Sunday 21 September 2014 11:11:01

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi pubblici: l’incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice, derivante dalla parentela o dalla affinità con un candidato, non viene meno per il solo fatto dell’esclusione del candidato parente ed affine

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.9.2014

Nella vicenda in esame giunta all'attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato non è stata contestata in punto di fatto l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità tra un commissario ed una candidata, in ragione del vincolo di parentela entro il quarto grado esistente tra gli stessi. In considerazione di ciò il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per un verso, l'obbligo di astensione trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, specie in quelli concorsuali e disciplinari, sempre che ricorrano le fattispecie circostanziate e tipizzate di cui all'art. 51 c.p.c. atteso che, al di là dell'applicazione analogica della norma codicistica, detto obbligo costituisce l’applicazione dei principi d'imparzialità e di trasparenza, che trovano il loro fondamento nell'art. 97 cost. e devono sempre connotare l'azione e l'organizzazione amministrativa. Per altro verso, l’incompatibilità di un componente di una commissione (giudicatrice di un pubblico concorso), derivante dalla parentela o dalla affinità con un candidato, ha natura oggettiva in relazione alla delicatezza della materia concorsuale, tale da non poter dar luogo a posizioni di indebito vantaggio e, come tale, non viene meno per il solo fatto dell’esclusione del candidato parente ed affine, essendo detta incompatibilità stabilita per il commissario e non per i candidati e fermo restando che l’influenza del componente incompatibile può concretizzarsi non solo in favore del medesimo candidato, ma anche, in maniera negativa, in danno degli altri candidati, proprio al fine di consentire al primo di accedere al ristretto numero dei vincitori (Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 920). Sono pertanto infondate le argomentazioni delle parti appellanti che invocano la irrilevanza della predetta situazione di incompatibilità ai fini della legittimità dell’operato della commissione in ragione delle peculiari modalità di attribuzione dei punteggi e di espletamento delle prove attitudinali, giacché la ricorrenza di una causa di incompatibilità che comporta l’obbligo di astensione del componente di una commissione, a pena di illegittimità degli atti concorsuali, indipendentemente dall’accertamento dell’effetto distonico del giudizio del candidato legato al commissario da particolare vincolo di parentela (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 679). E’ invece fondato e va accolto il motivo di gravame, sostanzialmente presente in entrambi gli appelli in esame, con cui è stata sostenuta l’erroneità della sentenza impugnata per aver annullato interamente la graduatoria finale della prova attitudinale di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 1999, invece che parzialmente, nella sola parte cioè relativa alla candidata, nei cui confronti è stata accertata la situazione di incompatibilità del commissario. Sul punto la Sezione è infatti dell’avviso che il procedimento di selezione per l’accertamento attitudinale di coloro che aspiravano ad essere ammessi al corso di “maestri di sci e discipline alpine non era affatto imperniato su di una valutazione comparativa di tutti i candidati, bensì su un giudizio, sostanzialmente assoluto ed individuale, sulla loro idoneità tecnica in relazione al corretto svolgimento di alcuni esercizi specifici e caratterizzanti la disciplina, quali lo slalom gigante, l’arco ampio (parallelo) e l’arco stretto (serpentina). Il punteggio assegnato dai vari commissari alle singole prove ed agli esercizi dei candidati esprime pertanto una valutazione del singolo candidato in sé e non direttamente in relazione alle prove svolte dagli altri candidati, così che la predisposizione della graduatoria finale, in particolare quanto agli idonei, è finalizzata ad individuare, com’è del resto effettivamente avvenuto, i più bravi in assoluto, meritevoli di essere ammessi al corso a numero sostanzialmente chiuso. Poiché le singole posizioni conseguite nella graduatoria di merito (degli idonei) sono espressione di una valutazione assoluta dei singoli candidati, senza alcun riferimento ai giudizi degli altri candidati, idonei o non idonei, il vizio riscontrato nel procedimento selettivo in questione a causa della incompatibilità per vincolo parentale tra il commissario e la candidata, non può che inficiare soltanto la posizione di quest’ultima, determinando l’illegittimità della sola valutazione di quest’ultima e della graduatoria finale degli idonei ed ammessi solo in parte qua. Ciò del resto risulta anche coerente con il più generale principio di buon andamento dell’azione amministrativo e dei relativi corollari di economicità e adeguatezza e con la tutela dell’affidamento incolpevole che gli altri candidati, idonei ed ammessi, hanno riposto sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione (poiché il vizio degli atti non è assolutamente a loro riconducibile), oltre che il principio di conservazione degli atti, secondo cui utile per inutile non vitiatur. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale *del 2003, proposto dalla PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 

