Sunday 19 January 2014 09:53:29

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Autorizzazione paesaggistica: il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/90 non si applica ai procedimenti di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica sub specie di riesame di quell’atto da parte della Soprintendenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame relativamente alla censura di pretesa violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 (introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, cioè prima dell’impugnato decreto del 16 marzo 2005), ha rammentato che il preavviso di provvedimento negativo non si applica al procedimento volto all’annullamento, in tempi stretti e perentori, dell’autorizzazione paesaggistica sub specie di riesame di quell’atto da parte dell’Autorità statale, e che si configura come una fase di riscontro della già ritenuta possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi (es. Cons. Stato, Ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 27 agosto 2010, n. 5980; VI, 10 dicembre 2010 n. 8704; Cons. Stato, VI, 21 settembre 2011, n. 5293; VI, 27 novembre 2012, n. 5977; II, 11 gennaio 2011, n. 4931/09). Stante il carattere dirimente di queste considerazioni, è dunque appena il caso di rilevare che la pretesa omissione – visto il detto contrasto con la previsione di legge regionale (legge Regionale Sardegna) - appare comunque una mera irregolarità formale non invalidante l’atto conclusivo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, perché il contenuto dispositivo di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso (tra le altre, per il preavviso di rigetto: Cons. Stato, IV, 6 dicembre 2013, n. 5818, 24 settembre 2013, n. 4693, 4 settembre 2013, n. 4448, 20 febbraio 2013, n. 1056, 7 dicembre 2012, n. 6265, 16 febbraio 2012, n. 823; Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2548; Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 585; per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: Sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5615, 17 settembre 2012, n. 4925, 25 giugno 2013, n. 3458; Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5609, 20 novembre 2013, n. 5465, 26 settembre 2013, n. 4764, 15 luglio 2013, n. 3803; Sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 4896)." Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2009, proposto da:

Travel s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Massimi 154;

 

contro

 

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Cagliari e Oristano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Candio, con domicilio eletto presso Nicola Giancaspro in Roma, via Postumia 1;

 

nei confronti di

Seal s.r.l. - Società per l'edilizia appalti e lavori; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE II, n. 00387/2008, resa tra le parti, concernente annullamento di autorizzazione paesaggistica per realizzazione di unità immobiliari

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Cagliari e Oristano e del Comune di Villasimius;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini per delega di Contu, dell’avvocato dello Stato Grasso, e Barberis, per delega di Candio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con distinti ricorsi proposti davanti al Tribunale amministrativo per la Sardegna, la Travel s.r.l. impugnava decreto 16 marzo 2005, prot n. 3117, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano, disponeva l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in suo favore in data 18 gennaio 2005 dal Comune di Villasimius per la realizzazione di n. 36 unità immobiliari nella lottizzazione “Porto Carbonara 1”, in località “Campus”, e i conseguenti provvedimenti, adottati dall’amministrazione comunale, di sospensione dei lavori (ordinanza n. 1 del 18 gennaio 2006 del responsabile del settore edilizia privata e pubblica) e dell’esame della richiesta di proroga della convenzione di lottizzazione formulata dalla ricorrente (delibera del consiglio comunale n. 29 del 30 novembre 2004).

2. Riuniti i ricorsi, il giudice adito respingeva il primo e dichiarava conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo.

3. Con il presente appello la Travel s.r.l. impugna entrambi queste statuizioni.

4. Si sono costituite in resistenza le amministrazioni indicate in epigrafe. Non si è invece costituita la Seal s.r.l., interveniente ad adiuvandum in primo grado.

DIRITTO

1. Con il primo e secondo motivo d’appello la Travel s.r.l. censura, rispettivamente, il mancato accoglimento delle doglianze di omessa comunicazione del preavviso di rigetto e di avvio del procedimento ex artt. 10-bis e 7 l. 7 agosto 1990, n. 241.

1.1 Con i motivi da terzo a sesto la società appellante ripropone le censure relative alle motivazioni addotte dalla Soprintendenza a sostegno dell’annullamento impugnato.

Sostiene innanzitutto che è irrilevante il presupposto, addotto nel provvedimento, consistente nella mancata adozione del piano urbanistico comunale da parte di Villasimius ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale). Ad avviso della Travel sussiste infatti nel caso di specie l’ipotesi derogatoria dell’art. 4 (Interventi ammissibili), comma 2, della legge regionale, consistente nel fatto che l’intervento è previsto in strumenti urbanistici attuativi approvati o convenzionati prima del 10 agosto 2004, in esecuzione del quale a tale data sono state avviate le opere di urbanizzazione, ed inoltre è stato realizzato il reticolo stradale e si è verificata una trasformazione irreversibile del territorio.

