e 3-bis della l. n. 6 del 1973 hanno individuato specifiche finalità ed oggetti di spesa, legati al funzionamento dei Gruppi consiliari ed in particolare le spese:

1.- di funzionamento (art. 3);

2.- di aggiornamento (art. 3 bis);

3.- di studio e documentazione compresa l’acquisizione di collaborazioni (art. 3 bis);

4.- di diffusione tra la società civile la conoscenza dell’attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all’attività dei gruppi stessi e particolarmente all’esame delle questioni ed all’elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale (art. 3 bis).

Dall’esame e dall’interpretazione del contesto normativo di riferimento, si può concludere – condividendo le considerazioni della Procura attrice - che:

a.- i Gruppi consiliari, composti da consiglieri regionali, sono organi della Regione (art. 31 St. reg. Lazio), ossia soggetti pubblici, il cui funzionamento (istituzione, funzioni e attività) è regolato da norme di diritto pubblico (St. reg. Lazio e Reg. Cons. Reg. Lazio);

b.- il funzionamento dei Gruppi consiliari è finanziato da risorse pubbliche (l.r. Lazio n. 6 del 1973 e l. n. 853 del 1973) alle quali, per legge, è impresso un vincolo di destinazione funzionale e qualitativo (art. 3 e 3 bis della l.r. n. 6 del 1976);

c.- la garanzia che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge (così, C. cost., sent. 22.12.1988, n. 1130) è affidato ai presidenti dei gruppi (art. 4, l.r., n. 6 del 1973) che sono tenuti per legge a osservare e far osservare tali vincoli di destinazione, relazionando dettagliatamente “sull’impiego dei fondi erogati”.

Ne consegue che, nel caso di specie, la giurisdizione della Corte dei conti trova il suo presupposto legittimante nella natura pubblica delle funzioni di Presidente di Gruppo consiliare regionale (PDL) dal medesimo ricoperte, dalla natura pubblica dei contributi erogati dalla Regione Lazio con la destinazione vincolata al funzionamento dello stesso Gruppo, nella natura strettamente amministrativa e organizzativa dell’attività svolta dal convenuto che ha determinato la costituzione di un rapporto di servizio di diritto con il Consiglio regionale nel quale, in virtù della sua qualifica di Presidente del predetto Gruppo consiliare, il Fiorito era stabilmente inserito.

Il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo il quale le somme erogate ai partiti, gruppi o movimenti politici - nella loro rappresentanza nazionale o regionale - e destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica per cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. Lazio n. 914/13).

2 - Superata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, il Collegio ritiene, prima di esaminare il merito della contestazione mossa al Sig. Franco Fiorito dalla Procura regionale con l’atto di citazione in epigrafe, di analizzare la natura e l’operatività nell’ambito del giudizio contabile dell’ordinanza n. 155/2013 emessa nel procedimento di cui all’art. 186-bis del cod. proc. civ. che si è concluso con l’accoglimento dell’istanza presentata dal Fiorito.

Nel giudizio civile costituiscono principi generalmente condivisi quelli secondo i quali: a) l’ordinanza di pagamento delle somme non contestate prevista dall’art. 186-bis non ha natura cautelare, ma semplicemente anticipatoria della pronuncia di merito (Trib. Milano, ord. 28.02.1994); b) l’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate è, inoltre, un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa; c) detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l’ammontare del debito (Cass. n. 11023/2005). La non contestazione di somme quale presupposto per l’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 186-bis non si identifica con il concetto di “ammissione” o “riconoscimento del diritto” e non è esclusa da una contestazione assolutamente generica o dalla mancata “presa di posizione” sui fatti allegati dall’avversario (Trib. Trani, ord. 30.09.1996).

Pertanto, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, la revoca (o la modifica) dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. è disponibile dallo stesso giudice che l’ha emessa, sia su istanza di parte che d’ufficio, sia in conseguenza di una rivalutazione degli elementi di fatto, sia a seguito della emersione di impedimenti di rito sollevati dal convenuto - ma con i limiti derivanti dal regime delle preclusioni - o rilevati d’ufficio.