contro

Il signor CECCARELLI EGIDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Feri, con domicilio eletto presso il signor Roberto Codini in Roma, via Gramsci, n. 28; 

nei confronti di

I signori CAPUZZO LAURA DOLCETTA, GABBRIELLI BERNARDO, PASQUESI LEONARDO, NIZZI DAVIDE, VANNUCCHI ERIKA, COSTANZI TULLIO, DELLA BETTA BRUNELLA, MACCANI NICOLA, non costituiti in giudizio; 



 

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 7777 del 2003, proposto dai signori

CAPUZZO LAURA DOLCETTA, GABBRIELLI BERNARDO, NIZZI DAVIDE, DALLA BETTA BRUNELLA, PASQUESI LEONARDO, COSTANZI TULLIO, MACCANI NICOLA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Manzi e Donatella Gobbi, con cui sono elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

 

contro

Il signor CECCARELLI EGIDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Feri, con domicilio eletto presso il signor Roberto Codini in Roma, via Gramsci, n. 28; 

nei confronti di

La PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, non costituita in giudizio; 

entrambi per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, Sez. II, n. 1236 del 14 giugno 2002, resa tra le parti, concernente l’idoneità e l’ammissione ad un corso per maestri di sci;

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizio del sig. Egidio Ceccarelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti l’avvocati Alessandro Cecchi, Roberto Codini, su delega dell'avvocato Ugo Feri, l’avvocato Luca Mazzeo su delega dell' avvocato Luigi Manzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con determinazione dirigenziale n. 5, prot. 3183, del 13 gennaio 1999 del Servizio Formazione Professionale e Lavoro – Settore Programmazione e Sviluppo Economico della Provincia di Pistoia, veniva approvata (in uno con i verbali della commissione incaricata di effettuare la selezione) la graduatoria finale dei candidati idonei e di quelli non idonei, ammessi e non ammessi, che avevano partecipato alla prova attitudinale pratica per l’ammissione al corso “Maestri di sci e discipline alpine”, di cui alla legge regionale della Toscana 14 novembre 1996, n. 83 (“Ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina”).

Il sig. Egidio Ceccarelli, risultato non idoneo ed escluso dall’ammissione al corso, chiedeva l’annullamento di quel provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato, lamentando “Violazione della legge regionale Toscana 14/11/1996 n. 83, ed in particolare degli artt. 5 e 6, anche in relazione alla legge regionale Toscana 31/8/1994 n. 70. Violazione dei principi generali in tema di incompatibilità nella composizione della commissione esaminatrice, e di astensione dei suoi membri, anche in relazione all’art. 97 della Costituzione” ed “Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per violazione dell’obbligo di imparzialità della commissione ed in genere della correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa, anche in relazione all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione”.

Disposta dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 12 aprile 2000 l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, il ricorso veniva trasposto in sede giurisdizionale a seguito della opposizione dei controinteressati signori Laura Dolcetta Capuzzo, Bernardo Gabrielli, Leonardo Pasquesi, Davide Nizzi, Erika Vannucchi, Tullio Costanzi, Brunella Della Betta e Nicola Maccani; si costituivano nel giudizio n. 3159 del 2000 sia l’originario ricorrente che la Provincia di Pistoia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza n.1236 del 14 giugno 2002, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, ritenendo fondata (ed assorbente) la censura concernente la dedotta l’incompatibilità del commissario, sig. Massimo Sichi, parente in quarto grado (cugino) della candidata Irene Sisi (risultata idonea e ammessa al corso), circostanza, non contestata, che avrebbe imposto la sua astensione, ai sensi dell’art. 51 c.p.c..