La società appellante assume inoltre non essere conferente il riferimento dell’autorità preposta al vincolo a profili di carattere urbanistico, quale l’intervenuta scadenza della convenzione di lottizzazione. Aggiunge che tale riferimento è in ogni caso erroneo, visto che dopo la scadenza originaria del 2 ottobre 1999 il Comune di Villasimius ha prorogato tale termine fino al 29 novembre 2004, con l’ordinanza di sospensione dei lavori qui impugnata, e che al medesimo termine devono essere aggiunti i trenta mesi di sospensione previsti dall’art. 12 l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).

Infine, l’appellante deduce la carenza di motivazione in ordine al supposto contrasto dell’intervento edilizio con i valori fondamentali alla base del vincolo paesaggistico.

1.2 E’ inoltre appellata, con un settimo motivo, la dichiarazione di improcedibilità dell’impugnativa avverso gli ordini di sospensione dei lavori e dell’esame dell’istanza di proroga.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto questa improcedibilità in virtù della sopravvenuta reiezione di questa istanza da parte del Comune di Villasimius (con deliberazione consiliare n. 16 del 3 maggio 2016).

La Travel s.r.l. si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, per non essersi avveduto che tale provvedimento era stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora pendente, e che pertanto doveva ritenersi sussistente l’interesse all’esame nel merito dell’impugnativa. Il quale interesse, in ogni caso, sussisterebbe a suo avviso anche per la possibilità di chiedere il risarcimento danni, laddove sia accertata illegittimità di tali provvedimenti.

2. Così riassunti i motivi del presente appello, occorre muovere d’esame di quelli contenenti censure di ordine sostanziale.

2.1 Il terzo ed il quarto concernono l’applicabilità dell’ipotesi di ammissibilità di interventi edilizi in prima dell’approvazione del piano paesaggistico regionale, prevista dal sopra citato art. 4, comma 2, l. reg. n. 8 del 2004, potendo dunque essere esaminati congiuntamente sotto questo profilo di connessione.

Al riguardo, le censure si imperniano su un assunto principale (contenuto nel terzo motivo), volto a criticare l’interpretazione del Tribunale amministrativo della disposizione di legge regionale in esame, nel senso cioè che questa richiederebbe in via cumulativa i presupposti fattuali che contempla, dovendo la congiunzione“ovvero”, posta immediatamente dopo l’ipotesi dell’avvio delle opere di urbanizzazione, e prima di quelle relative al reticolo stradale ed alla trasformazione irreversibile del territorio, essere letta non già in funzione disgiuntiva ma esplicativa di quella iniziale.

La Travel s.rl. obietta che detta congiunzione deve essere intesa, in conformità all’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, in senso strettamente letterale e cioè come disgiuntiva.

Quindi l’appellante deduce in fatto che le opere di urbanizzazione sono state legittimamente avviate in data anteriore al 10 agosto 2004, in virtù dei provvedimenti di concessione edilizia rilasciati in proprio favore dal Comune di Villasimius in data 13 novembre 1989 e (pag. 12 appello). La società conclude che ciò è sufficiente a ritenere integrata l’ipotesi in esame.

Essa soggiunge (con il quarto motivo) che in ogni caso anche questi ultimi sussistono nel caso di specie, come si ricava dalla documentazione fotografica agli atti del giudizio di primo grado.

2.2 Entrambi i motivi non sono fondati.

Anzitutto appare corretta, in diritto, l’interpretazione data dalla gravata sentenza all’art. 4, comma 2, l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), la cui parte in contestazione afferma: “Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all’articolo 6.”.

Il significato attribuito dalla sentenza alla congiunzione “ovvero” è in effetti “quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi.

2.2.1 In primo luogo, infatti, sul piano strettamente grammaticale detto lemma è comunemente impiegato con il significato di “ossia” e cioè con valore esplicativo, al fine di introdurre un chiarimento o un termine equivalente, al pari della funzione disgiuntiva invocata dall’appellante.

Ma più in generale l’assunto dell’appellante appare fondato su una petizione di principio, cioè che il legislatore sia grammaticalmente ineccepibile, in particolare su sfumature semantiche come quella su cui si controverte.

Per contro, un’esegesi incentrata sulla connessione delle parole contenute nella disposizione, alla luce del ridetto art. 12 delle Preleggi, porta in evidenza che dopo avere introdotto l’ipotesi del legittimo avvio delle opere di urbanizzazione, il legislatore regionale abbia stilato un elenco, composto da ipotesi in successione e separate da segni di interpunzione (in particolare: la virgola) o dalla congiunzione “e”. Questa sintassi rende evidente che la prima ipotesi è quella assunta a base della deroga, essendo separata dalle altre dalla congiunzione “ovvero” e che, invece, quelle successive si pongono tra loro sullo stesso piano, in via cumulativa, ma comunque in subordine rispetto alla prima, della quale non possono che costituire un’esplicazione.

