Friday 24 February 2017 12:27:02

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Apertura di nuove attività commerciali, imprenditoriali od artigianali: la legittimazione ad impugnare degli esercenti del medesimo tipo di attività

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.2.2017

La legittimazione a impugnare i provvedimenti finalizzati ad autorizzare l’apertura di nuove attività commerciali, imprenditoriali o artigianali da parte degli esercenti del medesimo tipo di attività, non sempre può essere riconosciuta sulla base del solo elemento della vicinitas, intesa in senso commerciale (ovvero come medesimo bacino di utenza), dovendosi avere riguardo, a tal fine, alla tipologia, alla natura e alle dimensioni dell’attività considerata nonché al contesto territoriale e spaziale in cui la medesima andrà ad inserirsi. Di modo che se la vicinitas, nel senso sopra detto, può essere di per sé sufficiente a qualificare l’interesse ad opporsi all’apertura di una grossa struttura commerciale che per le sue caratteristiche ha la capacità di attrarre clientela anche da zone molto distanti da quella in cui si prevede l’ubicazione, non altrettanto può dirsi in relazione ad attività, come quella di specie, di non grandi dimensioni e, sostanzialmente, di tipo artigianale (officina meccanica). È' quanto affermato dalla Quinta sezione del consiglio di stato che nella sentenza depositata il 23 febbraio 2017 ha altresi evidenziato come in tali casi sia da escludere la titolarità della legittimazione ad agire in assenza di prova circa la diretta e immediata interferenza della nuova attività con quella preesistente, ciò, in particolare, laddove il nuovo esercizio sia da localizzare a notevole distanza dal quello già esistente (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014, n. 1263; 30 novembre 2012, n. 6113; IV, 26 novembre 2009, n. 7447). A quanto sin qui esposto, la Quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 febbraio 2017 ha aggiunto che, trattandosi di condizione dell'azione, non è necessario che il danno derivante dal rilascio della nuova autorizzazione, che costituisce titolo fondante della legittimazione ad agire, sia concretamente provato nella sua effettiva consistenza, venendo esso in rilievo in chiave meramente potenziale. Cionondimeno occorre che lo stesso venga prospettato in modo non implausibile e suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività, specie a fronte dell'altrui contestazione di tale condizione." Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 23/02/2017

N. 00853/2017REG.PROV.COLL.

N. 07602/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7602 del 2015, proposto da: 
Centro Revisione Marrese di *, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Iannettone e Alfredo D'Onofrio, con domicilio eletto presso Francesco Monarca, in Roma, via Nazionale, 54; 

contro

Centro di Revisione * s.n.c. di Cuccaro Vittorio Dario, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Anna Bei, in Roma, via Ovidio, n. 10 c/o Studio Rosati; 

nei confronti di

* , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Di Matteo e Francesca Mastracchio, con domicilio eletto presso Francesco Monarca, in Roma, via Nazionale, 54;
Provincia di Caserta, Comune di Sparanise, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, nonché ***, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sezione III, n. 03285/2015, resa tra le parti, concernente autorizzazione per l'effettuazione della revisione dei veicoli a motore capaci di contenere massimo sedici persone.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centro di Revisione * s.n.c. di *

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Francesca Mastracchio, anche in dichiarata delega di Iannettone e D'Onofrio, e Andrea Orefice, su delega di Adinolfi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il Centro di Revisione * s.n.c. di *, titolare di un’officina per la revisione di veicoli a motore ubicata nel Comune di Pastorano, ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Campania – Napoli, l’autorizzazione rilasciata, dalla Provincia di Caserta, al Centro di Revisione Marrese di *, per l’esercizio di analoga attività da svolgere in un locale sito in Comune di Sparanise. 

Con sentenza 19 giugno 2015, n. 3285, il Tribunale amministrativo, riconosciuta la legittimazione ad agire del ricorrente, ha accolto il ricorso, annullando l’impugnata autorizzazione.

Avverso la sentenza, ritenuta erronea e ingiusta, propone appello il Centro di Revisione Marrese.

Per resistere all’appello si è costituito in giudizio il Centro di Revisione * il quale ha, anche, riproposto le censure non esaminate dal Tribunale amministrativo.

A sostegno delle ragioni dell’appellante si è costituito il sig.*. 