3. Con atto notificato il 24 luglio 2003, la Provincia di Pistoia ha chiesto la riforma di tale sentenza deducendone l’erroneità e l’ingiustizia per quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente:

a) “Errore di giudizio inammissibilità della censura accolta dal TAR Toscana”, in quanto i primi giudici non avevano tenuto conto che il provvedimento impugnato costituiva l’atto finale della rinnovazione della precedente prova pratica della stessa procedura selettiva, annullata, sempre su ricorso dello stesso sig. Egidio Ceccarelli, per la mancata predisposizione dei criteri di valutazione e per difetto di motivazione, benché della commissione di gara facesse già parte il commissario sig. Massimo Sichi; il che, secondo l’amministrazione appellante, rendeva inammissibile la censura di incompatibilità, trattandosi di un vizio relativo ad unico procedimento selettivo, che pertanto si sarebbe dovuto contestare tempestivamente e cioè nel corso della precedente fase, già annullata per altri vizi;

b) “Errore di giudizio, in relazione alla rilevanza del vincolo di parentela”, giacchè, per le concrete modalità di svolgimento delle prove e di attribuzione dei relativi punteggi, il vincolo di parentela non era di per sé idoneo ad influenzare le valutazioni dei singoli commissari e della commissione nel suo complesso, senza considerare il carattere anacronistico della incompatibilità in questione;

c) “Errore di giudizio, in relazione all’annullamento dell’intera selezione e non limitata a quella del ricorrente e della candidata Sisi Irene”, atteso che in ogni caso il vizio rilevato incideva soltanto sulla posizione di questa candidata (parente in quarto grado con il ricordato commissario di gara), il che avrebbe dovuto comportare l’annullamento parziale (e non totale) della graduatoria;

d) “Errore di giudizio in ordine alla persistenza dell’interesse a ricorrere del dipendente sig. Ciccarelli”, avendo questi rifiutato l’offerta dell’amministrazione, a titolo di esecuzione della sentenza impugnata, di partecipare direttamente agli esami di abilitazione professionale.

L’appello è stato iscritto al NRG. 7403 dell’anno 2003.

Ha resistito al gravame il sig. Egidio Ceccarelli, che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, instando per il rigetto.

4. Con atto di appello notificato il 25 luglio 2013, anche i signori Laura Dolcetta Capuzzo, Bernardo Gabbrielli, Leonardo Pasquesi, Davide Nizzi, Tullio Costanzi, Brunella Dalla Betta e Nicola Maccani hanno chiesto la riforma della citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, n. 1236 del 14 giugno 2012, alla stregua di due serie di motivi, con cui hanno lamentato in sostanza l’erroneo accoglimento del ricorso proposto dal sig. Egidio Ceccarelli, deducendo il mancato esame di alcune eccezioni preliminari, a loro avviso rilevabili anche d’ufficio, spiegate con le difese in primo grado, anche sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che la violazione, falsa applicazione ed interpretazione della legge regionale della Toscana 14 novembre 1996, n. 83, e della legge 8 marzo 1991, n. 81, e dell’art. 51 c.p.c.

L’appello è stato iscritto al NRG. 7777 del 2003.

Anche in questo giudizio si è costituito il sig. Egidio Ceccarelli, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

5. Tutte le parti costituite hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive.

6. All’udienza pubblica del 14 maggio 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due appelli in esame, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a, essendo gli stessi rivolti nei confronti della stessa sentenza.

8. In linea preliminare deve essere poi esaminata l’eccezione di inammissibilità o di improcedibilità dei gravami in esame, sollevata dall’appellato, sig. Egidio Ceccarelli, sul rilievo che essi non sono stati notificati ad almeno uno dei controinteressati, da individuarsi in quei “…candidati che nell’annullata graduatoria risultarono idonei, ma non furono ammessi al corso di formazione perché non rientranti nel numero chiuso dei 32 posti”.

Tale eccezione è comunque infondata.

8.1. Invero, come emerge anche dalla lettura della sentenza impugnata, per la decisione del ricorso straordinario con cui era stata inizialmente gravata la determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 1999, la seconda sezione di questo Consiglio di Stato dispose con ordinanza del 12 aprile 2000 l’integrazione del contraddittorio “…nei confronti di tutti i controinteressati indicati nella valutazione complessiva (graduatoria dell’elenco dei partecipanti al corso selettivo)”.

Non è revocabile in dubbio che tale adempimento sia stato effettivamente espletato, dal momento che non solo il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale proprio a seguito dell’opposizione di alcuni controinteressati, per quanto esso sarebbe stato altrimenti dichiarato inammissibile; né d’altra parte sono state formulate da parte degli appellanti censure o contestazioni con riferimento all’effettiva integrazione del contraddittorio.