2.2.2 Muovendo dal piano strettamente letterale a quello logico, ancora una volta ricavabile dalla connessione delle parole, appare evidente che il legittimo avvio delle opere di urbanizzazione costituisce un’ampia fattispecie, comprensiva dei vari casi concreti ad essa riconducibili, a causa della genericità del predicato “avviate”.

Logica vuole che il legislatore si premuri di specificare questi casi. Così il legislatore regionale appare aver fatto, avendo avuto cura di specificare che le opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni di lottizzazione approvate sono solo quelle per le quali si sia già realizzato il reticolo stradale o che comunque abbiano determinato una irreversibile trasformazione territoriale.

2.2.3 L’art. 12 correla l’interpretazione letterale a quella teleologica, imponendo di ricostruire il significato delle parole in cui la norma si sostanzia anche in ragione della “intenzione del legislatore”.

Ebbene, nell’ambito di un intervento normativo ispirato a esigenze di “salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” (così la rubrica della legge regionale n. 8 del 2004), dunque inteso a una tutela generale del paesaggio sardo (il piano paesaggistico regionale di cui all’art. 1) e alla conseguente normativa di salvaguardia per gli interventi edilizi (art. 3), i casi di deroga costituiscono previsioni di eccezione e dunque di stretta interpretazione (art. 14 delle Preleggi): perciò devono riposare su rigorosi presupposti, coerenti con la natura di ipotesi normative eccezionali e con il fine di tutela dei valori paesaggistici perseguito da quella stessa legge regionale.

Questa finalità sarebbe frustrata se la legge regionale consentisse di portare a compimento interventi che, alla data prevista, fossero ancora in fase iniziale, giacché in questo modo l’emanando piano paesaggistico avrebbe presupposti fattuali stravolti rispetto a quelli considerati al momento della legge regionale. Pertanto, ragionevolmente la legge regionale n. 8 del 2004, all’art. 4, comma 2, richiede che l’intervento nell’ambito territoriale protetto realizzato prima del piano paesaggistico abbia cumulativamente comportato la formazione del reticolo stradale, una irreversibile trasformazione, nonché un equilibrato dimensionamento delle volumetrie a destinazione turistica.

2.3 Tanto precisato, non essendo sufficiente l’avvenuto rilascio dei titoli necessari per le opere di urbanizzazione e per l’inizio dei conseguenti lavori, non sono fondate nemmeno le censure degli accertamenti in punto di fatto compiuti dal Tribunale amministrativo in sede di verifica dell’esistenza di un reticolo stradale e di un’irreversibile trasformazione territoriale.

Sul punto, la sentenza impugnata mette correttamente in evidenza il sopralluogo dei tecnici della Soprintendenza compiuto il 10 marzo 2005, richiamato nell’annullamento paesaggistico impugnato, nel quale si dà atto dell’avvenuta realizzazione di “una strada sterrata larga circa 10 metri non ancora completata: i lavori di allargamento della strada, con rilevante movimento terra per scavi e riporti, sono stati eseguiti tra agosto e dicembre del 2004” e dell’assenza di altre opere accessorie.

In contrario la Travel s.r.l. richiama la documentazione fotografica della Elmas Aronike. Ma questa, lungi dal contrastare il convincimento espresso dal giudice di primo grado, lo avvalora, perché conferma che i lavori erano rimasti a uno stadio iniziale, comportante il solo scavo del sedime sul quale il reticolo stradale avrebbe dovuto sorgere.

2.4 Tanto è sufficiente per ritenere non illegittimo, rispetto alla censura svolta, l’annullamento in autotutela qui contestato. La motivazione dell’atto investita dal motivo d’appello finora esaminato è infatti autonomamente in grado di giustificare la determinazione finale, per cui va fatta applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui in caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne, risultando conseguentemente privo di utilità l’esame delle altre censure (per le più recenti pronunce: Cons. Stato, IV, 5 aprile 2013, n. 1902; VI, 4 novembre 2013, n. 5286, 4 ottobre 2013, n. 4901, 16 maggio 2013, n. 2664, 6 maggio 2013, n. 2409, 30 aprile 2013, n. 2360, 30 aprile 2013, n. 2360).

3. Pertanto, in conseguenza del rigetto del terzo e quarto motivo d’appello devono essere dichiarati improcedibili i motivi quinto e sesto.

4. Si può passare ai motivi di ordine procedimentale, volti a stigmatizzare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela e del preavviso di rigetto.

A questo riguardo, è il caso di richiamare quanto già considerato dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato,.

