Sunday 26 October 2014 08:03:32
Normativa Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22.10.2014
Entra in vigore il 6 novembre 2014 il Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti introdotto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 148/2014. In particolare l'art. 1 del Regolamento introduce il "Credito di imposta per assunzioni di detenuti o di internati" distinguendo da un lato al primo comma la figura dei detenuti o internati anche ammessi al lavoro esterno e, dall'altro al secondo comma la posizione dei lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. Per quanto riguarda i primi viene concesso alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente ai lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi il Regolamento concede, invece, alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta giorni, un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il credito di imposta e' concesso nella misura di euro 300. Per entrambe le figure di detenuti, inoltre, il terzo comma, precisa che i lavoratori di assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. La disposizione si applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente al 1° gennaio 2013. Il Regolamento all'articolo 2 disciplina poi il credito d'imposta per le attività di formazione. Per quanto riguarda l'utilizzazione del credito di imposta l'art. 5 del Regolamento precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale e' concesso. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione. Il comma 5 dell'art. 5. Precisa poi che "Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di euro 250.000 previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi." Il Comma 6 "Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento." Da ultimo il comma 7 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalita'differenti." Per continuare nella lettura del Regolamento cliccare su "Accedi al Provvedimento".
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