8.2. Ciò precisato, la Sezione non ritiene di doversi discostare dal consolidato indirizzo giurisprudenziale affermatosi prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (e rilevante ratione temporis), secondo cui nel giudizio di appello proposto dall'amministrazione soccombente in primo grado i controinteressati, avendo una posizione coincidente con essa, sono privi di interesse a contraddire e non devono, quindi, essere evocati in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 735; 8 ottobre 2013, n. 4930); né, nel caso in esame, possono fondatamente distinguersi due diverse categorie di controinteressati, una rappresentata dai candidati dichiarati idonei ed ammessi all’esame di abilitazione (cui è immediatamente riferibile il ricordato indirizzo giurisprudenziale, avendo essi un interesse, concreto, attuale e diretto ad impugnare senz’altro la sentenza loro sfavorevole) e l’altra costituita, come prospettato dall’appellato, da coloro che sono risultati idonei ma non sono stati ammessi a frequentare il corso propedeutico all’esame di abilitazione, tanto più che questi ultimi avrebbero eventualmente dovuto direttamente impugnare originariamente la determinazione dirigenziale loro sfavorevole (non potendosi surrettiziamente porre rimedio a tale situazione attraverso la loro evocazione nel giudizio di appello per l’ipotesi di un’eventuale decisione di riforma della sentenza impugnata, allo stato loro favorevole).

Del resto, dall’esame dell’allegato verbale alla più volte citata determinazione dirigenziale n. 5, prot. 3183, del 13 gennaio 1999, i candidati idonei, ma non ammessi, risultano essere i signori Tullio Costanzi e Bernardo Gabrielli, che sono già appellanti in proprio nel ricorso NRG. 7777 dell’anno 2003.

9. Passando all’esame degli appelli, la Sezione osserva che i motivi di gravame, in quanto sostanzialmente analoghi, possono essere trattati congiuntamente.

9.1. Sono innanzitutto destituite di fondamento le censure sollevate dalle parti appellanti in ordine alla pretesa (mancata pronuncia di) inammissibilità del ricorso di primo grado per asserito difetto di interesse del sig. Egidio Ceccarelli.

9.1.1. Sotto un primo profilo, deve osservarsi come, dallo stesso esame della impugnata sentenza, si evinca, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la prova attitudinale pratica per l’ammissione al corso di “Maestro di sci discipline alpine”, oggetto della valutazione da parte della commissione di esperti, benché avesse (solo) la funzione di accertare le attitudini tecniche dei candidati e non costituisse di per sé una prova concorsuale in senso stretto, non si concludeva con un mero giudizio favorevole o sfavorevole (di idoneità o inidoneità), dando invece luogo all’attribuzione di un punteggio numerico che, a sua volta, determinava una graduatoria di merito, per effetto dei quali solo i primi trenta graduati erano poi effettivamente ammessi al successivo corso di “maestro di sci discipline alpine”.

Ciò rende ininfluenti ed irrilevanti le distinzioni tra prova concorsuale in senso stretto e prova attitudinale/abilitativa, su cui si sono soffermati gli appellanti per negare l’interesse dell’originario ricorrente all’annullamento della graduatoria per il riscontrato vizio di incompatibilità tra un commissario ed una candidata, giacché detto interesse sussisteva e sussisteva proprio in conseguenza del numero limitato e predeterminato di soggetti che, se idonei, sarebbero potuti essere ammessi al corso di “Maestro di sci discipline alpine” e, conseguentemente, della evidente interdipendenza tra le posizioni in graduatoria dei concorrenti, il che qualifica e differenzia l’interesse dell’originario ricorrente alla correttezza e legittimità della prova attitudinale selettiva (escludendo che possa essere configurato come un mero interesse generico alla astratta legittimità degli atti e del procedimento di selezione).

9.1.2. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la commissione incaricata di effettuare la selezione, i cui verbali e la cui graduatoria finale sono stati approvati con la determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 1999, è stata nominata con decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 384 del 5 dicembre 1998.

La commissione risulta essere stata composta, almeno quanto al suo Presidente, in maniera diversa da quella che aveva valutato le stesse prove attitudinali nei giorni 11, 12 e 13 aprile 1997, i cui esiti erano stati annullati, su ricorso sempre dello stesso sig. Egidio Ceccarelli per la mancata indicazione dei criteri di valutazione e per difetto di motivazione.

