Tuesday 17 June 2014 12:21:51

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Pensione: nessun recupero, a seguito di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, della prestazione pensionistica indebitamente erogata se l'errore in cui è incorsa l'amministrazione non era percepibile dal pensionato ed è trascorso un lungo lasso temporale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Puglia del 16.6.2014

La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale della Regione Puglia con la sentenza del 16.6.2014 e' stata chiamata a risolvere il giudizio avente ad oggetto il recupero, a seguito di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, di prestazioni pensionistiche indebitamente erogate. Tale materia è stato oggetto di notevoli contrasti giurisprudenziali per il coinvolgimento, nel relativo procedimento, del pensionato, quale soggetto economicamente debole del rapporto previdenziale. L’art. 2033 del codice civile disciplina il pagamento indebito non supportato da idonea giustificazione causale giuridicamente rilevante accordando al solvens la ripetizione di quanto pagato, indipendentemente da ogni altra considerazione circa la scusabilità dell’errore e la buona fede dell’accipiens. Nell’ambito previdenziale, invece, la giurisprudenza ha introdotto, progressivamente, il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel privato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato, da valutarsi in concreto, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna fattispecie; in particolare il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la ripetizione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore o la riconoscibilità di quest’ultimo con l’ordinaria diligenza. All’uopo, sono stati richiamati gli insegnamenti espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996 secondo i quali “...diversamente dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione [nella materia pensionistica] la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto ... avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta”, nonché quelli della Corte di Giustizia Europea secondo cui “il principio di tutela dell’affidamento fa parte del diritto comunitario” (ex multis 3 maggio 1978, C 112/77). Ciò ha consentito di superare l’iniziale orientamento negativo delle Sezioni Riunite di questa Corte espresso nella sentenza n. 1/1999/QM ove si sosteneva l’incondizionata ripetibilità dell’indebito, negando rilievo alla buona fede dell’accipiens, nonché al lasso temporale trascorso tra l’adozione del decreto provvisorio e quello definitivo di pensione. Le citate Sezioni Riunite, infatti, nella sentenza n. 7/2007/QM nel mutare il precedente orientamento hanno stabilito che “in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 del d.p.r. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione”, affidamento avente carattere “oggettivo” e non legato allo stato “soggettivo” di buona fede, “per sua natura variabile in relazioni alle mutevoli circostanze individuali di ciascun rapporto pensionistico, e, come tale, inidoneo a orientare con i necessari criteri di uniformità e di certezza sia le aspettative del privato, sia la condotta della pubblica amministrazione, sia, infine, l’operato del giudice di tale rapporto”. Il principio di cui sopra è stato, recentemente, rielaborato dalla Sezioni Riunite che nella sentenza n. 2/2012/QM, depositata il 02.07.2012, dopo avere richiamato anche quanto contenuto nella sentenza n. 7/2011/QM, hanno sostenuto: “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”. L’organo di nomofilachia, prendendo spunto anche dai recenti interventi normativi sul corpo della legge n. 241/1990, ha inteso puntualizzare rispetto al precedente orientamento che l’affidamento del percipiente, legittimante nella sussistenza delle altre circostanze l’irripetibilità dell’indebito pensionistico, non si configura in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241/1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo. Ne consegue che l’interesse del privato al mantenimento di una situazione giuridica di vantaggio, quale quella conseguente ad un indebito pagamento pensionistico, è meritevole di tutela se da un lato l’errore in cui è in corsa l’amministrazione non è facilmente percepibile con l’ordinaria diligenza perché in tale ipotesi, a prescindere dal decorso del tempo, non vi può essere alcun affidamento da tutelare; dall’altro se la situazione giuridica di vantaggio si è protratta per un considerevole lasso temporale che giustifica l’affidamento, lasso temporale da valutare, come sopra già ricordato, “anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie”, sempre che l’amministrazione non “fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”. Nella fattispecie in esame, rileva il lungo tempo trascorso; infatti con la determina del 07.04.2004 con la quale era stato liquidato il trattamento pensionistico spettante al sig. G. C., veniva annullata e sostituita dalla determina n. LE012011582183 solo il 17.10.2O12. L’Inps, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha in alcun modo confutato le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente. Facendo applicazione dei principi sopra esposti, stante il lungo lasso temporale trascorso (con l’ampio superamento del termine triennale, tra il 2004 e il 2012) e la buona fede del pensionato che con l’ordinaria diligenza non avrebbe potuto percepire l’errore in cui è incorsa l’amministrazione nella liquidazione della pensione provvisoria deve essere dichiarata l’irripetibilità dell’indebito di cui è causa, con la conseguenza che l’istante ha diritto alla restituzione delle somme mensilmente trattenute. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott. Alfio Vecchio ha pronunciato la seguente