Con successive memorie l’appellante ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2017 la causa è passata in decisione.

Col primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione ad agire del 

Centro di Revisione *.

Il giudice di prime cure avrebbe, infatti, riconosciuto la sussistenza della detta condizione dell’azione pur mancando la prova di un interesse differenziato dell'originario ricorrente ad opporsi all'apertura contestata, in particolare, non sarebbe stata fornita la dimostrazione del danno provocato dal rilascio dell’avversata autorizzazione e dal conseguente ingresso nel mercato di un nuovo soggetto.

La doglianza è fondata.

Ritiene il Collegio che la legittimazione a impugnare i provvedimenti finalizzati ad autorizzare l’apertura di nuove attività commerciali, imprenditoriali o artigianali da parte degli esercenti del medesimo tipo di attività, non sempre può essere riconosciuta sulla base del solo elemento della vicinitas, intesa in senso commerciale (ovvero come medesimo bacino di utenza), dovendosi avere riguardo, a tal fine, alla tipologia, alla natura e alle dimensioni dell’attività considerata nonché al contesto territoriale e spaziale in cui la medesima andrà ad inserirsi. Di modo che se la vicinitas, nel senso sopra detto, può essere di per sé sufficiente a qualificare l’interesse ad opporsi all’apertura di una grossa struttura commerciale che per le sue caratteristiche ha la capacità di attrarre clientela anche da zone molto distanti da quella in cui si prevede l’ubicazione, non altrettanto può dirsi in relazione ad attività, come quella di specie, di non grandi dimensioni e, sostanzialmente, di tipo artigianale (officina meccanica). 

In tali casi è da escludere la titolarità della legittimazione ad agire in assenza di prova circa la diretta e immediata interferenza della nuova attività con quella preesistente, ciò, in particolare, laddove il nuovo esercizio sia da localizzare a notevole distanza dal quello già esistente (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014, n. 1263; 30 novembre 2012, n. 6113; IV, 26 novembre 2009, n. 7447).

A quanto sopra giova soggiungere che, trattandosi di condizione dell'azione, non è necessario che il danno derivante dal rilascio della nuova autorizzazione, che costituisce titolo fondante della legittimazione ad agire, sia concretamente provato nella sua effettiva consistenza, venendo esso in rilievo in chiave meramente potenziale. Cionondimeno occorre che lo stesso venga prospettato in modo non implausibile e suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività, specie a fronte dell'altrui contestazione di tale condizione.

Ebbene, il Tribunale amministrativo ha fatto mal governo dei principi di diritto sopra esposti, perché non ha colto la genericità della deduzione in punto di danno del Contro di Revisione *.

Nel riconoscere a quest’ultimo la legittimazione ad agire la sentenza così motiva: “Nel caso di specie, è prefigurabile la situazione concorrenziale, essendo rinvenibile l’identità del bacino commerciale servito dalle parti di questo giudizio.

La ricorrente ha addotto di avere tra i propri clienti utenti residenti in Sparanise ma comunque, al di là della veridicità dei dati forniti (contestati dal controinteressato), i centri di revisione sono insediati nella stessa zona dell’alto casertano, per cui è da ritenere che la scelta dell’utente possa concretamente rivolgersi all’uno o all’altro centro (essendo la distanza comunque limitata a un massimo di una decina di chilometri e, pertanto, non decisiva al fine di escludere l’identità del bacino di utenza). 

Pertanto, la Società ricorrente è da considerare legittimata a impugnare il provvedimento autorizzatorio provinciale rilasciato al Centro controinteressato, in virtù della propria posizione qualificata e differenziata di diretto concorrente”.

Il giudice di prime cure ha, pertanto, ritenuto sussistente la detta condizione dell’azione in assenza di qualunque riscontro probatorio circa la sussistenza del danno lamentato: danno che – alla luce degli illustrati principi di diritto - doveva essere, nella specie, specificamente dimostrato, stante la rilevante distanza (oltre 10 km) tra il locale dell’appellante e quello dell’appellato.

L’appello va, conseguentemente, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di natura diversa.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna il Centro di Revisione * s.n.c. di * al pagamento delle spese processuali in favore del Centro Revisione Marrese di* e del sig. *, liquidandole in forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila) pro parte, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Alessandro Maggio   Giuseppe Severini
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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