Wednesday 24 July 2013 19:05:02

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorso pubblico: e' sufficiente il voto numerico per motivare l'esito della valutazione resa dalle commissioni per le prove scritte e orali

a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

La questione della sufficienza del voto numerico, quale esito della valutazione da parte delle commissioni per le prove scritte e orali di un concorso pubblico, ha assunto oramai una tendenziale stabilizzazione in quanto la giurisprudenza (ora anche di livello costituzionale, Corte costituzionale, 20 marzo 2009 n. 78) ha evidenziato come in tal modo si esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale operato. In questo senso, la motivazione espressa numericamente risponde al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, rende possibili le valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso in appello n. 9059 del 2012, proposto da

******, rappresentati e difesi dall’avv. Margherita Albani, ed elettivamente domiciliati, unitamente al difensore, presso l’avv. Claudio Lucchi in Roma, via Cola di Rienzo n. 52, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

 

contro

Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

******

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. 335 del giorno 11 maggio 2012, redatta in forma semplificata.;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle dogane e del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato Albani Margherita e l'avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 9059 del 2012,****i propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. 335 del giorno 11 maggio 2012,2 con la quale è stato respinto il ricorso proposto, unitamente ad altri ricorrenti non appellanti, contro il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle dogane e i controinteressati sopraindicati, per l'annullamento del provvedimento del Direttore Interregionale delle Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche, prot. n. 3358/R.I. del 07.12.2011; del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, prot. n. 34252/R.I./2011 del 13.12.2011; nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti e per il risarcimento di tutti i danni che verranno quantificati in corso di causa per effetto di tutti i provvedimenti impugnati; nonché, con motivi aggiunti depositati il 22.3.2012, dei verbali n. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 26 della Commissione di cConcorso; dell’elenco dei candidati ammessi al colloquio dell’11 e 12 dicembre 20120; della nota n.. 1355 RI del 1.6.2011; della scheda normativa dei colloqui sostenuti dai richiedenti l’accesso agli atti; delle schede rese anonime dei colloqui sostenuti dagli altri 20 candidati.

Dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti, che hanno partecipato alla prova selettiva interna indetta dall’Agenzia delle Dogane per il passaggio dalla seconda alla terza area del contratto delle Agenzie Fiscali (categoria stipendiale F1), impugnavano il decreto della Direzione Interregionale delle Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche prot. n. 3358/R.I. del 7.12.2011, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori destinati agli uffici delle Marche.

Con successiva determinazione del 13.12.2011 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane si determinava che la progressione avesse effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento appena citato.

I ricorrenti contestavano la regolarità della procedura concorsuale, deducendo i vizi di eccesso di potere, di violazione dell’art. 35 del d.lgs 165/2001,. dell’art. 1 c.1 e dell’art. 3 della legge 241/1990, disparità di trattamento e violazione del principio di trasparenza, per numerose irregolarità che avrebbero interessato la procedura citata, in particolare sotto il profilo della mancata fissazione e pubblicizzazione dei criteri previsti per la prova orale.

In seguito alla presentazione completa dalla documentazione concorsuale, i ricorrenti presentavano motivi aggiunti, contestando l’esistenza e la sufficienza dei criteri della prova orale, unita alla valutazione della prova con il solo voto numerico e, inoltre, l’utilizzo di criteri di valutazione della prova non pubblicizzati e differenti da quelli seguiti in altre sedi concorsuali (in particolare la Liguria).

Costituitasi l’Agenzia delle dogane, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla linearità della procedura di selezione adottata.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 22 gennaio 2013, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con il primo motivo di diritto, viene lamentato difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990; illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento tra i partecipanti alla prova selettiva nazionale e difetto d’istruttoria.

In dettaglio, la censura viene articolata su tre lettere: la lettera A) evidenzia una interpretazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, senza evidenziare doglianze; la lettera B) lamenta la mancata immediata ostensione dei risultati della fase intermedia della valutazione dei titoli, conosciuta dai partecipanti solo successivamente; la lettera C) si duole della mancata pubblicazione tramite web.

2.1. - Le doglianze non hanno pregio.