SENTENZA  N°  ***/2014

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 31527 del registro di segreteria, promosso

ad istanza di

G. C., nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis (Lecce) alla Omissis, domiciliato in Lecce alla Via Toma n. 45 presso lo studio dell'avv. Gisella Candito che lo rappresenta e difende

nei confronti di

INPS (gestione ex INPDAP) rapp.to e difeso dagli avv.ti Marcella Mattia, Antonio Bove, Ilaria De Leonardis

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,  la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

FATTO

IL Sig. G. C., già dipendente del Comune di Sternatia con la qualifica di operatore ecologico, in data 19.12.2003 cessava di prestare servizio per causa di invalidità e pertanto veniva collocato in pensione dal 20.12.2003, iscrizione n. 61643958.

 

In data 17.10.2012 l'INPS GESTIONE INPDAP con protocollo n. AOO- LECCE 35838 comunicava che la determina n. LE012004000343 del 07.04.2004 con la quale era stato liquidato il trattamento

pensionistico a lui spettante, veniva annullata e sostituita dalla determina n. LE012011582183 del 17.10.2O12, con la quale veniva disposto, a partire dal mese di novembre 2012, il recupero delle maggiori somme erogate a titolo di pensione nei limiti di 1/5

previsto per legge.

 

Con il presente ricorso il sig. G. C. chiede, previa adozione di misura cautelare, che venga riconosciuta l’irripetibilità dell’indebito richiesto dall’Inps, e accertato il proprio diritto alla restituzione delle somme ripetute illegittimamente.

Con memoria depositata in data 3.6.2014, l’Inps deducendo la correttezza del proprio operato chiede il rigetto del ricorso. Deduceva l’ente che era maturato un indebito di e 26.387,14, quantificato con elaborazione del 17.10.2012, che legittimamente si stava provvedendo a recuperare.

Considerato in

DIRITTO

Il presente giudizio verte sul recupero, a seguito di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, di prestazioni pensionistiche indebitamente erogate. Tale materia è stato oggetto di notevoli contrasti giurisprudenziali per il coinvolgimento, nel relativo procedimento, del pensionato, quale soggetto economicamente debole del rapporto previdenziale.

  L’art. 2033 del codice civile disciplina il pagamento indebito non supportato da idonea giustificazione causale giuridicamente rilevante accordando al solvens la ripetizione di quanto pagato, indipendentemente da ogni altra considerazione circa la scusabilità dell’errore e la buona fede dell’accipiens.

  Nell’ambito previdenziale, invece, la giurisprudenza ha introdotto, progressivamente, il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel privato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato, da valutarsi in concreto, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna fattispecie; in particolare il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente rogata e il momento in cui ne è chiesta la ripetizione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore o la riconoscibilità di quest’ultimo con l’ordinaria diligenza. All’uopo, sono stati richiamati gli insegnamenti espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996 secondo i quali “...diversamente dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione [nella materia pensionistica] la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto ... avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta”, nonché quelli della Corte di Giustizia Europea secondo cui “il principio di tutela dell’affidamento fa parte del diritto comunitario” (ex multis 3 maggio 1978, C 112/77).

  Ciò ha consentito di superare l’iniziale orientamento negativo delle Sezioni Riunite di questa Corte espresso nella sentenza n. 1/1999/QM ove si sosteneva l’incondizionata ripetibilità dell’indebito, negando rilievo alla buona fede dell’accipiens, nonché al lasso temporale trascorso tra l’adozione del decreto provvisorio e quello definitivo di pensione.