Non può pertanto condividersi l’assunto degli appellanti circa l’unicità del procedimento selettivo, giacché quello culminato nella determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 1999 è del tutto autonomo e diverso, anche quanto alla commissione incaricata dell’espletamento delle prove attitudinali, rispetto a quello precedentemente svolto ed annullato: pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalle parti appellanti, non poteva, e non può, essere considerata inammissibile la censura relativa al vizio di incompatibilità del commissario sig. Massimo Sichi, per essere questi già componente anche della precedente commissione (senza che nessun rilievo era stato precedentemente mosso).

9.1.3. Poiché inoltre il motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente in primo grado (ed accolto dai primi giudici) attiene ad una situazione di incompatibilità per l’esistenza di un rapporto di parentela tra un commissario ed una candidata, situazione di per sé astrattamente idonea a condizionare l’obiettività e l’imparzialità della valutazione della commissione e riguardante peraltro la fase della verifica attitudinale dei candidati da ammettere al successivo corso di “Maestro di sci discipline alpine”, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza e della permanenza dell’interesse a ricorrere la circostanza che i candidati idonei ed ammessi al corso abbiano poi conseguito l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di maestro di sci, il conseguimento dell’abilitazione non avendo affatto valore assorbente rispetto alla fase preliminare dell’accertamento dei requisiti attitudinali.

Ciò anche esclude che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado possa essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9.1.4. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche quanto alla dedotta mancata impugnazione della graduatoria relativa allo svolgimento del corso di maestro di sci, trattandosi, come accennato, di una fase successiva e del tutto diversa da quella in relazione alla quale è insorta la controversia in esame.

9.1.5. Per le stesse ragioni non è meritevole di favorevole considerazione neppure l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, pure sollevata dagli appellanti, per aver il sig. Egidio Ceccarelli rifiutato l’offerta della Provincia di Pistoia di essere ammesso direttamente a frequentare il corso per maestro di sci (indipendentemente dall’idoneità alla prova selettiva di cui si discute), proposta che sarebbe stata fatta a titolo di esecuzione della sentenza impugnata.

Al riguardo occorre rilevare che il bene della vita cui aspirava l’interessato, come si desume inequivocabilmente dal ricorso di primo grado, non era soltanto l’ammissione al corso per maestro di sci, ma anche il legittimo, imparziale, obiettivo e corretto svolgimento della procedura selettiva attitudinale con la legittima determinazione di coloro che avessero titolo a svolgere l’attività ij questione, il che non consente di ritenere pretestuoso e rilevante (ai fini della sopravvenuta carenza di interesse) l’asserito rifiuto (di cui peraltro non vi è alcuna prova) dell’appellato a partecipare direttamente al corso per maestro di sci.

9.1.6. Infine, deve negarsi che l’annullamento del provvedimento impugnato non arrecherebbe nessun vantaggio al ricorrente, come dedotto dagli appellanti, atteso che, stante la sua posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo, non può astrattamente negarsi la sussistenza anche del solo interesse morale al riconoscimento della illegittimità dell’operato dell’amministrazione ovvero all’eventuale azionabilità di una domanda risarcitoria, ferma restando la necessità di valutarne tutti i presupposti.

9.2. Nel merito sono infondati i motivi di gravame con cui è stata lamentata la violazione e falsa applicazione nel caso di specie dell’art. 51 c.p.c.

Posto che non è stata contestata in punto di fatto l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità tra il commissario, sig. Massimo Sichi, e la candidata, sig. Irene Sisi, in ragione del vincolo di parentela entro il quarto grado esistente tra gli stessi, non vi è motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per un verso, l'obbligo di astensione trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, specie in quelli concorsuali e disciplinari, sempre che ricorrano le fattispecie circostanziate e tipizzate di cui all'art. 51 c.p.c. atteso che, al di là dell'applicazione analogica della norma codicistica, detto obbligo costituisce l’applicazione dei principi d'imparzialità e di trasparenza, che trovano il loro fondamento nell'art. 97 cost. e devono sempre connotare l'azione e l'organizzazione amministrativa.

Per altro verso, l’incompatibilità di un componente di una commissione (giudicatrice di un pubblico concorso), derivante dalla parentela o dalla affinità con un candidato, ha natura oggettiva in relazione alla delicatezza della materia concorsuale, tale da non poter dar luogo a posizioni di indebito vantaggioe, come tale, non viene meno per il solo fatto dell’esclusione del candidato parente ed affine, essendo detta incompatibilità stabilita per il commissario e non per i candidati e fermo restando che l’influenza del componente incompatibile può concretizzarsi non solo in favore del medesimo candidato, ma anche, in maniera negativa, in danno degli altri candidati, proprio al fine di consentire al primo di accedere al ristretto numero dei vincitori (Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 920).