Per quanto concerne la comunicazione di avvio del subprocedimento di annullamento soprintendentizio, vale considerare in punto di fatto che - come bene ha rilevato la sentenza impugnata - la ricorrente ha comunque avuto effettiva conoscenza dell’avvio del procedimento tanto che vi ha partecipato attivamente (ha del resto dato atto con lettera 31 marzo 2005 che il suo amministratore dott. Gigi Secci aveva partecipato con i funzionari della Soprintendenza al sopralluogo del 10 marzo 2005, facendo presente “la situazione di lavori di urbanizzazione specificando senza ombra di dubbio che la realizzazione del reticolo stradale era stata già completata con gli interventi del 1989 e del 1997”). Era pertanto stata assicurata, quanto meno in via di fatto, la partecipazione procedimentale del soggetto destinatario del provvedimento finale e raggiunto comunque lo scopo partecipativo che è proprio dell’invocata comunicazione. Il che rende la doglianza comunque non fondata (es. Cons. Stato, IV, 15 dicembre 2011, n. 6618; IV, 18 aprile 2012, n. 2286.).

Per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 (introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, cioè prima dell’impugnato decreto del 16 marzo 2005), vale rammentare che il preavviso di provvedimento negativo non si applica a questo tipo di procedimento, che è volto all’annullamento, in tempi stretti e perentori, dell’autorizzazione paesaggistica sub specie di riesame di quell’atto da parte dell’Autorità statale, e che si configura come una fase di riscontro della già ritenuta possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi (es. Cons. Stato, Ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 27 agosto 2010, n. 5980; VI, 10 dicembre 2010 n. 8704; Cons. Stato, VI, 21 settembre 2011, n. 5293; VI, 27 novembre 2012, n. 5977; II, 11 gennaio 2011, n. 4931/09).

Stante il carattere dirimente di queste considerazioni, è dunque appena il caso di rilevare che la pretesa omissione – visto il detto contrasto con la previsione di legge regionale - appare comunque una mera irregolarità formale non invalidante l’atto conclusivo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, perché il contenuto dispositivo di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso (tra le altre, per il preavviso di rigetto: Cons. Stato, IV, 6 dicembre 2013, n. 5818, 24 settembre 2013, n. 4693, 4 settembre 2013, n. 4448, 20 febbraio 2013, n. 1056, 7 dicembre 2012, n. 6265, 16 febbraio 2012, n. 823; Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2548; Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 585; per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: Sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5615, 17 settembre 2012, n. 4925, 25 giugno 2013, n. 3458; Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5609, 20 novembre 2013, n. 5465, 26 settembre 2013, n. 4764, 15 luglio 2013, n. 3803; Sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 4896).

Tanto vale anche per il caso di specie, in ragione del rigetto delle sopra esaminate censure relative all’inammissibilità della lottizzazione per mancanza dei presupposti previsti dal più volte citato art. 4, comma 2, l. reg. n. 8 del 2004, affermata dalla Soprintendenza nell’atto di annullamento qui impugnato.

L’accertamento di non illegittimità di tale parte della motivazione, in una con la sua sufficienza, determina dunque l’intangibilità della determinazione finale di annullamento soprintendentizio che su di essa si basa.

5. Può passarsi all’esame del settimo motivo d’appello, concernente la dichiarazione di improcedibilità della seconda impugnativa promossa dalla Travel s.r.l..

5.1 Tale statuizione è corretta riguardo alla delibera consiliare di sospensione dell’esame dell’istanza di proroga della convenzione di lottizzazione. Infatti il sopravvenuto rigetto della stessa, ancorché impugnato, spiegando comunque effetti ne rendeva impossibile la positiva presa in considerazione. La sospensione è un atto a funzione meramente cautelare, che determina un assetto di interessi temporaneo, in attesa dell’adozione della determinazione conclusiva e al fine di non pregiudicarla.

Anche le domande risarcitorie, consequenziali all’eventuale accertamento dell’illegittimità della delibera di definitivo rigetto dell’istanza, non possono trovare fondamento in questa sede, a sostegno del supposto interesse all’esame nel merito dell’impugnativa.

5.2 Per le medesime considerazioni la dichiarazione di improcedibilità va confermata anche riguardo all’ordine di sospensione dei lavori, che condivide la finalità cautelare con l’analoga decisione sull’istanza di proroga.

Peraltro, questo ordine è legittimo ex se, essendo fondato sul corretto e autonomo presupposto dell’avvenuta scadenza della convenzione di lottizzazione originaria, verificatasi il 29 novembre 2004.

In contrario non giova invocare la norma di salvaguardia dell’art. 12 (ora abrogato) l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale)., entrata in vigore solo successivamente, cioè il 22 dicembre 1989 (giorno di pubblicazione della legge: art. 44) alla convenzione di lottizzazione oggetto di causa, che è del 2 ottobre 1989.

La norma di salvaguardia in questione infatti non può disporre che per l’avvenire e dunque concerne gli interventi di trasformazione autorizzati successivamente alla sua entrata in vigore.

6. In conclusione l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di causa in favore delle parti appellate costituite, liquidate in € 3.000,00 per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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