Nel giudizio contabile - nel quale il predetto istituto giuridico può trovare ingresso in virtù del rinvio dinamico alle norme del processo civile contenuto nell’art. 26 del r.d. n. 1038/1933 – la non contestazione di somme dovute acquista sul piano probatorio una valenza più pregnante che nel processo civile, in stretta correlazione con il comportamento processuale tenuto dalla parte convenuta e dal contenuto delle sue ammissioni. Diversamente dal processo civile, nel processo contabile, in cui la non contestazione di somme coincide con il riconoscimento in tutto o in parte della richiesta risarcitoria del danno erariale formulata dalla Procura regionale nell’atto introduttivo del giudizio, l’ammissione della debenza di somme equivale al riconoscimento della responsabilità erariale escludendo l’obbligo del giudice di valutare gli elementi probatori addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della propria domanda risarcitoria. L’influenza sul sistema probatorio del giudizio contabile della non contestazione di somme, poi, è tanto più determinante a seconda del contenuto delle affermazioni e delle ammissioni che accompagnano la manifestazione di volontà della parte che presenta l’istanza ex art. 186-bis cod. proc. civ..

Anche nel caso, sempre possibile, che il convenuto ritratti, prima che la causa passi in decisione, la precedente affermazione di non contestazione, il giudice, pur indotto a revocare l’ordinanza emessa ex art. 186-bis o, comunque, a rivalutare il merito del giudizio, potrà sempre trarre elementi di convincimento per la propria decisione dal comportamento processuale del convenuto e dal tenore delle affermazioni fatte nel corso del processo stesso (ex art. 116 c.p.c.).

Nella fattispecie che ne occupa, l’ordinanza n. 155/2013, emessa ex art. 186-bis c.p.c., non ha tenuto solo in considerazione la non contestazione di somme ma anche il riconoscimento di responsabilità erariale sottesa a tale riconoscimento e l’esplicita affermazione del convenuto della propria responsabilità amministrativa – ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 cod. proc. civ. e artt. 2730-2733 cod. civ. - che ha costituito il presupposto dell’adozione dell’ordinanza stessa. Tale affermazione assume il contenuto ed il valore probatorio di confessione che esime il giudice dalla valutazione della fondatezza della responsabilità erariale in base agli elementi di prova forniti dalla Procura, essendo sufficiente ai fini decisori la formale dichiarazione del Sig. Franco Fiorito; e ciò sia per la non ritrattabilità della confessione se non nei casi eccezionali previsti dall’art. 2732 c.c., sia perché il Fiorito ha confermato la propria responsabilità anche all’udienza di discussione del 16.01.2014, contestando solo la giurisdizione contabile.

Nondimeno, il Collegio ritiene, anche per l’assenza di precedenti in termini (se non il caso deciso con la richiamata sent. n. 914/13, ove, peraltro, la giurisdizione della Corte non era stata contestata), di valutare la responsabilità amministrativa del convenuto alla luce dei principi che governano tale tipologia di illecito.

I contributi erogati al Gruppo consiliare PDL dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/1973 sono affluiti esclusivamente sul c/c bancario IT89D0300205105000401372093-Unicredit e nel periodo giugno 2010 – giugno 2012 sono stati calcolati in euro 6.059.371,08.

Di tale rapporto di conto corrente il Presidente p.t. del Gruppo, Sig. Franco Fiorito, aveva diretta, immediata e personale disponibilità, come dimostrano gli ordinativi di pagamento tratti a valere sulle disponibilità del predetto conto e ordinati a firma del medesimo, che in definitiva ne ha avuto la concreta possibilità di destinarli ed erogarli in conformità alle prescrizioni di legge.