Come già evidenziato dal primo giudice, in nessuna parte del bando e dell’evocato d.P.R. n. 487 del 1994 è rinvenibile un obbligo autonomo, e fonte di separata legittimazione a impugnare, di fornire una valutazione dei titoli non con punteggio complessivo, come pure manca una previsione di pubblicare una graduatoria per titoli prima della prova orale. Il testo normativo evocato prevede invece il diritto degli ammessi alla prova orale di conoscere il proprio punteggio per titoli, onere puntualmente assolto dall’Amministrazione come dimostrano le lettere di convocazione per la prova orale, depositate in atti e non contestate, che provano la comunicazione del punteggio dei titoli ai ricorrenti.

La censura proposta, lungi dal fondarsi su una lettura del bando e sulla lettera della legge, pare presupporre un’interpretazione della procedura in senso disfunzionale all’azione amministrativa, peraltro senza evidenziare quale posizione soggettiva sarebbe stata lesa da tale pretesa di conoscenza anticipata; né è dato capire come la mancata pubblicazione tramite evidenzia informatica abbia portato una lesione ulteriore alla posizione delle parti.

Conclusivamente, la doglianza, più che individuare una ragione lesiva, tenta di costruire una posizione autonomamente tutelabile che non ha riscontro nel panorama ordinamentale.

3. - Con il secondo motivo di diritto, viene lamentato difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento.

In questo caso, la doglianza attiene, ma in maniera non del tutto chiara e con sovrapposizione di questioni diverse, alla mancata predeterminazione dei criteri per le prove scritte e alla mancata predeterminazione dei criteri per le prove orali.

3.1. - Le censure sono infondate.

Facendo seguito a quanto affermato in precedenza, e avendo riguardo alla predeterminazione dei criteri di valutazione per la prova orale, non è parimenti censurabile la scelta operata dalla commissione di concorso che ha stabilito i criteri nel verbale n. 8 del 31 agosto 2011, e quindi in tempo antecedente alla concreta effettuazione delle prove orali.

Correttamente, il giudice di prime cure ha valorizzato la circostanza che, trattandosi di un concorso per soli titoli e colloquio (per cui non è nemmeno possibile capire a quale prioritaria indicazione di criteri per la correzione degli scritti si faccia riferimento), il comportamento della commissione si è allineiata alle disposizioni del d.P.R. n. 487 del 1994, dove si prevede che la fissazione debba avvenire nella prima riunione proprio al fine che la scelta sia troppo distante separata dalla data di svolgimento delle prove.

4. - Con il terzo motivo di diritto, viene lamentato difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. In concreto, i ricorrenti lamentano che i criteri fissati dalla Commissione non sarebbero tali da consentire di la ricostruire ricostruzione del l’iter motivazionale dei punteggi numerici adottati dalla Commissione medesima.

4.1. - La doglianza va respinta.

La questione della sufficienza del voto numerico, quale esito della valutazione da parte delle commissioni per le prove scritte e orali di un concorso pubblico, ha assunto oramai una tendenziale stabilizzazione, dove la giurisprudenza (ora anche di livello costituzionale, Corte costituzionale, 20 marzo 2009 n. 78) ha evidenziato come in tal modo si esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale operato. In questo senso, la motivazione espressa numericamente risponde al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, rende possibili le valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato.

Tale considerazione generale appare del tutto applicabile alla questione in esame, dove il verbale n. 8 del 31 agosto 2011 rende ragione della circostanza che la commissione ha provveduto “a individuare i criteri volti a verificare, durante il colloquio, il possesso, da parte del candidato, della professionalità richiesta dal profilo superiore. Conseguentemente, costituiranno oggetto di valutazione la conoscenza della materia, la capacità di rielaborazione e la chiarezza espositiva, connessa all’uso del linguaggio tecnico”.

La non particolare specificità dei criteri appare peraltro collegata alla parimenti non specifica selettività del concorso e si presenta del tutto idonea, anche in ragione della mancanza di specifiche allegazioni sull’irregolarità della prova orale, a rendere ragione della valutazione espressa esclusivamente nella forma del voto numerico.

Conclusivamente, la procedura seguita dalla commissione di concorso appare del tutto legittima e sono infondati i profili di eccesso di potere indicati dagli appellanti.

5. - L’appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 9059 del 2012;

2. Condanna ****, in solido tra loro, a rifondere al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle dogane le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

G.A. 2013

 

 

 

     
     
 

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