  Le citate Sezioni Riunite, infatti, nella sentenza n. 7/2007/QM nel mutare il precedente orientamento hanno stabilito che “in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 del d.p.r. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione”, affidamento avente carattere “oggettivo” e non legato allo stato “soggettivo” di buona fede, “per sua natura variabile in relazioni alle mutevoli circostanze individuali di ciascun rapporto pensionistico, e, come tale, inidoneo a orientare con i necessari criteri di uniformità e di certezza sia le aspettative del privato, sia la condotta della pubblica amministrazione, sia, infine, l’operato del giudice di tale rapporto”.

  Il principio di cui sopra è stato, recentemente, rielaborato dalla Sezioni Riunite che nella sentenza n. 2/2012/QM, depositata il 02.07.2012, dopo avere richiamato anche quanto contenuto nella sentenza n. 7/2011/QM, hanno sostenuto: “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.

  L’organo di nomofilachia, prendendo spunto anche dai recenti interventi normativi sul corpo della legge n. 241/1990, ha inteso puntualizzare rispetto al precedente orientamento che l’affidamento del percipiente, legittimante nella sussistenza delle altre circostanze l’irripetibilità dell’indebito pensionistico, non si configura in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241/1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo.

  Ne consegue che l’interesse del privato al mantenimento di una situazione giuridica di vantaggio, quale quella conseguente ad un indebito pagamento pensionistico, è meritevole di tutela se da un lato l’errore in cui è in corsa l’amministrazione non è facilmente percepibile con l’ordinaria diligenza perché in tale ipotesi, a prescindere dal decorso del tempo, non vi può essere alcun affidamento da tutelare; dall’altro se la situazione giuridica di vantaggio si è protratta per un considerevole lasso temporale che giustifica l’affidamento, lasso temporale da valutare, come sopra già ricordato, “anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie”, sempre che l’amministrazione non “fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.

  Nella fattispecie in esame, rileva il lungo tempo trascorso; infatti con la determina n. LE012004000343 del 07.04.2004 con la quale era stato liquidato il trattamento pensionistico spettante al sig. G. C., veniva annullata e sostituita dalla determina n. LE012011582183 solo il 17.10.2O12.

L’Inps, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha in alcun modo confutato le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente.

Facendo applicazione dei principi sopra esposti, stante il lungo lasso temporale trascorso (con l’ampio superamento del termine triennale, tra il 2004 e il 2012) e la buona fede del pensionato che con l’ordinaria diligenza non avrebbe potuto percepire l’errore in cui è incorsa l’amministrazione nella liquidazione della pensione provvisoria deve essere dichiarata l’irripetibilità dell’indebito di cui è causa, con la conseguenza che  l’istante ha diritto alla restituzione delle somme mensilmente trattenute.

  Sulle somme da restituire non devono essere liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come richiesto, in quanto non viene in rilievo un credito di natura previdenziale, trattandosi di importi, comunque, non dovuti (cfr. ex plurimis I Sezione Centrale d’Appello n. 311/2009 e n. 431/2008; III Sezione Centrale d’Appello n. 347/2000 e n. 519/2004; Sezione d’Appello per la Regione Siciliana n. 279/2012).

In considerazione della mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di ripetizione di somme indebitamene corrisposte sugli importi pensionistici, si compensano le spese del presente giudizio

 

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità delle somme indebite scaturite dalla determina n. LE012011582183. Condanna l’Inps gestione ex Inpdap alla restituzione delle somme illegittimamente già ripetute, limitatamente alla sorte capitale.

Spese compensate

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13 giugno 2014 .

                                                                         IL GIUDICE

                                                                        F.to  Alfio Vecchio

 

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

IL GIUDICE

                                                                         F.to Alfio Vecchio

Depositata in Segreteria il 16/06/2014

Il Responsabile della Segreteria

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

 

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 16/06/2014

 

Il Responsabile della Segreteria

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

 

 

 

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