Sono pertanto infondate le argomentazioni delle parti appellanti che invocano la irrilevanza della predetta situazione di incompatibilità ai fini della legittimità dell’operato della commissione in ragione delle peculiari modalità di attribuzione dei punteggi e di espletamento delle prove attitudinali, giacché la ricorrenza di una causa di incompatibilità che comporta l’obbligo di astensione del componente di una commissione, a pena di illegittimità degli atti concorsuali, indipendentemente dall’accertamento dell’effetto distonico del giudizio del candidato legato al commissario da particolare vincolo di parentela (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 679).

9.3. E’ invece fondato e va accolto il motivo di gravame, sostanzialmente presente in entrambi gli appelli in esame, con cui è stata sostenuta l’erroneità della sentenza impugnata per aver annullato interamente la graduatoria finale della prova attitudinale di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 1999, invece che parzialmente, nella sola parte cioè relativa alla candidata, signora Irene Sisi, nei cui confronti è stata accertata la situazione di incompatibilità del commissario, sig. Massimo Sichi.

9.3.1. Sul punto la Sezione è infatti dell’avviso che il procedimento di selezione per l’accertamento attitudinale di coloro che aspiravano ad essere ammessi al corso di “maestri di sci e discipline alpine non era affatto imperniato su di una valutazione comparativa di tutti i candidati, bensì su un giudizio, sostanzialmente assoluto ed individuale, sulla loro idoneità tecnica in relazione al corretto svolgimento di alcuni esercizi specifici e caratterizzanti la disciplina, quali lo slalom gigante, l’arco ampio (parallelo) e l’arco stretto (serpentina).

Il punteggio assegnato dai vari commissari alle singole prove ed agli esercizi dei candidati esprime pertanto una valutazione del singolo candidato in sé e non direttamente in relazione alle prove svolte dagli altri candidati, così che la predisposizione della graduatoria finale, in particolare quanto agli idonei, è finalizzata ad individuare, com’è del resto effettivamente avvenuto, i più bravi in assoluto, meritevoli di essere ammessi al corso a numero sostanzialmente chiuso.

9.3.2. Poiché le singole posizioni conseguite nella graduatoria di merito (degli idonei) sono espressione di una valutazione assoluta dei singoli candidati, senza alcun riferimento ai giudizi degli altri candidati, idonei o non idonei, il vizio riscontrato nel procedimento selettivo in questione a causa della incompatibilità per vincolo parentale tra il commissario, sig. Massimo Sichi, e la candidata, sig. Irene Sisi, non può che inficiare soltanto la posizione di quest’ultima, determinando l’illegittimità della sola valutazione di quest’ultima e della graduatoria finale degli idonei ed ammessi solo in parte qua.

Ciò del resto risulta anche coerente con il più generale principio di buon andamento dell’azione amministrativo e dei relativi corollari di economicità e adeguatezza e con la tutela dell’affidamento incolpevole che gli altri candidati, idonei ed ammessi, hanno riposto sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione (poiché il vizio degli atti non è assolutamente a loro riconducibile), oltre che il principio di conservazione degli atti, secondo cui utile per inutile non vitiatur.

10. Alla stregua delle osservazioni svolte gli appelli, previa riunione, devono essere in parte accolti, come da motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado n. 3159 del 2000 deve essere accolto in parte qua, annullando la graduatoria impugnata limitatamente alla posizione della sig. Irene Sisi.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli separati proposti rispettivamente dalla Provincia di Pistoia (NRG. 7403/2003) e dai signori Lauretta Dolcetta Capuzzo, Bernardo Gabbrielli, Leonardo Pasquesi, Davide Nizzi, Tullio Costanzi, Brunella Dalla Betta e Nicola Maccani (NRG. 7777/2003) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, n. 1236 del 14 giugno 2001, così provvede:

- riunisce gli appelli;

- accoglie gli appelli nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte qua, come da motivazione, il ricorso di primo grado n. 3159 del 2000 ed annulla il provvedimento impugnato in parte qua, limitatamente alla posizione della sig. Irene Sisi;

- dichiara interamente compensate tra le parti e spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top