Così, invece, non è stato in quanto il Fiorito ha utilizzato detti contributi per fini diversi da quelli istituzionali - “alterando dolosamente la connessione funzionale impressa dalla legge tra provvista finanziaria pubblica e spese pubbliche di funzionamento dei Gruppi consiliari” - come accertato dalla Guardia di Finanza, e dalla stessa riferito, sia nell’ambito del procedimento penale n. 44714/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che presso la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Lazio, con le informative pervenute in data 10.10.2010 e 15.04.2013 (con allegati documenti), ove sono specificatamente indicati le operazioni bancarie, i pagamenti, i riferimenti monetari in cui l’attività illecita del Fiorito si è concretizzata e ai quali il Collegio integralmente si riporta. La distrazione dai fini istituzionali dei contributi regionali erogati al Gruppo consiliare di cui il Fiorito era Presidente pro-tempore nel periodo giugno 2010 – giugno 2012, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, è stata fatta propria anche dal Gip del Tribunale penale di Roma nella citata sentenza n. 1290/13, per cui sul piano probatorio le risultanze investigative sono fatte proprie dal Collegio e del resto, per quanto riguarda la responsabilità produttiva del danno per cui è causa, non sono state nemmeno contestate e anzi hanno fatto oggetto da parte dello stesso Fiorito della istanza di condanna di cui all’art. 186-bis c.p.c. (e confermate all’udienza odierna in subordine all’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione).

Peraltro, in ordine all’entità del danno generato dalla condotta illecita del convenuto, Il P.M., con la memoria depositata in data 20.11.2013 e poi con specificazione fatta nell’intervento orale, ha modificato, incrementandola rispetto alla cifra di euro 1.090.944,00 “concordata” appunto ex art. 186-bis c.p.c., la domanda risarcitoria portandola ad euro 1.200.784,31 e allegando a riprova copia del seguito della annotazione di polizia giudiziaria n. 134660/12 del 24.09.2012 della GdF-Nucleo Speciale Polizia Valutaria, trasmesso con nota prot. n. 0137566 del 28.09.2012 alla Procura della Repubblica di Roma.

La Procura ha spiegato, depositando per maggiore chiarezza un prospetto riepilogativo, quali sarebbero le spese “non inerenti” all’attività consiliare produttive di danno erariale la cui definitiva misura risulta essere (dedotte le spese “inerenti” all’attività del Gruppo consiliare) pari ad euro 1.200.784,31.

Le voci di spesa indicate nel prospetto dal Requirente ineriscono, infatti, a spese non rientranti fra quelle che ne giustificano l’erogazione ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.n. 6/73, ma piuttosto a quelle che potrebbero avere copertura nel più ampio quadro delle spese (elettorali) ammesse a rimborso ai sensi della l.n. 515/93 e s.m.i. e leggi collaterali.

Poiché il Collegio ritiene incontestabili le risultanze fattuali emerse dalle indagini della Guardia di Finanza e la qualificazione di non inerenza alle finalità della legge regionale n. 6/73 delle spese effettuate dal Sig. Fiorito a valere sulle somme erogate al Gruppo consiliare, per i fini di cui agli artt. 3 e 3-bis, non contestate dal convenuto nella maggiore entità indicata all’udienza odierna dalla Procura - il medesimo deve essere condannato al risarcimento del danno a favore della Regione Lazio nella misura di euro 1.200.784,31.

PQM

La Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Il Sig. Franco Fiorito a risarcire il danno erariale in favore della Regione Lazio nella misura di euro 1.200.784,31, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

L’ordinanza n. 155/13 emessa da questa Sezione ex art. 186-bis c.p.c. è assorbita dalla presente decisione.

A carico del Fiorito si pongono anche le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.085,88 (duemilaottantacinque/88).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2014.

                                                                                         Il Presidente Est.

                                                                                        F.to Ivan De Musso

Depositato in Segreteria il 11 febbraio 2014

                                                                       P. IL DIRIGENTE

                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                          GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

                                                                   F.to Luigi DE MAIO

 

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